AI nelle aule di Giustizia, è la volta di Mantova…e non solo

Abstract: Alcune nuove, recentissime, sentenze arricchiscono la giurisprudenza nazionale circa l’aiuto offerto da tool di AI, senza che il professionista, però, vi applichi una attenta revisione, nel contesto dell’esercizio di un ricorso. Uno stillicidio di “sentenze a tema”, che ora, culminando con l’immancabile reprimenda, mettono anche le mani nelle tasche di chi ha realizzato materialmente l’atto “incriminato”.
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AI è professioni legali, connubio noto
Si era già scritto di casi giunti all’attenzione della magistratura circa alcuni ricorsi nei quali l’uso della AI non veniva stigmatizzato, bensì esortato, ma con cognizione di causa, rilevando la necessità, invero, di accurati processi revisionali.
Ebbene, nulla di tutto questo a oggi…o almeno quasi.
Si continua, infatti, ad assistere al proliferare di sentenze che, a un certo punto, fanno emergere un uso superficiale di tool di AI per la trattazione delle pratiche dibattute nelle aule di Giustizia, al punto che ora i dispositivi delle Corti adite non si limitano alla sola reprimenda, stante anche il sollevare possibili retroterra disciplinari, specie verso il rapporto tenuto con il cliente, ma attaccano direttamente il borsellino del professionista ricorrente.
Mantova e Verona: diverso è solo l’importo della sanzione
In una recente causa giudicata dal Tribunale civile di Mantova, n. R.G. 2186/2024 del 24 marzo 2026, la parte attrice è stata condannata a rifondere le spese di lite per un totale di 9.142 euro e 2.250 euro alla Cassa delle ammende, per il comportamento colposo tenuto.
Il motivo alla base di questa decisione è l’aver citato una serie di massime di legittimità non pertinenti a quanto in esame, sospettando, il giudicante, l’utilizzo di AI senza ulteriore verifica da parte del legale.
La causa in argomento si riferisce a una serie di donazioni immobiliari con gravame di ipoteca, sostanzialmente, però, non interessa qui la ricostruzione del caso, quindi il susseguirsi di passaggi del diritto di proprietà sul dato bene ovvero degli incidenti patrimoniali nel contempo incombenti sulle parti in causa, bensì rileva la scrittura dell’atto stesso, dal quale traspariva una certa attitudine nell’uso della AI, ma senza ulteriore controllo rispetto al prompt digitato e alla risposta avuta dal novello oracolo digitale.
La sentenza del 10 febbraio 2026, invece, pubblicata dal Tribunale di Verona, per alcuni versi, descrive una situazione ancora più surreale.
Al solito, non interessa qui il contendere, perché non si è in questa sede alla ricerca di particolari massime giurisprudenziali, o almeno questo non ora.
Eppure, la sentenza n. 4203/2025 arricchisce il panorama giurisprudenziale, anche se per motivi diversi (e, sicuramente, non ricercati ab origine, ndr.) rispetto all’obiettivo precipuo di un “principe del foro”.
Il tratto più interessante, infatti, è a pagina quattro della sentenza, allorquando è possibile leggere:
“Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere.”
Il Giudice, infatti, motivando la sentenza di rigetto, riprende stralci di quanto presentato dalla parte attrice e, in particolare, il virgolettato citato, ossia quell’evidente aiuto fornito da un tool AI non rimosso, ma copiato e incollato nella sua interezza nello scritto presentato.
Si comprenderà qui come non possa aversi nemmeno l’idea di un refuso di stampa: 1000 euro alla Cassa delle Ammende, ex art. 96 cpc.
Dall’articolo 96 CPP alla vanagloria della AI
È di questi giorni la pubblicazione di un interessante studio sulla AI generativa e sulla sua potenza ammaliatrice.
In buona sostanza il succo dello studio, pubblicato su Science da un team di ricercatori delle Università di Stanford e Carnegie Mellon, lo scorso 26 marzo, si riassume in questo virgolettato: “l’AI ci toglie l’opportunità di ricevere consigli scomodi, ci rimuove l’attrito, quella frizione sociale che ci costringe a confrontarci con le prospettive degli altri e a mettere in discussione le nostre certezze per fare lo sforzo cognitivo necessario per crescere”.
Perché? Semplice, lo studio dimostra, lavorando su tre dataset distinti e interrogando una decina di AI, che l’oracolo digitale accontenta le richieste del prompt, adulando anche quel redattore.
Certamente il test, seppur realmente performante, formula quesiti “generalisti”, seppur attagliati su problematiche quotidiane, certamente non tecnici come può essere una consulenza legale, ma dovrebbe ugualmente far riflettere.
Interessante, a questo punto, è l’applicazione realizzata dai Giudici in questi contesti: l’art. 96 codice di procedura civile, una sorta di cartellino rosso (“responsabilità aggravata”, infatti).
Sostanzialmente l’articolo cpc si preoccupa di sanzionare il contesto da “lite temeraria”, una situazione paradossale dove il processo viene intentato per procurare “più noia” alla controparte che per arrivare a soddisfare un diritto proprio oppure un interesse legittimo .
La sanzione, modificata anche dalla riforma Cartabia, con applicazione – come avvenuto nei casi di cui parlato – d’ufficio, del versamento di un importo compreso tra 500 e 5000 euro alla Cassa delle Ammende, non si limita a colpire solo la mala fede della parte attrice, ma anche la colpa grave della stessa.
Concludendo, il legale che utilizza strumenti AI deve porre attenzione alla revisione dei propri scritti per non incorrere nella colpa, chiaramente derivante dall’omesso controllo, e per non soccombere davanti a un prelievo forzoso in favore dello Stato, oltreché una magra figura davanti a colleghi e cliente.

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