Cosa dice la Corte di Cassazione?

Abstract: Il riconoscimento dello stato di necessità, come scriminante in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, seppur, previsto dall’articolo 4 della Legge n. 689/81 deve necessariamente fare riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 54 del codice penale. In questa “particolare” commistione tra norme penali e non vediamo cose dice la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
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Una recente Sentenza della Cassazione del mese scorso1 ha suscitato un certo interesse nell’applicazione di un’esimente, prevista nel campo penalistico, per un giudizio civile che ha origine da una violazione al codice della strada, per un sorpasso di veicoli in prossimità di un’intersezione.
Il conducente proponeva ricorso al Giudice di Pace competente, invocando lo stato di necessità, contenuto nell’art. 4 della Legge 24 novembre 1981 n. 6892 e nell’art. 54 codice penale3. Appare utile premettere che la citata Legge n. 689 non specifica cosa si intende per “stato di necessità” e che, pertanto, occorre far riferimento al contenuto del citato articolo 54 del codice penale, che, al fine di poter riconoscere l’esimente specifica che deve trattarsi della necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, deve esserci proporzione tra il fatto e il bene minacciato ed, infine, che il pericolo non può essere altrimenti evitabile.
Fatta questa premessa torniamo al conducente sanzionato che, in sede di ricorso, invocava lo stato di necessità in quanto il passeggero aveva accusato un malore e che aveva bisogno di cure mediche urgenti. Il Giudice di Pace adito accoglieva solo parzialmente il ricorso riducendo la sanzione comminata (!). Non soddisfatto proponeva appello presso il Tribunale di Bergamo, il quale lo respingeva non ritenendo sussistente le condizioni per il riconoscimento dell’esimente invocata, in quanto il malore avvertito al torace (dolore epigastrico), poi dichiarato anche in pronto soccorso, non era tale da mettere in pericolo di vita il passeggero. Il conducente indisciplinato proponeva ricorso in Cassazione con un unico motivo, ovvero sostenendo che l’applicazione dell’esimente citata opererebbe non solo in caso di pericolo imminente di danno grave alla persona ma anche quando vi sia la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, avendo lui stesso temuto un arresto cardiaco in atto del passeggero soccorso.
Secondo la Corte di Cassazione il ricorso risultava infondato. Infatti i Giudici hanno sostenuto che, in relazione alle sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente il richiamato “stato di necessità” dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una visita medica conseguente ad un malore lamentato dal passeggero, qualora l’opponente non abbia provato, essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo. Secondo la S.C. il Tribunale ha correttamente valutato gli elementi istruttori emersi, anche documentali, giungendo alla conclusione che non si trattava di una situazione di stato di necessità per un pericolo grave, imminente, reale o seriamente temuto.
La stessa sezione II della Corte di Cassazione, nel 20234, ha affrontato un altro caso riguardante la violazione di una norma del codice della strada e la richiesta di riconoscere lo stato di necessità, per annullare la sanzione. Il conducente sanzionato in quanto sorpreso alla guida con patente sospesa, mentre accompagnava la fidanzata in stato di gravidanza al pronto soccorso, proponeva ricorso alla Prefettura competente, che respingeva il ricorso in quanto aveva ritenuto del tutto sfornita di prova, e contrastante con le stesse risultanze di causa, la sua difesa per essersi posto alla guida dell’autoveicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi. Anche il Tribunale di Brindisi5 confermava la decisione di primo grado. In ultimo anche la Cassazione respingeva il ricorso partendo dal principio che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato dal passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo.
Stessa questione, ma questa volta per guida con patente revocata, in quanto conducente sorvegliato speciale, ha avuto lo stesso esito già nel 20146. In tale circostanza il conducente, accompagnato in Commissariato unitamente alla compagna/passeggera dopo il controllo, invocava lo stato di necessità sostenendo di dover accompagnare la compagna incinta in ospedale per un malessere. La compagna confermava il malessere ma, dopo aver lasciato il commissariato, non produceva alcuna certificazione medica e né, tantomeno, la donna si portava in ospedale. I giudici di merito, pertanto, escludevano la sussistenza dello stato di necessità per mancanza di riscontri oggettivi.
Tornando a tempi più recenti nello stesso anno 2023, la più volte citata sezione II della Cassazione7 ha, in linea teorica, affermato che lo stato di necessità è configurabile anche in ambito di violazioni al codice della strada, ma anche in questa occasione non lo ha riconosciuto per mancanza di attualità del pericolo imminente. Vediamo i fatti per comprendere meglio. Il conducente, con patente scaduta, trasportava la madre in ospedale. Di ritorno dall’ospedale nel riportare l’auto, precedentemente prelevata per l’urgenza, alla figlia veniva fermato e sanzionato. Sia il primo grado che il Tribunale avevano escluso che potesse configurarsi lo stato di necessità invocato. Il conducente ricorreva in Cassazione in quanto riteneva che l’urgenza doveva coinvolgere l’intero episodio della guida dell’auto. La S. C. respingeva le doglianze sostenendo che, per poter riconoscere lo stato di necessità, debba ricorrere un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, presupposto che, evidentemente, ammettendolo inizialmente sussistente per il pericolo di vita della madre, era venuto meno con l’arrivo in ospedale.
Appare evidente che la sussistenza dello stato di necessità per evitare sanzioni per violazioni al codice della strada, tra l’altro, quasi sempre dovute a condotte molto pericolose, trova un osso duro nella Corte di Cassazione, in quanto essendo un’esimente mutuata dal codice penale, occorrono presupposti assolutamente stringenti e puntuali.
Particolare, invece, il caso affrontato nel 2018 dalla Cassazione8. Il protagonista era un veterinario che aveva sorpassato numerosi veicoli fermi al semaforo rosso, a velocità pericolosa e invadendo la corsia opposta di marcia. Il protagonista proponeva opposizione chiedendo l’annullamento delle sanzioni al Giudice di Pace di Ancona per aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti a favore di un cane, in imminente pericolo di vita. Questa volta sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in sede di appello, avevano incredibilmente accolto il ricorso. Il Ministero dell’Interno, a cui appartenevano gli agenti accertatori, ricorreva in Cassazione. La S.C. accoglieva le doglianze del Ministero osservando che, ai fini della esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante dallo stato di necessità, è necessario che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, e non quando il pericolo imminente è ai danni di un animale, non citato nella norma di riferimento contenuta nel codice penale.
Sul punto potrebbero esserci degli orientamenti diversi visto che negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto per dare maggiore protezione agli animali, modificando, tra gli altri, nel 2010 l’articolo 189 cds rubricato “Comportamento in caso di incidente”, con l’introduzione del comma 9-bis9 e nel 2024 l’articolo 727 del codice penale rubricato “Abbandono di animali”, modificando il comma 1 e aggiungendo il comma 310. Magari con l’attenzione sempre più spiccata per gli animali da affezione potrebbero esserci delle novità in futuro, non tanto in campo penalistico, ma molto verosimilmente in tema di sanzioni amministrative, tendenti a riconoscere lo stato di necessità da parte della giurisprudenza.
NOTE
- Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 30833 del 25 settembre 2025 e depositata il 24 novembre 2025.
- Articolo 4 Legge n. 689/81 (Cause di esclusione della responsabilità) – comma 1 “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Comma 2 “Omissis……”.
- Articolo 54 codice penale (Stato di necessità) – comma 1 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Comma 2 “Omissis……….”. Trattasi di una delle cinque scriminanti previste dagli articoli 50 e ss. del codice penale, ovvero il consenso dell’avente diritto, ex articolo 50, l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere, ex articolo 51, la legittima difesa, ex articolo 52, l’uso legittimo delle armi, ex articolo 53, e appunto lo stato di necessità.
- Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 7457 del 15 marzo 2023.
- Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1224 del 21 settembre 2021.
- Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 49586 del 27 novembre 2014.
- Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 29578 del 25 ottobre 2023.
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4834 del primo marzo 2018.
- Articolo 189 comma 9-bis cds che recita testualmente “comma 9-bis – L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337”.
- Articolo 727 comma 3 p. comma 3 che recita testualmente “Comma 1 – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Comma 2 – Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Comma 3 – All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno”, così come recentemente modificato dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 e Legge 6 giugno 2025 n. 82.
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