La legge n. 34 del 2026 tra semplificazione per le imprese, trasferimento del rischio e persistenti margini di frammentarietà applicativa

Abstract: La legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, interviene sull’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, ampliando il regime derogatorio rispetto all’obbligo di assicurazione RC auto per specifiche categorie di veicoli utilizzati esclusivamente in aree private chiuse o in zone non accessibili al pubblico. La novella riguarda, in particolare, i carrelli elevatori non immatricolati operanti in aree aziendali interne, i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica quando impiegate esclusivamente in fondi agricoli o spazi interni riservati. La riforma risponde a esigenze di riduzione dei costi fissi per imprese agricole, industriali e logistiche, ma non determina un vuoto di tutela, poiché subordina l’esonero all’esistenza di una diversa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Ne deriva un mutamento significativo: dal regime pubblicistico dell’assicurazione obbligatoria auto a un assetto maggiormente privatistico di gestione del rischio, nel quale si accresce il ruolo valutativo e organizzativo dell’impresa.
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Una riforma che distingue tra circolazione pubblica e operatività interna
Parlare oggi di assicurazione obbligatoria per i mezzi d’impresa significa confrontarsi con una trasformazione normativa che non è soltanto tecnica, ma anche sistemica. La legge 11 marzo 2026, n. 34, primo provvedimento annuale dedicato alle piccole e medie imprese, introduce infatti una modifica significativa al Codice delle assicurazioni private, aprendo alla possibilità che alcuni mezzi d’opera siano sottratti all’obbligo di RC auto quando operino esclusivamente in aree private chiuse o comunque non accessibili al pubblico.[1]
La disposizione è contenuta nell’art. 9 della legge e si inserisce in una tendenza normativa già avviata nei precedenti interventi di adeguamento del diritto interno al quadro europeo. La ratio è evidente: distinguere in modo più netto tra il rischio proprio della circolazione stradale aperta al pubblico e quello, differente, che caratterizza l’impiego di mezzi in contesti interni, segregati e organizzativamente controllati. In questa prospettiva, il legislatore tenta di rendere il sistema più aderente alla concreta esposizione al rischio.
Il corretto inquadramento normativo della novella
Una prima precisazione, sul piano delle fonti, è essenziale. Non è corretto affermare che la legge n. 34 del 2026 modifichi la direttiva (UE) 2021/2118. Più correttamente, essa si colloca in un sistema già ridefinito dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva europea in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.[2]
La legge del 2026 interviene quindi sul diritto interno e, in particolare, sull’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, ampliando l’area delle deroghe rispetto all’obbligo assicurativo. Si tratta, in altri termini, di un intervento correttivo e selettivo, che tenta di rendere più proporzionato il rapporto tra obbligo di copertura e rischio effettivo.
I veicoli interessati dall’esenzione
Il contenuto della riforma è puntuale. I nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 122-bis CAP prevedono che la deroga trovi applicazione, anzitutto, per i carrelli elevatori non immatricolati rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del Codice della strada, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi.[3]
La medesima logica viene estesa ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché alle macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, purché operino esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi interni non accessibili al pubblico.[4] La scelta normativa ha una portata pratica rilevante. Per molte imprese agricole, industriali e logistiche, la riforma consente di sottrarre al perimetro della RC auto mezzi che non partecipano alla circolazione stradale in senso proprio e che, di fatto, non escono mai da capannoni, magazzini, fondi o piazzali chiusi. Sotto questo profilo, la novella si presenta come una semplificazione attesa da tempo.
La semplificazione non elimina il rischio, ma ne cambia il regime
L’elemento più importante della riforma è però un altro. L’esonero non equivale a una cancellazione della tutela assicurativa. La legge subordina infatti la deroga all’esistenza di una diversa polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Il rischio, dunque, non scompare, ma cambia regime giuridico.
Si passa da una copertura obbligatoria di tipo pubblicistico, caratterizzata da standard legali e da una forte eteronomia, a una tutela di matrice più propriamente privatistica, nella quale il contenuto della copertura dipende dalle clausole pattuite tra impresa e assicuratore. In questa transizione, il baricentro della responsabilità si sposta sensibilmente sull’operatore economico.
Dal sistema legale della RC auto alla logica contrattuale della RCT
È qui che si colloca il punto più delicato della riforma. La RC auto obbligatoria garantisce infatti un sistema strutturato, con massimali minimi, regole uniformi e, in determinati casi, con il presidio del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nei casi disciplinati dai nuovi commi 1-bis e 1-ter, invece, il legislatore precisa che non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’art. 283 CAP, quando la responsabilità verso terzi sia comunque coperta da assicurazione volontaria o da polizze contratte in forza di disposizioni speciali.[5]
La protezione del terzo danneggiato continua dunque a esistere, ma non è più garantita dallo stesso impianto protettivo tipico della RC auto obbligatoria. Essa dipende dalla concreta configurazione della copertura RCT stipulata dall’impresa. Ne deriva che il legislatore alleggerisce un obbligo formale, ma aumenta il rilievo sostanziale della corretta gestione assicurativa del rischio.
Il nuovo ruolo dell’impresa nella valutazione del rischio
Da ciò discende una conseguenza pratica di grande rilievo. È l’impresa che deve valutare se la propria copertura per responsabilità civile verso terzi sia realmente adeguata rispetto ai rischi dell’attività esercitata. Una polizza con esclusioni troppo ampie, con massimali insufficienti o con ambiti operativi formulati in modo inadeguato potrebbe tradursi in una tutela incompleta, sia per l’azienda sia per il terzo danneggiato.
La semplificazione, in altri termini, non elimina la responsabilità. La rende più tecnica, più contrattuale e più interna all’organizzazione aziendale. Il passaggio dall’obbligo legale alla copertura privatistica implica, pertanto, una maggiore attenzione in fase di analisi dei rischi, di redazione delle clausole e di verifica dell’adeguatezza della protezione assicurativa.[6]
Il limite dell’esclusività d’uso in aree non accessibili al pubblico
Il confine applicativo della deroga resta, inoltre, rigoroso. L’esenzione vale soltanto quando il mezzo opera esclusivamente in aree non accessibili al pubblico. Se il veicolo, anche solo occasionalmente, esce da quel perimetro e accede alla sede stradale o ad aree aperte alla generalità dei terzi, torna a rilevare il regime ordinario dell’assicurazione obbligatoria.[7]
In questo senso, non conta soltanto la natura astratta del mezzo, ma la concreta configurazione degli spazi, dei percorsi e dell’uso aziendale. Piazzali promiscui, raccordi aperti, attraversamenti o zone solo parzialmente segregate possono rendere problematica l’applicazione della deroga. È dunque la concreta organizzazione della viabilità aziendale a diventare decisiva sul piano giuridico e assicurativo.
Le persistenti zone di frammentarietà applicativa
Il riordino operato dalla legge n. 34 del 2026 si collega a una più ampia tendenza normativa che mira a differenziare i regimi di rischio in base alla funzione effettiva dei veicoli. In tale prospettiva, l’intervento del 2026 rappresenta una correzione selettiva del sistema, volta a distinguere tra mezzi inseriti nella circolazione pubblica e mezzi confinati in ambienti interni, privati e controllati.
Resta tuttavia una significativa area di frammentarietà applicativa, soprattutto per i grandi operatori logistici, per i gestori di flotte complesse e per quei soggetti che utilizzano mezzi in parte destinati a spazi chiusi e in parte suscettibili di accesso alla circolazione esterna. In questi contesti, la semplificazione normativa non elimina il bisogno di soluzioni assicurative articolate, e continueranno a mantenere rilievo strumenti come le coperture integrate aziendali e, in molti casi, le polizze a libro matricola. La riforma alleggerisce il sistema, ma non lo rende ancora pienamente organico.
Conclusioni
La legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce una deroga significativa e, per molti versi, ragionevole all’obbligo di RC auto per determinati mezzi utilizzati esclusivamente in aree private chiuse o comunque non accessibili al pubblico. La scelta normativa appare coerente con una lettura più aderente al rischio effettivo e risponde alle esigenze di semplificazione di imprese agricole, industriali e logistiche.
Ma la semplificazione non coincide con un arretramento della responsabilità. Essa comporta, piuttosto, un trasferimento della gestione del rischio dal modello pubblicistico della RC auto a quello privatistico della responsabilità civile verso terzi. Proprio per questo, la riforma apre un nuovo spazio di libertà organizzativa, ma impone anche una soglia più elevata di attenzione tecnica, assicurativa e gestionale da parte delle imprese.
NOTE
[1]: Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante Legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata in G.U., Serie generale, n. 68 del 23 marzo 2026, entrata in vigore il 7 aprile 2026.
[2]: D.lgs. 22 novembre 2023, n. 184, recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
[3]: Art. 122-bis, comma 1-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla l. 11 marzo 2026, n. 34, che estende la deroga all’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori non immatricolati operanti all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
[4]: Art. 122-bis, comma 1-ter, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla l. 11 marzo 2026, n. 34, che estende la deroga alle macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, quando operino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi interni non accessibili al pubblico.
[5]: Nei casi disciplinati dai nuovi commi 1-bis e 1-ter, non sussiste obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all’art. 283 CAP, qualora la responsabilità verso terzi sia comunque coperta da assicurazione volontaria o da polizza contratta in forza di disposizioni speciali.
[6]: Sul piano sistematico, il passaggio dalla RC auto obbligatoria alla copertura RCT comporta il trasferimento del rischio da un modello pubblicistico standardizzato a una tutela di matrice privatistica, regolata principalmente dall’art. 1917 c.c., con conseguente maggiore rilievo del contenuto concreto della polizza e dei massimali pattuiti.
[7]: Il requisito dell’uso esclusivo in aree non accessibili al pubblico costituisce il limite decisivo della deroga: ove il mezzo acceda, anche solo occasionalmente, alla sede stradale o a spazi aperti alla generalità dei terzi, torna applicabile il regime ordinario dell’assicurazione obbligatoria da circolazione.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (2026). Legge 11 marzo 2026, n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. G.U., Serie generale, n. 68 del 23 marzo 2026.
Italia. (1992). Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada.
Italia. (2005). Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private.
Italia. (2023). Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2118 relativa all’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
Unione europea. (2021). Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
Codice civile italiano. Art. 1917 c.c., Assicurazione della responsabilità civile.

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