ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali

Le ultime interessantissime sentenze della Corte di Cassazione

Luigi De Simone

Abstract: La Corte di Cassazione, nei primi mesi del 2026, ha affrontato diversi aspetti rispetto alla condotta penalmente rilevante della guida in stato di ebbrezza, ex articolo 186 codice della strada. Ha infatti affrontato la questione dell’esistenza o meno dell’intervallo minimo tra il sinistro stradale e l’accertamento dello stato di ebbrezza e se esiste un obbligo di avviso al difensore anche in caso di rifiuto di sottoporsi al rilievo del tasso alcolemico. Ancora, ha esaminato la possibilità dell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, della durata della sospensione della patente di guida e, infine, del concetto di “appartenenza” del veicolo eventualmente da confiscare.

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La Corte di Cassazione nei primi mesi del 2026 ha affrontato diversi aspetti rispetto alla condotta penalmente rilevante della guida in stato di ebbrezza alcolemica, ex articolo 186 codice della strada[1].

Ne commenteremo tre e, precisamente, la sentenza n. 6795 del 19 febbraio[2], la n. 8155 del 2 marzo[3] e la n. 10809 del 20 marzo[4], che trattano aspetti molto interessanti, decretando orientamenti importanti su questioni dibattute e critiche.

Intervallo minimo tra il sinistro e l’accertamento dello stato di ebbrezza

La prima sentenza, la n. 6795, affronta il caso di un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste, aveva condannato nel mese di luglio 2025 un conducente per guida in stato di ebbrezza, con tasso oltre 1.5 g/l, ex articolo 186 comma 2, lett. c) cds[5], in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, che nel mese di gennaio 2023 aveva assolto lo stesso conducente.

Un caso molto interessante per la questione posta al vaglio della S.C.

I fatti. Il conducente, coinvolto in un sinistro stradale, veniva sottoposto al controllo etilico dopo circa un’ora dall’evento sinistro e le due misurazioni effettuate davano la prima, tasso alcolemico pari a 1,74 g/l, inferiore alla seconda, pari a 1,79 g/l. Il Tribunale di primo grado assolveva il conducente sul presupposto che era trascorso troppo tempo tra l’evento e la misurazione e che non erano stati accertati e/o evidenziati, nei momenti successivi al sinistro, altri sintomi di ebbrezza. Il Giudice di secondo grado aveva ribaltato la sentenza condannando il conducente in quanto il valore della prima misurazione del tasso alcolemico, pur essendo inferiore a quello risultante dalla seconda misurazione, era comunque superiore al tasso limite.

Il conducente ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione, che in merito all’intervallo intercorrente tra sinistro e rilevamento del tasso ha due orientamenti.

Nel caso di intervallo temporale di pochi minuti la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il decorso di un minimo intervallo temporale, tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico, è fisiologico e inevitabile, dovuto alle attività di fermo, identificazione e predisposizione delle apparecchiature. Tale intervallo, di per sé, non altera la concentrazione di alcol rilevata né incide sulla validità del rilevamento[6].

Nel caso, invece, di un intervallo di ore la S.C. sostiene che si rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari”, ai fini della sussunzione nelle ipotesi di cui all’art. 186, c. 2, lett. b) e c). In altre parole, l’alcoltest eseguito a notevole distanza di tempo non può, da solo, fondare la condanna, ma necessita di ulteriori riscontri[7], tenendo presente che la curva di Widmark descrive l’andamento della concentrazione di alcol nel sangue nel tempo[8] e che le tempistiche di assorbimento variano da soggetto a soggetto, in base a vari parametri come il peso, il sesso, l’assunzione di cibo, ecc.

Occorre evidenziare che non esiste una norma che stabilisca, a priori, l’intervallo di tempo tra il fatto e l’accertamento alcolemico, come invece esiste quando il Legislatore ha stabilito l’intervallo minimo tra le due misurazioni del tasso alcoolemico[9]. Il ragionamento della Corte di Cassazione, nell’annullare la condanna del caso de quo, parte dal presupposto che se i valori risultano in discesa, ciò conferma il superamento del picco e rafforza l’attendibilità della prova per il momento della guida mentre se i valori risultano ancora in fase ascendente, come nel caso in questione, ciò potrebbe indicare addirittura un’assunzione successiva alla guida, rendendo inattendibile la retromarcia alcolemica. In questi casi occorrebbe una motivazione rafforzata, per ribaltare l’assoluzione di primo grado, affiancando all’esame alcolemico l’indicazione di altri elementi indiziari. In mancanza la Corte d’Appello è tenuta a una motivazione “rafforzata” che confuti, con specificità e forza persuasiva superiore, le argomentazioni del primo giudice. In definitiva la Suprema Corte ha annullato la condanna inflitta dal Giudice di secondo grado, rinviando ad altra sezione di quest’ultimo Giudice per una nuova valutazione.

Avviso al difensore e rifiuto di sottoporsi al rilievo del tasso alcolemico

Molto stimolante e interessante la sopracitata decisione degli Ermellini. Altrettanto interessante è la già citata sentenza n. 8155 (vedi nota 3), che invece affronta la questione della necessità dell’avviso al difensore, ex articolo 114 disposizioni attuative c.p.p.[10], in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

I fatti. La Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato un conducente, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cds[11], per essersi rifiutato di  sottoporsi al rilevamento del tasso alcolemico da parte dell’organo di polizia stradale.

Il condannato ricorreva in Cassazione eccependo l’omesso avviso scritto, previsto dal predetto art. 114. Secondo la difesa l’omessa redazione del verbale discende la nullità assoluta ed insanabile degli atti processuali su cui si fonda l’accusa, in quanto assunti in violazione del diritto di difesa dell’indagato, nullità che si riverbera sull’intero procedimento e sull’impugnata sentenza.

Per la S.C.  il ricorso è da rigettare in quanto l’obbligo di dare avviso al conducente, della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’effettuazione dell’alcoltest, sussiste quando l’atto è da compiere, nel caso in cui l’interessato vi abbia acconsentito, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto è cronologicamente posto  in un momento antecedente.

Guida in stato di ebbrezza, particolare tenuità del fatto, sospensione della patente di guida e concetto di “appartenenza” del veicolo

Chiudiamo questa breve disamina giurisprudenziale con un’altra recentissima decisione della Suprema Corte, del 20 marzo 2026 (vedi nota 4), che affronta altre questioni interessantissime.

I fatti. Nel mese di luglio 2021 un conducente veniva fermato per una condotta di guida abbastanza anomala e pericolosa, in quanto zigzagava tra le carreggiate e frenava bruscamente. Il conducente controllato appariva in stato di ebbrezza, mostrando i classici sintomi di alito vinoso, occhi arrossati, difficoltà di linguaggio e andamento barcollante. Lo stesso conducente si rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Il giudice di primo grado, pur ritenendo provata la sussistenza del reato, riteneva di applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.[12], in quanto l’indagato non aveva provocato danni a sé o ad altri e la presenza di un unico precedente specifico, era risalente nel tempo.

La Corte di Appello chiamata ad esprimersi dal pubblico ministero opponente, in riforma all’assoluzione, riteneva incompatibili, con la tenuità dell’offesa che costituisce la ratio dell’istituto previsto per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, la condotta di guida del ricorrente, visibilmente alterato,  da considerarsi, invece, di particolare gravità, sia per l’elevato pericolo ai danni della sicurezza della circolazione stradale e sia per il rifiuto opposto all’accertamento del tasso alcolemico.

Inoltre il Giudice di secondo grado aveva respinto anche il secondo motivo di ricorso afferente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida irrogata, superiore al minimo edittale, pari a sei mesi. Secondo i Giudici, al fine di motivare la sanzione accessoria superiore al minimo, ma comunque inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo alla pericolosità dell’agire dell’imputato. Quando, invece, ci si discosta da quella media, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore, non potendo altrimenti giustificarsi l’utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale.

Altro importante spunto di interesse è il terzo motivo di ricorso, afferente l’altra sanzione accessoria prevista della confisca del veicolo, da applicare salvo il caso in cui si dimostri l’estraneità dei fatti da parte dell’intestatario del veicolo. La Cassazione, come tutti gli altri motivi, ha respinto anche questo motivo sostenendo che ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali[13].

Sempre di interesse risulta la giurisprudenza afferente la guida in stato di ebbrezza che, tra l’altro, è stata oggetto di modifica con la recente riforma al cds[14], che proprio in questi giorni è pienamente vigente dopo la normazione secondaria sul funzionamento dell’alcolock.[15]


NOTE

[1] rubricato “guida sotto l’influenza dell’alcool.

[2] Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 6795 del 12 febbraio e pubblicata il 19 febbraio 2026.

[3] Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 8155 del 13 febbraio e pubblicata il 2 marzo 2026.

[4] Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 10809 del 20 marzo 2026.

[5] CdS, articolo 186 comma 2 lett. c): “con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter.

[6] Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 13149 del 12 marzo 2025.

[7] Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 8489 del 25 gennaio 2023.

[8] Fase ascendente dai 20 ai 60 minuti dall’assunzione dell’alcool arriva al picco, segue fase di stasi, che dura circa 30 minuti e poi inizia la fase discendente.

[9] Articolo 379 del Regolamento di esecuzione del cds, ex dPR n. 495/92, che prescrive, in particolare, che il tasso alcoolemico deve essere misurato due volte, a distanza di almeno cinque minuti. In caso di due misurazioni discordanti, la giurisprudenza applica il principio del favor rei, considerando il valore più basso ai fini della qualificazione della condotta penalmente rilevante.

[10] Articolo 114 disposizioni attuative c.p.p. rubricato (Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore) recita testualmente “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

[11] Articolo 186 comma 7 cds recita testualmente “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”

[13] Articolo 131-bis c.p. rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

[14] Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 14844 del 4 febbraio 2020.

[15] Con la Legge 25 dicembre 2024, n. 177 sono stati inseriti i commi 9-ter e 9-quarter che disciplinano l’obbligo di guida di veicoli con dispositivi c.d. “alcolock” per i condannati per guida in stato di ebbrezza.


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