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IL DECRETO “CAIVANO” E LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, Luigi De Simone

Il Legislatore la trasforma da contravvenzione a delitto!

Luigi De Simone

Abstract: Nell’ambito delle modifiche apportate dal Decreto “Caivano”, il Legislatore ha abrogato l’ipotesi contravvenzionale contenuta nell’articolo 731 c.p., ora abrogato, ed ha inserito un nuovo delitto riferito all’obbligo scolastico dei minori, con pene ovviamente di gran lunga più severe.

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Il Legislatore,  circa un mese fa, ha convertito con Legge 13.11.2023 n. 159 il Decreto Legge 15.09.2023 n. 123, rubricato “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, e meglio conosciuto come Decreto “Caivano”.

Nell’ambito delle misure per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione, previste nel Decreto, è stato introdotto con l’articolo 12 del Capo III, concernente Disposizioni in materia di offerta educativa, il nuovo delitto riferito all’obbligo scolastico dei minori, prima contenuto nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 731 c.p.1, ora abrogato.

Prima di affrontare nel merito il nuovo delitto contenuto nell’articolo 570-ter c.p.2, inserito nei Delitti contro l’assistenza familiare di cui al libro II, titolo XI, capo IV del Codice Rocco, occorre innanzitutto sottolineare che dal nuovo apparato sanzionatorio, della reclusione fino ad 1 anno (per la violazione del comma 2) e fino a 2 anni (per la violazione del comma 1) rispetto alla sola ammenda prevista nell’ipotesi contravvenzionale ora abrogata, deriva che non sarà più possibile ricorrere all’oblazione della sanzione, ex articolo 162 c.p.3, e che il nuovo delitto passa dalla precedente competenza del Giudice di Pace penale, alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Esaminando nel merito il nuovo delitto, si nota l’espresso riferimento all’art. 114 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, integralmente riscritto dalla novella legislativa4.

Al fine di bene comprendere la portata del nuovo delitto, occorre premettere che l’istruzione obbligatoria deve avere durata minima di dieci anni ed è finalizzata al conseguimento almeno di un titolo professionale triennale entro il diciottesimo anno di età5.

In particolare, la nuova fattispecie delittuosa punisce due condotte diverse, prevedendo, ovviamente, limiti edittali diversi. Infatti il comma 1 punisce la condotta più grave tra le due, ovvero la mancata iscrizione del minore a scuola, prevedendo la reclusione fino a 2 anni. Il comma 2, invece, punisce con la reclusione massima fino ad un anno, il caso in cui un minore si assenti ingiustificatamente un numero di volte tali da eludere l’obbligo di istruzione. Ovviamente, ai sensi dell’articolo 23 c.p.6 il minimo della reclusione è pari a quindici giorni.

La nuova formulazione del predetto articolo 114 prevede, al comma 1, una sorta di ammonimento agli esercenti la potestà genitoriale  o chi per essi, prima che la notizia di reato sia inoltrata all’Autorità Giudiziaria, mentre il comma 4 prevede una preventiva comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la potestà genitoriale in caso di assenza superiore a 15 gg. nell’arco temporale di tre mesi e, in caso di mancata ripresa della frequenza scolastica entro i successivi sette giorni, la comunicazione al Sindaco, entro ulteriori sette giorni, per l’ammonizione dovuta. In ogni caso si configura la condotta penalmente rilevante di cui al comma 2 dell’articolo 570-ter nel caso di un numero di ore di assenza pari ad un quarto delle ore totali annue obbligatorie. Si evidenzia che sarà molto più semplice monitorare eventuali mancanze quando entrerà a pieno regime l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST),  istituita dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, art. 39-quinquies, comma 1, convertito con  Legge 29.07.2021 n. 108, che ha introdotto il nuovo articolo 62-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, al fine di rafforzare gli interventi nel settore dell’istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le Pubbliche Amministrazioni.

Tornando alle due condotte penalmente rilevanti, contenute nel più volte citato articolo 570-ter c.p., esse vengono meno quando chi è tenuto alla formazione del minore dimostri che ha adempiuto in altro modo all’istruzione del minore o giustifichi l’assenza per motivi di salute o per altri impedimenti gravi, come l’assenza di scuole o che le stesse non siano facilmente raggiungibili.

Infine occorre sottolineare che il comma 2 del predetto articolo 127 prevede l’obbligo del Pubblico Ministero di informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per eventuali profili di competenza a tutela dei minori vittime della mancata formazione scolastica.


NOTE

  1. Articolo 731 c.p. – Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori                           “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare  è punito con l’ammenda fino a euro 30.”
  1. Articolo 570-ter c.p. – Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori                                                          Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.
  1. articolo 162 c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni                                                             “Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.”
  2. Art. 114 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione                                                                         “1. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell’articolo 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.  Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonchè le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinchè questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.  In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4.  Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” 
  3. Legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1 comma 622                                                                                  “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.”
  1. Articolo 23 c.p. – Reclusione                                                                                                                              Comma 1La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ………(omissis)”.
  1. comma 2 – “Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all’articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.”

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