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OMOLOGAZIONE AUTOVELOX: LA NUOVA BOZZA MIT DI GENNAIO 2026, Antonino Borzumati

Tra messa in sicurezza del sistema sanzionatorio, requisiti tecnici più stringenti e rischio di sanatoria di fatto per i dispositivi già approvati dal 2017

Antonino Borzumati

AbstractCommento tecnico-giuridico articolato della bozza del Decreto del 23/01/2026, anche alla luce del precedente schema di marzo 2025, ritirato dopo l’inoltro alla UE. La bozza del Decreto MIT del 23 gennaio 2026 “Omologazione dei misuratori di velocità”, dopo il Tavolo tecnico interministeriale (MIT – Interno – MIMIT – ANCI), nasce esplicitamente come “correzione di rotta” del precedente testo di marzo 2025, che era stato notificato alla Commissione europea e poi archiviato/ritirato per la necessità di “approfondimenti tecnici”. Richiama formalmente la procedura TRIS ex dir. (UE) 2015/1535, prevede espressamente l’assenza di osservazioni UE come condizione per il via libera finale ed evita affermazioni che nel 2025 erano parse come sanatorie generalizzate.

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Un nuovo tentativo per ripristinare la legittimità degli autovelox

Il 31 gennaio 2026 il MIT ha trasmesso al MIMIT lo schema del decreto per la notifica a Bruxelles tramite procedura TRIS, con clausola di stand still di 90 giorni. Contestualmente, lo schema è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza.

La nuova bozza di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (schema 23 gennaio 2026) nasce come risposta diretta al fallimento del testo di marzo 2025, ritirato dopo la notifica europea per la necessità di “approfondimenti tecnici”.

L’obiettivo è evidente: costruire un impianto più solido sul piano giuridico, più difendibile in sede UE e più stabile sul fronte probatorio, senza però provocare un blocco immediato dei dispositivi già in uso. La differenza più importante non è solo tecnica, ma strategica: questa versione prova a “blindare” l’iter anche sul piano europeo.

La nuova procedura dopo il fallimento dello scorso anno

Il 21 marzo 2025 il MIT aveva notificato alla UE (procedura TRIS) uno schema di decreto attuativo sull’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità. Il testo conteneva articoli e allegato tecnico finalizzati a garantire affidabilità e precisione, in continuità con il DM 282/2017.

Pochi giorni dopo, il Governo ne dispose la sospensione per ulteriori approfondimenti. La sequenza istituzionale è stata: richiesta di annullamento della notifica (23 marzo), archiviazione del dossier da parte della Commissione europea (26 marzo) e comunicazione ufficiale di archiviazione (27 marzo).

Il nuovo decreto richiama formalmente la procedura TRIS (direttiva UE 2015/1535) e subordina l’adozione finale all’assenza di osservazioni da parte dell’Unione ma, soprattutto, evita formulazioni che nel 2025 potevano essere lette come una sanatoria generalizzata. In sintesi, il MIT cerca di prevenire il rischio più temuto: una contestazione per norma tecnica non notificata, con possibili ricadute sul sistema sanzionatorio.

Le novità nel nuovo decreto

Il punto di svolta: stop all’“approvazione”, resta solo l’omologazione

Sul piano concettuale il decreto compie finalmente un passo netto. Dal momento dell’entrata in vigore, non saranno più rilasciate approvazioni: l’unico titolo abilitante diventa l’omologazione del prototipo (art. 6, comma 8).

È un allineamento sostanziale, anche se non dichiarato in modo esplicito, all’orientamento della Cassazione che distingue da anni in modo rigoroso tra approvazione e omologazione. Questo passaggio mira a chiudere la principale frattura giuridica che ha alimentato il contenzioso.

Allegato A: il vero cuore tecnico del decreto

Il punto più rilevante del testo non è negli articoli, ma nell’Allegato A. Qui il MIT introduce requisiti tecnici analitici, verificabili e standardizzati, con prove di laboratorio basate su norme EN (tra cui EN 60068, EN 60529, EN 60825, EN 62471).

Il decreto stabilisce parametri chiari su temperature operative, grado di protezione IP (minimo IP66 per postazioni fisse), sicurezza laser e fotobiologica, radar e conformità alle direttive RED/EMC/LVD, oltre a requisiti specifici per OCR e lettura targhe.

Il messaggio è lineare: la misurazione deve essere difendibile, tracciabile, ripetibile.

Il costo di questa scelta, però, è altrettanto chiaro: si alza l’asticella tecnica per i produttori e si trasferisce una parte degli oneri anche sugli enti locali. In prospettiva, alcuni dispositivi meno recenti (in particolare quelli antecedenti al 2017) rischiano di essere di fatto esclusi dal mercato, pur se ancora funzionanti.

Allegato B: il regime transitorio e il sospetto di “sanatoria”

Il passaggio più delicato è contenuto nell’art. 6, comma 1.

La norma afferma che i dispositivi approvati ai sensi del DM 13 giugno 2017 sono da ritenersi omologati, perché conformi al Capo 1 dell’Allegato A. Questo significa che l’omologazione avviene ope legis, senza una nuova verifica puntuale dispositivo per dispositivo, e con una conformità presunta, non accertata caso per caso.

La ratio è evidente: evitare il collasso degli accertamenti e il danno ai bilanci comunali. Ma proprio per questo l’Allegato B rappresenta il punto più vulnerabile sotto il profilo delle contestazioni future, soprattutto nei procedimenti già pendenti.

Tarature e controlli: la parte più solida del testo

Sul piano probatorio il decreto introduce un rafforzamento significativo.

Sono previste tarature e verifiche obbligatorie per tutta la vita utile del dispositivo, con inutilizzabilità automatica in caso di esito negativo. Inoltre, vengono introdotti controlli di conformità anche sui dispositivi già in uso, con il coinvolgimento di organismi accreditati e del MIT.

Questo blocco normativo tende a rafforzare la tenuta dei verbali futuri, ma non garantisce automaticamente una “copertura retroattiva” per quelli già contestati.

La lettura complessiva: più sicurezza per il futuro, compromesso sul passato

La bozza 2026 non appare come una sanatoria esplicita, ma rischia di funzionare come una sanatoria di fatto rispetto al pregresso.

Al tempo stesso, il decreto guarda soprattutto al futuro e tenta di raggiungere tre obiettivi:

mettere in sicurezza il sistema sanzionatorio, ridurre l’incertezza giurisprudenziale, evitare nuove criticità sul piano europeo.

Il ritiro del marzo 2025 ha dimostrato che forzare la mano non era più possibile. Questa versione è più difendibile a Bruxelles, ma non elimina del tutto i profili di vulnerabilità interna, in particolare nella parte transitoria.

Punti di forza

  • Il decreto elimina il sistema “ibrido” e lascia solo l’omologazione come titolo valido.
  • L’Allegato A introduce requisiti tecnici molto più stringenti e verificabili.
  • Tarature e verifiche diventano obbligatorie per tutta la vita del dispositivo.
  • Il regime transitorio (Allegato B) evita lo stop generalizzato ma resta giuridicamente esposto.
  • Il testo è costruito per reggere meglio in sede UE e nei contenziosi futuri, non per risolvere automaticamente quelli in corso.

Profili critici da monitorare

  • La “omologazione automatica” dei dispositivi approvati dal 2017 può essere contestata perché non fondata su un accertamento puntuale caso per caso.
  • Il rafforzamento tecnico potrebbe determinare un effetto espulsivo per dispositivi più datati, con impatti economici e operativi sugli enti.
  • I procedimenti pendenti restano valutabili individualmente: la nuova disciplina non cancella il passato, lo “riordina” per il futuro.

Conclusione operativa

La bozza MIT di gennaio 2026 prova a chiudere una fase di incertezza con un impianto tecnico più rigoroso e un percorso europeo più ordinato.

La vera tenuta del sistema, tuttavia, dipenderà dalla capacità del decreto di reggere su due piani diversi: la solidità probatoria per il futuro e la compatibilità giuridica del regime transitorio rispetto alle contestazioni già in corso.


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