Il controllo massivo e intrusivo dei dati tra i vantaggi per la sicurezza dei cittadini e le minacce alle loro libertà democratiche

Abstract: Nel dibattito contemporaneo su sicurezza, innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, il nome Palantir Technologies occupa una posizione centrale e controversa. Fondata negli Stati Uniti nel 2003, la società è oggi uno dei principali attori globali nello sviluppo di piattaforme di analisi avanzata dei dati utilizzate da governi, forze dell’ordine, apparati di sicurezza e grandi organizzazioni pubbliche e private. La sua crescente diffusione solleva interrogativi che vanno ben oltre il piano tecnologico, toccando temi cruciali per la democrazia costituzionale, quali il controllo del potere pubblico, la trasparenza amministrativa e la protezione dei diritti individuali. È quindi necessario e urgente normare per governare l’uso degli algoritmi nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e controllo democratico, affinché l’innovazione tecnologica non comprometta lo Stato di diritto.
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Che cos’è Palantir
Palantir sviluppa software in grado di integrare, correlare e analizzare enormi quantità di dati eterogenei, provenienti da fonti diverse: banche dati pubbliche e private, registri amministrativi, flussi informativi, documenti, immagini e comunicazioni¹.
Le sue principali piattaforme sono:
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Gotham, utilizzata prevalentemente in ambito investigativo, di intelligence e sicurezza²;
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Foundry, orientata alla gestione e analisi dei dati in contesti civili, industriali e sanitari³;
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Apollo, dedicata alla gestione operativa e alla distribuzione dei sistemi Palantir in ambienti ad alta sicurezza⁴.
L’obiettivo dichiarato dell’azienda è fornire supporto decisionale in contesti complessi, riducendo l’opacità informativa e migliorando l’efficienza dell’azione pubblica.
Palantir e la sicurezza pubblica
È soprattutto l’utilizzo di Palantir in ambito poliziesco e giudiziario ad attirare l’attenzione della dottrina e dell’opinione pubblica. Attraverso l’analisi incrociata dei dati, le piattaforme consentono di individuare relazioni tra soggetti, eventi e luoghi, ricostruire reti criminali, supportare indagini su terrorismo, criminalità organizzata e frodi complesse, nonché elaborare modelli predittivi di rischio⁵.
Si tratta di strumenti di elevata potenza analitica, destinati a incidere direttamente sulle modalità attraverso cui lo Stato esercita il monopolio della forza e della prevenzione penale⁶.
Il nodo etico e giuridico
La questione centrale non è tanto se Palantir “sorvegli”, quanto come e a quali condizioni i suoi strumenti vengano utilizzati.
In uno Stato di diritto, l’impiego di tecnologie altamente invasive deve confrontarsi con principi non derogabili:
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legalità, intesa come base giuridica chiara e determinata del trattamento;
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proporzionalità, quale adeguatezza tra mezzo e fine;
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necessità, che esclude l’uso meramente opportunistico dello strumento;
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trasparenza e controllo, come presupposti della sindacabilità dell’azione amministrativa⁷.
L’adozione di sistemi come Palantir rischia, in assenza di adeguate garanzie, di favorire una trasformazione silenziosa del potere pubblico, nella quale la decisione si sposta progressivamente dall’umano all’algoritmico⁸.
Palantir, algoritmi e responsabilità
Un ulteriore profilo critico riguarda la responsabilità delle decisioni.
Se un’analisi algoritmica suggerisce un rischio, un collegamento o una priorità investigativa, permane l’interrogativo su chi ne risponda giuridicamente. Nel modello costituzionale europeo la responsabilità resta formalmente umana — in capo all’operatore, al dirigente o all’autorità giudiziaria — ma l’opacità dei modelli analitici può rendere difficile la ricostruzione del percorso logico che conduce alla decisione⁹.
Tale opacità solleva problemi rilevanti per il diritto di difesa, il principio del giusto processo e l’effettività del controllo giurisdizionale¹⁰.
Il quadro europeo
Nel contesto europeo, l’uso di Palantir e di strumenti analoghi si confronta con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che pone limiti stringenti al trattamento dei dati personali e alle decisioni automatizzate¹¹, nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha progressivamente delineato i confini della sorveglianza legittima¹².
Centrali risultano inoltre i principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design, ormai consolidati nel diritto europeo della protezione dei dati. Non è un caso che diversi ordinamenti abbiano imposto condizioni, audit e limiti rigorosi all’adozione di tali tecnologie, in particolare nel campo della polizia predittiva¹³.
Una questione di equilibrio democratico
Palantir non è, in sé, né “buona” né “cattiva”: è uno strumento di potere.
Come ogni strumento di potere, la sua legittimità dipende dalle regole che ne disciplinano l’uso, dai controlli democratici e dalla capacità delle istituzioni di resistere alla tentazione dell’efficienza a scapito dei diritti fondamentali¹⁴.
La sfida contemporanea non è rinunciare alla tecnologia, ma governarla.
Conclusione
Palantir rappresenta uno dei simboli più evidenti della trasformazione digitale dello Stato. La sua diffusione impone una riflessione approfondita sul rapporto tra sicurezza e libertà, tra innovazione e legalità, tra potere dei dati e dignità della persona.
In ultima analisi, la domanda non è che cosa possa fare Palantir, ma fino a che punto uno Stato democratico possa e debba spingersi senza smarrire i propri principi fondanti.
NOTE
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Palantir Technologies Inc., Palantir Gotham Overview, documentazione ufficiale.
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Palantir Technologies Inc., Gotham Product Documentation.
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Palantir Technologies Inc., Foundry for Institutions, white paper.
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Palantir Technologies Inc., Apollo: Continuous Delivery for Mission-Critical Software.
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Andrew Guthrie Ferguson, The Rise of Big Data Policing, New York, NYU Press, 2017.
-
Virginia Eubanks, Automating Inequality, New York, St. Martin’s Press, 2018.
-
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5–6.
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Mireille Hildebrandt, Smart Technologies and the End(s) of Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2015.
-
Danielle Keats Citron, “Technological Due Process”, Washington University Law Review, 85 (2008): 1249 ss.
-
Frank Pasquale, The Black Box Society, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2015.
-
Regolamento (UE) 2016/679, art. 22 e Considerando 71.
-
CGUE, Digital Rights Ireland, C-293/12 e C-594/12; CEDU, Big Brother Watch c. Regno Unito, 2021.
-
European Union Agency for Fundamental Rights, Getting the Future Right – Artificial Intelligence and Fundamental Rights, 2020.
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Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard, 2004.

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