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Dalla violenza di genere alla violenza assistita: proteggere le vittime significa riconoscere anche ciò che i figli vedono e vivono

Dal coordinamento tra giustizia civile e penale alla valutazione del rischio, la tutela dalla violenza domestica richiede di distinguere il conflitto dalla sopraffazione e di riconoscere i minori come vittime anche quando la violenza non è esercitata direttamente su di loro

Monica Caruso

Abstract: La violenza domestica e di genere non esaurisce i propri effetti nel rapporto tra autore e vittima, ma può coinvolgere profondamente i figli minori che assistono direttamente o indirettamente alle condotte violente, ne percepiscono gli effetti e crescono all’interno di relazioni caratterizzate da paura, sopraffazione e controllo. La distinzione tra conflitto familiare e violenza rappresenta pertanto il primo presupposto per una tutela efficace, poiché assimilare fenomeni strutturalmente differenti può condurre alla minimizzazione delle condotte e alla vittimizzazione secondaria di chi le subisce. In questo quadro assumono particolare rilievo la valutazione del rischio, la tempestiva protezione della vittima e dei figli e il coordinamento tra autorità giudiziaria civile e penale, rafforzato dalla disciplina introdotta dalla riforma del processo civile per i procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere. La violenza assistita impone, inoltre, di superare lo stereotipo secondo il quale un uomo possa essere violento nei confronti della partner e, indipendentemente da tale comportamento, continuare a essere considerato un buon padre: l’esposizione dei figli alla violenza costituisce essa stessa una forma di pregiudizio che deve essere valutata nelle decisioni relative alla responsabilità genitoriale, all’affidamento e alle modalità di frequentazione. Prevenzione, ascolto, valutazione multidisciplinare e coordinamento istituzionale diventano così parti di una medesima strategia di tutela, nella quale riconoscere tempestivamente la violenza rappresenta il primo strumento per interromperne la trasmissione all’interno delle relazioni familiari.

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Il contrasto alla violenza richiede un coordinamento effettivo

Affrontare il tema della violenza di genere significa inevitabilmente confrontarsi anche con la violenza assistita e con la necessità di costruire un coordinamento effettivo tra le diverse autorità chiamate a intervenire. Il contenzioso civile familiare, infatti, sempre più spesso coesiste con iniziative assunte dalle parti in sede penale e la separazione dei procedimenti non può tradursi in una frammentazione della conoscenza dei fatti, soprattutto quando occorre adottare decisioni urgenti a protezione della vittima e dei figli minori.

È necessaria, in altri termini, una vera cabina di regia, capace di mettere in comunicazione competenze e informazioni diverse, perché soltanto attraverso un intervento coordinato è possibile riconoscere tempestivamente la violenza, distinguerla dal conflitto, prevenirne l’escalation e impedire che le conseguenze ricadano non soltanto sulla vittima diretta, ma anche sui figli che vivono all’interno di quella relazione.

La violenza di genere non rappresenta soltanto una questione di civiltà, ma un fenomeno sociale complesso, capace di attraversare classi, famiglie e generazioni. Coinvolge innanzitutto le vittime — e tra queste devono essere compresi i figli minori — ma pone anche il problema degli autori delle condotte violente e delle dinamiche relazionali che si sviluppano all’interno delle mura domestiche. Proprio il legame affettivo e familiare tra autore e vittima può contribuire al silenzio di quest’ultima, alimentato dalla paura di ritorsioni, vendette e conseguenze sui figli, fino al timore, particolarmente forte per molte madri, di perderne l’affidamento. Il testo originario individua precisamente questa dimensione della paura come uno dei fattori che possono contribuire al silenzio della vittima.

Conflitto e violenza non sono la stessa cosa

Il primo ostacolo che avvocati, magistrati e operatori incontrano consiste spesso nel far comprendere la differenza tra conflitto e violenza, soprattutto quando le condotte emergono durante una separazione.

Il conflitto appartiene alla fisiologia delle relazioni umane e può manifestarsi attraverso contrasti, divergenze e resistenze reciproche, anche profonde. Le parti rimangono però, almeno in linea di principio, soggetti dotati di una propria autonomia e capaci di confrontarsi all’interno di una relazione nella quale il dissenso non determina necessariamente la sottomissione dell’altro.

La violenza appartiene a una dinamica differente. Non può essere identificata soltanto con l’impiego della forza fisica, perché può assumere forme fisiche, sessuali, psicologiche, economiche e persecutorie, ma ciò che la distingue dal semplice conflitto è soprattutto la presenza di comportamenti attraverso i quali una persona esercita sull’altra una forma di dominio, intimidazione, coercizione o controllo. È proprio per questo che qualificare come “conflittuale” una relazione caratterizzata dalla violenza rischia di collocare sullo stesso piano soggetti che non si trovano affatto nella medesima posizione e di oscurare la responsabilità di chi esercita la sopraffazione.

La distinzione non è soltanto terminologica. Se la violenza viene trattata come conflitto, anche gli strumenti utilizzati per affrontarla rischiano di diventare inadeguati.

Prevenire significa valutare il rischio

Una volta riconosciuta la presenza della violenza, il primo intervento deve essere rivolto alla messa in sicurezza della vittima e dei figli e alla valutazione della pericolosità della situazione, cercando di individuare il rischio di reiterazione o escalation delle condotte.

La valutazione del rischio dovrebbe costituire uno strumento a disposizione di ciascun professionista che si trovi a gestire un caso di violenza, perché consente di organizzare in maniera sistematica le informazioni disponibili, comprendere ciò che è accaduto e assumere decisioni maggiormente consapevoli rispetto a ciò che potrebbe accadere. Occorre considerare i comportamenti dell’autore, la storia delle violenze, eventuali precedenti, minacce, disponibilità di armi, abuso di sostanze e altri indicatori pertinenti, ma contemporaneamente valutare i fattori di vulnerabilità della vittima, le sue condizioni personali e sociali e la presenza di figli minori.

Il testo originario insiste opportunamente sulla necessità di utilizzare la valutazione del rischio non soltanto dopo che la violenza abbia raggiunto le manifestazioni più gravi, ma in una prospettiva autenticamente preventiva, coinvolgendo forze di polizia, autorità giudiziaria e operatori sociosanitari.

Prevenire significa infatti cercare di riconoscere l’escalation prima che l’intervento arrivi troppo tardi.

La valutazione del rischio nelle diverse fasi

La valutazione assume caratteristiche differenti a seconda della fase nella quale viene effettuata. Durante le indagini può contribuire a fornire elementi utili all’autorità giudiziaria nella valutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione; durante il procedimento e nella fase esecutiva può concorrere, nell’ambito delle competenze e degli strumenti previsti dall’ordinamento, alla valutazione delle misure più appropriate e dei percorsi di trattamento; nell’ambito civile può assumere rilievo nelle decisioni relative alla separazione, all’affidamento dei figli, all’esercizio della responsabilità genitoriale e alle modalità di frequentazione.

Questa attenzione assume un significato ancora maggiore quando la separazione coincide con una fase di possibile incremento del rischio, soprattutto in presenza di condotte persecutorie, minacce o tentativi di mantenere il controllo sulla persona che ha deciso di interrompere la relazione.

Non si tratta di sostituire la decisione giudiziaria con un automatismo predittivo, ma di fornire al decisore informazioni strutturate affinché il rischio venga valutato e non semplicemente intuito.

Quando i figli diventano vittime: la violenza assistita

È a questo punto che la violenza di genere incontra direttamente la violenza assistita.

Il testo originario coglie un passaggio essenziale quando afferma che, nella violenza intrafamiliare, «non solo la donna è vittima ma anche i figli, direttamente o indirettamente». Questa intuizione trova un preciso riscontro nella definizione elaborata dal CISMAI, secondo il quale la violenza assistita intrafamiliare comprende l’esperienza, da parte del bambino o dell’adolescente, di forme di maltrattamento compiute attraverso violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica o persecutoria nei confronti di figure di riferimento o affettivamente significative. Il minore può farne esperienza direttamente, quando la violenza avviene nel suo campo percettivo, indirettamente, quando ne viene a conoscenza, oppure attraverso la percezione delle conseguenze fisiche e psicologiche prodotte dalla violenza.

Questo significa che un bambino non deve necessariamente vedere un’aggressione per esserne vittima.

Può ascoltare le urla da un’altra stanza, vedere le conseguenze di un’aggressione, percepire la paura della madre, assistere all’arrivo delle forze dell’ordine, vivere improvvisi allontanamenti da casa o essere coinvolto nelle strategie attraverso le quali un genitore controlla, minaccia o perseguita l’altro.

La violenza entra così nell’esperienza quotidiana del minore anche quando non lascia su di lui un segno fisico.

Il padre violento può essere considerato indipendentemente un “buon padre”?

Uno degli stereotipi più persistenti è espresso da una frase che continua a ricorrere nelle vicende familiari: «È un cattivo marito o compagno, ma è un buon padre». È una separazione concettuale che il testo originario contesta con particolare forza.

La questione non consiste nell’affermare automaticamente che qualsiasi condotta violenta nei confronti della partner determini una specifica conseguenza sulla responsabilità genitoriale, che deve essere valutata dal giudice nel caso concreto. Significa, però, riconoscere che la violenza esercitata all’interno dell’ambiente familiare non può essere considerata irrilevante rispetto al benessere dei figli.

Il minore che vive in un contesto di violenza può essere costretto a confrontarsi con modelli relazionali nei quali forza e dominio vengono associati al potere, mentre paura e sottomissione vengono attribuiti alla fragilità. Può provare paura, senso di colpa, rabbia, ambivalenza e persino mettere in atto meccanismi di identificazione con l’autore della violenza. È proprio per questo che il CISMAI sottolinea come i bambini vittime di violenza assistita non possano essere considerati semplici spettatori di qualcosa che riguarda esclusivamente gli adulti.

Il coordinamento tra procedimento penale e procedimento familiare

La complessità diventa particolarmente evidente quando alla violenza domestica corrispondono contemporaneamente un procedimento penale e una causa familiare.

Il Codice rosso ha rafforzato la circolazione delle informazioni tra autorità giudiziarie e l’attuale art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede, nelle fattispecie contemplate dalla norma, che il pubblico ministero accerti la pendenza dei procedimenti familiari e trasmetta senza ritardo al giudice procedente gli atti previsti dalla disposizione, salvo quelli coperti da segreto.

La necessità di coordinamento nasce da un problema concreto: nelle prime fasi del procedimento familiare difficilmente il giudice potrà disporre di una sentenza penale irrevocabile. Potrà invece trovarsi davanti a verbali di sommarie informazioni, provvedimenti cautelari, consulenze, atti investigativi utilizzabili nei limiti previsti dalla legge, richieste di rinvio a giudizio o decisioni non definitive. Nel testo originario questa difficoltà è correttamente individuata proprio con riferimento alla necessità di assumere provvedimenti urgenti sull’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice civile non è chiamato a trasferire automaticamente nel proprio procedimento le conclusioni maturate in quello penale, ma deve poter conoscere gli elementi rilevanti e valutarli autonomamente secondo le regole del processo civile e nell’interesse della vittima e del minore.

La riforma Cartabia e il procedimento speciale per la violenza

La riforma del processo civile ha compiuto un passaggio particolarmente significativo introducendo, nel titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, una specifica sezione dedicata alla violenza domestica o di genere.

Gli artt. 473-bis.40-46 c.p.c. disciplinano i procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

La disciplina consente al giudice di abbreviare i termini e di svolgere senza ritardo, anche d’ufficio, le attività previste dalla sezione; gli impone inoltre di tutelare la sfera personale, la dignità e la sicurezza della vittima, anche evitando, quando opportuno, la contemporanea presenza delle parti. In determinate condizioni collegate alla presenza di procedimenti o provvedimenti per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi a un mediatore familiare.

Non si tratta di dettagli procedurali, ma del riconoscimento di un principio fondamentale: la violenza non può essere trattata come una normale crisi relazionale da ricomporre attraverso la conciliazione.

Evitare la vittimizzazione secondaria

Il coordinamento processuale deve accompagnarsi a un’altra esigenza fondamentale: evitare che il funzionamento delle istituzioni determini una vittimizzazione secondaria.

Chi ha subito violenza può essere costretto a raccontare più volte gli stessi episodi, confrontarsi ripetutamente con l’autore, sentirsi messo in dubbio o vivere procedimenti nei quali la violenza denunciata viene progressivamente ricondotta a un generico “conflitto di coppia”. Nel testo originario la vittimizzazione secondaria viene correttamente collegata alla sofferenza che può manifestarsi dopo la denuncia e durante il percorso processuale.

La disciplina speciale introdotta nel codice di procedura civile deve essere letta anche sotto questa prospettiva: accelerazione del procedimento, poteri istruttori officiosi, protezione della vittima, cautela rispetto alla compresenza delle parti e specifica disciplina della mediazione mirano a evitare che gli strumenti ordinariamente destinati alla gestione del conflitto familiare diventino, nei casi di violenza, una nuova occasione di pressione sulla vittima.

Proteggere i bambini significa interrompere la trasmissione della violenza

La violenza assistita mostra infine come la prevenzione non possa limitarsi alla cessazione del singolo episodio violento. Un bambino che cresce in un ambiente nel quale la sopraffazione costituisce una modalità ordinaria della relazione può interiorizzare rappresentazioni distorte dei rapporti affettivi, sviluppare paura e senso di colpa o trovarsi nella necessità psicologica di dare un significato al comportamento degli adulti dai quali dipende.

Il testo originario descrive proprio il rischio che il minore oscilli tra l’evitamento dell’adulto violento e forme di identificazione con lui, arrivando talvolta ad attribuire a sé stesso responsabilità che appartengono esclusivamente agli adulti. È un passaggio che va mantenuto, pur evitando di trasformare possibili reazioni psicologiche in conseguenze automatiche e universali.

Per questo il lavoro educativo rappresenta una componente della prevenzione primaria. Educare bambini e adolescenti al riconoscimento delle emozioni, al rispetto dell’autonomia dell’altro e alla distinzione tra amore e possesso significa intervenire prima che determinati modelli relazionali possano essere normalizzati.

Riconoscere la violenza prima che sia troppo tardi

Reagire alla violenza non è semplice, soprattutto quando esiste un coinvolgimento affettivo, una dipendenza economica, la presenza di figli o la paura delle conseguenze. Chiedere aiuto può richiedere un percorso lungo e difficile e proprio per questo la risposta delle istituzioni non dovrebbe mai limitarsi ad attendere che sia la vittima, da sola, a trovare la forza necessaria per interrompere la relazione.

Occorre saper riconoscere i segnali, ascoltare senza giudicare, valutare il rischio, proteggere la vittima e i figli e costruire un coordinamento effettivo tra giustizia civile e penale, forze di polizia, avvocati, servizi sociali e sanitari.

La conclusione dell’elaborato originario conserva, sotto questo profilo, tutta la propria forza: imparare a chiedere aiuto, riconoscere il problema e recuperare autostima e capacità di difendersi sono passaggi necessari, perché gli esiti più tragici della violenza possono arrivare dopo mesi o anni di sofferenza.

Ma la responsabilità non può essere affidata soltanto alla vittima.

Una società capace di contrastare la violenza è una società che sa riconoscerla prima che diventi irreparabile e che comprende che proteggere una donna dalla violenza significa, molto spesso, proteggere contemporaneamente anche i suoi figli.


Riferimenti normativi e bibliografici essenziali

Consiglio d’Europa (2011), Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

CISMAI (2017), Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia. Il documento articola l’intervento nelle fasi di rilevazione, protezione, valutazione e trattamento.

Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. Codice rosso).

D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della riforma del processo civile, con particolare riferimento agli artt. 473-bis.40-46 c.p.c. relativi ai procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.

Art. 64-bis disp. att. c.p.p., Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie, nel testo vigente. 

CISMAI, documentazione e linee di indirizzo sulla violenza assistita, con particolare riferimento alla definizione dell’esperienza diretta, indiretta e attraverso la percezione degli effetti della violenza.


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