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CHI RISPONDE DELL’OMESSA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI, Gaetano Alborino

La responsabilità per il trasporto di rifiuti senza formulario non resta confinata al titolare dell’impresa, ma si estende anche al conducente che partecipa concretamente alla movimentazione e alla tracciabilità documentale

Gaetano Alborino

Abstract: La disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta uno degli strumenti centrali attraverso cui l’ordinamento assicura la tracciabilità del rifiuto lungo la filiera del trasporto, individuando responsabilità soggettive e impedendo che la frammentazione dei ruoli operativi diventi causa di deresponsabilizzazione. Alla luce degli articoli 193 e 258 del d.lgs. 152/2006, come modificati dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e secondo l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, Sezione II civile, con l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15605, l’omessa compilazione o l’irregolare compilazione del formulario non coinvolge soltanto il titolare dell’impresa cui è riconducibile l’attività di trasporto, ma può riguardare anche il conducente del veicolo, quando questi abbia materialmente eseguito il trasporto e partecipato alla condotta che ha compromesso la corretta tracciabilità del rifiuto. La responsabilità, dunque, non deriva da una generica posizione lavorativa, ma dalla cooperazione concreta nella filiera del trasporto e dalla funzione sostanziale che il formulario assume quale atto di garanzia, controllo e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

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Il formulario come presidio di tracciabilità e non come mero documento di accompagnamento

La questione relativa all’individuazione dei soggetti responsabili dell’omessa compilazione, della mancata sottoscrizione o dell’irregolare redazione del formulario di identificazione dei rifiuti non può essere affrontata come un problema puramente documentale, perché il formulario previsto dall’articolo 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non ha la natura di un semplice documento di accompagnamento del carico, assimilabile a un atto amministrativo accessorio o a una formalità burocratica priva di autonoma rilevanza sostanziale, ma costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui l’ordinamento ambientale assicura la tracciabilità oggettiva e soggettiva del rifiuto dal luogo di produzione o detenzione sino alla destinazione finale.

La ratio della disciplina è evidente: impedire che il rifiuto, una volta sottratto al luogo di origine e immesso nella circolazione materiale, perda la propria identità giuridica, merceologica e soggettiva, diventando un bene opaco, difficilmente controllabile e potenzialmente esposto a condotte elusive o illecite. Il formulario serve dunque a ricostruire chi ha prodotto o detenuto il rifiuto, chi lo ha preso in carico, chi lo ha trasportato, quale tipologia di rifiuto sia stata movimentata, verso quale impianto o destinatario sia stata indirizzata e sotto quale responsabilità sia avvenuto il trasferimento.

Da questa funzione discende una conseguenza decisiva: gli obblighi relativi al formulario non possono essere letti come obblighi gravanti soltanto sul vertice imprenditoriale o sul soggetto titolare dell’attività economica, perché la tracciabilità del rifiuto si realizza attraverso una pluralità di condotte coordinate, che coinvolgono il produttore o detentore, il trasportatore, il destinatario e, nei limiti della partecipazione concreta alla movimentazione, anche il conducente del mezzo che esegue materialmente il trasporto.

Il quadro normativo dopo il decreto “Terra dei fuochi”

L’articolo 258, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

La norma conserva una formulazione soggettivamente ampia, costruita intorno all’espressione “chiunque”, e ciò impedisce di restringere automaticamente il perimetro della responsabilità al solo titolare dell’impresa o al solo soggetto formalmente investito della gestione aziendale del trasporto. Il legislatore, infatti, non sanziona esclusivamente l’organizzazione imprenditoriale del trasporto irregolare, ma prende in considerazione l’effettuazione del trasporto di rifiuti privo della documentazione necessaria o accompagnato da documentazione inidonea a garantire la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge.

La distinzione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi assume oggi particolare rilievo, perché, mentre per il trasporto di rifiuti non pericolosi privo di formulario o con formulario incompleto o inesatto resta configurabile, salvo ulteriori profili, la responsabilità amministrativa, per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o senza i documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 il legislatore ha introdotto un trattamento penalmente più grave, prevedendo la pena della reclusione da uno a tre anni. Il rafforzamento del presidio sanzionatorio conferma la centralità del formulario nella politica legislativa di contrasto alle condotte illecite in materia di rifiuti.

Resta inoltre ferma la previsione dell’articolo 258, comma 5, che contempla una sanzione amministrativa ridotta nei casi in cui le informazioni siano formalmente incomplete o inesatte, ma risultino comunque rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nelle comunicazioni, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge. È una disposizione di ragionevolezza, che distingue l’irregolarità meramente formale, comunque ricostruibile, dalla violazione che compromette realmente la funzione di tracciabilità del sistema.

L’articolo 193 e la responsabilizzazione dei soggetti della filiera

L’articolo 193 del d.lgs. 152/2006 realizza un meccanismo di responsabilizzazione progressiva dei soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti, perché impone che il formulario accompagni il trasporto e che esso sia formato, compilato e sottoscritto dai soggetti che partecipano alla movimentazione, secondo una logica di assunzione documentale e sostanziale della responsabilità.

Il produttore o detentore dei rifiuti non è, dunque, un soggetto esterno alla fattispecie, sul quale gravi soltanto un generico obbligo di vigilanza o di garanzia rispetto all’operato di altri, ma è uno dei soggetti direttamente coinvolti nella formazione del documento, poiché la sua sottoscrizione contribuisce a rendere tracciabile l’origine del rifiuto e ad attestare la corrispondenza delle informazioni indicate nel formulario rispetto al rifiuto effettivamente consegnato al trasportatore.

Allo stesso modo, il trasportatore non è un mero vettore neutro di un bene altrui, perché, assumendo il rifiuto in carico e provvedendo alla sua movimentazione, partecipa alla filiera di gestione del rifiuto e concorre alla garanzia pubblicistica della sua tracciabilità. La sottoscrizione del formulario da parte del trasportatore non ha valore meramente ricognitivo, ma assume la funzione di accettazione del carico documentale e di partecipazione alla responsabilità del trasporto.

La questione più delicata riguarda il conducente del veicolo, soprattutto quando egli non coincida con il titolare dell’impresa e agisca quale dipendente o incaricato operativo. È proprio su questo punto che la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha offerto un chiarimento significativo, superando l’idea secondo cui l’autista sarebbe, per ciò solo, un soggetto estraneo alla responsabilità amministrativa, perché privo della qualità imprenditoriale o gestionale propria del titolare dell’impresa di trasporto.

Il concorso nell’illecito amministrativo e il superamento della responsabilità esclusiva dell’impresa

La responsabilità amministrativa ambientale non può essere ricostruita secondo uno schema rigidamente verticistico, nel quale risponderebbe soltanto il titolare dell’impresa, mentre resterebbero immuni i soggetti che abbiano materialmente contribuito alla realizzazione dell’illecito. L’articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso di persone nell’illecito amministrativo, prevede infatti che, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna soggiace alla sanzione prevista per la violazione, secondo una logica che valorizza il contributo causale alla condotta illecita.

Nel trasporto di rifiuti, tuttavia, la struttura del concorso assume una particolare intensità, perché non deriva soltanto dalla regola generale dell’articolo 5 della legge 689/1981, ma trova un fondamento diretto nella stessa disciplina speciale del formulario. L’articolo 193, infatti, non costruisce un obbligo monocratico, ma una sequenza documentale pluripersonale, nella quale la tracciabilità del rifiuto dipende dalla corretta partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

È per questa ragione che la Cassazione ha già affermato, con l’ordinanza della Sezione II, 19 dicembre 2019, n. 34031, che, in tema di trasporto di rifiuti non pericolosi, integra gli estremi della condotta tipica dell’illecito commesso in violazione dell’articolo 193 e sanzionato dall’articolo 258 l’omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell’obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario, assumendosene onere e responsabilità diretti.

La successiva ordinanza della Sezione II, 29 aprile 2022, n. 13580, ha ulteriormente precisato che il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto estraneo alla fattispecie, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo risiede già nell’articolo 193 del d.lgs. 152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non soltanto nella regola generale dell’articolo 5 della legge 689/1981.

Nello stesso senso si colloca l’ordinanza della Sezione II, 14 aprile 2022, n. 12208, secondo cui i formulari di identificazione dei rifiuti devono essere distintamente sottoscritti dal produttore o detentore, dal trasportatore e dal destinatario, poiché tale sottoscrizione separata garantisce non solo la tracciabilità oggettiva e soggettiva dell’attività, ma anche la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti.

L’ordinanza n. 15605/2026 e la responsabilità del conducente

Con l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15605, la Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affrontato in modo specifico il tema della responsabilità del conducente del veicolo adibito al trasporto di rifiuti, smentendo l’impostazione accolta nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Firenze e dalla Corte d’appello di Firenze, secondo cui la sanzione avrebbe dovuto essere riferita esclusivamente al soggetto titolare dell’impresa di trasporto.

La vicenda riguardava un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ritenuto illecito in ragione della presenza di dati incompleti o inesatti nel formulario di identificazione dei rifiuti, non idonei a consentire la piena ricostruzione delle informazioni dovute per legge. Il conducente, condannato insieme all’impresa al pagamento della sanzione amministrativa, aveva sostenuto di avere agito in esecuzione delle direttive del datore di lavoro e di non essere, pertanto, il soggetto su cui dovesse gravare la responsabilità della corretta gestione documentale.

La Corte di cassazione ha però superato tale ricostruzione, affermando che l’articolo 258, comma 4, del d.lgs. 152/2006 non sanziona soltanto la condotta materiale di trasferimento del rifiuto da un luogo all’altro, ma l’intera filiera necessaria per l’organizzazione, la gestione, il controllo e l’esecuzione del trasporto illecito. Ne deriva che possono rispondere del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che abbiano concretamente cooperato alla realizzazione dell’illecito o che ne abbiano comunque agevolato la commissione.

Il punto decisivo della pronuncia è che il conducente non viene chiamato a rispondere per una responsabilità oggettiva derivante dalla sola qualità di dipendente o dalla mera presenza sul veicolo, ma per il suo ruolo sostanziale nella movimentazione del rifiuto, quando egli partecipi al trasporto, esegua materialmente l’attività e intervenga nel circuito documentale del formulario. La sua posizione, dunque, non può essere neutralizzata invocando automaticamente l’esecuzione di ordini aziendali, soprattutto quando egli sia il soggetto che concretamente accompagna il rifiuto e contribuisce alla realizzazione di un trasporto privo di regolare tracciabilità.

La qualifica imprenditoriale, la professionalità autonoma dell’attività svolta o la stabilità del rapporto con l’impresa non sono, pertanto, elementi decisivi ai fini dell’esclusione della responsabilità. Ciò che rileva è la partecipazione concreta al trasporto e al meccanismo documentale attraverso cui il sistema pubblico di controllo verifica la provenienza, la natura, la quantità, la destinazione e la regolarità della movimentazione del rifiuto.

Il conducente non è sempre responsabile, ma non è mai automaticamente estraneo

La corretta lettura dell’ordinanza n. 15605/2026 impone di evitare due opposti fraintendimenti. Il primo consisterebbe nell’affermare che il conducente sia sempre e comunque responsabile di ogni irregolarità del formulario, anche quando non abbia avuto alcuna partecipazione consapevole o concretamente rilevante nella condotta contestata. Il secondo, specularmente errato, consisterebbe nel sostenere che il conducente sia sempre estraneo alla violazione solo perché opera come dipendente dell’impresa o perché non riveste la qualità di titolare, legale rappresentante o responsabile tecnico.

La responsabilità amministrativa, anche in materia ambientale, richiede pur sempre un criterio di imputazione personale della condotta, secondo i principi generali della legge 689/1981, e non può essere trasformata in una responsabilità automatica da posizione. Tuttavia, quando il conducente materialmente esegue il trasporto, accompagna il rifiuto, prende parte al circuito documentale e contribuisce alla circolazione del carico in assenza di un formulario valido o con formulario non idoneo a ricostruire le informazioni dovute, la sua responsabilità può essere legittimamente affermata.

In questo senso, il conducente non è responsabile perché “dipendente”, ma perché “partecipe”; non perché l’impresa sia inadempiente, ma perché egli coopera alla movimentazione irregolare; non perché sia titolare della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti, ma perché il trasporto del rifiuto si realizza anche attraverso la sua condotta materiale e documentale.

Questa impostazione è coerente con la finalità della disciplina ambientale, che non mira soltanto a individuare un centro formale di imputazione, ma a impedire che l’organizzazione del trasporto, attraverso la divisione dei compiti tra produttore, impresa, conducente e destinatario, possa generare zone di irresponsabilità. La tracciabilità del rifiuto non è garantita da una firma astratta, ma dalla convergenza di più condotte responsabili.

La funzione sostanziale della sottoscrizione del formulario

La sottoscrizione del formulario non può essere intesa come un gesto meccanico, né come una formalità priva di valore sostanziale. Essa rappresenta, al contrario, l’atto attraverso cui il soggetto coinvolto nella movimentazione del rifiuto assume una responsabilità diretta rispetto alla correttezza e alla completezza dei dati che accompagnano il carico.

È per questo che la giurisprudenza insiste sulla necessità che le sottoscrizioni dei diversi soggetti della filiera siano autonome e riconoscibili. La firma del produttore o detentore, quella del trasportatore e quella del destinatario non sono intercambiabili, perché ciascuna esprime una diversa fase del ciclo del rifiuto e una diversa assunzione di responsabilità. Sostituire una firma con altra, ometterla o degradarla a semplice adempimento formale significa indebolire la funzione stessa del formulario.

La responsabilità del conducente si colloca in questo quadro. Se egli partecipa alla compilazione o sottoscrizione del formulario, se riceve e accompagna il documento, se esegue il trasporto sulla base di un formulario manifestamente incompleto o inidoneo, non può essere considerato un soggetto completamente esterno alla violazione. Egli è parte del segmento operativo attraverso cui il rifiuto viene trasferito e, in quanto tale, può concorrere nella violazione quando la sua condotta abbia contribuito alla compromissione della tracciabilità.

Il principio operativo per gli organi di controllo

Dal punto di vista degli organi accertatori, l’orientamento espresso dalla Cassazione impone una lettura concreta della vicenda e una qualificazione accurata dei ruoli. Non è sufficiente individuare l’impresa titolare dell’attività di trasporto e limitare a essa la contestazione, quando dagli atti risulti che anche il conducente abbia materialmente partecipato alla condotta illecita; allo stesso tempo, non è corretto costruire una responsabilità automatica del conducente senza verificare il suo contributo concreto, la sua relazione con il formulario, il grado di conoscibilità dell’irregolarità e la sua partecipazione alla movimentazione.

La contestazione deve dunque ricostruire la filiera, distinguendo il produttore o detentore, il trasportatore, il conducente, il destinatario e gli eventuali ulteriori soggetti che abbiano cooperato alla gestione irregolare del rifiuto. In particolare, quando si procede per trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto, l’accertamento dovrà chiarire se l’irregolarità sia meramente formale e comunque sanabile attraverso la ricostruzione delle informazioni da altri documenti, oppure se essa abbia inciso realmente sulla tracciabilità, rendendo applicabile la sanzione ordinaria dell’articolo 258, comma 4.

Il principio che emerge dalla giurisprudenza non è quindi quello di un’estensione indiscriminata della responsabilità, ma quello di una responsabilità funzionale e partecipativa, coerente con il ruolo effettivamente svolto da ciascun soggetto nella catena del trasporto.

La risposta al quesito

Alla domanda se dell’omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti risponda soltanto il titolare dell’impresa cui è riconducibile l’attività di trasporto o anche il conducente del veicolo, la risposta deve essere articolata ma netta: non risponde soltanto il titolare dell’impresa, perché può rispondere anche il conducente, quando questi abbia materialmente effettuato il trasporto e abbia concretamente partecipato alla condotta che ha determinato l’omessa, incompleta o inesatta compilazione del formulario.

La responsabilità del conducente non deriva dalla mera subordinazione lavorativa né da un automatismo sanzionatorio fondato sulla presenza alla guida, ma dalla partecipazione sostanziale alla filiera del trasporto e alla funzione documentale del FIR. Se il formulario è il presidio attraverso cui il rifiuto resta giuridicamente visibile durante la movimentazione, chi contribuisce a movimentarlo senza garantire quella visibilità non può essere considerato, per ciò solo, estraneo alla violazione.

L’ordinanza n. 15605/2026 della Corte di cassazione si colloca, pertanto, in una linea interpretativa rigorosa ma coerente con la ratio della disciplina ambientale: la tracciabilità dei rifiuti non può essere affidata a una responsabilità solo nominale, né può essere dissolta nella frammentazione dei ruoli aziendali. Essa richiede che ciascun soggetto coinvolto, secondo la propria funzione concreta, risponda dell’obbligo assunto e del contributo dato alla regolarità o all’irregolarità del trasporto.

In materia ambientale, più che in altri settori, la responsabilità non segue soltanto la titolarità formale dell’impresa, ma la partecipazione effettiva alla gestione del rischio. Ed è proprio questa la ragione per cui il formulario di identificazione dei rifiuti, lungi dall’essere un modulo da compilare, resta uno strumento di legalità sostanziale: rende visibile il rifiuto, ricostruibile la sua provenienza, controllabile la sua destinazione e imputabile la condotta di chi, lungo la filiera, ne abbia compromesso la tracciabilità.


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