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Luigi De Simone NOTIZIE

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ATTIVATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?, Luigi De Simone

Nel 2022 seicentodieci licenziamenti!

Luigi De Simone

Abstract: Nel 2022 sono stati attivati 11.314 i procedimenti disciplinari attivati  nelle Pubbliche Amministrazioni, registrando una diminuzione del 6% rispetto all’anno 2021, quando si erano registrati 12.075 procedimenti disciplinari. Di questi in 610 casi è stata irrogata la sanzione più severa del licenziamento del dipendente.

 

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Dalla lettura dei dati pubblicati circa un mese fa dal Dipartimento della Funzione Pubblica,  relativi all’anno 2022, raccolti tramite l’applicazione PERLA1,  emerge che sono 11.314 i procedimenti disciplinari attivati  nelle Pubbliche Amministrazioni, registrando una diminuzione del 6% rispetto all’anno 2021, quando si erano registrati 12.075 procedimenti disciplinari, al netto di eventuali rettifiche dovute a mancate comunicazioni.

Degli oltre 11.000 procedimenti attivati, 9.860 sono attualmente conclusi mentre sono stati sospesi 776 per la concomitante azione penale in corso e 678 sono ancora in itinere.

Dei procedimenti definiti, circa un terzo, ovvero il 31% (3.020), si è concluso con un nulla di fatto.

Un dato incoraggiante, rispetto al 2021, è rappresentato dal fatto che sono stati attivati solo 173 procedimenti per falsa attestazione della presenza2 con una flessione di quasi la metà, ovvero il 44% in meno rispetto ai 311 casi instaurati per lo stesso motivo nell’anno precedente, forse a causa dell’effetto mediatico di alcune inchieste che hanno avuto un risalto senza precedenti, e l’incremento delle segnalazioni che hanno avviato attività investigative.

Gli oltre seimila procedimenti disciplinari conclusi, con quali sanzioni disciplinari si sono definiti?

In 2.685 casi il procedimento disciplinare si è concluso con l’irrogazione di sanzioni gravi consistenti nel licenziamento (610) o nella sospensione dal servizio (2.075). Risalta che nei Ministeri quasi la metà dei procedimenti attivati (48,1%) si sono conclusi con l’irrogazione delle sanzioni disciplinari gravi appena citate.

Delle 2.075 sospensioni dal servizio,  quasi un terzo hanno interessato le Aziende Ospedaliere (702), circa un terzo le strutture ministeriali (642) e 371 casi i Comuni. Più in generale, nei due terzi dei casi la sospensione3 non ha superato la durata di 10 giorni e per il 67% delle volte i procedimenti sono scattati per l’inosservanza di ordini di servizio o per comportamento non corretto nei confronti di colleghi e utenti. Effettivamente questi aspetti sono purtroppo ricorrenti con comportamenti sciatti, superficiali e deleteri per l’intera Pubblica Amministrazione. Solo il 3% dei procedimenti attivati e conclusi con la sospensione dal servizio sono relativi a irreperibilità in occasione delle visite fiscali. Con una migliore e più efficace azione di contrasto nei confronti di certificati medici “facili”, la percentuale sarebbe sicuramente molto più alta ma, ovviamente, limiti strutturali e finanziari non consentono un’azione capillare sul territorio.

Per quanto riguarda i licenziamenti, invece, rispetto ai 379 casi nel 2021, l’anno scorso se ne sono registrati 610, con un aumento percentuale rispetto all’anno precedente pari ad oltre il 60%; si segnala che il numero più alto si è verificato nei Ministeri, con 234 sanzioni irrogate, mentre nei quasi 8.000 Comuni sono stati decretati solo 115 licenziamenti disciplinari. Per quanto riguarda le motivazioni, la percentuale più rilevante, ovvero il 35% dei casi, riguarda la commissione di reati, seguita da assenze ingiustificate che ha generato il 33% dei licenziamenti disciplinari.

Allargando il campo del monitoraggio all’ultimo quinquennio (2018-2022), emerge che sono stati oltre 12.000 i dipendenti pubblici destinatari di sanzioni disciplinari gravi come il licenziamento o la sospensione dal servizio. Un terzo dei provvedimenti ha avuto come destinatari il comparto Sanità, mentre i Ministeri sono stati interessati dal 25% dei casi. Sul podio troviamo anche i Comuni, con 2.499 sanzioni gravi pari al 21% dei casi totali.


NOTE

  1. La funzione “Procedimenti Disciplinari” è una banca dati che raccoglie le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e registrate nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le amministrazioni pubbliche comunicano i dati entro 20 giorni dall’adozione dell’avvio, della conclusione e dell’eventuale provvedimento di sospensione cautelare.
  2.  Articolo 55-quarter Testo Unico Pubblico Impiego (licenziamento disciplinare)                                    —comma 1 lettera a) “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;”…………omissis.comma 3-bis. “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’art. 55 bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.”
  3. Le sette sanzioni disciplinari attualmente previste per i dipendenti pubblici non dirigenziali sono il rimprovero verbale, il rimprovero scritto (censura), la multa fino a 4 ore, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg., la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di sei mesi, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso. Le predette sanzioni previste da norme contrattuali sono state integrate dai decreti legislativi 27 ottobre 2009 n. 150 e  25 maggio 2017 n. 75, con l’introduzione ope legis di ulteriori sanzioni;  con l’art. 55, comma 7, del Testo Unico Pubblico Impiego, è stata prevista la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 gg. per i dipendenti che, essendo a conoscenza dei fatti, senza giustificato motivo rifiutino la collaborazione con gli organi disciplinari; con l’art. 55-sexies è stata prevista la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di tre mesi per condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa; con l’art. 55-sexies, co.3, è stata prevista la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi (salva la maggiore sanzione del licenziamento nei casi previsti) oltre alla valutabilità, ex articolo 21, del dirigente titolare di azione disciplinare per il mancato esercizio o la decadenza della stessa, dovuti ad omissioni o ritardi ingiustificati degli atti del procedimento o ad irragionevoli o manifestamente infondate valutazioni circa l’insussistenza di un illecito disciplinare.

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