Ricostruzione giuridico-filosofica della sicurezza tra ordinamenti nazionali e sistema europeo dei diritti fondamentali

Abstract: Il concetto di sicurezza nella sua evoluzione semantica, filosofica e giuridica, in una visione dinamica e multilivello, muovendo dal significato letterale e dalla sua stratificazione storico-politica approfondendo la funzione sistemica all’interno delle società contemporanee, tra esigenza primaria di protezione e possibile strumento di legittimazione normativa. Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra sicurezza e produzione legislativa, con riferimento all’espansione dell’area del penalmente rilevante e al ruolo delle politiche di deterrenza. Nel contesto europeo, la sicurezza viene esaminata attraverso il prisma del “reticolato normativo” e della progressiva integrazione tra ordinamenti, con specifico riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. L’elaborato mette in luce le tensioni tra livelli di tutela dei diritti e modelli di governance sovranazionale, evidenziando come la sicurezza rappresenti oggi un equilibrio complesso tra libertà, diritti fondamentali e esigenze collettive.
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Michele Junior Ciervo, giurista abilitato per l’esercizio della professione forense, è responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Servizi Demografici presso il Comune di Pietramelara (CE).
Inquadramento generale
Il contesto ordinamentale odierno, anche in considerazione delle dinamiche sociali contemporanee, si autoalimenta attraverso una produzione normativa in materia di sicurezza, nelle sue molteplici declinazioni, sospinta dalle esigenze collettive e dalla percezione diffusa della stessa.
Un assunto di tale portata richiede un ulteriore approfondimento, se non una vera e propria disamina semantica del concetto di sicurezza, volta a comprenderne, ove possibile, le diverse sfumature e il relativo bilanciamento attuale.
Partendo dal dato letterale, per sicurezza, in generale e nella sua accezione contemporanea, si intende “la condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli, o che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli, e simili¹”.
Va da sé che tale configurazione assume, nelle diverse nomenclature e interpretazioni, un significato variabile in relazione al contesto socio-politico, culturale, semantico e giuridico.
Sotto il profilo storico-filosofico, il concetto di sicurezza ha rappresentato, nel tempo, un parametro di valutazione dello “status” di una collettività organizzata. Sin dalla sua dimensione percettiva, radicata nei processi cognitivi individuali, la sicurezza ha costituito, in alcune fasi, “l’oggetto del desiderio” dell’individuo e, in altre, uno strumento di legittimazione di regole, azioni e sistemi normativi.
A completamento di tale ricostruzione, va evidenziata la funzione della sicurezza quale “moneta di scambio”, come delineato nel pensiero di Rousseau ne Il contratto sociale², ove la nascita dello Stato è ricondotta alla cessione della libertà individuale in cambio di sicurezza, giustizia e uguaglianza.
Nel contesto così delineato, emerge l’idea di sicurezza quale elemento che, discostandosi dal mero concetto di “security policy”, si traduce nel cosiddetto “concetto di sicurezza multilaterale³”, ossia nella produzione coordinata e globale di norme e orientamenti giurisprudenziali (CEDU, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, CGUE, CIG).
Secondo un consolidato modus operandi, ad ogni esigenza di sicurezza lo Stato risponde con un ampliamento dell’area del penalmente rilevante, intervenendo sul quarto elemento del reato (secondo la teoria della quadripartizione), attraverso l’inasprimento delle pene e l’aumento delle cornici edittali.
L’oscillazione della percezione della sicurezza da parte del cittadino dipende non soltanto dal pericolo potenziale, ma, in un sistema penale del fatto, dalla concreta attuazione ed efficacia delle misure adottate.
Se, da un lato, la sicurezza rappresenta una linea di indirizzo primaria per il legislatore, dall’altro richiede allo Stato il conseguimento di risultati concreti, anche attraverso strategie di lungo periodo. In tale prospettiva, la deterrenza penale costituisce uno strumento, ma non l’unico, all’interno di un più ampio paniere di interventi.
Il concetto di sicurezza nell’Unione Europea
Secondo alcune correnti di pensiero, gli ordinamenti sovranazionali rappresentano un elemento perturbatore nella corretta attuazione della sicurezza; altre, invece, ritengono impossibile garantire sicurezza in assenza di politiche sociali, del lavoro e dell’istruzione.
Prescindendo da tali impostazioni, non è possibile analizzare il livello di sicurezza di uno Stato senza considerare il contesto globalizzato e il cosiddetto “reticolato normativo⁴”, nel quale confluiscono esperienze giuridiche attraverso la giurisprudenza delle corti internazionali e la normativa europea.
Sul piano europeo, è ormai consolidata una competenza indiretta in materia penale, nel rispetto dell’art. 5 TUE⁵, che attribuisce agli Stati membri la competenza primaria.
Tuttavia, l’Unione europea esercita un ruolo significativo nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai sensi degli artt. 3 e 4 TUE, attraverso strumenti normativi e politiche di coordinamento.
Tale evoluzione si inserisce in un percorso storico che va dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona, culminando nella piena operatività della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE).
Particolare rilievo assume l’art. 49 CDFUE, che, in linea con l’art. 7 CEDU⁶, sancisce il principio di legalità penale e di proporzionalità della pena.
L’ambito di applicazione della Carta, definito dall’art. 51 CDFUE, limita l’operatività ai casi di attuazione del diritto dell’Unione, generando un sistema di tutela “bifasico”, nel quale si intrecciano diritto UE e CEDU.
Tale impostazione ha sollevato criticità, in particolare con riferimento al principio di uguaglianza, come evidenziato nel caso Fransson (C-617/10)⁷, nel quale la Corte di giustizia ha affermato l’applicabilità dei diritti fondamentali ogniqualvolta una normativa nazionale rientri nell’ambito del diritto dell’Unione.
conclusioni
Il concetto di sicurezza rappresenta, nella società contemporanea, al contempo contenitore e contenuto di un sistema complesso di regole, che non sempre si esaurisce nell’ambito del penalmente rilevante.
Nella sua dimensione intrinseca ed estrinseca, la sicurezza assume forme molteplici — economica, sociale, personale — fino a configurarsi quale valore collettivo.
Essa richiede un equilibrio tra diritti e libertà, tra tutela e responsabilità, ponendosi come elemento fondante delle moderne democrazie costituzionali.
Non può, tuttavia, essere utilizzata come giustificazione per violazioni dei diritti fondamentali o per derive autoritarie.
In tal senso, appare ancora attuale la riflessione di Albert Einstein⁸, secondo cui il progresso umano risiede nello sforzo costante di superare gli istinti distruttivi attraverso l’intelletto e la cooperazione.
NOTE
[1] Tratto dal dizionario TRECCANI, vedi link: https://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza/.
[2] Gabrielle Yriarte, Il contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau (Analisi del libro) Analisi completa e sintesi dettagliata del lavoro, MustRead editore, 2023.
[3] Carla Monteleone, Politiche di sicurezza e cambiamento globale, Franco Angeli Editore, 2012, pg 48 e ss.
[4] V. Manes, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè Editore, 2011.
[5] Trattato sull’Unione Europea, art. 5: «1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.»
[6] Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, articolo 7 (Nulla poena sine lege): «1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili.»
[7] Ricostruzione del fatto (Causa C-617/10): «Il sig. Franz era un pescatore danese, non aveva pagato tutte le tasse alla corrispondente agenzia delle entrate che gli aveva accertato il mancato pagamento e aveva avviato un procedimento per l’irrogazione di una sanzione. Per lo stesso fatto, il sig. Franz si era visto assoggettato ad un procedimento penale, sempre per frode Iva, che lo minacciava di una seconda sanzione. Il sig. Franz, in presenza di tali circostanze, non attende né il suo giudizio né presenta il ricorso alla CEDU, rivolgendosi direttamente davanti al giudice nazionale per sollevare la violazione dell’art. 50 della carta dei diritti fondamentali, con richiesta di rinvio pregiudiziale. Lo Stato Danese e tutti gli altri Stati si presentano dinanzi alla Corte di giustizia UE delle memorie, affermando che in questo caso “non si sta parlando di un ambito di applicazione dell’UE in quanto non vi è una direttiva in materia penale. L’avvocato generale dell’UE afferma invece che “nell’ambito di applicazione dell’UE rientra qualunque materie che sia connessa alle competenze del diritto UE, intendendo in tal senso il concetto di ambito applicazione non in senso stretto ma in senso lato. La corte di giustizia UE, sulla base di quanto esposto, accoglie il ricorso e dichiara assolto il sig. Franz.»
[8] A. Einstein, Il fine dell’esistenza umana, 11 aprile 1943.

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