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Codice della Strada Massimiliano Mancini NOTIZIE

L’ORDINANZA N. 7374/2026 E IL NODO IRRISOLTO DEGLI AUTOVELOX, Massimiliano Mancini

La Cassazione non equipara approvazione e omologazione, ma lascia aperta una persistente ambivalenza applicativa continuando la finzione tra enunciazione del principio ed esito delle liti

Massimiliano Mancini

Abstract: L’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione interviene nuovamente sul tema della validità degli accertamenti eseguiti mediante dispositivi di rilevazione automatica della velocità. A una prima lettura, la decisione potrebbe apparire favorevole a una interpretazione più elastica del rapporto tra approvazione e omologazione degli autovelox. Un’analisi più attenta del testo mostra, tuttavia, che la Corte non afferma affatto l’equivalenza tra i due istituti, ma ribadisce la necessità della prova dell’iniziale omologazione e della periodica taratura, richiamando la sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale. Il contributo esamina il significato della pronuncia nel contesto dell’orientamento giurisprudenziale recente e valuta se essa sia destinata a produrre un effettivo mutamento di indirizzo oppure se debba essere considerata, almeno allo stato, come una decisione episodica e di impatto limitato. 

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Il nodo interpretativo tra approvazione, omologazione e taratura

L’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione si colloca in uno dei punti più sensibili del contenzioso stradale contemporaneo: la validità degli accertamenti eseguiti mediante apparecchiature di rilevazione automatica della velocità quando venga contestata la regolarità del titolo tecnico-amministrativo del dispositivo. Il nodo, ormai noto tanto alla giurisprudenza quanto al dibattito pubblico, riguarda la relazione tra approvazione, omologazione e taratura, vale a dire tre profili distinti che, proprio a causa della loro frequente confusione lessicale e pratica, continuano a generare oscillazioni interpretative e difformità applicative. 

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta avverso verbali elevati dal Comune di Pescara mediante dispositivo Velocar Red&Speed Evo. In primo grado, il Giudice di pace aveva accolto il ricorso sul presupposto della mancanza di omologazione dell’apparecchio; il Tribunale, invece, aveva riformato quella decisione, ritenendo sufficiente la sola approvazione del dispositivo di rilevamento a distanza. È precisamente su questo punto che interviene la Cassazione, ed è proprio qui che si annida il principale equivoco interpretativo. Se ci si fermasse all’esito finale del giudizio di legittimità, si potrebbe essere indotti a ritenere che la Corte abbia avallato la sufficienza della sola approvazione. Ma la motivazione, letta attentamente, si muove in una direzione diversa. 

Il principio riaffermato dalla Cassazione

La Corte richiama infatti la sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, ricordando che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ma il passaggio più rilevante della motivazione è un altro: la Cassazione ribadisce che, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, “spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”, aggiungendo che tale prova deve essere fornita mediante “apposite certificazioni di omologazione e conformità”, con esclusione di mezzi alternativi di attestazione. Ne deriva un dato difficilmente aggirabile: la Corte non equipara approvazione e omologazione; al contrario, riafferma la necessità della seconda quale presupposto probatorio dell’affidabilità legale dello strumento. 

Il corretto significato del richiamo alla Corte costituzionale

Il richiamo alla Corte costituzionale va, peraltro, correttamente delimitato. La sentenza n. 113 del 2015 non ha affermato alcuna fungibilità tra approvazione e omologazione, né ha rimodellato il sistema dei titoli autorizzativi degli autovelox. La Consulta è intervenuta esclusivamente sul profilo della affidabilità tecnica delle apparecchiature, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.[1] Anche l’ordinanza qui esaminata si muove entro questo perimetro: l’insegnamento della Corte costituzionale viene richiamato per il tema della taratura, non per sostenere alcuna surrettizia sostituzione dell’omologazione con l’approvazione. 

L’ambivalenza della decisione nel caso concreto

È proprio questa distinzione a rendere problematica ogni lettura “espansiva” dell’ordinanza n. 7374/2026. La Corte rigetta sì il ricorso, ma lo fa perché ritiene provata, nel caso concreto, la verifica periodica di funzionamento effettuata il 21 dicembre 2020, in un arco temporale compatibile con i verbali elevati nell’aprile 2021. In altri termini, il verbale viene salvato nella fattispecie concreta, ma la motivazione del Tribunale viene “parzialmente corretta”, proprio perché quest’ultimo aveva ritenuto sufficiente la sola approvazione del dispositivo. Da questo punto di vista, la ratio decidendi non appare affatto orientata a fondare un nuovo principio di equivalenza; la decisione mostra piuttosto un esito pratico favorevole all’amministrazione accompagnato da una riaffermazione di principio coerente con l’indirizzo più rigoroso. 

Il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento

Se si allarga lo sguardo oltre il singolo caso, il quadro complessivo sembra confermare questa conclusione. L’ordinanza si muove infatti nel solco di precedenti che la stessa Cassazione richiama, nei quali si afferma che, in caso di contestazione, l’amministrazione deve dare prova positiva sia dell’omologazione iniziale sia della taratura periodica.[2] Sul piano normativo, continua inoltre a rilevare il dato dell’art. 142, comma 6, del Codice della strada, che considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.[3] Il problema, dunque, non sembra essere quello di una mutazione improvvisa dell’orientamento, ma piuttosto quello di una persistente frizione tra enunciazione del principio ed esito concreto delle liti.

Mutamento di orientamento o episodio isolato?

La vera questione, allora, non è se la decisione del 2026 “riaccenda” automaticamente gli autovelox contestati, ma se abbia la forza di produrre un effettivo mutamento giurisprudenziale. La risposta, allo stato, sembra negativa. Una pronuncia innovativa è davvero tale quando formula un principio nuovo, chiaro e incompatibile con quello precedente. Qui, invece, la Corte continua a parlare di omologazione iniziale e taratura periodica; il fatto che rigetti il ricorso nel caso concreto non basta a trasformare questa ordinanza in un manifesto a favore della sufficienza dell’approvazione. Più che una svolta, si intravede una decisione tecnicamente ambivalente, suscettibile di essere richiamata difensivamente dalle amministrazioni, ma non ancora idonea a riscrivere da sola l’assetto interpretativo.

Sul piano pratico, non si può escludere che alcune amministrazioni comunali tentino di utilizzare l’ordinanza per sostenere la tenuta degli accertamenti fondati su dispositivi soltanto approvati, né che alcune prefetture colgano nella decisione un segnale di attenuazione del rigore giurisprudenziale. Tuttavia, è difficile immaginare che ciò basti, da solo, a stabilizzare la prassi o a superare il contenzioso in atto. Finché non interverrà una pronuncia più netta — eventualmente delle Sezioni Unite — oppure un chiarimento normativo espresso, il tema resterà esposto a oscillazioni, strategie difensive contrapposte e soluzioni non uniformi.

Gli altri profili affrontati dall’ordinanza

L’ordinanza affronta, inoltre, altri profili rilevanti del contenzioso. Da un lato, ribadisce la limitata sindacabilità giurisdizionale del decreto prefettizio che individua i tratti stradali nei quali è consentito il rilevamento a distanza senza contestazione immediata, trattandosi di atto connotato da ampi margini di discrezionalità amministrativa.[4] Dall’altro, dichiara inammissibili le censure relative all’inadeguatezza della segnaletica preventiva, ritenendole aspecifiche per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.[5] Questi passaggi confermano come la pronuncia, pur concentrandosi sul tema centrale di omologazione e taratura, mantenga una struttura argomentativa complessa, nella quale convivono questioni tecniche, probatorie e processuali. 

Conclusioni

Il punto decisivo è dunque questo: l’ordinanza n. 7374/2026 non segna una vera inversione, ma piuttosto mostra quanto il sistema si trovi ancora in una zona di incertezza argomentativa. Sul piano teorico, la distinzione tra omologazione e approvazione resta; sul piano pratico, il caso concreto viene deciso in favore dell’amministrazione per ragioni che non cancellano quella distinzione. È precisamente questa tensione tra principio dichiarato ed esito applicativo a spiegare perché la decisione possa essere letta, nello stesso tempo, come utile ai Comuni e insufficiente a mutare davvero l’orientamento.

L’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 è una decisione importante ma tutt’altro che decisiva. Non chiude il problema, non neutralizza il precedente indirizzo più rigoroso e non consente, da sola, di parlare di definitiva riabilitazione degli autovelox semplicemente approvati. Più realisticamente, essa si presenta come una pronuncia destinata ad alimentare il dibattito e il contenzioso, senza risolverli ed è proprio per questo che deve essere osservata con particolare attenzione: non come punto di arrivo, ma come episodio rivelatore di una materia nella quale la certezza del diritto resta ancora incompleta.

SCARICA IL PROVVEDIMENTO: Cassazione, Civile, Sez. II, ordinanza 27 marzo 2026 n. 7374


NOTE:

[1] Corte cost., 18 giugno 2015, n. 113, in tema di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

[2] Cass. civ., sez. II, ord. 26 maggio 2021, n. 14597; Cass. civ., sez. II, sent. 3 giugno 2020, n. 10463, entrambe richiamate dalla stessa ordinanza n. 7374/2026 quale fondamento del principio secondo cui, in presenza di contestazione, l’amministrazione deve fornire prova positiva dell’omologazione iniziale e della periodica taratura dello strumento. 

[3] Art. 142, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), secondo cui, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate; in connessione con l’art. 45, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

[4] Cass. civ., sez. II, sent. 22 febbraio 2010, n. 4242; Cass. civ., sez. II, ord. 20 settembre 2022, n. 27401, richiamate dall’ordinanza in relazione all’ampia discrezionalità prefettizia nell’individuazione delle strade o dei tratti di strada in cui è consentito il rilevamento a distanza senza contestazione immediata. 

[5] Sul difetto di specificità delle censure concernenti la segnaletica preventiva e sull’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’ordinanza richiama Cass. civ., sez. III, sent. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. civ., sez. V, sent. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ., sez. VI-1, ord. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. civ., sez. lav., sent. 4 marzo 2014, n. 4980.

GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale, sent. 18 giugno 2015, n. 113.

Cassazione civile, sez. II, sent. 22 febbraio 2010, n. 4242.

Cassazione civile, sez. II, sent. 3 giugno 2020, n. 10463.

Cassazione civile, sez. II, ord. 26 maggio 2021, n. 14597.

Cassazione civile, sez. II, ord. 20 settembre 2022, n. 27401.

Cassazione civile, sez. II, ord. 27 marzo 2026, n. 7374. 


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