Quando il bene non è più garanzia ma rifiuto, il ruolo degli enti locali e della Polizia Locale

Abstract: La legge 26 gennaio 2026, n. 14, ha introdotto una modifica significativa nella disciplina dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, intervenendo sul decreto legislativo 209/2003 e sul Codice dell’ambiente. La novità centrale consiste nel superamento del precedente blocco alla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli gravati da fermo amministrativo, quando essi siano ormai fuori uso e destinati alla demolizione. Il fermo non viene cancellato come credito, né viene neutralizzata la posizione debitoria del proprietario, ma non può più impedire la rottamazione di un bene che ha cessato di svolgere una funzione economica utile ed è divenuto, nella sostanza, un rifiuto da gestire secondo le regole ambientali. La riforma sposta così il baricentro dalla tutela statica della riscossione alla tutela dinamica dell’ambiente, della sicurezza urbana e dell’effettività amministrativa, riconoscendo che un veicolo abbandonato, degradato o inutilizzabile non può restare indefinitamente immobilizzato in una finzione giuridica. L’articolo analizza il contenuto della legge, i suoi effetti pratici per proprietari, Comuni, PRA, centri di raccolta e organi di Polizia Locale, nonché i limiti della riforma, con particolare attenzione al divieto di accesso a incentivi pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo in caso di rottamazione di mezzo sottoposto a fermo.
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Il paradosso del veicolo che non può circolare, ma nemmeno morire
Per anni il fermo amministrativo ha prodotto un effetto paradossale: il veicolo non poteva circolare, ma spesso non poteva neppure essere regolarmente demolito e cancellato dai pubblici registri. Il bene restava giuridicamente esistente, fiscalmente rilevante, amministrativamente bloccato e materialmente inutile, con il risultato di alimentare una zona grigia nella quale automobili prive di valore, abbandonate o ormai ridotte a carcasse continuavano a occupare spazi privati e pubblici, a degradare l’ambiente urbano e a generare problemi di gestione per Comuni, cittadini, centri di raccolta e organi di controllo.
La legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 20 febbraio 2026, ha risolto questo nodo, modificando la disciplina della cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Il titolo del provvedimento è già esplicativo: Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
La riforma incide su un conflitto silenzioso tra due esigenze pubbliche: da un lato, la tutela della riscossione; dall’altro, la tutela dell’ambiente e della sicurezza. Nel vecchio assetto, la prevalenza pratica del fermo poteva impedire la cancellazione e la demolizione del veicolo, trasformando il bene in una sorta di “ostaggio” della pretesa creditoria. Il problema è che, oltre una certa soglia di degrado, il veicolo non è più un bene idoneo a garantire alcunché: non circola, non ha valore di mercato apprezzabile, non è realisticamente utile al soddisfacimento del credito e, al contrario, genera costi sociali e ambientali.
La nuova normativa muove da una constatazione semplice, ma giuridicamente rilevante: quando un veicolo è fuori uso il problema principale non è più la sua circolazione, ma la sua corretta gestione come rifiuto. Per questo scopo il provvedimento interviene sia sul d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209[1], relativo ai veicoli fuori uso, sia sul d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152[2], noto comunemente come Codice dell’ambiente, introducendo disposizioni speculari in materia di cancellazione dai registri dei veicoli gravati da fermo amministrativo.
La Circolare del Ministero dell’interno del 7 aprile 2026, esplicativa delle procedure per la rottamazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo, richiama espressamente l’introduzione dei commi 8-bis[3] e 8-ter[4] all’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003 e dei commi 5-bis[5] e 5-ter[6] all’art. 231 del d.lgs. n. 152/2006.
La dimensione ambientale: il veicolo come rifiuto complesso
Un veicolo fuori uso contiene materiali ferrosi e non ferrosi, plastiche, vetri, pneumatici, oli, liquidi, batterie e quindi è costituito da molte parti classificate come rifiuti pericolosi. Lasciarlo abbandonato significa generare un rischio ambientale progressivo, soprattutto quando il mezzo rimane per lungo tempo su suolo pubblico, in aree private non custodite o in zone marginali dove l’incuria accelera la degradazione e la mancanza di vigilanza aumenta il rischio che la dispersione di materiale inquinante possa danneggiare gravemente l’ambiente.
Come prevede il d.lgs. n. 152/2006 è dunque essenziale che il bene cessato dall’uso venga avviato a un percorso corretto di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. La permanenza del fermo amministrativo come ostacolo alla cancellazione produceva una frizione irragionevole tra diritto della riscossione e diritto dell’ambiente.
La legge n. 14/2026 interviene proprio su questa frizione: una volta che il veicolo è qualificabile come fuori uso, l’interesse pubblico non è più conservarlo in un registro, ma sottrarlo all’abbandono e inserirlo nella filiera autorizzata del trattamento. In termini di politica pubblica, è un passaggio importante, perché riconosce che la legalità ambientale non può restare paralizzata da un vincolo fiscale privo di utilità concreta.
Cosa cambia per il proprietario del veicolo
Per il proprietario la novità è rilevante ma non illimitata poiché ora la legge consente di procedere alla rottamazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo quando il mezzo sia fuori uso e venga consegnato a un centro di raccolta autorizzato o a un soggetto abilitato alla gestione della demolizione. In questo modo, il proprietario può liberarsi di un veicolo ormai inutilizzabile evitando il protrarsi di una situazione di stallo nella quale il mezzo non può circolare, non produce utilità e rischia di trasformarsi in un problema ambientale o logistico.
Tuttavia la riforma non comporta l’estinzione del debito sottostante né la cancellazione della pretesa creditoria: la riforma separa il destino amministrativo-ambientale del veicolo fuori uso dalla permanenza del rapporto debitorio che aveva determinato l’iscrizione del fermo. Il credito resta ma se il veicolo non è più utilizzabile e quindi può essere solo demolito, può uscire dai pubblici registri automobilistici ed entrare nel circuito corretto della gestione dei rifiuti.
Al tempo stesso, la legge evita che la rottamazione del veicolo sottoposto a fermo possa diventare occasione di vantaggio economico pubblico per il debitore, poiché prevede che, in caso di fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chi acquisisca la disponibilità del veicolo per suo tramite non possano essere concessi agevolazioni, contributi o incentivi pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo.[7] Il sistema, dunque, non premia il debitore, ma rimuove un’irrazionalità: non ha senso conservare formalmente un bene inutilizzabile solo perché gravato da un vincolo che, in concreto, non produce più alcuna garanzia effettiva.
Il ruolo dei Comuni e della Polizia Locale
Uno degli effetti più importanti della riforma riguarda i Comuni, perché un rottame è anche un problema di decoro oltre che un pericolo per l’ambiente, e in particolare la Polizia Locale, poiché il veicolo abbandonato può incidere anche sulla sicurezza urbana, sulla salubrità degli spazi pubblici, sulla sicurezza della viabilità, sull’ambiente e sulla percezione di controllo del territorio poiché le auto abbandonate rappresentano un indicatore visibile di incuria istituzionale e questo vale soprattutto nelle periferie urbane, nelle aree industriali dismesse, nei parcheggi pubblici, nelle zone rurali e nei contesti in cui il veicolo abbandonato diventa deposito abusivo, rifugio occasionale, pericolo per minori o ostacolo alla circolazione.
La nuova legge non si limita a semplificare una pratica automobilistica, ma restituisce agli enti territoriali uno strumento di intervento su fenomeni di abbandono che, se non governati, producono degrado progressivo e sfiducia nella capacità dell’amministrazione di presidiare lo spazio pubblico. Per questi scopi la nuova normativa attribuisce la competenza a rilasciare l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso, documento necessario per rottamare un veicolo gravato da provvedimento di fermo amministrativo, alla polizia locale ovvero dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada.[8]
Questa nuova incombenza costituisce un servizio a richiesta dei privati per il quale l’ente locale può richiedere una tariffa, da definire con propria deliberazione, a carico del richiedente.
I limiti della riforma: non ogni veicolo con fermo può essere cancellato
La nuova disciplina non deve essere letta come liberalizzazione indiscriminata della radiazione dei veicoli con fermo amministrativo, non si tratta, quindi, di una scorciatoia per liberare dal fermo veicoli ancora utilizzabili, né di un meccanismo per aggirare la riscossione attraverso una cancellazione meramente opportunistica.
La stessa disciplina esclude espressamente l’applicazione della regola alla radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso. Questo limite è fondamentale, perché impedisce che la riforma venga utilizzata per spostare all’estero veicoli gravati da fermo, sottraendoli al controllo interno. La ratio della legge è ambientale e amministrativa, non elusiva: ciò che viene consentito è la demolizione del veicolo-rifiuto, non la sua circolazione indiretta attraverso altri mercati.
SCARICA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA: Circolare del Ministero dell’interno del 7 aprile 2026.
NOTE
[1] Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.”, art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209): «1. Dopo il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti: […omissis…]»
[2] L. 14/2026, art. 2 (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): «1. Dopo il comma 5 dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: […omissis…]»
[3] Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, art. 5 (Raccolta): «8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.»
[4] D.L. 209/2003, art. 5: «8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l’ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l’inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all’atto del rinvenimento del veicolo stesso».»
[5] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209): «5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. […omissis…]»
[6] D.Lgs. 152/2006, art. 231: «5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l’ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l’inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all’atto del rinvenimento del veicolo stesso.»
[7] D.Lgs. 152/2006, art. 231: «5-bis. […omissis…] In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.»
[8] L. 14/2026, art. 3 (Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione): «3. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall’articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge, l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada.»

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