La responsabilità penale del conducente del motociclo deve essere verificata nel caso concreto

Abstract: La Suprema Corte, in una recentissima sentenza, ha confermato la necessità di valutare caso per caso tutte le circostanze che hanno contribuito alla causazione di un sinistro con lesioni gravi o gravissime, al fine di ritenere responsabile anche il conducente di un veicolo in divieto di sosta che, in qualche modo, abbia contribuito al verificarsi dell’evento.
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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione1 ha affrontato il caso di un sinistro stradale avvenuto nel mese di giugno 2020, da cui derivarono lesioni stradali gravissime2, che avevano superato i quaranta giorni di prognosi, patite da uno dei coinvolti. In sostanza la questione controversa era rappresentata dal ritenere o meno penalmente rilevante anche la condotta del conducente di un motoveicolo, parcheggiato in divieto di sosta e fermata.
Ma andiamo cauti e esaminiamo passo dopo passo i fatti. Come detto, nel mese di giugno 2020 un ciclista, per evitare l’impatto con una moto in divieto di sosta e fermata sul lato destro, che occupava circa 70/80 cm della carreggiata, si portava sul lato sinistro della strada e veniva travolto dal cassone di un apecar che sopraggiungeva. A causa della caduta riportava lesioni personali guaribili dopo oltre quaranta giorni. A seguito della ricostruzione effettuata dall’organo di polizia stradale intervenuto, lo scooter veniva sanzionato per divieto di sosta e fermata.
Nel mese di gennaio di quest’anno, il Tribunale di primo grado condannava per lesioni stradali gravissime, ai sensi dell’articolo 590-bis comma 1 c.p.3, il conducente dell’apecar, in quanto, pur vedendo il ciclista rientrare verso il centro della strada, da destra a sinistra, non aveva arrestato la marcia. Di contro, non aveva condannato il conducente dello scooter parcheggiato, in quanto dalla perizia tecnica era emerso che, nonostante il restringimento, vi era lo spazio che consentiva il contestuale transito del velocipede e dell’apecar.
E qui il colpo di scena. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova proponeva ricorso avverso l’assoluzione per due motivi.
In primis, secondo il Procuratore Generale, il Tribunale aveva errato ritenendo che il divieto di sosta era stato istituito per garantire la speditezza della circolazione piuttosto che per assicurare la sicurezza stradale e la prevenzione dei sinistri stradali. Il Procuratore evidenziava che, ancorché il Tribunale avesse fatto riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione del lontano 1998, laddove si sosteneva che bisogna verificare caso per caso se il veicolo in sosta abbila contribuito all’evento, non aveva applicato questo principio nel caso de quo. Il Procuratore, quindi, riteneva che nel caso esaminato era evidente che il motoveicolo in sosta e fermata vietata, aveva concretamente messo a rischio la sicurezza della circolazione stradale.
Con il secondo motivo il Procuratore ricorrente sosteneva che era vero che la consulenza tecnica aveva affermato la possibilità di una contestuale presenza sulla sede stradale dell’apecar e del velocipede, al netto dell’ingombro dello scooter in divieto di sosta e fermata, ma il Tribunale giudicante non aveva prestato attenzione al fatto che la distanza residua tra i due veicoli marcianti era di soli trenta centimetri, rispetto al metro esistente in assenza dello scooter in sosta.
Per quanto argomentato, la S.C. accoglieva le doglianze del Procuratore Generale, annullava la sentenza di primo grado e rinviava allo stesso Tribunale, con diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Infatti la Corte di Cassazione ha ritenuto indispensabile che occorre valutare caso per caso l’incidenza della presenza di un veicolo in sosta vietata nella causazione di un sinistro, senza escluderlo a priori, partendo dal presupposto che l’istituzione di un divieto di sosta e fermata non viene effettuata “semplicemente” per migliorare il traffico, ma per prevenire l’intralcio e, quindi, per evitare, appunto, i sinistri stradali. Importante è verificare la motivazione a supporto dell’istituzione del divieto di sosta, al fine di fare le giuste valutazioni sulla eventuale responsabilità penale di altri attori.
E’ il caso di sottolineare che con la riforma del Codice della Strada, ex Legge 25 novembre 2024 n. 177, è stato inserito il comma 3-bis all’articolo 148 CdS4 che, ora, prevede il rispetto di una distanza di almeno un metro e mezzo per poter superare un velocipede. Norma ovviamente successiva all’evento, ma che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per il Tribunale di Savona, per stabilire se la larghezza della carreggiata, al netto dell’ingombro dello scooter, era sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione o se, invece, era troppo ridotta e, di conseguenza, ha contribuito alla causazione del sinistro con lesioni gravissime.
NOTE
- Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 26941 del giugno 2025 e depositata il 21 luglio 2025.
- Ai sensi dell’articolo 583 comma 1 n. 1 c.p. rubricato (circostanze aggravanti): “comma 1. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) (omissis).
- Articolo 590-bis c.p. rubricato (Lesioni stradali gravi e gravissime) che recita testualmente “ Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali”. Comma 2 (omissis).
- articolo 148 comma 3-bis codice della strada che recita testualmente “È vietato il sorpasso di un velocipede a una distanza laterale minima inferiore a un metro e mezzo”.
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