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Massimiliano Mancini NOTIZIE Privacy

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E MULTE STRADALI: IL GARANTE FERMA L’USO IMPROPRIO DELLE TELECAMERE COMUNALI, Massimiliano Mancini

Le immagini raccolte per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzate automaticamente per accertare violazioni amministrative del Codice della strada

Massimiliano Mancini

Abstract: Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 maggio 2026, n. 341, relativo al Comune di Reggio Calabria, segna un passaggio di particolare rilievo per tutti gli enti locali che utilizzano sistemi di videosorveglianza installati sulla pubblica via nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana. L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali di una cittadina le cui immagini, acquisite da una telecamera installata per finalità di sicurezza urbana, erano state utilizzate dalla Polizia Locale per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, contestare una violazione dell’art. 191 del Codice della strada e trasmettere il filmato alla Motorizzazione civile nell’ambito di un procedimento connesso alla patente di guida. Il cuore giuridico del provvedimento non riguarda l’utilità astratta della videosorveglianza, né la possibilità per la Polizia Locale di acquisire immagini nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria quando vi siano condotte penalmente rilevanti, ma il principio di limitazione della finalità: le telecamere installate ad ampio raggio e in modo continuativo per prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria non possono essere trasformate, senza una specifica base giuridica, in strumenti ordinari di accertamento amministrativo delle violazioni stradali urbane. La sicurezza urbana, dunque, non è una clausola generale capace di legittimare ogni trattamento, ma una finalità determinata, vincolata e giuridicamente delimitata.

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ll caso Reggio Calabria e l’uso amministrativo di immagini raccolte per sicurezza urbana

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 maggio 2026 nasce dal reclamo presentato da una cittadina nei confronti del Comune di Reggio Calabria, al quale veniva contestato di avere utilizzato un filmato estratto da una telecamera di videosorveglianza installata sul territorio comunale per finalità di sicurezza urbana, non già per la prevenzione o il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, ma per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, contestare alla reclamante una violazione dell’art. 191 del Codice della strada per mancata precedenza a un pedone e trasmettere successivamente il video all’Ufficio Motorizzazione Civile ai fini di valutazioni connesse alla patente di guida.

La difesa del Comune si fondava su una lettura operativa apparentemente comprensibile, perché l’amministrazione sosteneva che il trattamento fosse giustificato dall’adempimento di obblighi di legge e dall’esercizio di pubblici poteri, nonché dalla necessità di acquisire elementi utili alla ricostruzione del sinistro, anche in considerazione della possibile rilevanza penale della condotta, ma proprio su questo punto il provvedimento del Garante introduce una distinzione decisiva, poiché afferma che l’utilità concreta dell’immagine non è sufficiente a legittimarne l’uso, quando il dato è stato raccolto per una finalità diversa e il trattamento successivo non trova copertura in una base giuridica specifica, chiara e proporzionata.

Il tema, dunque, non riguarda la possibilità astratta per la Polizia Locale di utilizzare immagini video nell’ambito delle proprie funzioni, né nega che, in presenza di fatti penalmente rilevanti, la polizia giudiziaria possa acquisire filmati utili alla formazione della prova, ma concerne il riutilizzo amministrativo di immagini già raccolte da un sistema di videosorveglianza installato per una diversa finalità, cioè la tutela della sicurezza urbana ai sensi della normativa sui Patti con la Prefettura.

Il vincolo di finalità come presidio della legalità del trattamento

Il nucleo giuridico del provvedimento è rappresentato dal principio di limitazione della finalità, sancito dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; principio che, nel settore della videosorveglianza pubblica, assume un rilievo particolarmente intenso, perché le immagini della pubblica via non sono un archivio visivo liberamente disponibile per ogni esigenza dell’amministrazione, ma dati personali raccolti in forza di una finalità specifica e giuridicamente delimitata.

Il Garante ricorda che la disciplina di settore consente ai Comuni di impiegare telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via per finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; ne consegue che il trattamento non può essere ricondotto a una generica nozione di sicurezza, ma deve restare vincolato alla finalità specifica e dettagliata per la quale l’impianto è stato installato, autorizzato e reso conoscibile ai cittadini. Il Garante d’altronde sanziona i casi in cui l’attività di raccolt dati massiva manca di un accordo ovvero si svolge in presenza di un Patto con la Prefettura Generico e predefinito.

La decisione assume così un valore che va oltre il caso concreto, perché contrasta una prassi amministrativa potenzialmente espansiva, nella quale la videosorveglianza comunale rischia di essere percepita come un patrimonio informativo generale dell’ente, utilizzabile ogni volta che possa risultare utile per una diversa attività istituzionale; al contrario, il Garante riafferma che il potere tecnologico dell’amministrazione non si autoalimenta attraverso la disponibilità tecnica del dato, ma resta subordinato alla finalità originaria, alla base giuridica e alla prevedibilità dell’uso successivo.

Sicurezza urbana e accertamento delle violazioni del Codice della strada

Il provvedimento distingue con particolare nettezza la finalità di sicurezza urbana dall’accertamento amministrativo delle violazioni in materia di circolazione stradale, chiarendo che le telecamere installate ai sensi del d.l. 14/2017 non possono essere automaticamente utilizzate per contestare infrazioni del Codice della strada su strade urbane, quando manchi una norma specifica che consenta tale utilizzo e ne disciplini presupposti, limiti e garanzie.

Il Codice della strada, infatti, individua puntualmente le ipotesi nelle quali la contestazione immediata non è necessaria e l’accertamento può essere effettuato mediante dispositivi o apparecchiature di rilevamento, soprattutto quando si tratti di strumenti omologati o approvati per il funzionamento automatico, mentre la possibilità di accertare violazioni in via differita mediante mera visione di filmati di videosorveglianza è prevista, in termini circoscritti, per specifiche situazioni e contesti stradali, senza che possa ricavarsene una regola generale applicabile alle strade urbane e agli impianti comunali installati per sicurezza urbana.

Il passaggio è rilevante per la Polizia Locale, perché molte amministrazioni potrebbero ritenere fisiologico utilizzare una telecamera comunale per ricostruire sinistri, verificare condotte, rafforzare verbali o trasmettere elementi ad altri uffici pubblici; tuttavia, secondo il Garante, l’assenza di una base normativa specifica impedisce di trasformare un impianto nato per prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria in uno strumento ordinario di accertamento amministrativo stradale.

La regola che emerge è severa ma coerente con l’architettura del GDPR: non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche giuridicamente lecito, perché la possibilità materiale di vedere, estrarre, conservare e riutilizzare un filmato non elimina la necessità di verificare per quale finalità quel dato sia stato raccolto, quale base normativa consenta il trattamento successivo e quale aspettativa ragionevole i cittadini possano avere rispetto all’uso delle immagini che li riguardano.

La possibile rilevanza penale non legittima automaticamente l’uso amministrativo

Il Comune aveva sostenuto che la Polizia Locale avesse agito come polizia giudiziaria, al fine di cristallizzare elementi probatori relativi a un possibile evento-reato, non essendo possibile escludere ex ante la rilevanza penale della condotta della conducente coinvolta nel sinistro; il Garante, tuttavia, ha osservato che, nel caso concreto, la persona investita aveva riportato lesioni con prognosi di dieci giorni, quindi lesioni lievissime, rispetto alle quali l’eventuale rilevanza penale sarebbe dipesa dalla presentazione della querela di parte, non risultando peraltro comprovato lo svolgimento di effettive attività di polizia giudiziaria mediante produzione di verbali, informative all’Autorità giudiziaria o altri atti idonei a documentare il diverso contesto procedimentale.

Il punto non è marginale, perché l’Autorità non nega che, in presenza di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime, omissione di soccorso o altre condotte penalmente rilevanti, i filmati di videosorveglianza possano essere acquisiti dalla Polizia Locale nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria e utilizzati a fini probatori nei relativi procedimenti penali; ciò che viene escluso è che la mera possibilità astratta di una rilevanza penale consenta poi di utilizzare quelle stesse immagini per una finalità amministrativa, quale la contestazione di una violazione del Codice della strada.

La distinzione è fondamentale, perché un conto è acquisire un filmato nell’ambito di un procedimento penale, documentando correttamente l’attività di polizia giudiziaria e destinando il dato alla formazione della prova, altro conto è accedere a immagini raccolte per sicurezza urbana e utilizzarle, in concreto, per elevare una sanzione amministrativa o per attivare procedimenti amministrativi accessori. Anche quando il primo accesso fosse giustificato da esigenze investigative, l’uso successivo deve essere valutato autonomamente, poiché ogni ulteriore trattamento richiede una finalità compatibile e una base giuridica adeguata.

Il limite dell’art. 13 della legge 689/1981 e l’inconferenza dei rilievi video

Il Comune aveva altresì richiamato l’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sostenendo che, in materia di illeciti amministrativi, gli organi accertatori possono acquisire prove anche successivamente attraverso rilievi fotografici o video, nell’ambito delle competenze loro attribuite; il Garante ha ritenuto tale argomento inconferente, poiché nel caso in esame la Polizia Locale non aveva effettuato rilievi autonomi sul luogo del sinistro, ma aveva riutilizzato immagini già acquisite da un sistema di videosorveglianza installato sulla pubblica via per una diversa finalità.

La differenza è sostanziale, perché documentare direttamente lo stato dei luoghi o una situazione di fatto nell’ambito di un accertamento amministrativo è cosa diversa dal riutilizzare immagini raccolte in modo continuativo da un impianto nato per finalità di sicurezza urbana; nel primo caso il rilievo fotografico o video nasce dentro l’accertamento amministrativo, mentre nel secondo il dato è già stato raccolto in base a un quadro normativo diverso, con un vincolo di finalità che non può essere superato attraverso un generico richiamo ai poteri accertativi della Polizia Locale.

Questo passaggio è particolarmente utile per gli enti locali, perché chiarisce che la competenza amministrativa non basta, da sola, a rendere legittimo l’accesso a ogni dato disponibile presso l’amministrazione. La Polizia Locale conserva i propri poteri di accertamento, ma tali poteri devono essere esercitati attraverso strumenti giuridicamente compatibili con la finalità perseguita, senza trasformare le telecamere di sicurezza urbana in una banca dati visiva generale, utilizzabile per qualunque accertamento successivo.

La trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile

Un ulteriore profilo censurato dal Garante riguarda la comunicazione del filmato all’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria. Il Comando di Polizia Locale aveva infatti inviato una segnalazione richiamando l’art. 128, comma 1-ter, del Codice della strada, disposizione che prevede la revisione della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata una violazione da cui consegue la sospensione della patente.

Nel caso concreto, però, il sinistro non aveva determinato lesioni gravi, ma lesioni lievissime, con la conseguenza che, secondo il Garante, mancava il presupposto normativo per la segnalazione alla Motorizzazione ai sensi della disposizione richiamata. Inoltre, l’Autorità ha precisato che l’UMC non ha competenza a ricostruire la dinamica degli incidenti stradali né ad accertare violazioni del Codice della strada, trattandosi di attività che spettano agli organi di polizia stradale.

La giustificazione fondata sulla collaborazione tra pubbliche amministrazioni è stata ritenuta insufficiente, perché la comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici non è libera per il solo fatto che entrambi operino nell’esercizio di funzioni istituzionali, ma richiede una disposizione normativa che preveda o consenta quel flusso informativo per quella specifica finalità. Non basta, dunque, che un’altra amministrazione possa avere interesse a visionare un video, né basta che il dato sia già nella disponibilità del Comune, perché occorre verificare se l’ufficio destinatario sia competente, se il presupposto normativo sia integrato e se la trasmissione del filmato sia necessaria, proporzionata e lecita.

L’aspettativa ragionevole dei cittadini e la prevedibilità dell’uso delle immagini

Uno degli aspetti più significativi del provvedimento riguarda l’aspettativa ragionevole dei cittadini rispetto all’uso delle immagini raccolte dalla videosorveglianza comunale. Il Garante osserva che l’utilizzo di filmati acquisiti per sicurezza urbana al fine di accertare violazioni amministrative stradali, in assenza di specifiche disposizioni di settore, contrasta con l’aspettativa delle persone che quelle immagini siano trattate, di regola, per le finalità per cui le telecamere sono state installate.

Questo passaggio introduce una dimensione sostanziale della trasparenza, perché il cittadino che attraversa una strada videosorvegliata può essere informato del fatto che le immagini sono raccolte per prevenire e contrastare criminalità diffusa e predatoria, ma non può ragionevolmente attendersi che le stesse immagini vengano utilizzate, senza una previsione normativa chiara, per accertare qualunque violazione amministrativa, ricostruire qualunque evento urbano o alimentare flussi informativi verso altre amministrazioni.

La protezione dei dati personali non riguarda quindi soltanto la sicurezza tecnica degli impianti, i tempi di conservazione o le credenziali di accesso, ma anche la prevedibilità sociale e giuridica del trattamento. Un sistema di videosorveglianza diventa tanto più invasivo quanto più le finalità si espandono dopo la raccolta, perché il cittadino non è più in grado di comprendere per quali scopi la sua immagine possa essere utilizzata, né di prevedere quali conseguenze amministrative possano derivare da un dato raccolto per una finalità apparentemente diversa.

È proprio questo il rischio che il principio di limitazione della finalità intende evitare: la trasformazione progressiva della città videosorvegliata in una città a disponibilità informativa permanente, nella quale ogni immagine raccolta per una ragione possa essere riutilizzata per tutte le altre ragioni dell’amministrazione.

L’ammonizione del Comune e il valore sistemico del provvedimento

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Reggio Calabria, rilevando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy, ma ha qualificato la vicenda come violazione minore, applicando la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del GDPR, senza irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

La scelta dell’Autorità tiene conto di diversi elementi attenuanti, tra cui il fatto che la violazione abbia riguardato una sola interessata, che il filmato sia stato trasmesso, pur in assenza di base giuridica, a un’altra pubblica amministrazione comunque competente in materia di rilascio e revoca della patente, che la violazione sia stata ritenuta colposa e derivante da un’erronea interpretazione di un quadro giuridico complesso, che non risultassero precedenti pertinenti a carico del Comune, che l’ente avesse cooperato nel corso dell’istruttoria e che il trattamento non avesse riguardato categorie particolari di dati.

L’assenza di una sanzione pecuniaria non riduce, però, l’importanza del provvedimento. Al contrario, proprio la qualificazione della vicenda come giuridicamente complessa conferisce alla decisione un valore di orientamento per le amministrazioni locali, perché il Garante non si limita a censurare un singolo comportamento, ma chiarisce il perimetro entro il quale i Comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza installati nell’ambito della sicurezza urbana.

Il messaggio agli enti locali è netto: la buona fede, l’utilità operativa e l’intento istituzionale possono incidere sulla misura correttiva o sanzionatoria, ma non eliminano la necessità di una base giuridica specifica, di una finalità compatibile e di una valutazione rigorosa dei principi del GDPR.

Le conseguenze operative per Comuni e Polizia Locale

Il provvedimento impone ai Comuni una revisione attenta dei regolamenti, dei Patti per la sicurezza urbana, delle informative, dei registri dei trattamenti, delle DPIA, delle procedure di accesso ai filmati e delle prassi operative dei Comandi di Polizia Locale, perché le telecamere installate per sicurezza urbana non possono essere considerate strumenti polifunzionali liberamente utilizzabili per ogni esigenza dell’ente.

Per la Polizia Locale, la decisione non significa che i filmati siano inutilizzabili in ogni circostanza, ma che occorre distinguere con rigore tra finalità amministrative, finalità di sicurezza urbana e finalità di polizia giudiziaria. Quando vi sono reati procedibili, lesioni gravi o gravissime, omicidio stradale, omissione di soccorso o altri fatti penalmente rilevanti, l’acquisizione delle immagini può trovare fondamento nelle funzioni di polizia giudiziaria, purché tale attività sia correttamente documentata e indirizzata al procedimento penale; quando invece si tratta di contestare una violazione amministrativa stradale, non basta che il filmato esista e sia utile, perché serve una base giuridica specifica che consenta quel trattamento.

Ne deriva la necessità di una cultura organizzativa più matura, nella quale gli operatori non siano lasciati soli a decidere caso per caso se utilizzare immagini disponibili, ma possano agire sulla base di procedure chiare, coerenti con il quadro normativo, costruite insieme ai responsabili privacy, ai DPO, agli uffici legali e ai vertici amministrativi. La compliance non può essere un documento astratto, ma deve diventare una regola operativa del servizio.

La sicurezza urbana resta dentro il diritto

La vicenda di Reggio Calabria dimostra che la videosorveglianza pubblica è uno dei terreni più delicati del rapporto tra sicurezza, amministrazione locale e diritti fondamentali. I Comuni hanno certamente bisogno di strumenti efficaci per prevenire degrado, aggressioni, danneggiamenti, criminalità diffusa e fenomeni predatori, ma tale esigenza non può trasformare ogni telecamera in un dispositivo generale di osservazione amministrativa, capace di essere riutilizzato per qualunque procedimento ogni volta che l’immagine risulti utile.

La sicurezza urbana è una finalità rilevante, ma proprio perché incide direttamente sulla vita quotidiana delle persone deve restare giuridicamente delimitata. I Patti con le Prefetture, le centrali operative, gli impianti video e le piattaforme tecnologiche non sono deroghe al GDPR, ma strumenti che devono incorporare il GDPR, la proporzionalità, la minimizzazione, la trasparenza e la limitazione della finalità.

Il provvedimento del 14 maggio 2026 ricorda agli enti locali una verità semplice e spesso dimenticata: la protezione dei dati personali non ostacola la sicurezza, ma ne misura la legalità. Una città sicura non è una città nella quale ogni immagine possa essere usata per qualsiasi scopo, ma una città nella quale il controllo pubblico sia necessario, proporzionato, prevedibile e fondato su norme chiare.

È in questo equilibrio, e non nella moltiplicazione indiscriminata degli occhi elettronici, che si gioca il futuro della videosorveglianza urbana. Il potere pubblico oggi vede molto più di prima; proprio per questo deve imparare a guardare soltanto quando, dove e per ciò che la legge consente.

SCARICA IL PROVVEDIMENTO: Garante Privacy prov. 341 del 14-05-2026


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