La Cassazione non indebolisce la tutela degli operatori, ma impone al giudice di distinguere tra qualifica soggettiva e funzione concretamente esercitata al momento dell’offesa

Abstract: La sentenza n. 24069/2026 della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, così come già aveva stabilito la precedente sentenza 14741/2026, interviene sul rapporto tra oltraggio a pubblico ufficiale, particolare tenuità del fatto e qualifiche funzionali degli appartenenti alla Polizia Locale, chiarendo che il divieto di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. non opera automaticamente per il solo fatto che la persona offesa appartenga alla Polizia Municipale. La preclusione normativa, infatti, riguarda l’oltraggio commesso nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle rispettive funzioni, sicché occorre verificare, nel momento concreto della condotta, se l’operatore rivestisse una delle qualifiche espressamente previste dalla norma ostativa. Il caso deciso, relativo a ispettori della Polizia Municipale impegnati nell’accertamento di una violazione del Codice della strada per sosta in area vietata, consente alla Corte di ribadire che le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli appartenenti alla Polizia Locale non derivano automaticamente dallo svolgimento del servizio, ma presuppongono condizioni, limiti e accertamenti specifici. La decisione, tecnicamente coerente con il principio di legalità penale, non legittima l’offesa agli operatori, ma mostra ancora una volta la distanza tra la realtà operativa della Polizia Locale e un quadro normativo frammentato, nel quale la tutela rafforzata dipende dalla funzione concretamente esercitata e non dalla sola appartenenza al Corpo, la stessa impostazione che si è applicata nel caso dell’ipotesi di diffamazione (Cass. 14741/2026).
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La notizia oltre il titolo
La sentenza della Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, n. 24069 del 2026, che ribadisce il precedente orientamento espresso con la sentenza 14741/2026, è una di quelle decisioni che rischiano di essere fraintese se lette soltanto attraverso il titolo giornalistico o dentro la contrapposizione emotiva tra chi teme un arretramento della tutela degli operatori di polizia e chi, al contrario, vi vede una riaffermazione delle garanzie dell’imputato.
Il punto giuridico è più preciso e, proprio per questo, più delicato: quando l’oltraggio a pubblico ufficiale è commesso in danno di appartenenti alla Polizia Locale, il giudice può escludere automaticamente la particolare tenuità del fatto solo perché la persona offesa indossa quella divisa? La risposta della Cassazione è negativa non perché l’offesa alla Polizia Locale sia irrilevante, non perché l’oltraggio diventi meno grave se rivolto a un operatore di Polizia Locale, ma perché la clausola ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. non riguarda indistintamente ogni pubblico ufficiale, bensì il fatto commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle rispettive funzioni.
La distinzione non è nominalistica ma funzionale e nel diritto penale, soprattutto quando si applicano divieti, aggravamenti o preclusioni, non basta la qualifica astratta del soggetto offeso, né la percezione sociale della divisa. Occorre verificare quale funzione fosse concretamente esercitata nel momento in cui l’offesa è stata pronunciata. È questo il nucleo della decisione, ed è anche il punto sul quale occorre costruire una lettura equilibrata, evitando tanto la banalizzazione dell’oltraggio quanto l’estensione automatica di una preclusione penale oltre i limiti fissati dalla legge.
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda sottoposta alla Suprema Corte nasce da una sentenza del Tribunale di Trapani del 29 ottobre 2025, con la quale l’imputata era stata assolta dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis c.p., per particolare tenuità del fatto e contro tale decisione avevano proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani e le parti civili.
Secondo quanto ricostruito dalla sentenza, le persone offese erano ispettori della Polizia Municipale impegnati, al momento del fatto, nell’accertamento di una violazione del Codice della strada per la sosta di veicoli in area vietata. Le parti civili avevano sostenuto che l’imputata non avesse avuto un ruolo marginale, avendo partecipato attivamente alla discussione con gli ispettori, quale intestataria del veicolo sanzionato, rifiutando anche di fornire i propri documenti di identità, e pertanto gli operatori avevano quindi censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto la particolare tenuità dell’offesa.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, aveva dedotto violazione di legge, sostenendo che, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non sarebbe applicabile al delitto di oltraggio.
La Cassazione dichiara tuttavia inammissibili i ricorsi, ribadendo, come aveva stabilito nella precedente sentenza 14741/2026, che la preclusione alla particolare tenuità non opera per il solo fatto che il reato sia stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, ma richiede la verifica ulteriore della qualifica concretamente rivestita dal soggetto passivo al momento del fatto.
La particolare tenuità del fatto non cancella il reato
Per comprendere correttamente la portata della decisione occorre evitare un equivoco frequente: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non determina che il fatto non sia stato commesso, né che il fatto sia lecito, né che la persona offesa non abbia subito alcuna lesione. La particolare tenuità opera su un piano diverso ossia riconosce che il reato, pur perfezionato nei suoi elementi costitutivi, può non essere punibile quando l’offesa risulti particolarmente tenue, la condotta non sia abituale e ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
La non punibilità per particolare tenuità non è dunque un’assoluzione culturale o morale dell’autore del fatto, ma è uno strumento di proporzione penale attraverso cui l’ordinamento evita l’irrogazione della pena quando, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, la risposta punitiva risulti non necessaria in ragione della minima offensività concreta della condotta.
La Cassazione richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale secondo cui la particolare tenuità configura una causa di non punibilità fondata sulla natura di extrema ratio della pena, sulla finalità rieducativa e sull’esigenza di contenere il carico del contenzioso penale. Da ciò discende che il fatto particolarmente lieve resta un fatto offensivo e penalmente tipico, ma il legislatore può ritenere inopportuna l’applicazione della pena quando ricorrano determinate condizioni.
Il problema, nel caso dell’oltraggio, è che il legislatore ha previsto alcune ipotesi ostative all’applicazione dell’istituto e, per quanto qui rileva, l’originaria preclusione generale riferita all’oltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni è stata successivamente circoscritta al solo caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Polizia Locale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza
Il cuore della sentenza è nella natura complessa della Polizia Locale i cui appartenenti sono pubblici ufficiali e svolgono una pluralità di funzioni: amministrative, di polizia stradale, di polizia urbana, di vigilanza territoriale, di polizia giudiziaria nei limiti stabiliti dalla legge e, ove ricorrano i presupposti, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5 l. 65/1986).
Tuttavia, proprio questa pluralità non consente di trasformare ogni attività della Polizia Locale in funzione permanente e indifferenziata di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. La Cassazione afferma espressamente che, con riguardo ai soggetti appartenenti alla Polizia Locale, le qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non derivano automaticamente dallo svolgimento del loro servizio, ma presuppongono il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina di settore.
Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, la legge 7 marzo 1986, n. 65, prevede che il personale della Polizia Municipale possa collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco o del presidente della Provincia e motivata richiesta delle competenti autorità per specifiche operazioni, e che il prefetto possa conferire al personale interessato, previa comunicazione del capo dell’amministrazione e accertamento dei requisiti prescritti, la qualità di agente di pubblica sicurezza.
Quanto alle funzioni di polizia giudiziaria, attribuite al personale della Polizia Locale dall’art. 5 della legge n. 65/1986, esse sono delimitate dall’art. 57 c.p.p., che le circoscrive all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e al tempo in cui gli operatori sono effettivamente in servizio, nonché, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai limiti del servizio al quale tali soggetti sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.
La Corte richiama in questo senso il proprio consolidato orientamento, secondo cui la qualifica di agente di polizia giudiziaria attribuita alla Polizia Locale è limitata nel tempo e nello spazio, a differenza di quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza, che operano sull’intero territorio nazionale e sono considerati sempre in servizio.
Il controllo di polizia stradale e il limite dell’automatismo
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione esclude che gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada, rivestissero per ciò solo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.
Il passaggio è decisivo: la funzione di polizia stradale non basta automaticamente a far operare la clausola ostativa dell’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. poiché occorre dimostrare che, nel momento del fatto, gli operatori fossero ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e che agissero nell’esercizio di quelle specifiche funzioni, principio che aveva già richiamato nella precedente sentenza 14741/2026. La divisa e la qualità di pubblico ufficiale restano rilevanti per integrare il delitto di oltraggio, ma non sono sufficienti, da sole, a impedire ogni valutazione sulla particolare tenuità.
La Corte esclude inoltre che possa rilevare l’ipotetica assunzione successiva delle funzioni di polizia giudiziaria proprio in relazione all’accertamento del delitto di oltraggio commesso in danno degli operatori poiché la qualifica del soggetto passivo, dalla quale dipende l’operatività della clausola ostativa, deve sussistere al momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente in conseguenza del reato oggetto di contestazione.
Rimaneva poi non dimostrata, nel giudizio di merito, l’eventuale sussistenza del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e la documentazione prodotta dalla parte civile solo in sede di legittimità è stata ritenuta inammissibile, perché nel giudizio di cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, salvo eccezioni che nel caso di specie non ricorrevano.
L’onere del Pubblico Ministero e il perimetro della causa ostativa
Un altro profilo rilevante della sentenza riguarda il riparto degli oneri processuali. La Cassazione osserva che la prova della sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole grava sull’accusa e quindi l’imputato che invochi la causa di non punibilità è tenuto soltanto ad allegare gli elementi idonei a rappresentare la minima offensività della condotta, restando affidata al giudice la valutazione, anche officiosa, dei presupposti applicativi dell’istituto.
Da tale impostazione la Corte trae un corollario importante: se il Pubblico Ministero intende contestare l’applicabilità della particolare tenuità deducendo la ricorrenza di una causa ostativa, ha l’onere di indicare gli elementi fattuali sui quali tale preclusione si fonda e, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il Pubblico Ministero non aveva assolto tale onere nella fase di merito.
Anche questo passaggio è significativo, perché impedisce che la clausola ostativa venga trattata come un automatismo processuale e invece si ribadisce che chi intende invocarla deve dimostrare che ne ricorrono i presupposti. Nel caso della Polizia Locale, ciò significa indicare e provare la funzione concretamente svolta dagli operatori oppure la sussistenza della qualifica di pubblica sicurezza conferita nelle forme previste dalla legge.
La posizione delle parti civili
La sentenza affronta anche il ricorso delle parti civili, dichiarandolo inammissibile poiché la Corte osserva che il motivo proposto era, oltre che versato in fatto e meramente confutativo della decisione del Tribunale, caratterizzato da difetto di interesse.
La Cassazione richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzione e risarcimento del danno proposta dalla parte civile, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis c.p. è tenuto a pronunciarsi sulle domande civili ove esse siano state ritualmente proposte.
Nel caso concreto, tuttavia, la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulle domande risarcitorie delle parti civili, e queste ultime non avevano svolto alcun motivo di ricorso specifico in relazione a tale omissione, limitandosi a censurare genericamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e da ciò ne è derivata la declaratoria di inammissibilità.
Un giudizio necessario: decisione corretta, problema ordinamentale aperto
Il giudizio sulla decisione deve essere tenuto distinto dal disagio che essa può generare negli operatori e deve essere valutato per ciò che è ossia un giudizio tecnico e non morale. La Cassazione applica un principio di legalità coerente: una preclusione alla particolare tenuità del fatto, incidendo sulla possibilità di non punire un reato pur integrato, non può essere ampliata oltre il dato normativo poiché se il legislatore ha collegato il divieto non a tutti i pubblici ufficiali, ma a specifiche qualifiche funzionali, il giudice deve accertare quelle qualifiche e non può presumerle in blocco.
Da questo punto di vista, la decisione è giuridicamente solida in quanto essa impedisce che la Polizia Locale venga trattata in modo indistinto, come se ogni sua attività fosse sempre e comunque funzione di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ma proprio qui emerge il problema più profondo: la Polizia Locale continua a vivere in un ordinamento che le attribuisce funzioni sempre più estese, esposte e assimilabili, nella pratica quotidiana, a quelle della sicurezza urbana integrata, senza tuttavia offrirle una collocazione normativa altrettanto chiara, unitaria e coerente.
La sentenza non indebolisce la Polizia Locale, piuttosto mostra l’ambiguità del sistema dove gli operatori vengono chiamati a presidiare il territorio, gestire conflitti, effettuare controlli, intervenire in situazioni di degrado, emergenza, ordine urbano, polizia stradale, sicurezza urbana e accertamento di illeciti, ma restano collocati in un quadro ordinamentale frammentato, nel quale le qualifiche cambiano a seconda della funzione, del territorio, del provvedimento prefettizio, del momento operativo e della ricostruzione giudiziale successiva.
Questo produce un effetto paradossale: sul piano sociale, il cittadino percepisce l’operatore di Polizia Locale come autorità di polizia; sul piano operativo, l’ente gli chiede spesso interventi di frontiera; sul piano penalistico, però, la tutela rafforzata può dipendere dalla dimostrazione puntuale della funzione concretamente esercitata. La Cassazione non crea questa contraddizione, la rende solo visibile.
Nessun arretramento contro l’oltraggio
Sarebbe sbagliato leggere la pronuncia come una banalizzazione dell’oltraggio a pubblico ufficiale poiché resta reato quando ricorrono i presupposti dell’art. 341-bis c.p.: offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone, mentre il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
La decisione non dice che si possa insultare un appartenente alla Polizia Locale senza conseguenze, ma piuttosto afferma una cosa diversa: se il fatto è particolarmente tenue, il giudice può applicare l’art. 131-bis c.p., salvo che ricorra effettivamente una causa ostativa prevista dalla legge che, nel caso della Polizia Locale, non può essere fondata sulla sola appartenenza al Corpo, ma richiede l’accertamento concreto dell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria o della qualifica di pubblica sicurezza.
L’oltraggio resta dunque penalmente rilevante ma ciò che cambia è il perimetro dell’automatismo ostativo alla particolare tenuità, una distinzione sottile, ma essenziale poiché confonderla significherebbe trasformare una pronuncia tecnica sulla legalità penale in un messaggio sociale sbagliato.
Il nodo irrisolto della Polizia Locale
La pronuncia impone una riflessione più ampia. La Polizia Locale non può essere evocata come presidio essenziale della sicurezza urbana quando occorre garantire controllo del territorio e prossimità istituzionale, per poi essere ricondotta a una dimensione meramente amministrativa quando si tratta di riconoscere pienamente la natura delle sue funzioni. Allo stesso tempo, non si può pretendere che il giudice penale supplisca, attraverso interpretazioni estensive, alle incoerenze del legislatore.
Il punto politico-istituzionale è proprio questo: se la Polizia Locale svolge, nella realtà quotidiana, funzioni sempre più prossime alla sicurezza integrata, alla prevenzione e al controllo del territorio, allora il legislatore deve assumersi la responsabilità di chiarire il suo statuto, le sue qualifiche, le sue tutele e i suoi limiti. Non si può lasciare che ogni volta sia il processo penale a ricostruire, caso per caso, che cosa l’operatore fosse in quel momento: pubblico ufficiale, agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza, organo amministrativo, polizia stradale, presidio urbano o tutte queste cose insieme secondo una geometria mutevole.
La frammentazione ordinamentale produce incertezza applicativa ed essa, in materia penale, non può essere risolta contro l’imputato, ma nemmeno può essere scaricata sugli operatori che ogni giorno agiscono in contesti di esposizione reale.
La risposta corretta alla sentenza
La risposta corretta alla sentenza non è l’indignazione, ma la chiarezza: chi offende un appartenente alla Polizia Locale nell’esercizio delle sue funzioni continua a poter rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale, quando ricorrono gli elementi del reato. La particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione giudiziale subordinata ai presupposti della norma e la preclusione dell’art. 131-bis, però, non può essere applicata automaticamente alla Polizia Locale senza verificare le specifiche funzioni esercitate.
La Cassazione, in definitiva, compie un’operazione di precisione che nel diritto penale non è un lusso formalistico ma una garanzia. Tuttavia, proprio questa precisione mostra la distanza tra la realtà operativa della Polizia Locale e la sua disciplina normativa che non può essere colmata né con titoli allarmistici né con interpretazioni forzate, ma con una riforma capace di riconoscere, in modo coerente, la funzione pubblica effettivamente svolta dagli operatori sul territorio.
La sentenza n. 24069/2026 non dice che l’oltraggio alla Polizia Locale può restare impunito ma piuttosto che il giudice deve motivare, verificare e distinguere. Questa è una lezione che vale oltre il singolo caso: la tutela dell’autorità non si rafforza con gli automatismi, ma con un ordinamento chiaro, proporzionato e capace di riconoscere senza ambiguità chi fa che cosa, in quale funzione e con quali responsabilità.
In fondo, il problema non è che la Cassazione abbia applicato male la legge, ma che la legge continua a descrivere la Polizia Locale con categorie spesso insufficienti rispetto alla sua realtà operativa. Finché questa distanza resterà aperta, ogni sentenza di confine continuerà a sembrare una ferita, quando invece è soprattutto il sintomo di un riconoscimento istituzionale incompiuto.
Scarica la sentenza: Cassazione penale, Sezione VI, 24069-2026

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