Accertamenti semaforici automatizzati e limiti di legalità: tipicità della condotta, ambito autorizzatorio e nuove criticità applicative dopo la L. 177/2024

Abstract: La recente riforma dell’art. 201 del Codice della strada, introdotta dalla L. 25 novembre 2024, n. 177, ha ristretto l’ambito dell’accertamento automatizzato delle violazioni semaforiche, limitandolo al solo passaggio con semaforo rosso di cui all’art. 146, comma 3 CdS. Il contributo analizza il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’utilizzo delle apparecchiature di rilevazione automatica, soffermandosi sui casi di illegittima estensione della fattispecie sanzionatoria al superamento della linea di arresto o al cambio di corsia in presenza di lanterne direzionali verdi. Attraverso l’esame di recenti pronunce dei Giudici di Pace e dei principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo, lo studio evidenzia i limiti di legalità, proporzionalità e tipicità dell’accertamento in remoto, proponendo una lettura sistematica idonea a prevenire contenzioso e applicazioni distorsive della norma.
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Precetto normativo
Con le modifiche introdotte dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, il novellato comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della strada prevede l’applicazione delle sanzioni in modalità remota esclusivamente per la violazione di cui al comma 3 dell’art. 146 CdS, e non più per le altre violazioni della segnaletica luminosa e orizzontale.
Sul tema degli accertamenti in remoto mediante apparecchiature che rilevano il transito con il semaforo rosso, persistono tuttavia, ancora oggi, orientamenti applicativi non uniformi da parte degli organi di polizia stradale su tutto il territorio nazionale. Ciò avviene in particolare nei casi in cui:
-
il veicolo superi la linea di arresto senza attraversare l’intersezione;
-
il conducente cambi corsia, proseguendo nella direzione consentita da una luce verde diversa da quella della corsia impegnata (fattispecie frequente per i motocicli).
Gli annullamenti giurisprudenziali
In diverse pronunce, i Giudici di Pace hanno annullato sanzioni elevate ai sensi dell’art. 146, comma 3, CdS quando la condotta accertata non integrava il passaggio con il rosso pieno, ma una diversa violazione riconducibile al comma 2 dello stesso articolo.
In tali casi, la motivazione ricorrente è che:
«La condotta non integra il pericolo tipico del rosso pieno, soprattutto quando la prova fotografica evidenzia un’infrazione diversa da quella contestata».
Il caso del GdP di Pescara
Particolarmente significativa è la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1006/2024, depositata il 31 gennaio 2025, nella quale si afferma in modo chiaro che:
«Il sistema di accertamento con apparecchiature elettroniche utilizzato dal Comune è autorizzato esclusivamente per rilevare il passaggio con il semaforo rosso».
Nel caso di specie, il giudice ha:
-
annullato la sanzione;
-
condannato il Comune alle spese di giudizio;
poiché l’apparecchiatura era stata autorizzata unicamente per la rilevazione della violazione di cui all’art. 146, comma 3 CdS, e non per altre violazioni della segnaletica. Di conseguenza, non poteva essere utilizzata per sanzionare:
-
il superamento della linea di arresto;
-
il cambio di corsia con luce verde effettiva per la direzione intrapresa.
La sentenza del GdP di Trani
Analogo orientamento emerge dalla sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 224/2024, che ha annullato una sanzione contestata ex art. 146, comma 3 CdS, poiché il veicolo si era fermato poco oltre la linea di arresto senza attraversare l’incrocio. Il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito prova dell’effettivo transito con rosso pieno, né dell’immissione del veicolo nell’area di intersezione.
Interpretazione conforme alla normativa
Le pronunce richiamate si fondano su alcuni principi giuridici chiave:
1. Tipicità e tassatività della fattispecie sanzionata
Il comma 3 dell’art. 146 CdS punisce esclusivamente il passaggio con semaforo rosso.
Non è ammessa alcuna estensione analogica della norma a condotte diverse, quali:
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il cambio di corsia;
-
il superamento della linea di arresto con luce verde per la direzione effettivamente seguita.
2. Principio di proporzionalità
Quando la documentazione fotografica dimostra che il conducente ha solo violato una prescrizione direzionale, applicare il comma 3 risulta sproporzionato e giuridicamente errato.
La violazione eventualmente configurabile rientra nel comma 2, ma non è accertabile in modalità automatica.
3. Ambito autorizzatorio dell’apparato elettronico
Lo strumento di rilevazione automatica deve essere utilizzato nel rigoroso rispetto dell’atto amministrativo di autorizzazione e della normativa tecnica.
Se l’apparato è omologato e autorizzato solo per il rosso semaforico, non può essere impiegato per accertare violazioni diverse.
Il rilievo politico-amministrativo del caso di Pescara
Il caso di Pescara ha avuto eco anche in sede politica. Un consigliere comunale ha denunciato che numerose sanzioni sarebbero state elevate per:
-
cambio di corsia;
-
superamento della linea di arresto con luce verde;
ma contestate come passaggi con rosso pieno.
L’amministrazione ha replicato sostenendo che si trattasse di casi isolati, ma il consigliere ha ribadito che tale prassi non è conforme:
-
alla normativa primaria;
-
alle circolari ministeriali;
-
all’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Valutazioni basate sul dato normativo
Regime delle lanterne semaforiche di corsia
Le lanterne direzionali con frecce costituiscono segnaletica luminosa prescrittiva ai sensi dell’art. 41 CdS. La freccia:
-
abilita esclusivamente i veicoli della corsia dedicata alla direzione indicata;
-
vieta qualsiasi altra manovra.
Una freccia rossa direzionale equivale a un divieto assoluto per quel flusso, senza alcuna assimilazione al verde di altre corsie.
Distinzione tra comma 2 e comma 3 dell’art. 146 CdS
-
Comma 3: norma speciale e tassativa, applicabile solo in caso di attraversamento dell’intersezione con rosso pieno.
-
Comma 2: norma generale, applicabile a tutte le violazioni della segnaletica, incluse quelle direzionali.
Nel caso tipico (motociclo che ignora la freccia rossa e prosegue diritto sfruttando il verde di altra corsia), la violazione corretta è il comma 2, non il comma 3.
Orientamento applicativo e conclusioni
Dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza emerge con chiarezza che:
-
non è legittimo sanzionare automaticamente, ex art. 146 comma 3 CdS, chi cambia corsia e prosegue con luce verde effettiva;
-
l’uso delle apparecchiature deve rispettare rigorosamente l’ambito autorizzatorio;
-
la novellazione dell’art. 201 CdS rafforza la distinzione tra violazioni accertabili in remoto e violazioni che richiedono contestazione diretta.
In conclusione, le sanzioni elevate in remoto per condotte diverse dal passaggio con rosso pieno risultano giuridicamente illegittime e suscettibili di annullamento in sede prefettizia o giudiziale.

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