La nota del Ministero dell’Interno del 27 agosto 2024 chiarisce il rapporto tra art. 193 C.d.S., art. 214 C.d.S. e art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private

Abstract: Il recepimento della direttiva UE 2021/2118, attraverso il d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184, ha profondamente modificato la disciplina dell’obbligo assicurativo dei veicoli, estendendolo anche a mezzi non necessariamente circolanti su strada pubblica, purché utilizzati conformemente alla loro funzione abituale di mezzo di trasporto. Tale estensione ha generato dubbi applicativi per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale, formalmente vietati alla circolazione ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 602/1973. La nota del Ministero dell’Interno del 27 agosto 2024 ha chiarito che tali veicoli rientrano nella deroga prevista dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, poiché il loro uso è vietato da una misura adottata dall’autorità competente. Ne consegue che, in assenza di copertura assicurativa, non può essere contestata la violazione dell’art. 193 C.d.S., mentre resta applicabile, in caso di circolazione abusiva, la sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, C.d.S. Il chiarimento ministeriale assume rilievo operativo per gli organi di polizia stradale e valore sistematico per i cittadini, poiché evita una duplicazione sanzionatoria irragionevole e ricompone il rapporto tra disciplina fiscale, divieto di circolazione e obbligo assicurativo.
Sabrina Del Prete, laureata in giurisprudenza con diversi master universitari in criminologia e scienze forensi, funzionario di polizia locale, comandante di Teverola (CE) dal 2022, dirigente nazionale di UPLI-Unione Polizia Locale Italiana.
Il cortocircuito tra obbligo assicurativo e divieto di circolazione
Il tema dell’assicurazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale ha prodotto, per anni, un evidente cortocircuito interpretativo. Da un lato, il veicolo iscritto al PRA continua a esistere come bene registrato e, in astratto, come mezzo tecnicamente destinato alla circolazione e dall’altro lato, il fermo amministrativo fiscale ne vieta formalmente l’utilizzo, trasformando la disponibilità del mezzo in una disponibilità giuridicamente compressa (art. 86 c. 3 DPR 602/73[1]).
Il problema è diventato più delicato dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, avvenuto con il d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184, entrato in vigore dal 23 dicembre 2023, che ha modificato il Codice delle assicurazioni private, ampliando il perimetro dell’obbligo assicurativo e collegandolo non più soltanto alla circolazione su strada pubblica, ma all’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto, modificando quindi il Codice della Strada (art. 192 c.1 cdS[2]).
Ne è sorto quindi il dubbio operativo se l’obbligo assicurativo potesse coinvolgere anche veicoli fermi, custoditi o collocati in aree private e per questo è intervenuta la Nota del Ministero dell’Interno del 27 agosto 2024 che va compresa correttamente.
Il fermo fiscale e l’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private
Il fermo fiscale disciplinato dall’art. 86 del d.P.R. 602/1973 è una misura amministrativa collegata alla riscossione coattiva (art. 86 c. 1-2 DPR 602/73[3]). Esso non estingue la proprietà del veicolo, non trasferisce il bene allo Stato e non costituisce un’espropriazione, ma impedisce al debitore di utilizzare regolarmente il mezzo fino alla rimozione del vincolo.
La Nota del Ministero dell’Interno del 27 agosto 2024, richiamando le precedenti indicazioni della circolare dell’8 febbraio 2024, ha chiarito che i veicoli sottoposti a fermo fiscale rientrano nella deroga prevista dall’art. 122-bis, comma 1, del d.lgs. 209/2005[4], perché si tratta di veicoli il cui uso è vietato in forza di una misura adottata dall’autorità competente.
La ratio è che l’obbligo assicurativo riguarda il veicolo che può essere utilizzato come mezzo di trasporto; quando invece l’ordinamento vieta formalmente tale uso, viene meno il presupposto funzionale dell’obbligo assicurativo. Derogandosi dall’obbligo assicurativo il veicolo sottoposto a fermo fiscale non è soggetto a sanzioni amministrative per la mancanza della copertura assicurativa (art. 193 c. 2 C.d.S.[5]).
Circolazione con veicolo sottoposto a fermo e privo di copertura assicurativa
Ci si è posto anche la questione del veicolo sottoposto a fermo in circolazione senza copertura assicurativa e quindi se della essere contestato sia la violazione del fermo amministrativo (art. 214 c. 8 CdS[6]) e sia la la violazione dell’obbligo assicurativo (art. 193 c. 2 C.d.S.[5]).
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che anche in questo caso non deve essere contestato l’art. 193 C.d.S., perché il veicolo sottoposto a fermo fiscale rientra nella deroga all’obbligo assicurativo prevista dall’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, fermo restando l’applicazione dell’art. 214, comma 8, C.d.S. per la sola parte amministrativa con esclusione delle sanzioni accessorie.
La soluzione è coerente: non si può pretendere l’assicurazione obbligatoria per un mezzo il cui uso è vietato, ma si deve sanzionare chi viola il divieto e rimette il veicolo in circolazione. In questo modo si evita una duplicazione sanzionatoria fondata su presupposti contraddittori.
Il sinistro causato dal veicolo sottoposto a fermo
Un punto delicato riguarda l’eventuale sinistro causato da un veicolo sottoposto a fermo fiscale e privo di assicurazione e in questi casi a chi spetti il risarcimento del danneggiato.
La risposta è nello stesso art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private che al comma 4[7] richiama il sistema di tutela previsto per i casi nei quali il veicolo non sia coperto da assicurazione per una delle legittime ipotesi di deroga e quindi in tali situazioni, il risarcimento del danneggiato è assicurato attraverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina dell’art. 283 del Codice delle assicurazioni private[8].
Quindi l’esclusione dell’obbligo assicurativo non lascia il danneggiato privo di tutela. poiché il sistema assicurativo pubblico-residuale interviene secondo le regole proprie del Fondo di garanzia.
Il valore operativo per Polizia Stradale e Polizia Locale
La nota del Ministero dell’Interno assume particolare rilievo per gli organi di polizia stradale, compresa la Polizia Locale, perché fornisce un criterio chiaro di accertamento. Quando un veicolo risulta sottoposto a fermo fiscale e privo di copertura RCA, l’operatore non deve procedere automaticamente alla contestazione dell’art. 193 C.d.S.
La verifica corretta deve seguire un ordine logico: accertare l’esistenza del fermo fiscale; verificare se il veicolo sia effettivamente sottoposto a misura che ne vieta l’uso; in caso di circolazione, contestare la violazione del divieto di circolazione con veicolo sottoposto a fermo, ai sensi dell’art. 214, comma 8, C.d.S.; non contestare l’art. 193 C.d.S. per la mancanza di assicurazione, quando ricorre la deroga dell’art. 122-bis; documentare adeguatamente l’accertamento e il riferimento alla misura di fermo.
Questa impostazione tutela sia il cittadino sia l’operatore di polizia: il cittadino non subisce una sanzione non dovuta; l’operatore applica una linea interpretativa ministeriale coerente con il Codice delle assicurazioni private.
Una precisazione necessaria: il fermo non autorizza l’abbandono del veicolo
Il proprietario del veicolo sottoposto a fermo fiscale non è tenuto alla RCA per il periodo in cui l’uso del mezzo è vietato, ma resta responsabile della custodia del bene e del rispetto delle altre norme applicabili.
Il veicolo non può essere abbandonato su suolo pubblico, non può costituire rifiuto, non può creare pericolo, non può occupare abusivamente aree pubbliche o private e non può generare criticità ambientali. Il fermo fiscale impedisce l’uso, ma non cancella i doveri di custodia, conservazione e corretta gestione del veicolo.
Questa precisazione è importante soprattutto per i Comuni, perché il venir meno dell’obbligo assicurativo non elimina i poteri di intervento in materia di veicoli abbandonati, rifiuti, sicurezza urbana, decoro e tutela ambientale.
SCARICA LA NOTA ESPLICATIVA: Nota del Ministero dell’Interno del 27 agosto 2024
NOTE
[1] Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, art. 86 (Fermo di beni mobili registrati): «3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. […omissis…]»
[2] Codice della Strada, art. 193 (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile): «1. I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo. […omissis…]»
[3] DPR 602/1973, art. 86: «1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione. […omissis…]»
[4] Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”, art. 122-bis (Deroghe): «1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione. […omissis…]»
[5] C.d.S., art. 193: «[…omissis…] 2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.. […omissis…]»
[6] C.d.S., art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo): «8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.»
[7] D. Lgs. 209/2005, art. 122-bis: «4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera b).»
[8] D. Lgs. 209/2005, art. 283 (Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica): «1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […omissis…] b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; […omissis…].»

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