Utilizzo di buoni spesa nominativi contraffatti: profili penali e tutela della fede pubblica

Abstract: La sentenza n. 18101/2025 della Corte di Cassazione esamina l’utilizzo di buoni spesa comunali contraffatti durante l’emergenza COVID-19 e il rapporto tra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e i reati contro la fede pubblica. La Corte esclude l’assorbimento della sostituzione di persona, ritenendo sussistente il concorso materiale di reati in presenza di condotte autonome e di una pluralità di beni giuridici lesi, ossia l’affidabilità dell’identificazione personale e la genuinità dei documenti pubblici. La decisione chiarisce i limiti del principio di sussidiarietà dell’art. 494 c.p. e conferma l’autonomia delle tutele penali anche in contesti emergenziali.
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Il contesto, breve panoramica
Il periodo indagato dalla sentenza dell’Alta Corte è quello pandemico. Bisogna ricordare come in quel momento storico (2020-2022), con un’economia pressoché stagnante e varie categorie di esercizi pubblici e commerciali chiusi o aperti in modo contingentato, gli esecutivi che si succedettero realizzano pacchetti economici assistenziali di varia natura.
Si andò, quindi, a interessare più settori: dell’edilizia alla mobilità, dagli elettrodomestici agli affitti, fino agli alimentari con l’obiettivo di stimolare l’economia.
In prima battuta furono coinvolti gli Enti Locali, i quali, anche autonomamente, seguono la strada tracciata dai corpi politici nazionali e quindi utilizzano sistemi di voucher, o pagamenti alternativi, per far fronte a quell’emergenza economica, insorta appunto per il dilagare del COVID.
I fatti
I fatti sono avvenuti nel Comune di Lecce. La pronuncia trae origine dall’utilizzo di buoni spesa comunali contraffatti, emessi dal Comune di Lecce durante l’emergenza pandemica da COVID-19, recanti impronta e simboli dell’ente pubblico, e dall’ulteriore condotta consistente nella presentazione di documenti di identità appartenenti a terzi per la loro spendita.
L’imputato è stato condannato perché ha utilizzato buoni spesa contraffatti, recanti impronta e simboli del Comune, ed inoltre intestati nominativamente ad altra persona e quindi sono stati spesi presentando documenti di persone estranee.
Il nodo centrale del ricorso riguarda il rapporto tra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e i reati contro la fede pubblica, in particolare la contraffazione di impronte di pubblica autenticazione (art. 469 c.p.), con riferimento al principio di sussidiarietà e all’eventuale assorbimento della prima fattispecie nella seconda.
La tesi difensiva: assorbimento per unicità del fatto
La difesa ha sostenuto che:
- l’esibizione dei buoni spesa nominativi contraffatti comportava già, di per sé, la sostituzione di persona;
- l’utilizzo del documento d’identità altrui costituiva mera modalità esecutiva del medesimo fatto;
- pertanto, in presenza di un’unica condotta, il reato di cui all’art. 494 c.p. avrebbe dovuto considerarsi assorbito nel più grave delitto contro la fede pubblica.
La risposta della Cassazione: concorso materiale e pluralità di beni giuridici
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo un principio già noto ma qui applicato con particolare chiarezza.
Pur riconoscendo che la sostituzione di persona ha carattere sussidiario, la Corte precisa che l’assorbimento opera solo quando vi sia un unico fatto, contemporaneamente riconducibile a più fattispecie poste a tutela del medesimo bene giuridico.
Nel caso di specie, invece, la Cassazione individua:
-
due condotte autonome, seppur contestuali:
-
l’utilizzo di buoni spesa recanti impronte contraffatte del Comune;
-
l’assunzione di una falsa identità mediante l’uso di documenti di identità altrui;
-
-
due beni giuridici distinti:
-
l’affidabilità dell’identificazione personale (art. 494 c.p.);
-
la genuinità del documento apparentemente rilasciato da un ente pubblico (reati contro la fede pubblica).
-
Da ciò consegue il concorso materiale di reati, con esclusione di qualsiasi rapporto di specialità o assorbimento
La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che:
-
ammette l’assorbimento della sostituzione di persona solo in presenza di un fatto unitario;
-
lo esclude quando l’induzione in errore sia preceduta o accompagnata da ulteriori attività autonome, come la falsificazione o l’uso di documenti falsi.
In tal senso, la Corte richiama espressamente precedenti conformi, valorizzando il criterio della pluralità di azioni e della pluralità delle offese.
Concusioni
In conclusione, è la Cassazione che puntualizza circa il venir meno dell’affidabilità dell’identificazione personale nonché della genuinità di un documento apparentemente rilasciato da un ente pubblico, e che, pertanto, le due fattispecie appellate concorrono.
La decisione è di particolare interesse perché:
-
chiarisce i limiti applicativi del principio di sussidiarietà dell’art. 494 c.p., spesso invocato in modo estensivo in sede difensiva;
-
rafforza l’idea che, anche in contesti emergenziali come quello pandemico, la tutela penale della fede pubblica e dell’identità personale resti autonoma e cumulabile;
-
offre un criterio operativo chiaro: non conta la contestualità temporale delle condotte, ma la loro autonomia funzionale e la diversità dei beni giuridici lesi.
In definitiva, la sentenza n. 18101/2025 conferma un orientamento rigoroso ma coerente, destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche nei procedimenti relativi a falsi documentali e indebita percezione di benefici pubblici.
IL PROVVEDIMENTO: Cassazione penale, sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18101
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