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PALANTIR E STATO DI DIRITTO: IL POTERE DEI DATI TRA SICUREZZA E LIBERTÀ, Francesco Mancini

Il controllo massivo e intrusivo dei dati tra i vantaggi per la sicurezza dei cittadini e le minacce alle loro libertà democratiche

Francesco Mancini

Abstract: Nel dibattito contemporaneo su sicurezza, innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, il nome Palantir Technologies occupa una posizione centrale e controversa. Fondata negli Stati Uniti nel 2003, la società è oggi uno dei principali attori globali nello sviluppo di piattaforme di analisi avanzata dei dati utilizzate da governi, forze dell’ordine, apparati di sicurezza e grandi organizzazioni pubbliche e private. La sua crescente diffusione solleva interrogativi che vanno ben oltre il piano tecnologico, toccando temi cruciali per la democrazia costituzionale, quali il controllo del potere pubblico, la trasparenza amministrativa e la protezione dei diritti individuali. È quindi necessario e urgente normare per governare l’uso degli algoritmi nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e controllo democratico, affinché l’innovazione tecnologica non comprometta lo Stato di diritto.

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Che cos’è Palantir

Palantir sviluppa software in grado di integrare, correlare e analizzare enormi quantità di dati eterogenei, provenienti da fonti diverse: banche dati pubbliche e private, registri amministrativi, flussi informativi, documenti, immagini e comunicazioni¹.

Le sue principali piattaforme sono:

  • Gotham, utilizzata prevalentemente in ambito investigativo, di intelligence e sicurezza²;

  • Foundry, orientata alla gestione e analisi dei dati in contesti civili, industriali e sanitari³;

  • Apollo, dedicata alla gestione operativa e alla distribuzione dei sistemi Palantir in ambienti ad alta sicurezza⁴.

L’obiettivo dichiarato dell’azienda è fornire supporto decisionale in contesti complessi, riducendo l’opacità informativa e migliorando l’efficienza dell’azione pubblica.

Palantir e la sicurezza pubblica

È soprattutto l’utilizzo di Palantir in ambito poliziesco e giudiziario ad attirare l’attenzione della dottrina e dell’opinione pubblica. Attraverso l’analisi incrociata dei dati, le piattaforme consentono di individuare relazioni tra soggetti, eventi e luoghi, ricostruire reti criminali, supportare indagini su terrorismo, criminalità organizzata e frodi complesse, nonché elaborare modelli predittivi di rischio⁵.

Si tratta di strumenti di elevata potenza analitica, destinati a incidere direttamente sulle modalità attraverso cui lo Stato esercita il monopolio della forza e della prevenzione penale⁶.

Il nodo etico e giuridico

La questione centrale non è tanto se Palantir “sorvegli”, quanto come e a quali condizioni i suoi strumenti vengano utilizzati.

In uno Stato di diritto, l’impiego di tecnologie altamente invasive deve confrontarsi con principi non derogabili:

  • legalità, intesa come base giuridica chiara e determinata del trattamento;

  • proporzionalità, quale adeguatezza tra mezzo e fine;

  • necessità, che esclude l’uso meramente opportunistico dello strumento;

  • trasparenza e controllo, come presupposti della sindacabilità dell’azione amministrativa⁷.

L’adozione di sistemi come Palantir rischia, in assenza di adeguate garanzie, di favorire una trasformazione silenziosa del potere pubblico, nella quale la decisione si sposta progressivamente dall’umano all’algoritmico⁸.

Palantir, algoritmi e responsabilità

Un ulteriore profilo critico riguarda la responsabilità delle decisioni.

Se un’analisi algoritmica suggerisce un rischio, un collegamento o una priorità investigativa, permane l’interrogativo su chi ne risponda giuridicamente. Nel modello costituzionale europeo la responsabilità resta formalmente umana — in capo all’operatore, al dirigente o all’autorità giudiziaria — ma l’opacità dei modelli analitici può rendere difficile la ricostruzione del percorso logico che conduce alla decisione⁹.

Tale opacità solleva problemi rilevanti per il diritto di difesa, il principio del giusto processo e l’effettività del controllo giurisdizionale¹⁰.

Il quadro europeo

Nel contesto europeo, l’uso di Palantir e di strumenti analoghi si confronta con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che pone limiti stringenti al trattamento dei dati personali e alle decisioni automatizzate¹¹, nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha progressivamente delineato i confini della sorveglianza legittima¹².

Centrali risultano inoltre i principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design, ormai consolidati nel diritto europeo della protezione dei dati. Non è un caso che diversi ordinamenti abbiano imposto condizioni, audit e limiti rigorosi all’adozione di tali tecnologie, in particolare nel campo della polizia predittiva¹³.

Una questione di equilibrio democratico

Palantir non è, in sé, né “buona” né “cattiva”: è uno strumento di potere.

Come ogni strumento di potere, la sua legittimità dipende dalle regole che ne disciplinano l’uso, dai controlli democratici e dalla capacità delle istituzioni di resistere alla tentazione dell’efficienza a scapito dei diritti fondamentali¹⁴.

La sfida contemporanea non è rinunciare alla tecnologia, ma governarla.

Conclusione

Palantir rappresenta uno dei simboli più evidenti della trasformazione digitale dello Stato. La sua diffusione impone una riflessione approfondita sul rapporto tra sicurezza e libertà, tra innovazione e legalità, tra potere dei dati e dignità della persona.

In ultima analisi, la domanda non è che cosa possa fare Palantir, ma fino a che punto uno Stato democratico possa e debba spingersi senza smarrire i propri principi fondanti.


NOTE

  1. Palantir Technologies Inc., Palantir Gotham Overview, documentazione ufficiale.

  2. Palantir Technologies Inc., Gotham Product Documentation.

  3. Palantir Technologies Inc., Foundry for Institutions, white paper.

  4. Palantir Technologies Inc., Apollo: Continuous Delivery for Mission-Critical Software.

  5. Andrew Guthrie Ferguson, The Rise of Big Data Policing, New York, NYU Press, 2017.

  6. Virginia Eubanks, Automating Inequality, New York, St. Martin’s Press, 2018.

  7. Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5–6.

  8. Mireille Hildebrandt, Smart Technologies and the End(s) of Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2015.

  9. Danielle Keats Citron, “Technological Due Process”, Washington University Law Review, 85 (2008): 1249 ss.

  10. Frank Pasquale, The Black Box Society, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2015.

  11. Regolamento (UE) 2016/679, art. 22 e Considerando 71.

  12. CGUE, Digital Rights Ireland, C-293/12 e C-594/12; CEDU, Big Brother Watch c. Regno Unito, 2021.

  13. European Union Agency for Fundamental Rights, Getting the Future Right – Artificial Intelligence and Fundamental Rights, 2020.

  14. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard, 2004.


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