La natura dubbia dello screenshot, “a tutto schermo”

Abstract: Non perde il carattere di corrispondenza lo scambio di messaggi whatsapp una volta che c’è stata la ricezione da parte del destinatario del messaggio che acquisisce la natura di documento “storico” solo una volta che perdano – per il decorso del tempo – il carattere dell’attualità in rapporto al diritto alla riservatezza e gli screenshot della polizia al momento dei primi rilievi deve essere appositamente autorizzato dal Pubblico Ministero, pena l’inutilizzabilità.
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La volatilità della prova digitale
L’acquisizione di un elemento di prova nel mondo digitale rappresenta una sfida dal duplice aspetto, anche se spesso ciò viene eccessivamente ridimensionato.
Da un lato, si ha la difficoltà tecnica nel reperire quell’evidenza e quindi nel repertarla.
Certamente quanto qui appena accennato dipenderà da caso in caso. Iniziando nel fare riferimento alla tipologia di fatto reato per il quale si procede, quindi dal “dove” sia necessario operare per individuare quanto occorre alla cristallizzazione degli eventi.
Si comprenderà piuttosto agevolmente che un conto è operare in locale, quindi su un device, altra storia è operare su dati salvati in cloud (si pensi già a rogatorie, accordi di reciproca assistenza, cooperazione di polizia a livello internazionale) stante che questo distinguo, nel concreto delle indagini di polizia giudiziaria, non potrà mai essere netto, basti considerare – a titolo realmente esemplificativo – un comunissimo smartphone equipaggiato con applicazioni di ogni tipo e tutte (o comunque gran parte) rimbalzanti a informazioni on-line: prime fra tutte le app di posta elettronica o di social network.
D’altro canto, una volta acquisito quanto necessario si arriva al secondo aspetto d’interesse: il rendere agevole a terzi quanto realizzato e il perché sia stata utilizzata una certa metodologia, magari preferendola ad altre, quindi affrontare “il controesame” circa la possibile contrazione di altrui diritti, tra tutti privacy, comunicazione, autodeterminazione, fino ad arrivare a lambire la libertà personale.
Si avrà – in sostanza – l’incontro di due mondi: uno legal e uno tecnico, con tutte le differenze conseguenti, basti pensare all’universo del primo, ontologicamente “concreto”, cartolare, mentre il secondo – per propria natura – tratta dati non intellegibili. Ideali “oracoli” mediatori, o cerniere, tra questi sono gli ausiliari del Giudice, i Consulenti, i Periti, i tecnici afferenti ai comparti scientifici delle Forze di Polizia.
…Ma perchè tutti contro lo screenshot?
In realtà è una prassi oramai acclarata dall’utente comune, quello di catturare i dati dallo schermo del proprio telefono e quindi memorizzarli come immagine.
Prassi, si diceva, comune, giustappunto, ma sicuramente non ipotizzabile nell’opposizione a terzi proprio per quella natura del dato digitale poco prima accennata.
Lo screenshot cattura una istantanea di qualunque cosa, dal video che si visualizza, alla chat che si scorre, ma quell’immagine, successivamente allo scatto, può essere facilmente manipolata con qualsiasi tool di editing, andando così ad alterare la genuinità dell’inziale dato digitale.
Tutto ciò che può apparire – almeno a primo acchito – facile, non è detto che sia anche sicuro. Anche se per molto tempo gli screenshot hanno avuto un libero accesso nelle aule di giustizia, ora si assiste a una graduale “tecnicizzazione” della prova digitale, rendendola concretamente un’evidenza scientifica.
Termini come il calcolo del hashing di un file, non meravigliano più (fortunatamente, ndr.) e mentre i rischi maggiori provengono dalla AI e dai deep fake, anche la Corte di Cassazione è intervenuta regolamentando la materia.
Il riferimento corre alla sentenza, a SS.UU. civile, 11197 del 27 aprile 2023.
Qui viene stabilito, stante la possibilità di determinare in altro modo da parte del Giudice, motivandolo, che lo screenshot può essere ostentato, quale elemento di prova, ma che abbia bisogno di essere supportato da dati di contesto che vogliano confermare l’attualità delle informazioni catturate e che le stesse non siano state così modificate in un altro momento.
Nel contesto penale, invece, l’argomento è stato per lungo tempo dibattuto tra il considerare tali elementi di prova frutto di conversazioni, e quindi di tutela costituzionale, facendo riferimento alla corrispondenza, ex art. 15 Cost., o documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p..
L’acquisizione di una chat nel processo penale: lo screenshot non è un buon metodo
La Cassazione interviene ancora una volta sul tema con la sentenza della sesta sezione, n. 6171 del 16 febbraio 2026.
Alla base del giudicato vi è un ricorso avverso a dispositivo emesso dal tribunale di Lecce, avente all’indice il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’origine della ricorso è proprio sulla natura fondativa dell’impianto accusatorio, che ha assunto una serie di screenshot da una chat whatsapp, evidenzianti l’attività di spaccio a carico dei due imputati.
Grazie alla chat la polizia giudiziaria ha potuto desumere il luogo dove veniva occultato lo stupefacente.
La difesa eccepisce come non sia possibile ricondurre le foto ostentate alla chat dei propri assistiti, ma la Cassazione ricorda come:
“Sebbene il motivo di ricorso incentrato sulla impossibilità di verificare la
corrispondenza delle chat all’originale in assenza di sequestro del telefono sia da
ritenere infondato, deve essere rilevata di ufficio l’inutilizzabilità di dette risultanze
probatorie perché acquisite con modalità vietate dalla legge.”
“Con riferimento all’unico profilo di inutilizzabilità dedotto dal ricorrente si
deve osservare che la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo
contenente la relativa registrazione attiene al vaglio in concreto dell’attendibilità
della testimonianza resa dagli agenti sulle modalità con le quali hanno acquisito
ed estrapolato le conversazioni conservate nella memoria dei dispositivi in uso agli
indagati, ma di per sé non è causa di inutilizzabilità della prova.”
Gli Ermellini, invece, eccepiscono sull’operato della polizia giudiziaria per altri motivi, che – tra l’altro – hanno reso nulla l’acquisizione in parola:
“In realtà, il profilo fondato di inutilizzabilità, non dedotto dal ricorrente,
deriva dalla natura di corrispondenza delle chat archiviate nei dispositivi elettronici/
che non possono essere acquisite dalla polizia giudiziaria senza un provvedimento
di sequestro del pubblico ministero.”
“Ed è stato altresì chiarito che sono affetti da inutilizzabilità patologica i
messaggi “whatsapp” acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante “screenshots” eseguiti con il consenso dell’indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà
difensive spettanti per l’apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di
rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore”.
Posto quanto sopra, si ha una causa di inutilizzabilità di un mezzo di prova acquisito con
modalità vietate dalla legge.
Il distinguo tra l’operare in forza dell’art. 234 e 254 c.p.p. è dato dall’attualità della conversazione “catturata”, stante la necessità procedurale di attivare l’AG.

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