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Giurisprudenza Luigi De Simone NOTIZIE

IL C.D. “DASPO ANTIRISSA AGGRAVATO”, Luigi De Simone

Cosa ne pensa la Corte Costituzionale?

Luigi De Simone

AbstractMentre il Legislatore si apprestava ad emanare l’ennesimo Decreto Sicurezza che ha modificato, tra l’altro, le norme sulle zone a vigilanza rafforzata, ove applicare il c.d. “daspo urbano”, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale del c.d. “daspo antirissa rafforzata o provinciale”, emesso dal Questore e riguardante il divieto per l’intero territorio provinciale. Dovremo aspettarci prossimi interventi della Consulta rispetto ai nuovi poteri attribuiti al Prefetto, per l’individuazione delle zone a vigilanza rafforzata o “zone rosse” e al Questore, rispetto alla possibilità di emettere ordini di allontanamento appena introdotti dal Decreto Sicurezza del febbraio scorso?

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Come noto il 24 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 23, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale» (c.d. Decreto Sicurezza), l’ennesimo dal 2008, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 20261.

L’art. 4 del predetto Decreto Sicurezza è intervenuto, per l’ennesima volta, sugli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 (c.d. Decreto Minniti)2, ovvero sulla disciplina dell’ordine di allontanamento e del divieto di acceso (meglio conosciuto come Daspo Urbano o DACUR). Con la modifica il Legislatore ha attribuito nuovi poteri, di sicuro rilievo operativo e non solo, rispettivamente al Prefetto, modificando il citato articolo 9, ed al Questore, modificando il citato articolo 10. Lo stesso articolo 4 ha apportato una modifica anche al comma 5 dell’articolo 13-bis3 del citato Decreto Minniti.

Sarà il segno del destino ma lo stesso giorno la Corte Costituzionale pubblicava la sentenza n. 20 che esaminava la legittimità costituzionale dello stesso articolo 13-bis ed, in particolare, dei commi 1 e comma 1-bis, rispetto all’estensione del “daspo antirissa”, emesso dal Questore, all’intero territorio provinciale.

Prima di affrontare la decisione della Corte Costituzionale si ricorda che, nell’ambito delle misure di prevenzione atipiche, il Decreto Minniti introdusse le nuove figure di c.d. “daspo urbano”, previste rispettivamente dagli articoli 9 (ordine di allontanamento), 10 (divieto di accesso o  “daspo urbano”) e 13 (legato al contrasto alla vendita e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope), precedute molti anni prima dal “daspo sportivo” introdotto nel lontano 19894. Ad esso poi si sono aggiunte altre tipologie, come appunto il c.d. “daspo antirissa”, ex articolo 13-bis comma 1 e il c.d. “daspo antirissa aggravato o provinciale”, ex articolo 13-bis comma 1-bis5, attenzionato dalla Corte Costituzionale su imput del Tribunale di Firenze.

Il Giudice delle Leggi, con la sentenza numero 20 del 12 gennaio e depositata il 24 febbraio scorso, si è pronunciato sulle questioni di legittimità sollevate dal predetto Tribunale Penale di Firenze, prima sezione penale, chiamato a giudicare un imputato per violazione del divieto di accesso a pubblici esercizi, impostogli dal Questore della Città. In particolare il Tribunale di primo grado dubitava della legittimità costituzionale dell’articolo 13-bis sopra citato, ritenendo che i provvedimenti in essa disciplinati ovvero il “daspo antirissa” (che ricordiamo prevede, per motivi di sicurezza, la possibilità di vietare l’accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento previsto per chi sia stato, a seconda dei casi, denunciato, o posto in stato arresto o di fermo convalidato, o condannato anche con sentenza non definitiva per taluni reati, tra cui quelli commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali luoghi, o nelle immediate vicinanze), e il “daspo antirissa aggravato o provinciale” (che ricordiamo prevede che il “Daspo antirissa” possa essere disposto in riferimento ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento «presenti nel territorio di un’intera Provincia», anziché limitatamente ad alcuni locali specificamente individuati), potessero limitare la libertà personale del soggetto gravato, diritto tutelato dall’articolo 13 della Costituzione.

I Giudici costituzionali evidenziando che «a fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte, tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale (come il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali) si annoverano anche le misure di prevenzione», ha “salvato” il c.d. daspo antirissa, ex articolo 13-bis comma 1.

Nel caso in esame il Questore di Firenze, avevo vietato all’imputato, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, di accedere per due anni ai locali «compresi in una certa area, analiticamente descritta».

Secondo la Consulta, infatti, il divieto di accesso, imposto dal Questore, limitato a luoghi «specificamente individuati», collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, è proporzionato e non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sul diritto alla libertà personale, in quanto il soggetto gravato dal provvedimento è comunque libero di frequentare gli altri esercizi pubblici, senza incidere sulle relazioni sociali, che può  comunque coltivare al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto.

In riferimento, invece, al comma 1-bis stesso articolo 13-bis del Decreto Minniti, che disciplina il c.d. “daspo antirissa aggravato o provinciale”, la decisione della Corte è negativa rispetto alla legittimità costituzionale.

Secondo il Giudice delle Leggi, l’estensione del divieto a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intera provincia, verosimilmente comprensivo dei luoghi contigui alla dimora del soggetto “daspato”, l’afflittività della norma, anche tenendo conto della durata della misura preventiva (nel caso de quo pari a due anni) ed il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, rende la norma costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Questore sia sottoposto alla convalida dell’Autorità Giudiziaria, come invece accade in caso di “daspo antirissa” con obbligo di firma, in quando incide sul diritto alla libertà individuale, ex articolo 13 Cost.,  e non “semplicemente” limitante la libertà della circolazione, ex articolo 16 Cost., limitazione ritenuta, invece, costituzionalmente proporzionata.

La citata sentenza costituzionale sulla legittimità dei “daspo” non è l’unica sul punto. Tra le altre, ricordiamo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 25 marzo 2024, per questioni di legittimità sollevate, guarda caso, sempre dal Tribunale Penale di Firenze, questa volta rispetto agli articoli 9 e 10 del Decreto Minniti e le Sentenze n. 127 del 26 maggio 2022 e n. 203 del 17 dicembre 2024, proprio riferite alla differenza tra la limitazione della libertà personale e la limitazione della libertà di circolazione. Vedremo nei prossimi mesi se si aggiungeranno altre decisioni dei Giudici Costituzionali, sollecitati dai vari Tribunali chiamati a decidere in base alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza appena entrato in vigore.

               

 


NOTE

  1. Poi convertito con modifiche, con Legge 24 aprile 2026, n. 54, allo scadere dei sessanta giorni previsti dalla legge, e pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n. 95, entrando in vigore quasi totalmente il giorno successivo (25 febbraio 2026).
  2. Provvedimento rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.” convertito con modifiche con Legge 18 aprile 2017 n. 48.
  3. Articolo rubricato “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”, introdotto con Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, poi oggetto di modifiche con il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130  rubricato “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 che recita testualmente “Comma 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale oppure per i reati di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. – Comma 1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. – Comma 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso. – Comma 2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. – Comma 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. – Comma 4. Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato. – Comma 5. In relazione ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. – Comma 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro”.
  1. Legge 13 dicembre 1989 n. 401.
  2. Comma 1-bis introdotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 173 che recita testualmente “Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva”.

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