ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Diritto NOTIZIE Stefania Flore

DOSSIER RIFORMA UNIVERSITARIA: TRA CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE E NUOVI RISCHI NEL RECLUTAMENTO – parte 1, Stefania Flore

Lo stato attuale del sistema di accesso alla docenza universitaria: profili normativi, criticità sistemiche e tensioni tra autonomia, merito e governance ministeriale

Stefania Flore

Abstract: Il contributo analizza due interventi centrali della recente stagione di riforma universitaria. Il primo riguarda il D.P.R. 7 gennaio 2026, n. 12, entrato in vigore il 19 febbraio 2026, che modifica la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, incidendo in particolare sui meccanismi di nomina del direttivo e del comitato di selezione. Il secondo concerne il disegno di legge governativo S.1518/C.2735, già approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera, volto a rivedere le modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. L’articolo propone una lettura critica di entrambi gli interventi, soffermandosi sul rapporto tra autonomia universitaria, indipendenza della valutazione, merito, profilazione dei bandi, prova didattica e possibile superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Ne emerge il rischio di una progressiva concentrazione del potere di selezione e valutazione, con effetti potenzialmente regressivi sul piano della trasparenza, della par condicio concorsuale e della tutela della libertà della ricerca scientifica.

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Stefania Flore è avvocato in Cagliari, dottore di ricerca e ricercatrice post-doc. Rappresenta il movimento Bandiuniversita, nato all’inizio del 2025 per contrastare le irregolarità nei concorsi universitari.


Una doverosa premessa

La questione della tutela della legalità e della valorizzazione del merito nell’università italiana non ha un colore politico. Come recentemente affermato dal senatore Andrea Crisanti, è da oltre quarant’anni che le università sono rette da un meccanismo di cooptazione, in cui l’esito dei concorsi pubblici viene preventivamente deciso da chi è già dentro l’università, generalmente i professori ordinari, che si pongono al vertice della piramide del potere accademico.

La storia della qualità dell’insegnamento in Italia segue una triste parabola decadente. Dagli anni Venti agli anni Ottanta si dedicava all’insegnamento e alla ricerca universitaria solo chi era mosso dalla passione per quel lavoro e perseguiva liberamente quella carriera, conscio di poter abbracciare qualsiasi altra professione redditizia e di successo grazie alla laurea in giurisprudenza. Già dagli anni Novanta, però, qualcosa cambia: le università diventano più accessibili, la presenza delle donne aumenta (si pensi che l’accesso delle donne alla magistratura risale solo al 1963[1]), la popolazione cresce e con essa la concorrenza. Cresce purtroppo anche la corruzione e il malcostume di utilizzare i soldi pubblici come una mangiatoia destinata a sfamare chi fa gli interessi dei singoli che sono al potere. È da allora che l’università smette di essere una carriera libera tra le tante opportunità, una carriera alla quale ci si avvia unicamente per passione, e inizia ad essere un modo semplice per “sistemarsi”, una carriera alla quale sono gli altri ad avviarti. È celebre l’intervista di Chiambretti a Federico Zeri nel programma “Il laureato” del 1994. Zeri, storico dell’arte di fama internazionale, definì «l’attuale ordinamento universitario una scuola di malcostume, perché i concorsi sono quasi tutti truccati», denunciando di aver assistito personalmente a concorsi farsa in cui personaggi di fama internazionale venivano scartati per assumere altri che non avevano alcun merito se non quello di servire a chi già deteneva il potere all’interno dell’università.

Con l’aumentare degli iscritti, all’università aumenta anche il lavoro dei docenti, che certo non riescono a gestire tutto, soprattutto perché spesso svolgono in contemporanea altre professioni (come quella di medico o avvocato) e gestiscono varie cariche. Come fa un singolo a curare le lezioni, la burocrazia accademica, scrivere libri, esercitare la professione privata, gestire i vari convegni, le riviste che dirige, le associazioni, etc.? È così che crescono i compiti del cosiddetto “assistente del professore”, oggi “cultore di materia”, figura che in base a tutti i regolamenti di Ateneo viene discrezionalmente scelta dal professore e che lavora fisiologicamente gratis, non avendo egli alcun diritto al compenso per il proprio lavoro. Cresce anche il numero degli assistenti, perché uno non basta più. Secondo i regolamenti universitari l’assistente dovrebbe solo aiutare il professore nelle commissioni d’esame, interrogando gli studenti. Nei fatti, spesso, viene però utilizzato per varie mansioni, da quelle più tecniche a quelle meno tecniche: scrivere le pubblicazioni per conto di terzi (il professore o chi egli decide debba giovarsi di questa pubblicazione in più), scrivere le relazioni a convegno, revisionare tesi di laurea e saggi altrui, lavorare gratis nello studio privato del professore e finanche per mansioni più umili come accompagnare il professore in aeroporto ove sia fuorisede, portargli il pranzo, etc.

Come viene ripagato l’”assistente” o, come preferisco chiamarlo io, “lo schiavo”? Viene ripagato coi soldi pubblici destinati alla ricerca: quando c’è un concorso, ecco che questo viene “truccato” per far vincere “lo schiavo”, anche se si presenta un concorrente di fama internazionale, come già denunciò Zeri. Il vero motore dell’università è dunque il servilismo, che consente a chi è ai vertici della piramide di rimanerci, cumulando cariche prestigiose, pubblicazioni, e collezionando successi grazie anche al lavoro altrui.

Vi è però anche un’altra figura che fa agevolmente carriera in università, ed è quella del figlio d’arte. Egli, a differenza dell’assistente, non è costretto allo sfruttamento, ma può giovarsi per discendenza del diritto di sfruttare il lavoro altrui o comunque di far carriera anche senza quello, anche senza una parvenza di giustificazione.

È così che la qualità dell’insegnamento cala progressivamente, anno dopo anno, concorso truccato dopo concorso truccato. E gli studenti se ne accorgono, e imparano meno. È così che cala la qualità della preparazione di chi si è formato in università. È  sempre così che chi insegna non ha più passione, perché non è stata sua la scelta di insegnare, ma ha semplicemente risposto a quella chiamata che chi bazzica l’ambiente universitario conosce bene, che generalmente inizia con “vuoi farmi da assistente?” o “ti interesserebbe il dottorato?”, se non addirittura con un ordine, come mostrato nel celebre film di Sorrentino “Parthenope”.

Il sistema si regge dunque su una schiavitù che non è tanto fisica ma è soprattutto mentale. Il rapporto “allievo”/docente ripercorre spesso gli schemi di una vera e propria relazione tossica: il professore gli dà del tu, gli impone di andare in dipartimento per coltivare le relazioni coi colleghi[2], gli fa delle promesse e soprattutto gli fa credere che senza il servilismo non ci sarà alcuna alternativa per la sua carriera e, spesso, si utilizza anche l’arma della dipendenza economica, impedendo allo “schiavo” di avere altre fonti di reddito[3]. Questa manipolazione mentale sembra essere la causa principale dell’omertà: di fronte a queste plateali violazioni dei più elementari principi di par condicio tra candidati, di fronte al proprio curriculum , al proprio lavoro, e alla propria carriera calpestati e sminuiti da una commissione che non decide in base al merito, spesso nessuno si azzarda ad alzare la mano per dire “non mi va bene”, così alimentando un sistema malato e la sensazione di assoluta impunità dei professori che ne fanno parte.

Dall’intervista di Zeri i casi di “mala università”, per mutuare la definizione di Gianbattista Sciré, già leader del movimento Trasparenza e merito[4], purtroppo non sono diminuiti granché. L’analisi del fenomeno sopra descritta nasce in gran parte dalle segnalazioni che sento e vedo in tutta Italia da oltre un anno quale rappresentante del movimento Bandiuniversita, che si occupa proprio di denunciare pubblicamente queste ingiustizie, allo scopo di diffondere consapevolezza sull’entità del fenomeno e sui meccanismi di tutela (pochi, invero) che possono attivare le vittime.

La valutazione della qualità della ricerca e dell’università in Italia: che cos’è ANVUR e com’era ieri

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (in acronimo ANVUR) è stata costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. La norma rimandava la disciplina dell’ANVUR  a un successivo regolamento, poi emanato con DPR 64/2008, ma è di fatto entrata in funzione solo dopo l’emanazione di un secondo regolamento, con DPR 76/2010, ad oggi ancora in vigore, seppur siano intervenute delle importanti modifiche che vedremo.

Senza pretese di esaustività e a scopo semplificativo, si può dire che l’ANVUR gestisce la valutazione delle attività di formazione e ricerca nelle università, prevalentemente fissando i parametri in base ai quali avverrà detta valutazione. A titolo esemplificativo, attribuisce la “fascia A” alle riviste scientifiche che soddisfano determinati requisiti, valuta la qualità della ricerca (le cosiddette VQR) di un Ateneo, con indici quali la capacità di attrarre finanziamenti esterni e di attivare collaborazioni con altri enti o università, valuta la qualità dell’insegnamento e dei servizi agli studenti, definisce i criteri per partecipare ai concorsi di professore (l’abilitazione scientifica nazionale, ASN), etc. In particolare, l’ANVUR ha un ruolo nel determinare l’allocazione dei fondi statali per gli atenei, determinando l’accreditamento delle università private e contribuendo alla valutazione necessaria per pregiare un dipartimento del titolo di “dipartimento di eccellenza”, cui consegue un aumento dei fondi a disposizione.

L’ANVUR è formata da tre organi: il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e il presidente. Per quanto qui interessa, ci concentreremo sul presidente e sul consiglio direttivo. Ai sensi dell’articolo 6 e seguenti del DPR 76/2010, il presidente e i membri del consiglio direttivo, che erano sei (sette incluso il presidente stesso) restavano in carica per sei anni e non potevano essere rieletti. Il Presidente era eletto dagli stessi membri del consiglio a maggioranza di due terzi.

Come erano eletti i sette membri del consiglio direttivo dell’agenzia che valuta la qualità della ricerca e università in Italia? Il DPR 76/2010 disponeva che venissero selezionati da una rosa di nomi di cui potevano far parte personalità nazionali o straniere che vantassero una “alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari”. Già la formulazione del 2010 prevedeva che la nomina dei sette membri spettasse al Ministro dell’università e ricerca (allora MIUR). Il Ministro sceglieva però tra una rosa composta da 10 a 15 nomi disponibili, nomi indicati da un apposito “comitato di selezione”. È su questo comitato che si gioca la parte più importante della riforma. Il comitato, ieri come oggi, è formato da cinque membri. Nel testo previgente dell’art. 8, comma 3, DPR 76/2010, il Ministro dell’Università e ricerca sceglieva però un solo membro, mentre gli altri quattro erano scelti, nella misura di uno ciascuno, dal presidente dell’Accademia dei Lincei, dal presidente dello European Research Council, dal presidente del Consiglio Nazionale degli studenti e dal Segretario generale dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Questa organizzazione pluralista del comitato di selezione costituiva una garanzia dell’indipendenza dell’ANVUR, costringendo il Ministro a nominare i componenti da una rosa di nomi scelti da un organismo che rappresentava, in parte, anche gli studenti.

Con l’inizio dell’attuale legislatura, la Ministra Anna Maria Bernini si è però rifiutata di rinnovare le nomine dei membri del Consiglio direttivo ANVUR, che per anni è rimasto monco, contando solo quattro di sette membri. La rivista online ROARS ha segnalato che detto rifiuto sarebbe dovuto al fatto che la rosa di nomi proposti da questo organismo pluralista, il comitato di selezione appunto, sarebbe stata in gran parte sgradita alla Ministra. In particolare, nella rosa dei nomi proposti dal comitato sarebbe mancato il prof. Marco Mancini, assai gradito alla Ministra, che lo ha nominato segretario generale MUR, sebbene -udite udite- egli sarebbe stato annoverato tra i “baroni rossi” e sembrerebbe legato al partito democratico.

In questo background si inserisce la riforma ANVUR, che consentirà di superare lo stallo garantendo che la rosa di nomi dei papabili membri del direttivo siano sempre graditi al Ministero. Come? Ottenendo il controllo del comitato di selezione.

I moniti del parere negativo del Consiglio di Stato e la nuova normativa in vigore da febbraio

Inizia così il percorso dello schema di DPR indicato come “atto del governo n. 304”, i cui documenti sono visibili sul sito del Senato e della Camera.

Dalle schede di lettura è possibile osservare il testo originale della riforma[5], da cui emerge l’intenzione di modificare completamente la composizione del direttivo ANVUR secondo un disegno improntato al totale controllo dell’organo da parte del Ministro dell’Università e Ricerca in carica (d’ora in poi semplicemente “Ministro”). In particolare, i membri del direttivo dell’Agenzia vengono ridotti da sette a cinque e muta la durata della loro carica, che prima era di sei anni non rinnovabili per tutti i membri: il presidente dura cinque anni e non è rinnovabile, mentre gli altri membri del direttivo restano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Il presidente non viene più eletto dai componenti del direttivo stesso, ma verrà nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. La proposta del Ministro (che concretizza sostanzialmente la nomina stessa) individua un nome da una terna di nomi proposti dal comitato di selezione, lo stesso comitato che proporrà i nomi degli altri membri del direttivo. La procedura di nomina, pertanto, diventa uguale per tutti i cinque membri del direttivo. Oltre il presidente, i restanti quattro membri dovranno rappresentare quanto possibile le varie aree universitarie e uno di loro rappresenterà l’area AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica).

Ciò che è fondamentale nel testo originario della riforma, è che cambia radicalmente la composizione del comitato di selezione che deciderà i nomi dei papabili 5 membri del direttivo ANVUR: si passa da uno scenario in cui il Ministro designa un solo membro (ciò che aveva causato lo stallo di cui si è parlato) a uno scenario in cui il Ministro designa tutti e cinque i membri: all’articolo 8, comma 3, del DPR 76/2010 sparisce infatti ogni riferimento alla nomina pluralista dei componenti del comitato, mentre rimane solo la nomina del Ministro.

Questa proposta non è passata, e ciò è dovuto in gran parte all’opposizione del Consiglio di Stato. Con parere del 23 settembre 2025 il Consiglio di Stato (di seguito Consiglio) ha infatti rilevato varie criticità sul progetto trasmessogli dal capo dell’ufficio legislativo del MUR. Il Consiglio premette innanzitutto che l’iniziativa governativa costituisce un nuovo esercizio del potere regolamentare già esercitato sulla base del decreto-legge 262/2006, che costituisce perciò la base normativa dell’atto. Su questo assunto, ad esempio, il Consiglio rileva l’impossibilità, per il governo, di derogare con DPR alla norma primaria e quindi di privare l’ANVUR del potere di coordinamento e vigilanza delle istituzioni universitarie per via regolamentare. Il Consiglio rileva altresì che viola la norma primaria (sempre il decreto-legge 262/2006) l’attribuzione esclusiva al Ministro, per via regolamentare, dell’iniziativa procedimentale di alcune attività dell’ANVUR. Altrimenti detto, l’intenzione del governo era quella di fare in modo che solo la Ministra Bernini potesse decidere di attivare alcune delle competenze più rilevanti dell’ANVUR, quali la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti pubblici destinatari di finanziamenti statali. Questa proposta, oltre che violare la normativa primaria, secondo il Consiglio violerebbe l’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile dell’ANVUR e, in definitiva, minaccerebbe la sua indipendenza[6], che si pone come una garanzia del fondamentale principio di libertà di ricerca scientifica di cui all’articolo 33 della Costituzione. Pertanto, il Consiglio prescrive la necessaria espunzione di quelle norme, per far sì che l’iniziativa del Ministero sia alternativa, e non sostitutiva dell’iniziativa d’ufficio dell’ANVUR. Secondo il Consiglio è invece legittimo che il Ministero possa elaborare parametri ulteriori rispetto all’ANVUR per valutare la qualità degli Atenei e l’allocazione dei finanziamenti statali, che quindi non dipenderà più dall’Agenzia.

Venendo al punto cruciale, sulla modifica della composizione del comitato di selezione il Consiglio di Stato premette che attualmente «è composto da cinque membri “di alta qualificazione” la cui individuazione è rimessa in gran parte a soggetti diversi dal Ministro», mentre per effetto della riforma sarebbero tutti e cinque designati dal Ministro stesso tra personalità con “esperienza pluriennale”. Partendo da quest’ultimo dato, il Consiglio segnala che la nuova formulazione rischia di abbassare considerevolmente lo spessore accademico dei membri del comitato di selezione, giacché questi non verranno più scelti da organi di indiscussa competenza e autorevolezza (come l’Accademia dei Lincei) e, inoltre, verranno scelti tra coloro che semplicemente vantano un’esperienza superiore a un anno (appunto, “pluriennale”). Avverte pertanto che «l’accentramento in capo al solo Ministro del potere di individuare i componenti del comitato di selezione, ove mantenuto, dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di requisiti maggiormente stringenti». Altresì evidenzia come la nomina diretta del presidente da parte del Ministro risponda alla medesima logica di menomare l’autonomia dell’ANVUR, giacché prima veniva eletto dagli stessi membri del direttivo. Mentre quelli appena indicati sulla nomina del comitato di selezione sono rilievi circa l’opportunità della normativa, ossia dei “consigli” che vengono dati al governo, ma che possono pure essere ignorati, il Consiglio segnala invece l’impossibilità di modificare la durata del mandato del presidente e dei componenti del direttivo ANVUR, giacché la norma primaria prescrive la durata di quattro anni.

Il DPR 76/2010 che risulta all’esito delle modifiche intervenute dopo il parere del Consiglio di Stato è entrato in vigore il 19 febbraio 2026; Mattarella ha infatti firmato il DPR 12/2026, che modifica il suddetto decreto, in cui sono confluiti i lavori avviati su iniziativa del MUR. A parte aver apportato le opportune correzioni rispetto ai denunciati sviamenti preclusi a un regolamento, il provvedimento recepisce anche le raccomandazioni in tema di nomina dei componenti del direttivo ANVUR e del comitato di selezione che ne indica i nomi dei papabili membri. Attualmente tutti e cinque i membri del direttivo dell’Agenzia vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari, scegliendo tra una lista di nomi proposti da un comitato di selezione formato, però, non più da soli membri scelti dal MUR. Il nuovo comitato, infatti, è formato da cinque membri, di cui tre scelti dal MUR, uno dal presidente dell’Accademia dei Lincei e uno dal presidente dello European Research Council. Rimane tale, invece, il riferimento alla mera “esperienza pluriennale”. Svanisce così definitivamente il ruolo del Consiglio nazionale degli studenti all’interno dell’ANVUR, privando detta Agenzia del punto di vista più importante, ossia quello dell’utente finale del servizio.

Col controllo della maggioranza dei membri del comitato di selezione, il MUR, e, in definitiva, il governo, acquista il controllo totale di ANVUR. Questa operazione è stata definita come un “controllo autoritario” che “diventa palese” facendo cadere la precedente finzione, in cui il controllo era solo sostanziale. Che detta modifica abbia però degli effetti anche sostanziali lo dimostra in realtà l’immediata volontà della Ministra di rinnovare il direttivo dell’Agenzia, certa, ormai, che tutti i nomi le saranno graditi.

Com’è regolato il reclutamento di professori e ricercatori universitari oggi

Si è detto prima che nel 1994 Zeri definiva pubblicamente l’università come una scuola di malcostume in cui quasi tutti i concorsi sono truccati. Da allora gli scandali e le segnalazioni sono aumentati, fino a ritenere una prassi consolidata quella di trasmettere la cattedra per discendenza ai figli e ai parenti, o semplicemente ai soggetti designati. La stessa Bernini, senza nulla voler insinuare sulle sue capacità, è figlia di Giorgio Bernini, che a suo tempo ricoprì le sue stesse cariche: docente all’Università di Bologna, avvocato e Ministro col partito di Berlusconi. Nell’università di Bologna, invero, insegnava anche il marito della Ministra, il celebre luminare della diagnosi prenatale Luciano Bovicelli, il cui figlio, pare, insegnerebbe anch’egli nella stessa università con identica specializzazione.

Alla fine degli anni Duemila finì all’attenzione di un’interrogazione parlamentare (su iniziativa proprio di un deputato di destra) il caso di un concorso per professore associato in diritto privato in cui una candidata senza neppure la laurea in giurisprudenza e con una sola pubblicazione valutabile superò un ricercatore confermato, sebbene uno dei commissari giudicanti dichiarò senza mezzi termini che la medesima non conoscesse neppure gli elementi essenziali del contratto[7]. Il TAR prima e il Consiglio di Stato poi, annullarono la nomina della candidata a professore associato. Ed effettivamente la candidata lasciò la cattedra di associato, ma per insediarsi in quella ben più prestigiosa di professore ordinario.

È questo il quadro con cui si confronta la Ministra del MIUR Mariastella Gelmini (governo Berlusconi), quando, nel 2010, approva la riforma del reclutamento universitario. Detta riforma, per quanto in questa sede interessa[8], fa due cose: innanzitutto, cerca di individuare un livello minimo di qualità della docenza universitaria, imponendo che si possa vincere un concorso di professore ordinario o associato solo a condizione di ottenere il “patentino” dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (in acronimo ASN) che può ottenere solo chi è in possesso di determinati requisiti (ad esempio, aver scritto una monografia, aver scritto un determinato numero di pubblicazioni in riviste fascia A, etc.). Non basta però superare i cosiddetti “valori soglia”; occorre anche accertare la qualità della ricerca, e quindi, delle pubblicazioni. Questa qualità viene valutata da una commissione di cinque professori che decide, per due anni consecutivi, chi può diventare professore ordinario e associato in un determinato settore scientifico disciplinare; altrimenti detto, che valuta se uno scritto è di qualità oppure no e se il candidato può avere il tanto ambito patentino per passare i concorsi di professore a tempo indeterminato.

Si tratta di un potere enorme e quasi assoluto, non essendo possibile sindacare la “qualità” con ricorso davanti al giudice, salvo che quest’ultimo non accerti l’illogicità della valutazione operata dalla Commissione. Come era prevedibile, in un mondo senza sanzioni e retto da quel sistema di manipolazione mentale, ricatti e omertà che era ed è l’università italiana, anche l’assegnazione di queste patenti non ha avuto sorte favorevole e sono arrivate da più parti segnalazioni circa il meccanismo che si sarebbe celato dietro questi concorsi: alcune di queste sono approdate anche in televisione, altre sono approdate solamente nelle aule penali.  L’idea che si celava dietro quel sistema corrotto sembrava essere quella di rilasciare il patentino soltanto ai candidati raccomandati, così da non creare concorrenza. Tuttavia, alcuni candidati hanno iniziato ad ottenerlo grazie all’intervento del Tribunale amministrativo, sicché si è creato un surplus di candidati abilitati rispetto al numero di raccomandati “legittimati” a fare carriera. La proposta di riforma del reclutamento universitario della Bernini, come dichiarato nei documenti, muove proprio dalla premessa di dover risolvere il problema dell’eccessivo numero di soggetti abilitati non riassorbibili dal sistema universitario[9]; non compare, invece, alcun cenno alle distorsioni che quel sistema ha prodotto.

La seconda cosa che fa la legge Gelmini nel 2010 è porre un argine alla discrezionalità dei professori in commissione che decretano il vincitore di un concorso per assumere un ricercatore o un professore: viene introdotto un elenco tassativo di titoli che possono assurgere a criteri di valutazione nelle procedure concorsuali in tutta Italia[10] e vengono introdotti, sempre a livello nazionale, quattro requisiti in base ai quali valutare gli scritti del candidato[11]. Questa unificazione a livello nazionale consente di porre un significativo argine allo strapotere e all’arbitrio delle commissioni locali ed è stata in grado di aprire una concreta breccia in un sistema retto dalla corruzione morale, consentendo la vittoria, grazie al ricorso al TAR, di tantissimi candidati “puliti”, producendo così un effetto benefico anche in termini di fiducia nel sistema e di riduzione dell’omertà. A questa uniformità nazionale dei criteri di valutazione si è accompagnato infatti un divieto di prova orale (espresso o meno) e di profilazione, sarebbe a dire, l’odiosa pratica di costruire un bando ricalcando le esperienze del candidato che si vuole far vincere.

Per quanto riguarda la profilazione, i bandi dei concorsi per assumere professori e ricercatori, disciplinati rispettivamente agli articoli 18 e 24 della legge Gelmini (240/2010) possono indicare solo il settore scientifico (o più settori scientifici) in cui lavorerà lo studioso: ad esempio, “diritto privato”, “diritto tributario”, “chirurgia generale”, “otorinolaringoiatria”, etc., seguendo i codici individuati per ciascun settore dalla tabella da ultimo allegata al DM 639/2024.

Per quanto riguarda la prova orale, nel concorso per ricercatori l’articolo 24, comma 2, lettera c, prevede un divieto espresso, così formulato: «sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera». Nei concorsi per l’assunzione di ricercatori, infatti, salvo qualche regolamento universitario ribelle[12], vi è una discussione orale in cui semplicemente si espone la propria carriera e si accerta l’idoneità della lingua straniera, ma alla discussione non viene attribuito alcun punteggio, sicché non pesa nella determinazione del vincitore.

Per quanto riguarda i concorsi per assumere i professori ordinari e associati, il discorso è più complesso. L’articolo 2, comma 1, lettera e, numero 3, della legge 210/1998 prevedeva che vi fosse una prova didattica (ossia una lezione orale) nei concorsi per professore associato e che detta prova fosse invece riservata, nei concorsi per professore ordinario, ai soli candidati che non fossero già in servizio come professore associato[13]. Analoga previsione veniva ripresa dall’articolo 9 del d.lgs. 164/2006. Queste norme sono state però abrogate[14], da ultimo con la stessa legge Gelmini nel 2010, sicché, ad oggi, l’unico riferimento per i concorsi per l’assunzione di professori associati e ordinari è l’articolo 18 della legge 240/2010.

Mentre prima i concorsi per assumere un professore universitario prevedevano un’idoneità e una lista di candidati idonei che superavano il concorso, lista dalla quale si attingeva, nell’ordine, per i successivi posti che si rendessero disponibili nello stesso ateneo, la legge Gelmini sostituisce l’idoneità con l’ASN e il meccanismo della lista a scorrimento con un concorso con un vincitore determinato. La procedura per l’assunzione di professori ordinari e associati viene poi unificata e segue ad oggi identiche regole. L’articolo 18, comma 1, lettera b, prevede che possono partecipare a detti concorsi gli studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la fascia per cui si concorre[15], gli studiosi che insegnano o fanno ricerca all’estero in posizioni pari a quelle ricercate nel bando, oppure i professori già in servizio in Italia come ordinari o associati.

Quanto allo svolgimento delle prove, la lettera d dell’articolo 18, comma 1, prevede una «valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b)». Il termine “studiosi” può trarre in inganno, perché la lettera b lo utilizza solo per i candidati che non sono già in servizio come professori in Italia. È da ritenere tuttavia che anche i curricula di questi ultimi debbano essere valutati, essendo assolutamente irragionevole l’ipotesi contraria[16]. A parte la valutazione delle esperienze curricolari suddette, la stessa lettera d, prevede l’obbligo di «accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie». Il primo inciso sull’accertamento della qualificazione scientifica è chiaramente riferito al precedente obbligo di valutare gli scritti, il curriculum e l’attività di insegnamento del candidato.

Se il legislatore avesse inteso riferirsi a una prova didattica, infatti, avrebbe utilizzato chiaramente quella formula, come già fece nelle precedenti disposizioni del 1998 e del 2006. È opportuno, infine, specificare che alcuni regolamenti universitari, forse approfittando dell’assenza di un espresso divieto di prova orale (ciò che invece figura nell’ipotesi dei concorsi per assumere ricercatori), non seguono la procedura di cui all’art. 18 e prevedono una prova orale che dà punteggio. Sarebbe interessante leggere, sul punto, una pronuncia del TAR o del Consiglio di Stato che indaghi sull’effettiva compatibilità con la normativa primaria.


NOTE:

[1] Legge 66/1963 “Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni”.

[2] Essendo più difficile denunciare “un amico”.

[3] Tutt’ora è discrezionalità dei docenti, secondo i regolamenti di Ateneo, consentire il cumulo tra la libera professione e alcuni tipi di contratti di ricerca.

[4] G. Scirè, Mala università: Privilegi baronali, cattiva gestione, concorsi truccati, Milano, 2021.

[5] Prima delle modifiche intervenute a seguito del parere negativo del Consiglio di Stato

[6] Al punto 4.7.3 del parere si legge: « L’assoggettamento dell’ANVUR alla vigilanza del MUR non implica che il Ministro sia titolare, nei confronti dell’ANVUR, di poteri di iniziativa in via esclusiva, il cui mancato esercizio possa precludere all’ANVUR di esercitare autonomamente le funzioni ad essa intestate».

[7] TAR Bari, 963/2002: la candidata «sovrappone contratti di scambio, onerosi e corrispettivi…confonde anche comunione di scopo e di godimento…non ha chiara la nozione di causa…ha incertezze pure nella forma…».

[8] Altro dettaglio fondamentale, ma su cui non ci soffermeremo, è l’introduzione del divieto volto ad evitare il cosiddetto familismo universitario, impedendo a chi ha parentele fino al quarto grado col Rettore o con un membro del Consiglio di Amministrazione di Ateneo di lavorare in quell’Ateneo, e a chi ha parentele fino al quarto grado con un professore impiegato in un dipartimento di lavorare in quel dipartimento.

[9] Si veda l’inizio della relazione al link https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/CU0162b.pdf

[10] Il riferimento è, in particolare, al DM 243/2011, relativo alle procedure per l’assunzione di ricercatori, che viene però utilizzato come riferimento anche nelle procedure per assumere i professori universitari.

[11] Originalità, coerenza al settore disciplinare, rilevanza della collocazione scientifica (ossia il prestigio della rivista o collana che ospita il lavoro del candidato) e, infine, valutazione dell’apporto individuale del candidato nei lavori scritti a più mani.

[12] Come quello dell’Ateneo di Ferrara (firmato peraltro dalla presidentessa della CRUI, la conferenza nazionale dei rettori).

[13] Lo stesso articolo, al comma 1, lettera e, numero 1, disponeva che i concorsi per ricercatore prevedessero anche una prova orale e due prove scritte, prove poi chiaramente eliminate dalla legge Gelmini. Per quanto riguarda il concorso per professori così disponeva: «2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l’attività svolta in detto campo; 3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l’attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l’attività svolta in detto campo».

[14] Art. 1, comma 22, l. 230/2005: «A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.». Lo stesso articolo 1, comma 5, l. 230/2005 è stato poi abrogato dal DPR 222/2011, che regola l’ASN, l’abilitazione scientifica nazionale per professori associati e ordinari. Ad ogni modo, il decreto legislativo cui si riferiva il comma 5 dell’articolo 1 della l. 230/2005 è il d.lgs. 164/2006, denominato “Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230“. Questo decreto, riprendendo il modello della legge 210/1998, prevedeva, all’articolo 9, comma 5, che nei concorsi per professore associato dovesse essere sempre sostenuta una prova didattica, mentre, in quelli per professore ordinario, detta prova dovessero sostenerla solo i candidati «che non rivestono la qualifica di professore associato». Si trattava di prove didattiche orali a cui veniva attribuito un punteggio, giacché si legge che la prova «concorre alla valutazione complessiva». Anche detto decreto è però stato abrogato. La legge Gelmini, l. 240/2010, ha infatti previsto all’art. 29, comma 12, che «A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164». Il riferimento è ai regolamenti istitutivi dell’ASN, l’abilitazione scientifica nazionale per professori e ricercatori, che sono stati puntualmente pubblicati essendo l’ASN il sistema in vigore da ormai circa quindi anni per poter partecipare ai concorsi per diventare professore associato e ordinario.

[15] Ad esempio, ASN fascia I nei concorsi per professore ordinario; ASN fascia II nei concorsi per associato.

[16] Viceversa, infatti, si parlerebbe di mobilità, ossia di diritto del professore già in servizio ad essere assunto senza essere valutato, e non si spiegherebbe come risolvere il conflitto tra due candidati che siano entrambi già in servizio come professori, senza poterli valutare. Nei fatti detta valutazione avviene senz’altro. Ha fatto scalpore il concorso bandito all’università di Torino per l’assunzione di un professore ordinario in diritto privato a cui partecipò anche un noto docente, ordinario in servizio da anni, perdendo contro gli altri due candidati.


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