Come l’attuale governo vuole cambiare le regole sulle assunzioni di ricercatori e professori universitari

Abstract: L’articolo analizza criticamente il disegno di legge S.1518/C.2735 recante “Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria”, promosso dal Governo italiano e attualmente all’esame parlamentare. Attraverso una ricostruzione giuridica e sociologica della riforma, il contributo evidenzia i principali rischi derivanti dall’abolizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), dall’introduzione della profilazione nei bandi di concorso universitari e dalla reintroduzione della prova orale didattica nei procedimenti di reclutamento di ricercatori e professori. Secondo l’analisi proposta, tali modifiche rischiano di rafforzare fenomeni strutturali di cooptazione, clientelismo e arbitrarietà già presenti nel sistema universitario italiano, favorendo pratiche di predeterminazione degli esiti concorsuali sotto la veste formale della selezione pubblica. L’articolo approfondisce inoltre il rapporto tra discrezionalità accademica, libertà della ricerca scientifica e tutela del principio meritocratico, evidenziando le criticità segnalate da esponenti del mondo accademico, associazioni universitarie e studiosi auditi in Parlamento. In conclusione, il contributo interpreta la riforma come espressione di una più ampia crisi sistemica dell’università italiana, nella quale il problema del reclutamento trascende le appartenenze politiche e investe direttamente la trasparenza delle istituzioni accademiche e la credibilità della ricerca pubblica.
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Stefania Flore è avvocato in Cagliari, dottore di ricerca e ricercatrice post-doc. Rappresenta il movimento Bandiuniversita, nato all’inizio del 2025 per contrastare le irregolarità nei concorsi universitari.
Il trend di legalizzare il malcostume universitario: il ddl S.1518/C.2735. Come l’attuale governo vuole cambiare le regole sulle assunzioni di ricercatori e professori universitari, tra profilazione, prova orale didattica ed eliminazione dell’ASN.
Il 9 dicembre 2025 è stato approvato in Senato il disegno di legge S. 1518 dal titolo “Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria”. Il disegno di legge è di iniziativa governativa, precisamente della Ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini. Relatore in commissione era il senatore Mario Occhiuto, già noto per le sue vicende giudiziarie e per aver firmato l’emendamento che ha introdotto la tassazione IRPEF sui già ridotti compensi delle borse di studio per attività di ricerca[1]. Nella seduta del 9 dicembre il senatore Andrea Crisanti (professore ordinario già vittima a sua volta di ingiustizie) denunciò apertamente, con un discorso ripreso da tantissime testate giornalistiche, di non aver mai visto in quarant’anni un concorso universitario in cui non si sapesse il vincitore prima e segnalava che la riforma avrebbe agevolato questo meccanismo, avvertendo che «c’è il pericolo di preservare le peggiori pratiche di cooptazione camuffate da concorso».
Effettivamente la riforma cela non pochi pericoli, ma, salvo il senatore Crisanti, ciò sembra non interessare a nessun mass media, tant’è che né la stampa, né la televisione, né addirittura i politici di opposizione ne stanno parlando.
Attualmente il disegno di legge è all’esame della Camera, indicato col numero C. 2753 e prevede principalmente l’introduzione di tre modifiche alla legge Gelmini:
1. L’abolizione del sistema ASN.
L’abilitazione scientifica nazionale è il “patentino” per partecipare ai concorsi per professore associato e ordinario, che verrà sostituito da un sistema di semplici autocertificazioni del possesso di determinati requisiti, sistema che verrà esteso anche ai concorsi per ricercatore. Per partecipare a detti concorsi sarà cioè sufficiente autocertificare di avere un determinato numero di pubblicazioni e di esperienze curricolari, sulla base di soglie minime che verranno indicate con decreto del MUR. Sarà quindi fondamentale verificare quali saranno questi requisiti minimi indicati nel decreto ministeriale per accertare se ci sarà un effettivo abbassamento degli standard per partecipare a questi concorsi.
Certo è che il meccanismo dell’autocertificazione è assolutamente più rischioso e che sparisce così ogni sindacato preventivo sulla qualità degli scritti per poter partecipare ai concorsi. Alcuni hanno pertanto sottolineato che sarebbe meglio riformare l’ASN e non abolirla. Infatti, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, l’assenza di sanzioni e la discrezionalità dei cinque professori in commissione, unici titolari, a livello nazionale, del potere di decidere cosa ha la qualità per abilitare un candidato a professore ordinario e associato e cosa no, ha reso estremamente agevole inquinare l’onestà e la trasparenza della procedura. È anche vero che detta procedura costituisce quasi una duplicazione, giacché la medesima valutazione di qualità è poi resa dai professori della commissione del concorso per essere assunti come associato o ordinario (salvo il caso di procedure valutative[2]); professori che, addirittura, sembrerebbero liberi di allontanarsi dal giudizio dei primi, valutando un candidato con ASN fascia I (quindi già idoneo ad insegnare come professore ordinario) addirittura inidoneo a vincere un concorso di ricercatore[3].
2. L’introduzione della profilazione nei concorsi per ricercatore, professore associato e professore ordinario.
Come si è visto, l’attuale normativa impone che i bandi dei concorsi per il reclutamento di un ricercatore o professore possano indicare solo in che settore lavorerà lo studioso e, quindi, ricercare la figura da assumere solamente con riferimento all’attinenza e coerenza del curriculum a detto settore scientifico disciplinare. Questa circostanza impedisce la profilazione, ossia l’odiosa pratica di modellare un bando per un concorso pubblico sullo specifico curriculum e le specifiche esperienze di un candidato, ossia quello che dovrà vincere, quello “raccomandato”. Questa pratica accade invece praticamente in tutti i concorsi universitari “minori” [4], trovando però la sua ragion d’essere nel fatto che i giovani studiosi si inseriranno nel progetto di ricerca di un ricercatore o di un professore, per cui, muovendosi, per così dire, entro un perimetro di studi ristretto, è comprensibile che si richieda loro delle conoscenze specifiche sulle materie del progetto. Non così è, viceversa, per il ricercatore (figura destinata a diventare professore dopo qualche anno) e ancor meno per il professore associato o ordinario, sol che si consideri che vincolare dette figure a intraprendere determinati studi costituirebbe una violazione della libertà di ricerca scientifica sancita dall’articolo 33 della Costituzione.
La riforma Bernini vuole invece introdurre detta profilazione nei concorsi per ricercatore e professore universitario, consentendo, mediante una modifica dell’articolo 18, comma 1, lettera a, e dell’articolo 24, comma 2, lettera a, la possibilità di indicare, nei bandi, non più solo il settore in cui lavorerà il vincitore, ma anche gli «specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico disciplinare». Gli ambiti tematici per ciascun gruppo scientifico disciplinare sono indicati nella tabella A allegata al DM 639/2024. A titolo esemplificativo, mentre oggi l’università può bandire un concorso per un docente in “diritto privato”, conseguentemente valutando l’attinenza del curriculum a detto settore, all’indomani della riforma potrà indicare un settore molto più ristretto, come il diritto sportivo, il diritto dello spettacolo, oppure, ancora, indicare specifiche tematiche come la protezione dei dati personali, la responsabilità civile o gli enti. Questo, sebbene sia praticamente inutile una simile specializzazione, non potendo esistere un professore di diritto privato che insegni solo in tema di “enti” o di “responsabilità civile”.
Con riferimento al gruppo scientifico disciplinare della Chirurgia generale, sarà ad esempio possibile bandire una posizione per un chirurgo specializzato in chirurgia robotica, o in chirurgia della parete addominale del peritoneo. Inoltre, è importante considerare che questa innovazione normativa non arriva per caso, ma si innesta in una prassi odiosa in cui molti Atenei, forti dell’ignoranza dei singoli relativamente alle regole attualmente vigenti, già profilano i concorsi per ricercatore[5]. Non può pertanto ignorarsi come la riforma consentirà di sanare queste pratiche illegittime, tant’è che, in occasione delle audizioni alla Camera delle associazioni accademiche e dei professori, il 4 marzo 2026, il professor Mario Tulli ha segnalato che «l’esposizione di “specifici ambiti tematici”, pur “testualmente ricompresi” nelle declaratorie del relativo Gruppo, produrrà un eccesso di profilazione, denunciato spesso in passato dall’ANAC e riconosciuto dai TAR quale causa di radicale inquinamento per le procedure concorsuali».
3. L’introduzione (o meglio re-introduzione) della prova didattica nei concorsi per professore e ricercatore.
Per quanto riguarda i concorsi per l’assunzione di ricercatori universitari, come si è visto l’articolo 24, comma 2, lettera c, della legge 240/2010 prevede ad oggi con estrema chiarezza che «sono esclusi esami scritti e orali». La riforma lascia questo inciso, ma vi aggiunge «ad eccezione di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione». La formulazione è particolarmente insidiosa perché questo tema potrà essere anche estremamente specifico, giacché la riforma obbliga i professori della commissione solo a «tene(re) conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l’area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso», ma non li vincola a scegliere il tema tra quelli generali indicati nella tabella A del suddetto DM 639/2024 per i gruppi scientifico-disciplinari.
Relativamente ai concorsi per l’assunzione di professori ordinari e associati, la riforma aggiunge al comma 1 dell’articolo 18 della legge Gelmini la lettera d-bis, che introduce nelle prove concorsuali nuovamente la prova didattica, ricalcando la stessa identica disposizione appena illustrata relativamente ai concorsi di ricercatore.
La prova orale didattica è particolarmente pericolosa non solo perché conduce facilmente all’abuso, grazie all’estrema discrezionalità che la contraddistingue, ma soprattutto perché questi abusi, salvo macroscopiche contraddizioni[6] non possono essere sanzionati, attualmente, praticamente in alcun modo, né possono condurre all’annullamento del concorso tramite ricorso al TAR, non potendo i giudici amministrativi sindacare la bontà di una prova orale che verte su un tema tecnico del tutto estraneo alle loro conoscenze. È per questo motivo che sembra che la riforma consentirà di camuffare una chiamata diretta dietro la veste formale del concorso pubblico, facendo in modo che i contribuenti finanzino, coi soldi pubblici destinati alla ricerca, un sistema in cui in realtà non viene premiato il merito, ma il servilismo, e in cui i professori già in servizio hanno potere di vita e di morte sulle carriere dei candidati, consentendo loro di rafforzare ulteriormente la propria posizione di potere a discapito degli assistenti.
I promotori della riforma sottolineano, invece, che la nuova normativa ridurrà il potere dei cosiddetti “baroni universitari” locali, perché sancisce l’obbligo di formare le commissioni concorsuali in maggioranza con professori non appartenenti all’ateneo che pubblica il bando, prevedendo la designazione di commissari esterni tramite sorteggio. Tuttavia, trascurano di dire che il sorteggio c’è già: c’è nelle commissioni ASN, c’è nei concorsi universitari, in particolare a seguito dell’atto di indirizzo MIUR del 2018 sottoscritto dall’allora Ministra Fedeli, che ha recepito il Piano Nazionale Anticorruzione del 2017 e che ha raccomandato il ricorso al sorteggio dei commissari per impedire la formazione di commissioni irregolari e prevenire la presenza di commissari che siano in conflitto di interessi con i candidati[7]. Sembra, pertanto, che, in un ambiente storicamente e profondamente moralmente corrotto, il sorteggio non conduca ad esiti necessariamente legittimi e trasparenti. La promozione dei propri assistenti diviene infatti oggetto di scambio di favori tra i professori, per cui anche professori esterni all’ateneo possono essere portati a favorire il candidato di un docente, nella speranza di ottenere poi, da quest’ultimo, un analogo favore in futuro. La vittoria di un concorso diviene così una vera e propria moneta di scambio per favori personali (in primo luogo, quelli da ottenere dall’assistente) cosicché far vincere il concorso al candidato più meritevole, ma senza raccomandazioni, rappresenta un’autentica perdita di denaro e di utilità economiche, nonché una perdita di “favori da restituire”, poiché il candidato onesto, non dovendo la propria posizione ad altri che al proprio impegno e merito, non deve alcun favore a nessuno.
Non stupisce, pertanto, che il Professor Mario Pianta, esponente della Rete delle società scientifiche, all’audizione del 4 marzo 2026 alla Camera abbia presentato una relazione che segnala come la riforma presenti rilevanti «rischi di arretramento dell’Università italiana» con «il ritorno a poteri accademici locali e un ulteriore allontanamento dagli standard internazionali per l’università e la ricerca». Non stupisce, altresì, che analoghi moniti e proteste provengano, con toni ancor più decisi, da ANDU, l’Associazione Nazionale dei Docenti Universitari, che così si è espressa: «è noto a tutti che la presenza di un solo membro scelto localmente […] basta e avanza per predeterminare il risultato del ‘concorso’: vincerà l’allievo del professore ordinario, per il quale è stato bandito il ‘concorso’. […] La cooptazione personale rappresenta la piaga dell’Università italiana che riguarda tutti i finti concorsi, a partire dal dottorato fino agli ordinari. Con i finti concorsi locali si producono i fenomeni ‘connessi’: nepotismo, familismo, clientelismo, arbitrii, etc. Questi fenomeni a volte vengono ‘intercettati’ dalla magistratura, facendoli emergere come scandali, mentre invece sono ‘solo’ espressioni di un sistema. La cooptazione personale è un male che porta quasi tutti a condividere o subire in silenzio tutti i provvedimenti che hanno e stanno devastando l’Università italiana».
Stupisce, invece, che nessun allarmismo provenga da parte delle opposizioni, neanche da chi, come l’On. Piccolotti, spende molte parole sul tema universitario. Nessun esponente politico, a parte il sen. Crisanti, risulta ad oggi aver rivelato ai mass media alcuno di questi pericoli. D’altra parte, la commistione tra destra e sinistra in tema universitario è resa abbastanza chiara dalla nomina come segretario generale del MUR di un soggetto che, come si è detto, veniva annoverato tra i “baroni rossi”, nonostante, come noto, attualmente il MUR sia retto dalla Bernini, appartenente al centrodestra e a Forza Italia (che si accinge, però, a distruggere, con questa riforma, l’opera voluta dallo stesso Governo Berlusconi).
Per concludere, torniamo allora al tema iniziale: la tutela dell’università non era ieri, e non è oggi, una questione di colore politico. O meglio, non è una questione che viene trattata, ad oggi, in maniera diversa dai vari partiti politici.
NOTE
[1] Il senatore è stato condannato anche in appello a 3 anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta. Riguardo alla tassazione IRPEF il riferimento è all’emendamento Occhiuto/Cattaneo al D.L. 45/2025, poi convertito con modificazioni nella legge 79/2025.
[2] Le procedure valutative sono quelle che consentono al ricercatore già in servizio di poter diventare professore associato dopo aver ottenuto la relativa abilitazione con la procedura ASN o al professore associato di diventare ordinario dopo aver ottenuto la relativa ASN.
[3] Il riferimento è ad una delle denunce più note del nostro movimento Bandiuniversita, relativa a un concorso per ricercatore in Chiurgia generale all’Università di Ferrara.
[4] Borse di ricerca, contratti di lavoro autonomo, incarichi di ricerca, incarichi post-doc e contratti di ricerca.
[5] Vale peraltro la pena di ricordare che nei concorsi per ricercatore il DM 243/2011, all’articolo 3, che regola i criteri per la valutazione delle pubblicazioni, già prevede, alla lettera b, la possibilità di valutare la congruenza dello scritto non solo al settore scientifico disciplinare, ma anche a «tematiche interdisciplinari ad essi correlate».
[6] Come quella riscontrata da TAR Bari in nota 7.
[7] Atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, pag. 11.

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