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CORRUZIONE E INDUZIONE INDEBITA: CRITERI DISTINTIVI E FUNZIONE SISTEMICA DELLA SOGGEZIONE PSICOLOGICA, Gaetano Alborino

L’Ufficiale di P.G. che prospetta gravi violazioni della normativa ambientale e rilevanti sanzioni, per evitare le quali richiede l’elargizione di denaro o altre utilità, commette il reato di corruzione o quello di induzione indebita?

Gaetano Alborino

Abstract: La distinzione tra corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità rappresenta uno dei profili più complessi dei reati contro la pubblica amministrazione. Muovendo dall’analisi dell’art. 319-quater c.p. e dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il contributo approfondisce il criterio discretivo fondato sulla soggezione psicologica del privato rispetto all’accordo paritario tipico della corruzione. Attraverso l’esame della pronuncia Cass., Sez. VI, 14 giugno 2023, n. 25763, si evidenzia come l’abuso della funzione pubblica si traduca in una pressione non coercitiva ma idonea a orientare la volontà del destinatario, delineando un modello di responsabilità che si colloca in una posizione intermedia tra costrizione e consenso. L’analisi si inserisce nel più ampio quadro sistematico del bilanciamento tra tutela dell’imparzialità amministrativa e responsabilizzazione del privato.

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Commette il delitto di induzione a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.)[1], salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Il caso scrutinato dalla Corte di Cassazione, sezione VI, 14 giugno 2023, n. 25763 muove da una condotta di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’ARPA Emilia-Romagna, che avvalendosi della propria qualifica di ispettore ambientale, induceva i titolari d’imprese operanti nel territorio di Parma, nei confronti delle quali effettuava attività di controllo di natura ambientale, a dargli somme di danaro e altre utilità (buoni carburanti, un orologio, generi alimentari, un pacco natalizio).

Peraltro, detti fatti, come già rilevato nei precedenti gradi di giudizio, non erano stati negati dall’imputato, il quale “aveva ammesso che il proprio contegno era certamente irregolare e non consono alla funzione esercitata, negando tuttavia di avere mai prevaricato alcun soggetto, viceversa limitandosi a stimolare o ricevere gratifiche per la propria disponibilità a venire incontro ai problemi, alla lacune, ai difetti e alle irregolarità dei controllati – anziché operare sequestri e verbalizzare violazioni che sarebbero state oggetto di repressione – senza peraltro mai avallare o coprire situazioni che potessero comportare ricadute pericolose per l’ambiente”.

I giudici ermellini, al riguardo, hanno ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello di Bologna, in punto di qualificazione giuridica dei fatti, nella quale si rilevava come la condotta dell’imputato fosse stata connotata da modalità chiaramente “induttive”, caratterizzate dalla prospettazione di gravi violazioni nelle normative ambientali e di conseguenti rilevanti sanzioni, per evitare le quali si richiedeva l’elargizione del denaro e delle altre utilità, per cui: «La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio affermato da questa Sezione, secondo cui per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l’iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell’induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell’esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l’induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato» (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccari Migliorati, Rv. 268520 – 01); soggezione psicologica chiaramente sussistente, in base a quanto evidenziato dalla Corte territoriale».

Orbene, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, consolidando ulteriormente il proprio orientamento (Sez. 6, 10 marzo 2021, n. 9512), ha affermato, nel caso di specie, la sussistenza del reato di induzione indebita a dare o promettere di cui all’articolo 319-quater c.p., «che si distingue da quello di corruzione, per via della prevaricazione abusiva da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio sul privato, quale mezzo per conseguire l’evento della dazione o della promessa dell’indebito».

Di contro, i delitti di corruzione si caratterizzano e si connotano per l’incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.


NOTE:

[1] Codice Penale, art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità): «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»

  • Cass., Sez. VI, 14 giugno 2023, n. 25763
  • Cass., Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 9512
  • Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 52321

 


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