Una sintesi della recente giurisprudenza sulle varie questioni giuridiche

Abstract: La condotta penalmente rilevante di chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore è, sempre più spesso, oggetto di sentenze della Corte di Cassazione, per diverse questioni giuridiche di non poco conto
Keywords: #parcheggiatoreabusivo #reato #cortedicassazione #luigidesimone #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli
L’annoso fenomeno dei parcheggiatori abusivi, presenti in maniera asfissiante soprattutto nelle nostre grandi città, ove occupano gran parte del territorio e di ogni anfratto ove collocare veicoli, è da sempre oggetto di attenzione da parte degli operatori di polizia, della magistratura e del Legislatore.
Ma andiamo per ordine. Al momento come si può sanzionare e contrastare il fenomeno? La norma di riferimento si rinviene nel comma 15-bis dell’articolo 7 del Codice della Strada, ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che dispone «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 769 a 3.095 euro. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite».
Violazione amministrativa, ipotesi contravvenzionale o estorsione?
Il Legislatore, quindi, ha previsto un illecito amministrativo, punibile con una sanzione amministrativa e con la confisca del denaro provento dell’attività illecita, ma solo se contenuto in borselli, “in cassa” o luoghi simili, senza dare la possibilità agli operatori di polizia di eseguire la perquisizione personale, al fine di ricercare altre somme di denaro custodite sulla persona, come, per esempio, nelle tasche e nel portafoglio. All’ipotesi di rilevanza amministrativa, il Legislatore ha affiancato due ipotesi contravvenzionali, ovvero la recidiva o l’impiego di minori.
Si premette che, recentemente, era stata presentata una proposta di legge per l’abrogazione del predetto comma 15-bis, e la contestuale previsione della rilevanza penale dell’attività di parcheggiatore abusivo, in ogni caso, con l’inserimento di un comma1 nell’articolo 629 del codice penale2. Ipotesi al momento accantonata.
A proposito di ipotesi estorsive, la Cassazione in più occasioni3 ha ritenuto configurabile il delitto di estorsione, e non di violenza privata, ex articolo 610 c.p., quando il soggetto, con violenza o minaccia, ovvero prospettazione di un male futuro alle cose o alla persona che si rifiuti di pagare la somma richiesta, pretenda il pagamento di somme per lo svolgimento dell’attività di posteggiatore non autorizzato.
Non rileva la richiesta di denaro
Ma veniamo all’attuale e vigente configurazione della condotta penalmente rilevante presente nel secondo capoverso, quando vi è una recidiva nel comportamento vietato.
In questi giorni la Cassazione4 ha ribadito che, ai fini del perfezionamento del reato di chi esercita senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore5 o guardiamacchine6 (spesso esercitate congiuntamente ma punite con una sola sanzione), non occorre che quest’ultimo chieda la corresponsione di una somma di denaro o di altra utilità da parte degli automobilisti. Infatti secondo la S.C. il carattere abusivo della condotta non è legato alla ricezione di una controprestazione economica, né al carattere molesto dell’attività, ma esclusivamente all’assenza del provvedimento autorizzatorio.
Il fatto. Nel 2022 il parcheggiatore veniva condannato dal Tribunale di Salerno a sei mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, in quanto nel 2019 veniva sorpreso ad esercitare il mestiere di parcheggiatore abusivo, presso il P.O. di Eboli. In tale circostanza gli veniva contestato il fatto che già nel 2018 fosse stato sanzionato amministrativamente per la stessa condotta. Il condannato presentava ricorso in appello. Ma la Corte di Appello, nel 2024, confermava la condanna. La Cassazione, in sede di ricorso presentato, affermava che ai fini della configurabilità della condotta punita, basti accertare che l’imputato diriga gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indichi gli spazi liberi disponibili o compia altre condotte espressive di una pur minima organizzazione dell’attività di parcheggiatore, anche in assenza di un accertato scambio di denaro, come già più volte sancito7.
Applicabile la particolare tenuità del fatto?
Anche in questo caso in una recentissima sentenza8, la Cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p.9, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate, come nel caso dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. La reiterazione della condotta, infatti, esclude strutturalmente la configurabilità dell’esimente, in quanto è proprio l’elemento “recidiva” che sposta la punizione, da un livello amministrativo, blando, ad un livello di rilevanza penale, di più alta deterrenza, prevendendo, appunto, la configurabilità di un reato, seppur contravvenzionale. Proprio la ripetizione di quel comportamento vietato contrasta con la tenuità del fatto, perché è sintomo di una inclinazione a violare i precetti imposti dal Legislatore.
Parcheggiatore abusivo e c.d. “daspo urbano”
Anche la questione dell’applicabilità del divieto di accesso, c.d. “daspo urbano”10, imposto al parcheggiatore abusivo ed alla successiva condanna per violazione dell’articolo 650 c,p.11, per non aver ottemperato al predetto divieto di accesso, è stata affrontata con una recente sentenza della Cassazione, per certi versi rivoluzionaria12.
I fatti accaduti? Un parcheggiatore abusivo, a seguito della contestazione della violazione amministrativa prevista dal citato comma 15-bis dell’art. 7 CdS, nonostante fosse destinatario di un provvedimento del Questore di non accedere ad una piazza, ai sensi dell’articolo 10, comma 213, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, emesso e notificato nel 2019, veniva sorpreso a violare il provvedimento questorile e, pertanto, veniva condannato nel 2023 a due mesi di arresto dal Tribunale di primo grado, condanna poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli nel 2024, per il reato di cui all’articolo 650 c.p.
Il ricorso in Cassazione si basava su un unico motivo, ovvero il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo e, pertanto, non utilizzabile a fondamento della ritenuta responsabilità penale, in quanto emesso per la mera attività di posteggiatore abusivo esercitata, senza ulteriori riferimenti a comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza pubblica.
Secondo la S.C., nel caso in cui il provvedimento del Questore faccia riferimento all’attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività non integra il reato di cui all’art. 650 c.p., ma semplicemente l’illecito amministrativo più volte citato previsto dall’art. 7, comma 15-bis del C.d.S.
I Giudici annullavano con rinvio la sentenza di condanna, in quanto nel caso del parcheggiatore abusivo non è messa a rischio la sicurezza delle città, ma forse il decoro urbano, presupposto non compreso tra le ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e giustizia contenute nel già citato articolo 650 c.p.
Quindi nessuna automaticità dell’ordine di allontanamento (articolo 9) o del divieto di accesso (articolo 10) a carico del parcheggiatore abusivo, anche se il sito ove esercita abusivamente è tra quelli individuati nell’articolo 9 comma 114 del D.L. n. 14/2017 o inserito, come ulteriore sito da tutelare, nel Regolamento di Polizia Urbana dell’Ente Locale, ai sensi dell’articolo 9 comma 315 del predetto D.L..
NOTE
- “Chiunque esercita, con le modalità di cui al primo comma, senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 769 a 3.095. Se nell’attività sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la reclusione è aumentata fino ad un terzo e la multa fino a euro 7.000”.
- Articolo rubricato “Estorsione”.
- Tra le tante Cassazione penale, sez. II, 12 febbraio 2020 – 27 maggio 2020, sentenza n. 16030; Cassazione penale, sentenza del 5 luglio 2018, sentenza n. 30365.
- Cassazione Penale, sezione IV, 8 maggio – 1 luglio 2025, sentenza n. 24285.
- Colui che facilita la sistemazione del veicolo, indicando post liberi e agevolando la manovra.
- Colui che si occupa anche della custodia e vigilanza del veicolo.
- Cassazione Penale, sezione VII, 23 gennaio 205, sentenza n. 2883; Cassazione Penale, sezione VII, 18 giugno 2024, sentenza n. 24209; Cassazione Penale, sezione IIV, 20 febbraio 2024, sentenza n. 7407.
- Cassazione Penale, sezione IV, 28 marzo 2025, sentenza n. 12254.
- Articolo rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.
- Disciplina contenuta nell’art. 10, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, come convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.
- Articolo rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” che recita testualmente: ”Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.
- Cassazione Penale, sezione I, 12 settembre – 30 ottobre 28 2024, sentenza n. 40122.
- articolo 10. “Divieto di accesso” – Comma 2.” Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno”.
- articolo 9. “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” – comma 1. “Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto”.
- articolo 9. “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” – Comma 3. Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”.
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI DALLO STESSO AUTORE
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA (2025) – 2^ parte
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA (2025) – 1^ parte
IL LABILE CONFINE TRA L’OMICIDIO COLPOSO E L’OMICIDIO STRADALE ? (CASSAZIONE N. 15456/2025)
DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PARTE OFFESA
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI SULLA POLIZIA STRADALE
GRAVI CONSEGUENZE PER CHI ABBANDONA GLI ANIMALI NELLA RIFORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA TOLLERANZA ZERO PER LE DROGHE
LA STRETTA SULL’ALCOOL NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA È LEGGE
SALVINI: ENTRO SETTEMBRE 2024 AVREMO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA [CON VIDEO]
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
IL SIGNIFICANTE DELL’ARTE NELL’EPOCA DELLA RIPRODUCIBILITÀ
LA GUERRA IN PALESTINA SI FERMA IN BANCHINA
ART. 126 BIS COMMA 2 C.D.S. IN PENDENZA DI RICORSO: LA CASSAZIONE CAMBIA ORIENTAMENTO
IMPRONTE DIGITALI E PALMARI, ANALISI A TUTTO TONDO 4° parte
IMPRONTE DIGITALI E PALMARI, ANALISI A TUTTO TONDO 3° parte
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


