La Cassazione consolida il diritto di accesso ai dati dei morosi (Cass. 7823/2026)

Abstract: L’ordinanza della Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 7823 del 31 marzo 2026 si inserisce nel consolidato dibattito relativo al bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e obblighi di trasparenza nella gestione condominiale. La pronuncia affronta la questione dell’accesso del singolo condomino ai dati relativi ai pagamenti e alle morosità degli altri partecipanti, affermando la prevalenza di un interesse interno qualificato alla conoscibilità delle informazioni contabili. L’analisi evidenzia come la disciplina privacy, pur applicabile, non possa essere utilizzata in modo ostativo rispetto alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti nell’ambito della compagine condominiale. La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che distingue tra accesso interno legittimo e diffusione esterna illecita dei dati.
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Introduzione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7823 del 31 marzo 2026 si inserisce nel dibattito, ormai consolidato, relativo al rapporto tra diritto alla riservatezza e obblighi di trasparenza nella gestione condominiale. La questione centrale riguarda la possibilità per il singolo condomino di accedere alle informazioni relative ai pagamenti e alle eventuali morosità degli altri partecipanti.
La pronuncia si colloca in un contesto normativo articolato, nel quale rilevano, da un lato, le disposizioni codicistiche in materia di condominio (artt. 1129, 1130, 1130-bis c.c.) e, dall’altro, la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.
In tale quadro, il condominio viene sempre più interpretato come una forma di comunità organizzata, nella quale la circolazione controllata delle informazioni costituisce presupposto essenziale per il corretto funzionamento dell’ente di gestione.
Il principio affermato dall’ordinanza
Secondo la Corte, l’amministratore non può rifiutare al condomino l’accesso alla documentazione contabile relativa ai debiti degli altri partecipanti, poiché tali informazioni sono funzionali alla verifica della corretta gestione delle spese comuni.
Il diritto alla trasparenza trova fondamento nell’art. 1130 c.c., che impone all’amministratore obblighi di gestione e rendicontazione[1], nell’art. 1130-bis c.c., che riconosce ai condomini il diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile [2], nell’art. 1105 c.c., applicabile in via generale alla comunione[3].
La Corte chiarisce che la normativa in materia di protezione dei dati personali, pur applicabile, non può essere invocata in modo assoluto per impedire l’accesso a informazioni necessarie alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante interno alla compagine condominiale, in coerenza con il principio di liceità del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e f) GDPR)[4].
Trasparenza e limiti della privacy
La pronuncia chiarisce un punto centrale: la tutela della privacy non viene esclusa, ma ricalibrata in funzione del contesto.
I dati relativi alla morosità non assumono natura di dati “pubblici”, ma di dati “interni” al rapporto condominiale, il cui trattamento è lecito quando è necessario per l’adempimento di obblighi legali, è funzionale alla gestione della cosa comune, è limitato ai soggetti legittimati (i condomini).
In tale prospettiva, si realizza un bilanciamento conforme ai principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità (art. 5, par. 1 lett. c GDPR)[5], proporzionalità del trattamento (considerando 4 GDPR )[6].
Resta fermo il divieto di comunicazione a soggetti estranei, la quale integrerebbe un trattamento illecito.
Obblighi dell’amministratore e responsabilità
Un ulteriore profilo riguarda gli obblighi dell’amministratore di condominio.
Il rifiuto di esibire la documentazione contabile può integrare violazione degli obblighi di mandato (art. 1710 c.c.)[7], violazione degli obbliighi specifici (art. 1130 c. 9 c.c.)[8], causa di revoca giudiziale (art. 1129, c 11, c.c.)[9].
L’amministratore, infatti, assume una funzione di garanzia e trasparenza, e non può opporre una lettura distorta della normativa privacy per sottrarsi agli obblighi informativi.
Continuità con la giurisprudenza precedente
L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Tra i precedenti rilevanti Cass. civ., n. 19210/2011 che riconosce il diritto del condomino di accedere alla documentazione contabile, Cass. civ., n. 1593/2017 che ha stabilito la legittimità dell’accesso ai dati condominiali per finalità di controllo, Cass. civ., n. 19799/2014 sull’obbligo di trasparenza dell’amministratore, Provvedimento Garante Privacy 18 maggio 2006 sul divieto di diffusione indiscriminata dei dati dei morosi.
La giurisprudenza distingue costantemente tra: accesso interno legittimo e diffusione esterna illecita e in questo senso l’ordinanza n. 7823/2026 rafforza questa distinzione, consolidando il principio di trasparenza funzionale.
Divieto di pubblicazione e tutela residuale della riservatezza
Nonostante l’apertura alla conoscibilità interna, la Corte ribadisce il divieto di affissione pubblica delle liste dei morosi in spazi accessibili a terzi.
Tale condotta viola i principi del GDPR, integra un trattamento illecito di dati personali, espone il condomino a una forma di stigmatizzazione non giustificata.
Sul punto, si richiama la costante posizione del Garante per la protezione dei dati personali, che ha più volte censurato tali pratiche.
Conclusioni
L’ordinanza n. 7823/2026 conferma un modello di bilanciamento dinamico tra trasparenza amministrativa e tutela della privacy.
La privacy non viene negata, ma reinterpretata alla luce della necessità di garantire il controllo diffuso sulla gestione, la correttezza dell’operato dell’amministratore, la tutela degli interessi collettivi.
Il condominio emerge così come uno spazio giuridico intermedio, nel quale diritti individuali e interessi collettivi convivono secondo un principio di limitazione reciproca funzionale.
Scarica il testo della pronuncia: Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 7823
NOTE:
[1] Codice Civile, art. 1130 (Attribuzioni dell’amministratore): «1.L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: […omissis…] 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;[…omissis…].»
[2] Codice Civile, art. 1130-bis (Rendiconto condominiale): «1.Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.[…omissis…].»
[3] Codice Civile, art. 1105 (Amministrazione): «1.Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.[…omissis…].»
[4] Reg. UE 2016/679 GDPR, art. 6 (Liceità del trattamento): «1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: […omissis…] c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; […omissis…] f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore..»
[5] Reg. UE 2016/679 GDPR, art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali): «1. I dati personali sono: […omissis…] b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); […omissis…]»
[6] Reg. UE 2016/679 GDPR, considerando 4: «Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. […omissis…]»
[7] Codice Civile, art. 1710 (Diligenza del mandatario): «1. »
[8] Codice Civile, art. 1130 (Attribuzioni dell’amministratore): «1.L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: […omissis…] 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;[…omissis…].»
[9] Codice Civile, art. 1129 : «11.[…omissis…].»
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