Le nuove regole per gli Enti Locali nel “Decreto Terra dei Fuochi”
Abstract: Il D.L. 116/2025 “Terra dei Fuochi” disciplina l’uso della videosorveglianza da parte degli Enti Locali per fini ambientali e di sicurezza, imponendo DPIA e rispetto dei principi di Privacy by Design. Viene confermata la competenza esclusiva statale e regionale in materia sanzionatoria, mentre la novità principale riguarda le multe (80–320 €) per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, accertabili tramite videosorveglianza entro limiti tecnici e temporali stringenti. L’accertamento resta riservato alla polizia giudiziaria, con margini per altri operatori autorizzati. Il decreto valorizza la videosorveglianza contro i micro-illeciti ambientali, garantendo al contempo tutela dei dati personali e rispetto costituzionale.
Keywords: #decretoterradeifuochi #terradeifuochi #ambiente #decretolegge1162025 #rifiuti #europa #cedu #unioneeuropea #RobertoMastrofini #CristinaPieretti #ChiaraDeAngelis #EdoardoEucalipto #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli
Roberto Mastrofini, avvocato specializzato nel diritto della protezione dei dati, co-fondatore di Logos PA, struttura leader nel Centro Sud Italia nel settore della ricerca, progettazione, formazione e servizi per la PA;
Cristina Pieretti, laureata in scienze ambientali, privacy manager/internal auditor di Logos PA;
Chiara De Angelis, avvocata specializzata in materia di protezione dei dati personali di Logos PA;
Edoardo Eucalipto, professionista legale junior specializzato in materia di protezione dei dati personali e privacy expert di Logos PA.
ALTRI CONTRIBUTI SUL TEMA
A COSA SERVONO GLI ISPETTORI AMBIENTALI CON LA NUOVA NORMATIVA
LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA SUI REGOLAMENTI COMUNALI SUI RIFIUTI (Cass. civ. II sez. 25905/2024)
LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI SECONDO LA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”
LA NUOVA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELLA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”
LA NUOVA DISCIPLINA PENALE DELLA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”
LA RIVOLUZIONE AMBIENTALE DEL DECRETO TERRA DEI FUOCHI
Il Decreto-legge n. 116 del 8 agosto 2025, noto come “Terra dei Fuochi”, introduce nuove norme per gli Enti Locali e i soggetti pubblici che utilizzano la videosorveglianza per fini di polizia e ambientali. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la compliance con le normative sulla privacy.
Le sfide e le normative
Gli Enti Locali devono affrontare la sfida di garantire la corretta attribuzione delle responsabilità e delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali attraverso la videosorveglianza, muovendosi all’interno di un quadro normativo sempre più complesso.
Le finalità che legittimano l’uso della videosorveglianza da parte della Polizia Locale possono essere molteplici e includono diverse basi giuridiche di riferimento come quelle previste dal D.lgs. n. 285/1992 e dal D.lgs. n. 152/2006, oltre a quelle relative alla “Sicurezza Integrata“. Quest’ultima è definita dal D-L. n. 14/2017 e disciplinata dai Patti per la Sicurezza Urbana sottoscritti con la Prefettura.
Un adempimento cruciale è la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), obbligatoria secondo l’articolo 35 del GDPR[1]. Inoltre, è necessario adottare un atto normativo secondario che regoli l’uso della videosorveglianza a livello locale, valutando attentamente le tecnologie impiegate per garantire il rispetto dei principi di Privacy By Design e By Default (Art. 25 GDPR) e delle misure di sicurezza (Art. 32 GDPR)[2].
Sanzioni e poteri degli Enti Locali
La Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia ambientale. Di conseguenza, la facoltà di introdurre sanzioni deve essere fondata su una legge ordinaria statale o regionale.
In base al principio di riserva assoluta di legge (Legge n. 689/1981), i Comuni non possono usare un regolamento per introdurre nuove sanzioni ambientali, a meno che non vi sia una specifica delega da una legge ordinaria o regionale. Questa limitazione è stata ribadita dalla Corte di cassazione (Ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023), che ha chiarito come le sanzioni amministrative non possano essere comminate direttamente da fonti normative subordinate, come un regolamento comunale.
La Corte ammette che i regolamenti possano integrare i precetti di una legge, purché siano sufficientemente definiti. Tuttavia, l’articolo 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006[3] e l’articolo 7 del D.lgs. n. 267/2000[4] concedono ai Comuni la potestà regolamentare, ma senza la possibilità di introdurre sanzioni per infrazioni come il conferimento illecito di rifiuti, che è una fattispecie diversa dall’abbandono di rifiuti.
Le novità principali del D-L. n. 116/2025 riguardano la possibilità di accertare le sanzioni amministrative per l’abbandono di mozziconi e altri rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-bis c. 3,)[5], come cicche di sigaretta o sigari, ovvero rifiuti di piccolissime dimensioni come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare e ciò vale anche in ambito stradale avendo modificato anche l’art. 15 del CdS, prevedendo la sanzione amministrativa da 80 a 320 euro (art. 255 c. 1-bis)[5], anche attraverso l’uso di videosorveglianza con contestazione differita. Tuttavia, questa possibilità è considerata residuale, dato che l’identificazione del trasgressore tramite immagini di videosorveglianza senza il ricorso alla targa di un veicolo o a metodi di identificazione biometrica (attualmente vietati) risulta quasi impossibile. Inoltre, la visualizzazione di queste registrazioni è limitata a 24 ore successive all’acquisizione, a meno che il filmato non sia certificato da un operatore di polizia nel momento del rilevamento.
Competenze e responsabilità
Qualsiasi utilizzo di impianti di videosorveglianza per accertare illeciti ambientali ricade, in assenza di disposizioni speciali, nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria. Pertanto, l’accertamento può essere eseguito solo da personale con la qualifica di polizia giudiziaria.
Se un soggetto che non fa parte delle Forze di Pubblica Sicurezza o della Polizia Locale dovesse visionare le immagini e venire a conoscenza di un reato, è tenuto a denunciarlo. Altre figure, come gli operatori ecologici o gli ispettori ambientali, possono essere incaricati di accertamenti tramite strumenti come le “fototrappole”, a condizione che la loro legittimazione sia prevista da normative regionali.
I dispositivi devono garantire standard di sicurezza adeguati, con limiti di conservazione dei dati non superiori a 7 giorni, salvo eccezioni giustificate.
La videosorveglianza, sia fissa che mobile, rimane quindi uno strumento utile per gli Enti Locali, ma deve essere gestita con attenzione per:
- rispettare i principi di legalità e proporzionalità,
- garantire la sicurezza dei dati personali,
- applicare correttamente le finalità legittime previste dalla normativa.
Il D.L. “Terra dei Fuochi” rafforza la possibilità di utilizzo delle immagini per contrastare i piccoli illeciti ambientali, ma ribadisce la centralità di compliance privacy e limiti costituzionali.

NOTE
[1] Reg. (UE) 2016/679 GDPR, art. 35 «1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. […] 3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.[…]».
[2] Reg. (UE) 2016/679 GDPR, art. 32 «1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,[…]».
[3] D. lgs. 152/2006, art. 198 ( Competenze dei comuni ) «1. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3 […]».
[4] D. lgs. 267/2000, art. art. 7 ( Regolamenti ) «1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.».
[5] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»
[6] D. lgs. 152/2006, art. 255 ( Abbandono di rifiuti non pericolosi ) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI SULLA DISCIPLINA AMBIENTALE
LA RIVOLUZIONE AMBIENTALE DEL DECRETO TERRA DEI FUOCHI
ANCHE LA CASSAZIONE CENSURA LA “REGOLAMENTITE”, SUI RIFIUTI I COMUNI NON POSSONO INVENTARE SANZIONI
L’IMPIEGO DELLE FOTOTRAPPOLE PER L’ABBANDONO DEI RIFIUTI DOPO IL 10 OTTOBRE
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
MOTOCICLO IN SOSTA VIETATA E LESIONI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME
QUANDO UN CLIC SPEGNE L’EUROPA: ATTACCO A MUSE IL SISTEMA DI IMBARCO EUROPEO
LO STATO DELLA RICERCA SUI MENINGIOMI DI GRADO II E III
OLTRE L’ETÀ: FULLGEVITY ED INCLUSIONE SOCIALE COME SFIDE DELLA MODERNITÀ
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


