ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali

Dalle decisioni di Siracusa all’ordinanza del Tribunale di Ferrara: responsabilità dell’avvocato, limiti probatori degli output AI e centralità dell’human oversight

Silvestro Marascio

Abstract: Il progressivo mutamento dell’approccio della giurisprudenza italiana nei confronti dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel processo, attraverso il confronto tra due recenti pronunce dei tribunali di Siracusa e Ferrara. Se nelle decisioni relative al caso di Siracusa l’attenzione giudiziale si concentra prevalentemente sulla responsabilità professionale dell’avvocato nell’utilizzo degli strumenti di AI e sull’obbligo di verifica critica degli output generati, l’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 4 marzo 2025 affronta un ulteriore profilo giuridico: la qualificazione probatoria dei contenuti prodotti da sistemi di intelligenza artificiale e introdotti nel processo. Il provvedimento esclude che tali output possano assumere valore documentale o probatorio, qualificandoli tamquam non esset in assenza di adeguata tracciabilità degli input e del contesto di generazione. La decisione richiama inoltre i principi di human oversight e di uso responsabile dell’intelligenza artificiale sanciti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), sottolineando la centralità del controllo umano nell’impiego di strumenti algoritmici in ambito giudiziario.

Keywords#AI #intelligenzaartificiale #AIgenerativa #LargeLanguageModels #TAR #Tribunale #Avvocatieintelligenzaartificiale #Allucinazioni #ResponsabilitàProfessionale #DeontologiaForense #Giurisprudenza #CentralitàDellaDecisioneUmana #LegalTech #SilvestroMarascio #EthicaSocietas #EthicaSocietasMagazine #RivistaScientifica #ScienzeSociali #ScienzeUmane #ethicasocietasupli


DA SIRACUSA A FERRARA, AI CAMBIA PROSPETTIVA PER IL GIUDICE

Il motivo per cui è possibile parlare di un cambio di visione – o, quantomeno, di un possibile nuovo paradigma – emerge con particolare evidenza dall’analisi dei due provvedimenti esaminati.

In un precedente articolo si è visto come, nel caso di Siracusa, il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia sia stato affrontato in modo analogo ad altre recenti pronunce, nelle quali si è arrivati persino a prospettare potenziali risvolti disciplinari per il professionista legale che non verifichi gli output generati dall’intelligenza artificiale.

Non si tratta, tuttavia, di decisioni che affrontano in modo diretto e specifico la tecnologia dell’AI. Piuttosto, esse rappresentano una severa censura rivolta alla cosiddetta “intelligenza naturale”, ossia alla condotta del professionista che utilizza tali strumenti senza un adeguato controllo critico.

Diversa, invece, appare la prospettiva che emerge dall’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 4 marzo 2025 (N.R.G. 2107/2025), nella quale viene affrontato un tema ulteriore: la qualificazione giuridica degli output generati da un sistema di intelligenza artificiale e prodotti in giudizio.

Secondo il giudice ferrarese, l’output generato dall’AI deve essere considerato tamquam non esset.

Non si tratta, infatti, di un documento in senso tecnico e lo scritto prodotto non può essere elevato a prova atipica, anche perché – nel caso concreto – mancava persino l’indicazione dell’input con cui era stato interrogato il chatbot. Anche in questo caso, tuttavia, il provvedimento torna a sottolineare la necessità di verificare criticamente le informazioni restituite dall’agente artificiale.

FERRARA, ESAMINANDO L’ORDINANZA

Scrive il Giudice:

Un approccio attento e cauto al mezzo è reso oggi necessario anche alla luce delle previsioni del regolamento UE n. 2024/1689, il cd. AI Act, con il quale la supervisione umana (human oversight) e l’approccio responsabile all’intelligenza artificiale (responsabile AI) sono stati consacrati quali principi codificati a livello sovranazionale, suscettibili di trovare diretta applicazione, nel nostro ordinamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost.

L’ordinamento italiano, del resto, ha recepito i nuovi obblighi e principi contenuti nell’AI Act con la L. n. 132/2025, che ha integrato le normative già vigenti (quali, ad esempio, il GDPR), introducendo nuovi obblighi, in merito all’utilizzo delle IA, per gli stessi professionisti intellettuali, peraltro non avendosi evidenza, almeno nella procura conferita dal ricorrente, dell’avvertimento di cui all’art. 13, comma 2, L. n. 132/2025. I chatbot, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro “risposte” assurgano a prova – nemmeno atipica – di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio.”

ANTEFATTO

L’ordinanza del Tribunale di Ferrara trae origine da un ricorso relativo a un incidente stradale mortale.

Tra gli allegati alla domanda giudiziale, nel documento n. 10, il giudice individua una conversazione con ChatGPT, ritenuta tuttavia priva di concreta utilità probatoria.

Il magistrato censura anche l’utilizzo particolarmente disinvolto del chatbot, osservando che:

Non si comprende, all’interno del delineato quadro, quale rilevanza probatoria possa assumere, a  sostegno delle pretese di parte ricorrente, il contenuto del doc. 10 (“conversazione con ChatGPT”). Nel ricorso non v’è traccia di indicazione dello scopo della produzione e della valenza probatoria che si  intendesse attribuire alla stessa, così di fatto rendendo non intelligibile la sua concreta utilità.”

Il giudice evidenzia inoltre un ulteriore profilo problematico:

Il documento è palesemente parziale e, quindi, ipoteticamente fuorviante, mancando il quesito oggetto della richiesta formulata all’IA. Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza citata nel documento non è inerente al caso di specie (la sent. n. 3890/2016 è stata pronunciata in materia di opposizione agli atti esecutivi; la n. 17685/2019 in materia di scontro tra due veicoli, tuttavia non apparendo il contenuto della pronuncia de quo assolutamente conferente rispetto al caso in esame).”

Il provvedimento richiama infine un fenomeno ormai noto nel dibattito sull’intelligenza artificiale:

È questione ormai nota quella dell’intrinseca inaffidabilità dei riferimenti giurisprudenziali citati dalle IA, le quali restano ad oggi ancora esposte al fenomeno delle cd. allucinazioni di intelligenza artificiale, che “si verifica allorché l’IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri” (Trib. Di Firenze, ord. del 14/3/2025)“.


ULTIMI 5 DELLO STESSO AUTORE

AI ACT E CAPACITÀ PROBATORIA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE NON È TUTTOLOGO

AI, TRA ALLUCINAZIONI E SENTENZE

NUOVO DECRETO SICUREZZA, CAMBIERÀ QUALCOSA?

FERMO PREVENTIVO, I DUBBI DELLA POLITICA

ULTIMI 5 ARTICOLI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELL’UOMO

COSA DICE DELLA NOSTRA RIVISTA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BIOMETRIA E INDAGINI DI POLIZIA, UN VELOCE ABSTRACT

IL RISCHIO DI BIAS RELIGIOSO NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA FINANZA AZIENDALE

ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI

LA DONNA, LA SENSIBILITÀ MASCHILE E LA MISERICORDIA DIVINA

QUANDO LA FORMA È SOSTANZA: IL CERIMONIALE PUBBLICO TRA REGOLE DISATTESE E NECESSITÀ DI RIGORE

SILENZIOSE MA INARRESTABILI: LE DONNE CHE TENGONO IN PIEDI LA STORIA E FANNO TREMARE IL MONDO

LA DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO NEGLI ENTI LOCALI E NELLA POLIZIA LOCALE

1986-2026 QUARANT’ANNI DALLA LEGGE QUADRO SULLA POLIZIA LOCALE


Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2026 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0

Related posts

IL VALORE PROBATORIO DEGLI ATTI DELLA POLIZIA STRADALE, Luigi De Simone

@Direttore

LA FINE DEL GREEN PASS E DELLO STATO DI EMERGENZA Domenico Carola

@Direttore

IMPRONTE DIGITALI E PALMARI, ANALISI A TUTTO TONDO 1° parte

Silvestro Marascio