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LA TUTELA DEI MINORI NELLA VIOLENZA DOMESTICA, Deborah Breda

L’applicazione dell’articolo 31 della convenzione di Istanbul nel contesto italiano

Deborah Breda

Abstract: La Convenzione di Istanbul (2011) rappresenta uno strumento giuridico internazionale fondamentale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica. L’Articolo 31, in particolare, affronta la questione delicata della custodia dei figli e dei diritti di visita, sancendo l’obbligo di tutelare prioritariamente la sicurezza della vittima e dei minori nelle decisioni giudiziarie. Questo contributo analizza le implicazioni normative di tale articolo, il cambio di paradigma imposto agli ordinamenti nazionali e le criticità riscontrate nell’applicazione italiana, spesso caratterizzata dal cosiddetto “paradosso protettivo”.

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Introduzione

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, rappresenta una pietra miliare nel riconoscimento giuridico della violenza di genere come violazione dei diritti umani. Entrata in vigore nel 2014, impone agli Stati Parte obblighi precisi volti alla tutela delle vittime nonché alla prevenzione della violenza.

L’Articolo 31 costituisce un elemento cruciale del quadro normativo, poiché si occupa della delicata materia della custodia e dei diritti di visita dei minori nei casi in cui sia presente violenza domestica. In esso si enuncia la necessità che le decisioni giudiziarie diano priorità assoluta alla sicurezza della vittima e dei bambini, superando visioni tradizionali che spesso anteponevano il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori a qualsiasi costo.

Testo chiave e interpretazione dell’Articolo 31

"1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, nell'attribuzione dei diritti di custodia e di visita dei minori, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio del diritto di visita o di custodia dei minori non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori."

L’Articolo 31 impone diversi obblighi chiave:

  • Valutazione obbligatoria del rischio dalla violenza domestica nei procedimenti di affidamento, da parte dei giudici civili e penali.
  • La violenza come fattore centrale, non marginale, nella decisione sull’affidamento. Non si può presumere l’affidamento condiviso come regola se esiste un contesto di maltrattamento.
  • La ridefinizione del superiore interesse del minore, che privilegia la protezione e la sicurezza rispetto al mero mantenimento di un rapporto con entrambi i genitori quando uno è maltrattante. La violenza assistita è riconosciuta come forma di maltrattamento.
  • Il coordinamento effettivo fra tribunali civili e penali, secondo il principio di due diligence, impedendo la separazione tra procedimenti che compromette la sicurezza.

Il “Paradosso Protettivo” nell’ordinamento italiano

L’Italia ha recepito la Convenzione con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che ne ratifica e rende esecutivo il contenuto. Questa legge vincola giudici e legislatori ad applicare quanto previsto nell’Articolo 31, imponendo una valutazione obbligatoria degli episodi di violenza domestica nei procedimenti di affidamento e visita.

In concreto, questa normativa prevede che:

  • Nei casi di violenza accertata, l’affidamento deve preferibilmente essere attribuito al genitore vittima, spesso la madre, con esclusione del genitore maltrattante.
  • I diritti di visita del genitore maltrattante devono essere regolamentati in modo da garantire la sicurezza della vittima e dei minori, mediante incontri protetti o supervisione.
  • In situazioni di grave pericolo, i diritti di visita possono essere sospesi o negati.
  • È obbligatorio che i fascicoli civili e penali siano comunicati e coordinati, per permettere decisioni informate e tutelanti.

Nonostante questa cornice normativa avanzata, il rapporto del GREVIO e varie analisi segnalano difficoltà nell’applicazione corretta in Italia, dove spesso la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso viene applicata in modo automatico, senza una appropriata considerazione della violenza e della sicurezza delle vittime, perpetuando così il fenomeno definito “paradosso protettivo”.

Conclusioni

L’Articolo 31 della Convenzione di Istanbul non è una mera disposizione normativa, ma un faro etico che impone una scelta chiara: nelle decisioni su custodia e diritti di visita, la sicurezza fisica e psicologica delle vittime – donne e minori – deve essere il principio cardine, non negoziabile. Sebbene l’Italia abbia recepito questi obblighi con la legge 77/2013, il divario tra l’adesione formale e l’applicazione sostanziale resta profondo, alimentando un pericoloso “paradosso protettivo”.

È proprio in questo divario che si consuma una tragedia silenziosa. Mentre in aula si discutono “provvedimenti” e “diritti di visita”, per un bambino quelle parole astratte hanno il volto concreto di un ricordo traumatico: è l’odore della paura filtrato sotto la porta della sua cameretta; è il suono assordante di una voce alterata, il pianto soffocato di una madre, il frantumarsi improvviso di un oggetto nel silenzio che segue. Sono questi i fantasmi che abitano la sua memoria. E quella stessa porta, oggi, la Giustizia non deve trasformarla nel varco obbligato attraverso cui quei fantasmi possono fare ritorno. Perché nessuna sentenza dovrebbe costringerlo a rivivere, in nome della legge, l’incubo che ha faticosamente iniziato a dimenticare.

In questo contesto, l’applicazione automatica dell’affido congiunto, laddove sussistano dinamiche di violenza, rischia di tradire la sua missione di tutela. Può divenire, infatti, uno strumento di persecuzione indiretta, un cavillo legale che consente al genitore maltrattante di mantenere un controllo sulla vita dell’ex partner, perpetuando un ciclo di soprusi attraverso le stesse pratiche che dovrebbero invece garantire serenità al minore.

Garantire una protezione reale, e non solo formale, significa quindi riconoscere che il compito supremo della Giustizia in queste delicate materie non è solo dirimere conflitti, ma custodire il diritto all’infanzia e alla resilienza. Tradurre il dettato della Convenzione in prassi coraggiose significa fare di quella porta di cameretta un confine finalmente inviolabile, costruendo, senza più tentennamenti, un futuro in cui il superiore interesse del minore coincida con il suo diritto inalienabile a crescere libero dall’ombra della violenza, e in cui una madre possa trovare una libertà non solo de iure, ma de facto.


NOTE BIBLIOGRAFICHE

  • Consiglio d’Europa. (2011). Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul.
  • GREVIO. (2020). Rapporto di base sull’Italia. Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence.
  • GREVIO. (2022). Rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence.
  • ISTAT. (2015). La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Istituto Nazionale di Statistica.
  • Legge 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica.
  • Legge 19 luglio 2019, n. 69. Introduzione del codice rosso.
  • Romito, P. (2021). La violenza di genere su donne e minori. FrancoAngeli.
  • Saccucci, C. (2020). La Convenzione di Istanbul: commentario articolo per articolo. Editoriale Scientifica.


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