La genealogia dello scarto mostra come l’abbandono non sia più soltanto disordine urbano, ma rottura giuridica del governo moderno della materia

Abstract: L’evoluzione storica, giuridica e antropologica della nozione di rifiuto, dalla tradizionale idea di immondizia, legata al decoro urbano, alla salubrità cittadina e alla rimozione materiale dello sporco, fino alla moderna categoria giuridica del rifiuto come elemento centrale delle politiche ambientali contemporanee. Attraverso un percorso che intreccia storia del diritto, antropologia culturale e teoria sociale, si mostra come la trasformazione normativa intervenuta tra il XIX secolo, la legislazione sanitaria urbana, il D.P.R. 915/1982, il decreto Ronchi e l’attuale disciplina europea e nazionale abbia progressivamente modificato non soltanto le tecniche di gestione dello scarto, ma anche il suo significato simbolico, morale e istituzionale. In questa prospettiva, l’abbandono dei rifiuti non appare più come semplice manifestazione di incuria materiale o violazione del decoro, ma come interruzione di un sistema giuridicamente organizzato di tracciabilità, responsabilità e governo dei flussi materiali. Il diritto dei rifiuti si rivela così non una disciplina meramente tecnica, ma una delle forme attraverso cui la modernità tenta di governare ciò che essa stessa produce, espelle e, tuttavia, non può più permettersi di dimenticare.
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Oreste Patrone (1976), ingegnere e dipendente pubblico, opera da molti anni nel settore dell’ambiente e della gestione dei rifiuti dove ha maturato una solida esperienza tra attività di consulenza e incarichi istituzionali. Attualmente si occupa di autorizzazioni integrate ambientali, impianti di trattamento dei rifiuti e procedimenti unici, ed è componente della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Albo nazionale Gestori ambientali.
Sommario: 1. Genealogia di una categoria. – 2. Lo scarto prima del rifiuto. – 3. La città, il fetore e l’ordine sanitario. – 4. La nascita del rifiuto moderno. – 5. L’abbandono come rottura del sistema: deposito incontrollato e discarica abusiva. – 6. Il rifiuto come categoria della modernità.
1. Genealogia di una categoria
«La funzione prima della conoscenza storica — considerata ai fini dell’educazione giuridica — è appunto di costituire un correttivo di visione ed una difesa contro le insidie che si nascondono nella dogmatica». Con queste parole, Pietro De Francisci apriva il corso di Istituzioni di diritto romano all’Università di Padova il 22 gennaio 1923 e individuava, con lucidità ancora attuale, uno dei rischi più sottili che attraversano la formazione del giurista: credere che le categorie con cui il diritto positivo opera siano categorie necessarie, quasi naturali, come se fossero sempre esistite nella forma in cui oggi vengono utilizzate.
La dogmatica, per sua stessa struttura, tende a presentare i propri concetti come logicamente compiuti, stabili e universalmente disponibili, ma ogni categoria giuridica è, in realtà, il risultato di una storia, di una frattura culturale, di una scelta istituzionale e di un conflitto tra modi diversi di ordinare la realtà. Essa nasce in un tempo determinato, per rispondere a problemi determinati, attraverso soluzioni che avrebbero potuto essere anche diverse. Conoscere la genealogia di una categoria non significa dunque indulgere in un esercizio erudito, ma sottrarre il diritto alla falsa innocenza dei suoi concetti, comprendendo perché essi siano diventati ciò che oggi appaiono.
La categoria di rifiuto offre, sotto questo profilo, un caso esemplare. Oggi essa sembra appartenere al lessico naturale del diritto ambientale, come se fosse sempre esistita una nozione unitaria e tecnicamente definita capace di ricondurre entro un medesimo paradigma giuridico lo scarto domestico, il residuo industriale, il materiale da demolizione, il rifiuto urbano, il rifiuto speciale, il rifiuto pericoloso, il sottoprodotto e la materia recuperata. Ma questa evidenza è recente. Prima del rifiuto, vi era l’immondizia; prima della tracciabilità, vi era l’allontanamento; prima dell’ambiente come bene giuridico autonomo, vi era la città da mantenere pulita, ordinata e salubre.
2. Lo scarto prima del rifiuto
Prima di diventare rifiuto, ciò che oggi identifichiamo come tale era anzitutto immondizia. E l’immondizia, prima ancora che una categoria normativa, era una realtà urbana, materiale e sensoriale. Era ciò che sporcava la città, che ne comprometteva il decoro, che ne alterava la vivibilità, che produceva fetore, ristagno, putrefazione e rischio sanitario. In ambito produttivo esistevano scarti, residui, avanzi di lavorazione e materiali inutilizzati, ma mancava ancora una nozione giuridica unitaria capace di ordinare fenomeni differenti all’interno di un medesimo sistema.
Il passaggio da immondizia a rifiuto non coincide, pertanto, con un semplice mutamento terminologico. Esso riflette una trasformazione più profonda del modo in cui la modernità occidentale ha progressivamente imparato a pensare lo scarto. L’immondizia appartiene a una logica prevalentemente materiale e visiva: è immondo ciò che sporca, ciò che disturba l’ordine dello spazio urbano, ciò che deve essere rimosso perché incompatibile con l’idea di città ordinata, decorosa e salubre. Il rifiuto, invece, introduce un elemento ulteriore e più sofisticato. Non è soltanto ciò che è sporco, ma ciò che viene rifiutato, escluso, espulso dalla sfera dell’utilità da parte di un soggetto.
In tale prospettiva, la categoria smette di dipendere esclusivamente dalle caratteristiche materiali dell’oggetto e inizia a dipendere dal rapporto che un individuo, un’impresa o una collettività instaurano con esso. Una sostanza o un oggetto diventano rifiuto non semplicemente perché sono degradati, inutili o sgradevoli, ma perché qualcuno se ne disfa, ha deciso di disfarsene o ha l’obbligo di disfarsene. Il centro della categoria non è più soltanto la materia, ma il gesto giuridicamente rilevante dell’espulsione.
Non è casuale che, parallelamente, mutino anche i servizi pubblici deputati alla gestione dello scarto. La nettezza urbana, già nel nome, richiama il compito di ripulire la città e preservarne il decoro; l’igiene ambientale, invece, segnala uno spostamento di baricentro più ambizioso, perché non si tratta più soltanto di rimuovere ciò che disturba la vista o compromette l’ordine urbano, ma di proteggere la salute collettiva e, progressivamente, l’ambiente come bene autonomo, unitario e non riducibile alla mera somma degli spazi cittadini.
In questo passaggio cambia inevitabilmente anche il significato dell’abbandono. Ciò che un tempo poteva apparire come una forma di incuria o come una violazione dell’ordine cittadino diventa progressivamente una condotta che interrompe un sistema organizzato di governo della materia. L’abbandono non offende più soltanto il decoro visibile dello spazio urbano, ma aggredisce un bene che la sensibilità contemporanea percepisce come dotato di valore autonomo e che il diritto tende a proteggere attraverso strumenti sempre più complessi di prevenzione, controllo, responsabilizzazione e recupero.
3. La città, il fetore e l’ordine sanitario
Nella fase storica più risalente, la disciplina dello scarto appare frammentaria e strettamente intrecciata alle esigenze della polizia urbana e sanitaria. Il riferimento è ai regolamenti comunali di nettezza urbana, ai sistemi di smaltimento delle acque luride, alla gestione dei residui organici, allo svuotamento dei pozzi neri, alla rimozione delle carcasse animali e al controllo di tutte quelle presenze materiali che potevano rendere la città malsana, indecorosa o pericolosa.
L’oggetto della tutela non è ancora il rifiuto in quanto tale, ma la città. Ciò che rileva è la rimozione dell’immondizia come elemento di degrado visibile e potenziale fonte di contagio. Le ricerche storiche dedicate all’organizzazione sanitaria delle città ottocentesche mostrano con chiarezza questo paradigma. Nel caso di Milano, ad esempio, il sistema si fondava su una rete capillare di controlli territoriali e su prescrizioni rivolte non tanto alla qualificazione delle sostanze quanto alla prevenzione dei loro effetti nocivi. Le fonti richiamano la gestione delle acque luride, lo svuotamento dei pozzi neri, il riutilizzo agricolo dei residui organici e la rimozione delle carcasse animali dalle strade.
Non esiste ancora una nozione giuridica capace di unificare questi fenomeni sotto la categoria del rifiuto. Esiste piuttosto una pluralità di pratiche rivolte alla tutela dell’igiene pubblica, della salubrità urbana e della sicurezza collettiva. La società preindustriale e protoindustriale non costruisce una teoria generale dello scarto, ma interviene sui singoli fenomeni concreti che appaiono pericolosi, disgustosi o insalubri.
Mary Douglas, nella sua celebre riflessione antropologica sulla purezza e sull’impurità, osservava che lo sporco non costituisce una qualità assoluta della materia, ma il prodotto di un ordine simbolico: lo sporco è “materia fuori posto”. In questa prospettiva, l’immondizia urbana dell’Ottocento non rappresenta ancora un problema ambientale nel senso contemporaneo del termine, ma una rottura dell’ordine cittadino, un’alterazione materiale e sensoriale dello spazio comune, un elemento che turba la disposizione ordinata dei luoghi e deve essere ricollocato altrove.
Anche l’abbandono assume allora un significato diverso da quello attuale. Non rappresenta la violazione di un ciclo giuridicamente organizzato, ma l’introduzione di disordine, fetore e rischio sanitario all’interno della città. Per questa ragione, il sistema si fonda prevalentemente su logiche di allontanamento e confinamento. Ciò che è immondo deve essere spostato ai margini, lontano dagli spazi della vita urbana e spesso collocato nelle periferie destinate alle attività considerate nocive, sgradevoli o incompatibili con l’autorappresentazione decorosa della città.
4. La nascita del rifiuto moderno
È soltanto nella seconda metà del Novecento che il rifiuto acquisisce una propria autonomia concettuale. Un primo tentativo organico di disciplinare la materia emerge con il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, emanato in attuazione delle direttive comunitarie degli anni Settanta sui rifiuti, sui policlorodifenili, sui policlorotrifenili e sui rifiuti tossici e nocivi. Il rifiuto inizia qui a separarsi dalla semplice idea di immondizia, pur restando ancora prevalentemente collocato nella logica dello smaltimento e della prevenzione dei danni sanitari e ambientali.
La vera svolta si realizza però con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il cosiddetto decreto Ronchi, che recepisce le direttive europee di seconda generazione e introduce una definizione destinata a segnare profondamente la materia: rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. È in questa formulazione che si cristallizza il nucleo moderno della categoria. Il rifiuto non è più tale soltanto per le sue caratteristiche intrinseche, ma perché qualcuno lo ha espulso dalla propria sfera di utilità.
Il diritto, in questo passaggio, compie un salto concettuale decisivo. La qualifica giuridica non deriva più soltanto dalla natura materiale della sostanza, ma dal comportamento del soggetto che decide di disfarsene o che è obbligato a farlo. L’oggetto non viene definito esclusivamente per ciò che è, ma per il rapporto che il detentore intrattiene con esso. Si entra così in una dimensione nella quale il rifiuto diventa una categoria relazionale, perché nasce dall’intreccio tra materia, volontà, obbligo, utilità, esclusione e responsabilità.
Parallelamente muta anche l’intero assetto del sistema. Accanto allo smaltimento compaiono la prevenzione, il recupero, il riciclo, la responsabilità del produttore e la progressiva costruzione di una filiera regolata. Il rifiuto non è più soltanto qualcosa da eliminare, ma materia da governare lungo un ciclo complesso, nel quale la gestione non coincide con la sparizione fisica dell’oggetto, ma con la sua trasformazione controllata dentro un ordine giuridico, economico e ambientale.
Con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, questa impostazione viene ulteriormente consolidata. Il rifiuto entra definitivamente all’interno di una disciplina unitaria dell’ambiente, mentre il diritto europeo continua a raffinare il sistema attraverso la gerarchia dei rifiuti, la responsabilità estesa del produttore, la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto, la prevenzione e l’economia circolare. La direttiva 2008/98/CE, in particolare, rafforza l’approccio fondato sull’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, spostando l’attenzione dalla fase terminale dello scarto alla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione.
Si assiste così a un progressivo spostamento del baricentro normativo. Dalla rimozione dell’immondizia come fattore di degrado urbano si passa alla gestione del rifiuto come nodo centrale di una politica ambientale fondata sulla regolazione dei flussi materiali. Non si tratta più soltanto di pulire la città, ma di governare la circolazione della materia nella società industriale e postindustriale.
5. L’abbandono come rottura del sistema: deposito incontrollato e discarica abusiva
In questa evoluzione cambia inevitabilmente anche il significato dell’abbandono. Nella disciplina contemporanea, l’abbandono non rappresenta più soltanto un gesto di incuria materiale o una manifestazione di inciviltà visibile. Diventa la sottrazione del rifiuto a un sistema organizzato di tracciabilità, gestione e controllo. Il disvalore della condotta non si concentra più solo sull’effetto esterno dello sporco, ma sull’interruzione del ciclo giuridicamente regolato della materia.
Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali mostrano con particolare evidenza questa trasformazione. La repressione dell’abbandono tende oggi a graduarsi in funzione dell’offensività della condotta, distinguendo tra ipotesi episodiche, depositi incontrollati e forme più strutturate di gestione illecita. Anche la distinzione tra abbandono, deposito incontrollato e discarica abusiva acquista così un significato che supera il piano puramente tecnico.
L’abbandono evoca ancora il gesto puntuale dello scartare. È la condotta dismissiva, episodica, estemporanea, con la quale il soggetto espelle il rifiuto da sé e lo colloca fuori dal sistema legale di gestione. Il deposito incontrollato introduce invece una dimensione temporale diversa, fatta di permanenza, accumulo e persistente dominio sulla cosa, perché non vi è soltanto la volontà di disfarsi, ma anche una forma, sia pure illecita, di gestione provvisoria o prodromica. La discarica abusiva rappresenta infine il livello più avanzato della frattura, perché non consiste più in un semplice atto di sottrazione al sistema, ma nella costruzione di un sistema alternativo e parallelo di gestione della materia, connotato da accumulo non occasionale, organizzazione di fatto, degrado dei luoghi e tendenziale definitività dell’abbandono.
Questa progressione riflette una trasformazione più ampia della sensibilità contemporanea. La modernità avanzata non tollera più soltanto lo sporco in sé, ma soprattutto l’assenza di controllo sui flussi materiali. Ciò che appare intollerabile è la perdita di governo del ciclo. Il rifiuto abbandonato non è soltanto materia fuori posto, ma materia sottratta alla responsabilità, alla tracciabilità e alla possibilità di essere ricondotta a una destinazione giuridicamente governata.
In questo senso, il diritto ambientale contemporaneo non disciplina soltanto sostanze, ma relazioni, percorsi, responsabilità, movimenti e permanenze della materia all’interno dello spazio sociale. Esso non si limita a dire che cosa debba essere rimosso, ma stabilisce chi debba farsene carico, secondo quali procedure, con quali controlli, verso quale destinazione e con quali conseguenze in caso di sottrazione al sistema.
L’abbandono dei rifiuti, dunque, non è più soltanto una scena di degrado. È il segno di una rottura dell’ordine materiale della modernità. Dove il rifiuto viene abbandonato, non fallisce soltanto il comportamento individuale; fallisce la pretesa del diritto di rendere tracciabile ciò che la società espelle, di responsabilizzare chi produce lo scarto e di impedire che l’invisibile ritorni sotto forma di contaminazione, degrado e disordine territoriale.
6. Il rifiuto come categoria della modernità
Zygmunt Bauman osservava che ogni società produce inevitabilmente i propri scarti. La modernità, tuttavia, sembra caratterizzarsi per una capacità senza precedenti di produrre eccedenze materiali e, al tempo stesso, di renderle invisibili. Il rifiuto contemporaneo nasce precisamente dentro questa tensione. Da un lato, la società dei consumi accelera incessantemente i processi di produzione, sostituzione ed espulsione degli oggetti; dall’altro, il sistema giuridico tenta di ricostruire ordine attorno a ciò che viene continuamente escluso.
In questa prospettiva, il diritto dei rifiuti appare come molto più di una disciplina tecnica. Esso costituisce una delle forme attraverso cui la modernità cerca di governare le conseguenze materiali del proprio modello di sviluppo. Ogni società produce scarti, ma la società contemporanea produce anche procedure, registri, autorizzazioni, tracciabilità, responsabilità, gerarchie di trattamento, criteri di recupero e sanzioni, perché sa che ciò che viene espulso non scompare realmente. Cambia luogo, forma, stato, pericolosità, valore economico e significato giuridico, ma continua ad appartenere al mondo che lo ha prodotto.
Non sorprende allora che l’ambiente assuma progressivamente una dimensione quasi morale. Quando il rifiuto smette di essere semplice immondizia urbana e diventa elemento di un equilibrio ecologico complesso, anche il gesto dell’abbandono cambia significato simbolico. Non è più soltanto sporcare. È interrompere un ordine che la società contemporanea percepisce come essenziale alla propria sopravvivenza. È sottrarsi a una responsabilità che non riguarda più solo il vicino, la strada o il Comune, ma la comunità ambientale nel suo complesso.
Forse è proprio qui che si colloca la trasformazione più profonda. Il passaggio da immondizia a rifiuto non racconta soltanto l’evoluzione di una categoria giuridica. Racconta il modo in cui la modernità ha progressivamente imparato a riconoscere che ciò che espelle continua comunque ad appartenerle. Il rifiuto è la parte rifiutata della società, ma proprio per questo ne rivela la struttura più intima: ciò che una comunità consuma, ciò che scarta, ciò che nasconde, ciò che tenta di allontanare e ciò che, infine, è costretta a governare.
La genealogia del rifiuto è dunque anche una genealogia della responsabilità. Finché lo scarto era immondizia, il problema consisteva soprattutto nel rimuoverlo dallo sguardo e dall’olfatto della città; quando lo scarto diventa rifiuto, il problema diventa invece seguirlo, qualificarlo, tracciarlo, recuperarlo, smaltirlo e imputarne la gestione a soggetti determinati. In questo passaggio, l’abbandono perde la sua apparente banalità e diventa una delle forme più rivelatrici dell’illegalità ambientale contemporanea: non perché ogni abbandono abbia la stessa gravità, ma perché ogni abbandono dice, in scala diversa, che qualcuno ha tentato di interrompere il nesso tra produzione dello scarto e responsabilità della sua destinazione.
Ed è forse questo il tratto più moderno del diritto dei rifiuti: ricordare alla società dei consumi che nulla di ciò che essa produce può essere davvero espulso senza conseguenze, perché ogni scarto, anche quando viene allontanato, continua a interrogare l’ordine giuridico, l’etica pubblica e il rapporto tra l’uomo, la materia e l’ambiente.
Note bibliografiche essenziali
P. Zocchi, Il Comune e la salute. Amministrazione municipale e igiene pubblica a Milano (1814-1859), FrancoAngeli, Milano, 2006.
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M. Thompson, Rubbish Theory. The Creation and Destruction of Value, Oxford University Press, Oxford, 1979.
Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Polity Press, Cambridge, 2004; trad. it. Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2005.
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D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.
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