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Antonino Borzumati Diritto NOTIZIE

LA DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO NEGLI ENTI LOCALI E NELLA POLIZIA LOCALE, Antonino Borzumati

Profili normativi, limiti di spesa e novità introdotte dal nuovo decreto sicurezza

Antonino Borzumati

AbstractLa disciplina del lavoro straordinario per i dipendenti degli enti locali e, in particolare, per il personale della polizia locale, si inserisce in un sistema normativo complesso che integra fonti legislative, contrattuali e principi di contabilità pubblica. Tra le questioni più controverse vi è l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative del Codice della strada, disciplinati dall’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992, per il finanziamento di prestazioni aggiuntive del personale. La giurisprudenza contabile ha progressivamente chiarito che tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente per progetti specifici di sicurezza urbana e stradale e nel rispetto del tetto al salario accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 ha tuttavia introdotto una deroga esplicita, consentendo l’utilizzo di alcune risorse vincolate per il finanziamento delle attività di sicurezza urbana e stradale senza incidenza sul limite del trattamento accessorio. Il contributo analizza il quadro normativo vigente, gli orientamenti della Corte dei conti e le implicazioni operative della nuova disciplina.

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La disciplina generale del lavoro straordinario negli enti locali

Le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali, compreso il personale della polizia locale, non costituiscono attività liberamente attivabili dall’amministrazione o dal dirigente, ma sono soggette a un articolato sistema di vincoli normativi, contrattuali e finanziari. L’ordinamento non prevede una singola disciplina speciale dello straordinario nel pubblico impiego locale; al contrario, la regolazione dell’istituto deriva dall’interazione tra disposizioni legislative, contrattazione collettiva nazionale e contrattazione integrativa decentrata.

Sul piano costituzionale, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici trova fondamento nel principio sancito dall’art. 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente e disciplina indirettamente anche la remunerazione delle prestazioni eccedenti l’orario ordinario. La disciplina generale del pubblico impiego è contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che affida alla contrattazione collettiva la regolazione degli aspetti organizzativi del rapporto di lavoro, tra cui l’orario e le prestazioni straordinarie.

Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dal decreto legislativo n. 66 del 2003, che recepisce le direttive europee sull’orario di lavoro e stabilisce il limite massimo delle quarantotto ore settimanali, comprensive delle prestazioni straordinarie, nonché i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel pubblico impiego e, dunque, negli enti locali.

Il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) disciplina invece il quadro organizzativo e finanziario degli enti territoriali, introducendo principi di responsabilità amministrativa e vincoli di bilancio che incidono indirettamente anche sulla gestione del personale e delle prestazioni straordinarie.

La disciplina contrattuale nel comparto Funzioni locali

Il riferimento principale per la regolazione del lavoro straordinario è rappresentato dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare, l’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 del comparto Regioni–Autonomie locali, tuttora riferimento operativo, stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere compensate mediante un apposito fondo per il lavoro straordinario, costituito da risorse finanziarie predeterminate.

La norma contrattuale stabilisce inoltre che tali risorse siano limitate e basate su parametri storici e che possano essere incrementate soltanto in presenza di specifiche disposizioni normative o in relazione a eventi eccezionali, quali consultazioni elettorali, calamità naturali o altre situazioni straordinarie.

Il CCNL introduce anche limiti individuali alle prestazioni straordinarie – generalmente pari a 180 ore annue, salvo eventuali incrementi previsti dalla contrattazione decentrata – e richiede una preventiva autorizzazione dirigenziale.

Le successive evoluzioni contrattuali, tra cui il CCNL Funzioni locali 2019-2021, hanno sostanzialmente confermato questa impostazione, ribadendo i principi di autorizzazione preventiva, contenimento della spesa e rispetto dei limiti di orario di lavoro.

La contrattazione decentrata integrativa, infine, può intervenire per modulare alcuni aspetti applicativi dell’istituto, quali la distribuzione delle risorse e l’eventuale incremento dei limiti individuali di prestazione, purché nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa statale.

L’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative del Codice della strada

Particolare rilevanza assume, nel contesto della polizia locale, la disciplina dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada.

L’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che una quota significativa di tali proventi – generalmente almeno il cinquanta per cento – debba essere destinata a finalità specifiche, tra cui interventi per la sicurezza stradale, miglioramento della segnaletica, acquisto di mezzi e attrezzature e finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo.

La norma consente inoltre di destinare parte delle risorse a misure di carattere assistenziale e previdenziale per il personale della polizia locale. Tuttavia, tali proventi non possono essere automaticamente utilizzati per il finanziamento dello straordinario ordinario del personale.

La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito che tali risorse devono essere impiegate esclusivamente per finalità specifiche e nel rispetto dei principi di programmazione finanziaria.

Gli orientamenti della Corte dei conti

Un contributo interpretativo particolarmente rilevante è stato fornito dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 5 del 12 marzo 2019, nella quale si è affermato che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni stradali per incrementare il fondo dello straordinario non trova diretto fondamento nella disciplina dell’art. 208 del Codice della strada.

Secondo la Corte, tali risorse possono essere destinate al finanziamento di prestazioni aggiuntive solo qualora siano collegate a progetti specifici finalizzati alla sicurezza urbana o stradale e purché sia dimostrata la neutralità dell’impatto sul bilancio dell’ente, ossia l’assenza di incremento della spesa corrente complessiva.

Orientamenti analoghi sono stati ribaditi in successive pronunce delle sezioni regionali di controllo. In particolare, la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 403/2025/PAR ha evidenziato che le risorse destinate al potenziamento dei servizi di polizia locale tramite l’art. 208 rientrano generalmente nel limite di spesa del salario accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, salvo il caso in cui finanzino progetti caratterizzati da straordinarietà, non ricorrenza e vincolo di destinazione.

La Corte ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la certezza delle entrate, evitando di finanziare spese ricorrenti mediante entrate di natura incerta o straordinaria. In tale prospettiva, l’utilizzo dei proventi deve essere accompagnato da una specifica deliberazione della giunta comunale e deve tenere conto dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

La deroga introdotta dal decreto-legge n. 23 del 2026

Un significativo elemento di novità è stato introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, noto come Decreto Sicurezza 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 ed entrato in vigore il 25 febbraio 2026.

Il provvedimento ha previsto una deroga espressa al limite del salario accessorio stabilito dall’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, consentendo di utilizzare alcune risorse vincolate per il finanziamento di prestazioni aggiuntive del personale senza incidere sul tetto del trattamento accessorio.

Tra le risorse interessate rientrano, in particolare, i proventi delle sanzioni amministrative del Codice della strada, i fondi destinati alla sicurezza urbana e alcune entrate straordinarie finalizzate al potenziamento dei servizi di controllo.

In termini operativi, ciò significa che i comuni possono destinare parte di tali entrate al finanziamento di servizi aggiuntivi di polizia locale – come pattugliamenti serali, controlli sulla sicurezza stradale o attività di prevenzione nelle aree urbane più sensibili – riconoscendo al personale le relative prestazioni straordinarie senza doverle imputare al fondo accessorio ordinario.

La norma non elimina tuttavia i vincoli di destinazione delle risorse. Le somme devono comunque essere utilizzate esclusivamente per attività connesse alla sicurezza urbana o stradale, devono derivare da entrate vincolate e richiedono una specifica deliberazione della giunta comunale che ne disciplini la destinazione.

Conclusioni

La disciplina del lavoro straordinario negli enti locali si colloca all’interno di un sistema complesso che intreccia norme costituzionali, legislazione ordinaria, contrattazione collettiva e principi di finanza pubblica. In tale contesto, l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per il finanziamento di prestazioni aggiuntive del personale ha rappresentato per lungo tempo un ambito di particolare criticità interpretativa.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha delineato nel tempo un quadro restrittivo, volto a garantire il rispetto dei limiti di spesa del personale e la corretta programmazione delle risorse pubbliche.

L’intervento normativo introdotto dal decreto-legge n. 23 del 2026 segna un passaggio significativo in questa evoluzione, poiché consente di valorizzare alcune entrate vincolate per il potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale senza incidere sui limiti del trattamento accessorio.

Resta tuttavia fondamentale che l’utilizzo di tali risorse avvenga nel rispetto dei principi di legalità amministrativa, programmazione finanziaria e corretta gestione del personale, al fine di garantire un equilibrio tra esigenze operative delle amministrazioni locali e sostenibilità della spesa pubblica.


BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Corte dei conti. (2019). Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG.

Corte dei conti Lombardia. (2025). Deliberazione n. 403/2025/PAR.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico degli enti locali.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada.

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Riforma del pubblico impiego.

Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana.


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