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Codice della Strada Giurisprudenza Luigi De Simone NOTIZIE

LA PRESENZA DI PONTEGGI AGEVOLA I FURTI IN APPARTAMENTO? Luigi De Simone

Oltre ai ladri sono individuabili altri responsabili?

Luigi De Simone

AbstractIn una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in un caso di furto in appartamento durante i lavori di ristrutturazione dello stabile, oltre a quella dell’autore del reato, la responsabilità del condominio per culpa in eligendo e dell’impresa esecutrice dei lavori per culpa in vigilando.

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Ritorniamo sul tema, dopo due anni da un articolo pubblicato sul tema, della correlazione tra la presenza di ponteggi, per diversi mesi o addirittura anni, e i furti negli appartamenti interessati dai lavori.

Nel caso in cui si verifichi il brutto evento, statisticamente sempre più in crescita, soprattutto in estate e nelle grandi città, ad opera di professionisti acrobati, certamente c’è da chiedersi se vi sia la possibilità di un giusto ristoro del danno patito. E, se tale possibilità esiste, a chi si dovrà chiedere il risarcimento: al condominio o alla ditta esecutrice dei lavori, spesso in grave ritardo nel completamento dei lavori commissionati?

Ancora. Vi è responsabilità, ex articolo 2043 c.c.1 o ex articolo 2051 c.c.2? Esiste la responsabilità, nella figura classica della responsabilità c.d. “aquiliana”, oppure sono configurabili anche altre fattispecie di responsabilità previste dallo stesso codice civile?

Veniamo ai fatti per comprendere ed inquadrare meglio la recentissima decisione della Corte di Cassazione, depositata il mese scorso, in merito alla richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e dello stesso condominio, per il furto in un appartamento di uno stabile interessato da lavori esterni.

I fatti: la proprietaria di un appartamento posto al quinto piano di un edificio oggetto di lavori, in un pomeriggio (tra le ore 19.15 e le ore 19.45) del mese di ottobre del 2006, subiva il furto a seguito dell’ingresso dal finestrone vano scala e successiva forzatura della porta, per un danno denunciato di oltre 28.000 euro. La malcapitata citava la ditta appaltatrice e il condominio per il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito nel 2018 riconosceva il risarcimento danni alla parte di circa 21.000 euro, decurtati del 25%, in quanto considerata la sua corresponsabilità nella misura, appunto, del 25%3.

La Corte di Appello di Salerno nel 2021, ribaltava il verdetto ed escludeva totalmente il risarcimento danni, ex art. 2043 c.c.4, parzialmente accolto dal giudice di primo grado.

La vittima del furto ricorreva in Cassazione per otto motivi. Tra i motivi la parte sosteneva che, contrariamente a quanto affermato in appello, ad essere illuminato fosse esclusivamente il cortile e non il ponteggio, che il ponteggio non era munito di allarme e che le mantovane non possono essere considerate una misura per contrastare l’utilizzo anomalo dei ponteggi. Sul punto la giurisprudenza in maniera univoca sostiene che l’illuminazione e l’allarme sono cautele minime che la ditta appaltatrice può mettere in campo al fine di scongiurare i fatti in esame5.

La Suprema Corte ha ritenuto quale idoneo sistema di sicurezza l’illuminazione del cortile su cui era poggiato il ponteggio, la presenza delle mantovane citate, in quanto, comunque, rappresentano un impedimento, e non semplicemente una misura prevista dal decreto legislativo n. 81/08 a tutela dei lavoratori6, la presenza di gabbie in ferro ad ogni piano e di un cancello chiuso posto al piano terra.

Ma, di contro, la S.C. ha accolto il quinto e il settimo motivo rinviando alla Corte di Appello, per una nuova decisione nel merito, dovendo esaminare diversamente i fatti, al fine di verificare la responsabilità della ditta appaltatrice, ex art. 2043 c.c., e dello stesso condominio, ex art. 2051 cc., per la c.d. “culpa in eligendo “, cioè per aver scelto una ditta inadeguata per l’opera a farsi, oppure per “culpa in vigilando “, sulla base del principio di diritto, secondo il quale “è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore dei lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso anomalo7.

Secondo i Giudici la citata rivalutazione, che dovrà effettuare la Corte di Appello di Salerno, dovrà stabilire, partendo dal dato oggettivo che i ladri si sono intrufolati nel finestrone del vano scala al quinto piano e poi abbiano utilizzato il ponteggio per entrare nell’appartamento della ricorrente, la penetrabilità del ponteggio e se gli accorgimenti messi in atto dall’installatore siano idonei a scongiurare, e quindi ad impedire, anche in base alle più elementari norme di diligenza e perizia, un uso anomalo dello stesso ponteggio da parte di malintenzionati.

In conclusione, nell’era dei “bonus facciata” e “lavori PNRR”, occorre essere diligente nell’affidare lavori ad imprese esperte ed è necessario, poi, verificare che la stessa impresa sia ugualmente diligente nel porre in atto tutto quanto stabilito a priori, relativamente alle misure di sicurezza da adottare per i ponteggi, per evitare brutte sorprese al rientro in casa, dopo aver fatto la spesa o di ritorno dal lavoro.


NOTE

[1] 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) «Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

[2] 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.»

[3] Tribunale di Salerno, sentenza n. 576 del 27 febbraio 2018.

[4] Corte di Appello di Salerno, sentenza 286 del 23.02.2021.

[5] Cassazione civile, sezione III,  Ordinanza n. 15176 del 20 giugno 2017 (secondo il quale, in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi, ove, violando il principio del “neminem laedere”, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l’uso anomalo. Anche il condominio può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino, sia per culpa in vigilando o in eligendo, allorchè risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestatamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive); Tribunale Civile di Milano, sezione X, sentenza n. 5517 del 3 luglio 2023 e depositata il 4 luglio 2023 (contiene un elenco delle misure di sicurezza atte a evitare la responsabilità ed il conseguente obbligo di risarcimento del danni, a carico della stessa ditta appaltatrice dei lavori).

[6] Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 rubricato “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[7] Cassazione civile, sezione III, Ordinanza n. 25122 del 7 maggio 2025 e depositata 12 settembre 2025.


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