ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Antonino Borzumati Codice della Strada Diritto NOTIZIE

LE NUOVE SANZIONI PER LA MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA, Antonino Borzumati

L’art.193 del Codice della strada dopo la legge n. 177 del 25/11/2024

Antonino Borzumati

AbstractLa legge n. 177 del 25/11/2024, in vigore dal14 dicembre 2024, ha novellato l’art. 193 del codice della strada (CdS) e, in modo sostanziale, ha apportato numerose modifiche ad  alcune norme di comportamento stradali ed anche correttivi alla procedura sanzionatoria prevista nel titolo VI del CdS. A riguardo, era già intervenuto il decreto legislativo n. 184 del 22.11.2023, recependo la Direttiva UE2021//2018, concernente l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi durante la circolazione dei veicoli, sia dinamica che statica, prevista dall’art. 2054 del codice civile. Con tale decreto, sono già stati modificati gli artt. 9, comma 6 e 193 del CdS e gli arttli 1 e 122 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7/09/2005, n. 209, oltre all’introduzione dell’art. 122-bis nello stesso codice).

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La violazione all’obbligo della copertura assicurativa a un veicolo, si concretizza durante la circolazione su aree ad uso pubblico o su aree private aperte al transito dei veicoli. Il legislatore, con la recente modifica dell’art. 193 del CdS, al primo comma, ha inserito un secondo periodo, responsabilizzando il proprietario per la eventuale circolazione incauta da parte di altri soggetti, con l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa RCA.[1]

Per conseguenza, la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa RCA, comporta l’applicazione della sanzione prevista al secondo comma del citato art. 193[2], non solo a chi lo conduce, ma anche al proprietario del veicolo, sia persona fisica che giuridica, la cui obbligazione sorge in concorso con l’autore della violazione. Esempio pratico che differenzia dal passato regime: “veicolo aziendale affidato al dipendente”. La dottrina interpreta il termina “onere” come l’obbligo di diligenza” del proprietario, con effetti sanzionatori diretti.[1][3]

La fattispecie astratta del primo comma dell’art 193, non consente di individuare gli effetti che ne conseguono, ma richiede una lettura coordinata di più disposizioni normative.  La ratio legis, chiaramente, impone al proprietario l’onere di verificare che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa. Se in passato rispondeva come obbligato in solido, con la novella scatta l’irrogazione della sanzione amministrativa in concorso con il trasgressore a livello autonomo. In altri termini, non è più un obbligato solidale, ma diviene trasgressore lui stesso, secondo le regole del concorso di persone nella commissione dell’illecito. L’agente accertatore dovrà compilare un verbale separato per la condotta omissiva del proprietario del veicolo. (Vds. Circolare Ministero dell’Interno protocollo numero 38625 del 20 dicembre 2024) che indica linea operative per gli organi accertatori).

Invero, la figura giuridica dell’obbligato in solido ex art 196 CdS e quella degli obbligati concorrenti, non sempre è stata di facile intuizione.

Il concorso di più persone nella commissione della violazione amministrativa regolato dall’art. 197 del CdS, differisce sostanzialmente dalla disposizione dell’art. 196, che disciplina la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione: nel primo caso ciascun concorrente è sottoposto all’intera sanzione in via esclusiva, mentre nel secondo caso, il pagamento da parte di uno estingue l’obbligazione degli altri.[3]

Altra precisazione opportuna da fare per il principio del diritto, che vale non solo nel campo penale ma anche in quello amministrativo, è il richiamo della locuzione latina “Ne bis in idem”, ovvero, non si può essere puniti due volte per la medesima fattispecie. In buona sostanza, se il proprietario venisse indicato anche come obbligato in solido nell’accertamento della violazione, qualora il trasgressore non assolvesse l’obbligazione, il proprietario risponderebbe due volte per la medesima fattispecie violata.[4]

Appare pleonastico precisare che, se il conducente è lo stesso proprietario, la condotta da punire è una sola perché, come prima precisato, non si può essere sanzionati due volte per la medesima violazione. Ergo, la sanzione resta unica se il conducente coincide con il proprietario, ma in caso contrario due verbali distinti e autonomi, essendoci la responsabilità concorrente del proprietario del veicolo.[5]

Altra fattispecie, meritevole di precisazioni, è l’eventuale ed immediata riattivazione della copertura assicurativa per almeno sei mesi. Tale situazione rende superflua la procedura del sequestro del veicolo ai fini della confisca, a prescindere che il trasgressore o il proprietario, procedano al pagamento immediato della sanzione pecuniaria. Per converso, per la restituzione del veicolo (art. 193 c. 4 CdS) sequestrato, è sufficiente che il proprietario, oppure il trasgressore, effettui il pagamento della sanzione e le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo, qualora sia stato immesso in deposito convenzionato.

La decorrenza della corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi, può essere anche antecedente alla contestazione della violazione, considerato che le compagnie assicurative fanno decorrere tale periodo dalla scadenza del precedente semestre e non dalla data di pagamento del premio. Come si può rilevare, per ciò che riguarda la restituzione del veicolo rispetto la precedente formulazione della norma, nulla è cambiato.

La sanzione diviene più afflittiva a carico del medesimo soggetto che, in un periodo di due anni sia sorpreso per almeno due volte a circolare alla guida di un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa (raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi).


NOTE

[1]  Codice della Strada art. 193 (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile): «1.I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo.». Il significato e l’etimologia del termine “l’onere”, riconducono ad un  comportamento che un determinato soggetto deve tenere per raggiungere mediante un determinato negozio giuridico un particolare fine pratico; pare ovvio ad avviso dello scrivente che, nel caso di specie, il legislatore abbia trovato un termine alquanto infelice per attribuire una responsabilità, un impegno o un obbligo che è tipico di un contratto.

[2]  Codice della Strada art. 193: «2.Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.»

[3]  Codice della Strada art. 197 (Concorso di persone nella violazione): «1.Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.»

[4] La sentenza n. 45974/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione sull’applicazione del principio del “ne bis in idem” in Italia, armonizzando l’interpretazione nazionale con gli orientamenti europei, sottolineando la necessità di un equilibrio tra l’efficacia dell’azione punitiva e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.

[5] “Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall’art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 della legge citata che disciplina la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.” (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2000, n. 2088).

[6]  Codice della Strada art. 193: «4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all’articolo 146, comma 3, nonché (5) dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.»


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