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Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE

LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI SECONDO LA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”, Massimiliano Mancini

Proventi ambientali: facciamo chiarezza in una normativa poco chiara

Massimiliano Mancini

Abstract: La nuova normativa ambientale introdotta dalla legge 147/2025, che ha radicalmente variato la disciplina ambientale, è stato scritto in maniera confusa e frammentata in alcune parti e con numerosi rinvii che possono creare difficoltà di attribuzione dei proventi delle residuali sanzioni amministrative sopravvissute all’impostazione panpenalistica. In questo contributo si classifica la ripartizione deio proventi sanzionatori con un approccio in combinato disposto delle norme.

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LA SCARSA CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI IN AMBITO AMBIENTALE

La legge n. 147 del 3 ottobre 2025 che ha convertito il decreto “Terra dei Fuochi” (L. 3 ottobre 2025, n. 147) ha ridefinito un quadro ampio di norme in materia ambientale: gestione dei rifiuti, bonifiche, responsabilità degli enti e delle imprese (l. 231/2001) e rafforzamento delle sanzioni che sono state ampliamente penalizzate e inasprite sia quelle che già prevedevano sanzioni penali e sia quelle poche che oggi prevedono ancora la sanzione amministrativa.

Uno degli aspetti che merita particolare attenzione è la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni ambientali e dalle misure accessorie previste dalla disciplina Si deve dire che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni e misure ambientali non è stata sempre chiarissima nella prassi e anche nel passato si sono ingenerate incertezze.

Nel contesto della legge “Terra dei Fuochi”, la riduzione delle ipotesi sanzionatorie amministrative non ha semplificato l’interpretazione normativa della destinazione destinzione dei proventi poiché le nuove norme sono state scritte in maniera assolutamente confusionaria, con continui rimandi e con affrettate modifiche e inserimenti di disposizioni avulse non solo da una visione organica della norma ma anche con discutibili formulazioni sintattiche del periodo tali da ingenerare notevoli dubbi e incertezze applicative.

Questo rilievo peraltro permane allo stesso modo anche nell’applicazione delle sanzioni accessorie, sia alle norme penali e sia a quelle amministrative, si pensi ad esempio alla sospensione della patente o al fermo del veicolo.

LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI NELLA NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE

Il nuovo quadro normativo ha ridotto drasticamente le sanzioni amministrative, le uniche che pongono il problema della destinazione dei proventi essendo vincolata la destinazione delle ammende penali, ha raccordato le disposizioni amministrative in tema ambientale tra il Testo Unico Ambientale e il Codice della Strada e ha variato la disciplina generale della destinazione dei proventi definita dall’art. 263 TUA, introducendo il comma, stabilendo quindi che le somme delle sanzioni amministrative spettano a:

  • Province, con destinazione vincolata all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (263, c. 2 TUA[1]), tutte le sanzioni previste dalla parte quarta del TUA (263, c. 1 TUA[2]) con esclusione di:

      • quelle in materia di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (art. 226 c. 1[3] e 261 c. 3[4] TUA);

      • abbandono di prodotti da fumo (art. 232-bis c.3 [5]) e rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter c. 1[6]) al di fuori dell’ambito stradale (255, c. 1-bis[7]).

  • Comuni, con destinazione all’installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo (232-bis, c. 1 TUA[8]) ad apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano (263, c. 2-bis II cpv. TUA[9]), le sanzioni in materia di:

      • smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (art. 226 c. 1 e 261 c. 3 TUA);

      • il 50% delle somme per abbandono di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni al di fuori dell’ambito stradale (255, c. 1-bis).

  • Stato, il 50% delle somme per abbandono di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni al di fuori dell’ambito stradale (255, c. 1-bis), con destinazione ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato all’installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo ad apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo (263, c. 2-bis I cpv. TUA[10]).

  • Ente accertatore, le somme per le vilazioni del divieto di abbandono di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni al di fuori in ambito stradale (art. 15 c.1 lett. f-bis [11] e 208 CdS[12]).

LA COMPETENZA DEL SINDACO NON IMPLICA LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI

La nuova disciplina ha derogato dall’obbligo generale della contestazione immediata (art. 14 l. 689/1981[13]) per le violazioni relative all’abbandono di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni al di fuori dell’ambito stradale, analogamente a quanto disposto in ambito stradale (art. 201 c. 5-quater CdS[143]), attribuendo la competenza al sindaco (art. 255 c. 1-ter TUA[15]) e consentendo peraltro l’impiego dei sistemi di videosorveglianza come strumento di prova.

Tuttavia la stessa norma chiarisce espressamente che il sindaco è competente “all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.” e quindi ciò implica la competenza a ricevere e decidere dei ricorsi gerachici (art. 18 c. 1 l. 689/1981[15]) e all’applicazione dell’ordinanza ingiunzione qualora non avvenga il pagamento in misura ridotta (art. 18 c. 1 l. 689/1981[15]). Ciò quindi non implica in alcun modo la variazione della destinazione dei proventi che resta di competenza della Provincia (263, c. 1 TUA).


NOTE:

[1] D. lgs. 152/2006, art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) «2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 261-bis sono versate all’entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.»

[2] D. lgs. 152/2006, art. 263 «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.»

[3] D. lgs. 152/2006, art. 226 (divieti) «1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. […omisis…]»

[4] D. lgs. 152/2006, art. 261 (imballaggi) «3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.»

[5] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»

[6] D. lgs. 152/2006, art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.»

[7] D. lgs. 152/2006, art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi) «1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»

[8] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. »

[9] D. lgs. 152/2006, art. 263 «2-bis.[…omissis…] Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»

[10] D. lgs. 152/2006, art. 263 «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. […omissis…].»

[11] Codice della Strada, art. 15 (Atti vietati) «1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: […omissis…] f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli a232-ter 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;[…omissis…]»

[12] Codice della Strada, art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.»

[13] l. 689/1981, art. 14 (Contestazione e notificazione) «1. La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. […omissis…]»

[14] Codice della Strada, art. 201 (Notificazione delle violazioni) «5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.»

[15] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2 e 1-bis)) può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»

[16] l. 689/1981, art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) «1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.»

[17] l. 689/1981, art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) «2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.»


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