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UNA SVOLTA STORICA: LA LEGGE 181/2025 RICONOSCE LA SPECIFICITÀ DEL FEMMINICIDIO, Massimiliano Mancini

Certezza di una lunga detenzione per i criminali che uccidono le donne che avevano amato nella nuova legge che entrerà in vigore il prossimo 16 dicembre 2025

Massimiliano Mancini (Disaster Manager)

Abstract: La Legge 2 dicembre 2025, n. 181 introduce nel Codice penale il nuovo reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo quando l’uccisione di una donna è motivata da ragioni di genere. La norma supera le lacune dell’omicidio volontario, eliminando la possibilità di ampie riduzioni di pena tramite attenuanti e fissando soglie minime severe anche in loro presenza. Il patteggiamento e il rito abbreviato non consentono più abbattimenti rilevanti. La riforma rappresenta un cambio culturale e giuridico nella lotta alla violenza contro le donne, ma la sua efficacia dipenderà da risorse, formazione e da un percorso parallelo di prevenzione e trasformazione culturale.

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Il femminicidio come reato autonomo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 2 dicembre 2025, n. 181 “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime“, che è stata approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne all’unanimità da maggioranza e opposizione, si segna una tappa culturale nel sistema penale italiano, in particolare per la difesa delle donne contro la violenza di genere.

Con questa norma, l’Italia compie un passo importante verso il riconoscimento della specificità della violenza contro le donne: non come semplice atto criminale, ma come fenomeno strutturale, radicato nella discriminazione di genere, nel controllo e nella sopraffazione e su questa premessa la nuova disciplina introduce di fatto quella che potrebbe definirsi “aggravante di genere“.

introduce l’articolo 577-bis[1] nel Codice penale che punisce il reato autonomo di femminicidio, distinto dall’omicidio volontario, quando l’uccisione di una donna avviene per motivi legati al genere come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o possesso o dominio o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo ovvero come atto di limitazione delle sue libertà individuali. In questo modo ci si allinea alle richieste delle associazioni di difesa delle donne, che da tempo denunciavano una carenza di riconoscimento specifico per i reati commessi su base di genere, e al quadro normativo e punitivo europeo.

Le conseguenze dell’applicazione del reato di femminicidio in luogo dell’omicidio

Il nuovo reato di femminicidio sostituisce il reato di omicidio volontario previsto dall’art. 575 c.p.[2], che punisce con la pena della reclusione non inferiore ad anni 21 chiunque uccida dolosamente un essere umano senza una particolare motivazione e senza premeditazione, con il nuovo art. 577-bis che punisce con la pena dell’ergastolo chi uccide una donna per una motivazione specifica connessa al rapporto emotivo/sentimentale che lo collega alla vittima[3].

Cambia quindi radicalmente l’apparato punitivo anche nell’applicazione pratica processuale della pena nei confronti di tutti coloro i quali si sono macchiati del femminicidio della donna che avevano amato, poiché la fattispecie generale dell’omicidio (art. 575 c.p.) in caso di circostanze attenuanti e di concomitante consente di avere rilevanti sconti di pena, come ad esempio invocando la provocazione (art. 62 n. 2 c.p.), quando l’aggressore afferma di aver reagito a provocazioni della vittima come insulti o minacce di togliergli i figli, oppure la seminfermità psichica (art. 89 c.p.), spesso utilizzata anche per contestare la premeditazione. Se a ciò si unisce anche il ricorso al rito abbreviato si può ridurre la pena anche intorno i 10 anni, che consentono di uscire ben presto dal carcere grazie a permessi premio e a misure alternative.

La nuova disciplina oltre a inasprire la pena in maniera radicale limita anche la portata deflattiva delle circostanze attenuanti, prevedendo che la pena minima per il reato di femminicidio non possa comunque essere inferiore ad anni 21[4] qualora ricorra una circostanza attenuante e ad anni 15 qualora sussistano più circostante attentuanti[5], dando quindi certezza di una pena afflittiva particolarmente lunga.

Comparazione tra la vecchia e la nuova disciplina del femminicidio

Cambia quindi radicalmente l’impianto punitivo come si può vedere nella tabella che segue:

 

Omicidio Volontario
(art. 575 c.p.)

Femminicidio
(art. 577-bis c.p.)

pena base reclusione

non inferiore a 21 anni

ergastolo

una circostanza attenuante comune

riduzione 1/3 (art. 62-65 c.p.)
circa 14 anni

non inferiore a 24 anni
(art. 577-bis c. 3 c.p.)

più circostanze attenuanti

pena non inferiore 1/4 (art. 67 c.p.), difficilmente inferiore a 10 anni

non inferiore 15 anni
(art. 577-bis c. 4 c.p.)

patteggiamento
(art. 444 c.p.p.)

non ammesso

non ammesso

rito abbreviato
(art. 438-443 c.p.p.)

riduzione di 1/3
circa 14 anni

30 anni

Una pena così severa dovrebbe svolgere un’efficace funzione retributiva e preventiva: la certezza del castigo può infatti attenuare il rischio di reiterazione del reato e fungere da deterrente.

Prospettive e criticità di questa riforma

Negli ultimi anni i casi di femminicidio e violenza estrema contro le donne hanno continuato a restare allarmanti. La nuova legge inserisce nel sistema penale una distinzione essenziale: non tutte le vite sono uguali se il reato nasce da discriminazione di genere.

Con l’introduzione del reato di femminicidio e con misure di prevenzione, protezione e sensibilizzazione, lo Stato invia un messaggio chiaro: la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma un’emergenza sociale che riguarda l’intera comunità.

Nonostante il passo in avanti, il successo della legge dipenderà anche da come verrà attuata e per rendere questa riforma davvero efficace servono risorse concrete e formazione adeguata per le forze di polizia nazionale e locale, magistrati e operatori sociali, inoltre non basta un severo sistema punitivo che agisce comunque a posteriori ma occorre comunque promuovere una cultura di prevenzione e rispetto, contrastando stereotipi e mentalità sessiste alla radice.


NOTE

[1] L. 181/2025 art. 1 «1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 577 è inserito il seguente: «Art. 577 -bis (Femminicidio) . — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. 2.  Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. 3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. 3. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»;».

[2] Codice penale, art. 575 (Omicidio) «1. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.»

[3] Codice Penale, art. 577-bis (Femminicidio) «1. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.»

[4] Codice Penale, art. 577-bis «3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.»

[5] Codice Penale, art. 577-bis «4. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»


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