Il disegno di legge delega A.S. 1903 attende l’esame dell’Aula del Senato, mentre gli ordini del giorno accolti affrontano reclutamento, organici, sicurezza e tutele del personale, ma le misure indicate dovranno ancora trovare spazio nei decreti legislativi e, dove previsto, nella contrattazione

Abstract: La riforma della Polizia locale entra nella fase parlamentare conclusiva dopo che, il 22 settembre 2026, la 1ª Commissione permanente del Senato ha terminato l’esame dell’A.S. 1903, conferendo al relatore mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo già approvato dalla Camera dei deputati, senza modificazioni. Nel corso dell’ultima seduta sono stati inoltre esaminati gli ordini del giorno collegati al provvedimento: dodici sono stati accolti dal Governo e uno come raccomandazione, delineando un insieme di indirizzi che investono reclutamento, formazione, consistenza degli organici, valorizzazione delle professionalità, sicurezza degli operatori, accesso alle banche dati e trattamento giuridico ed economico. Il loro accoglimento assume un indubbio rilievo politico e istituzionale, ma non equivale all’introduzione immediata delle misure indicate, poiché gli ordini del giorno non modificano il testo legislativo né producono autonomamente nuovi diritti soggettivi. La reale portata della riforma dipenderà pertanto dall’esercizio della delega, dai successivi decreti legislativi, dalla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e, per gli istituti che appartengono alla relativa sfera, dalla contrattazione collettiva. Il passaggio dall’enunciazione degli obiettivi alla loro attuazione rappresenterà così il vero banco di prova di una riforma chiamata a ridefinire ruolo, funzioni e condizioni operative della Polizia locale.
Keywords: #PoliziaLocale #RiformaPoliziaLocale #AS1903 #SicurezzaUrbana #EntiLocali #PubblicaAmministrazione #Contrattazione #Formazione #SicurezzaSulLavoro #DecretiLegislativi #MassimilianoMancini #EthicaSocietas #EthicaSocietasRivista #RivistaScientifica #ScienzeSociali #ethicasocietasupli
Dalla Commissione all’Aula: una riforma che entra nella fase conclusiva
La riforma dell’ordinamento della Polizia locale ha superato un altro passaggio significativo del proprio iter parlamentare. Il 22 settembre 2026 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame congiunto dell’A.S. 1903, “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale”, già approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026, insieme ai disegni di legge connessi A.S. 610, 704 e 883, conferendo al relatore, senatore Costanzo Della Porta, il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo proveniente dalla Camera senza modificazioni.
La scelta di non modificare il testo assume un rilievo procedurale evidente, perché un’approvazione conforme da parte del Senato eviterebbe un nuovo passaggio alla Camera; allo stato dell’iter, tuttavia, il provvedimento non è ancora legge, poiché la scheda ufficiale del Senato registra la conclusione dell’esame in Commissione e il successivo passaggio all’Assemblea.
È proprio questa natura di legge delega a suggerire una lettura della riforma che non si arresti al voto parlamentare. L’approvazione definitiva costituirebbe infatti il presupposto giuridico per un secondo processo normativo, nel quale il Governo sarà chiamato a esercitare la delega attraverso i decreti legislativi previsti dal provvedimento, traducendo principi e criteri direttivi in una disciplina concretamente applicabile. La riforma dovrà quindi essere valutata su due piani distinti e consecutivi: quello dell’approvazione della legge delega e quello, altrettanto determinante, della sua attuazione.
Gli ordini del giorno e gli impegni assunti dal Governo
È in questa prospettiva che assumono particolare interesse gli ordini del giorno esaminati dalla Commissione nella seduta del 22 settembre. Il resoconto ufficiale consente di precisarne con esattezza l’esito: dodici ordini del giorno sono stati accolti dal Governo, alcuni a seguito di riformulazione, mentre l’ordine del giorno G/1903/6/1 è stato accolto come raccomandazione; altri cinque sono stati invece ritirati.
Si tratta di un risultato politicamente significativo perché attraverso questi atti vengono portate all’attenzione del Governo questioni che accompagnano da anni il dibattito sull’ordinamento della Polizia locale e che non risultano necessariamente definite in maniera esaustiva dal testo della delega.
Occorre però mantenere distinta la rilevanza politica dall’efficacia normativa. L’accoglimento di un ordine del giorno non equivale all’approvazione di un emendamento: non modifica direttamente il testo della legge, non introduce autonomamente una disposizione legislativa e non determina, per il solo fatto dell’accoglimento, l’immediata attribuzione di nuovi diritti economici, previdenziali o professionali. Esso rappresenta piuttosto un atto di indirizzo attraverso il quale il Governo assume o condivide un impegno politico rispetto alle successive scelte di propria competenza.
Questa distinzione diventa essenziale nel caso dell’A.S. 1903 proprio perché molte delle questioni contenute negli ordini del giorno potrebbero trovare il loro effettivo sviluppo nella fase di esercizio della delega. Il dato politicamente rilevante, pertanto, non consiste soltanto nell’accoglimento degli atti, ma nella possibilità di verificare successivamente quanto degli indirizzi oggi condivisi verrà effettivamente trasferito nella normativa delegata.
Reclutamento e professionalizzazione della Polizia locale
Uno dei primi ambiti interessati dagli indirizzi approvati riguarda l’accesso alla professione, con l’obiettivo di rendere maggiormente omogenei i criteri attraverso i quali vengono selezionati gli operatori e di adeguare il reclutamento alla crescente complessità delle funzioni esercitate.
Tra le ipotesi prospettate figurano procedure concorsuali organizzate su base regionale, criteri di selezione più uniformi, prove di efficienza fisica e accertamenti psicoattitudinali, strumenti che muovono dalla considerazione della specificità di una professione nella quale competenze amministrative e giuridiche convivono con attività operative, gestione delle emergenze, controllo del territorio e situazioni potenzialmente conflittuali.
Negli atti compare anche l’indicazione relativa a un limite ordinario di età per l’accesso, ma proprio su questo punto è necessario evitare un possibile equivoco comunicativo: l’inserimento della previsione in un ordine del giorno non significa che un nuovo limite di età sia già entrato nell’ordinamento, poiché occorrerà verificare se e con quali modalità il Governo intenderà recepire l’indirizzo nella disciplina attuativa e la sua compatibilità con il complessivo quadro normativo relativo all’accesso al pubblico impiego.
Il tema del reclutamento si collega inevitabilmente a quello della formazione, perché una Polizia locale alla quale vengono richieste funzioni sempre più articolate non può essere costruita soltanto attraverso una selezione iniziale, ma necessita di un sistema permanente di aggiornamento capace di accompagnare l’evoluzione normativa, tecnologica e sociale delle città.
Esperienza professionale, carriere e funzioni di comando
La valorizzazione delle professionalità interne costituisce un altro elemento significativo degli indirizzi emersi durante l’esame parlamentare. La questione riguarda la possibilità di attribuire un peso adeguato all’esperienza maturata nei corpi e nei servizi di Polizia locale nei percorsi di accesso alle funzioni di ufficiale, dirigente e comandante, affrontando un problema che non riguarda soltanto le aspettative professionali individuali, ma la stessa qualità organizzativa dei servizi.
La direzione di una struttura di Polizia locale richiede infatti conoscenze che non sono esclusivamente amministrative, perché alle competenze manageriali proprie della pubblica amministrazione si affiancano la conoscenza delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, nei limiti previsti dall’ordinamento, di pubblica sicurezza, oltre alla gestione operativa del personale e alle responsabilità connesse alla sicurezza urbana.
Il riconoscimento dell’esperienza maturata sul campo può pertanto rappresentare un elemento di razionalizzazione professionale, purché venga tradotto in criteri trasparenti e compatibili con i principi costituzionali che regolano l’accesso e la progressione nel pubblico impiego, a partire dall’art. 97 della Costituzione e dalla disciplina generale contenuta nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Organici: il numero dei residenti non racconta più da solo il territorio
Particolarmente rilevante appare anche la questione degli organici. La costruzione di parametri nazionali di riferimento che non considerino esclusivamente la popolazione residente, ma anche l’estensione territoriale, i flussi turistici, il pendolarismo e la quantità e tipologia dei servizi effettivamente svolti, risponde a una trasformazione strutturale delle città e dei territori.
Il numero anagrafico degli abitanti, infatti, può descrivere solo parzialmente il carico operativo di un corpo di Polizia locale. Una località turistica può moltiplicare stagionalmente la propria popolazione presente; una città universitaria o sede di grandi poli produttivi può essere attraversata quotidianamente da flussi enormemente superiori al numero dei residenti; territori molto estesi e scarsamente popolati possono richiedere risorse considerevoli proprio per garantire tempi ragionevoli di intervento.
L’adozione di parametri maggiormente aderenti alla popolazione effettivamente servita e alla complessità territoriale potrebbe quindi contribuire a superare una concezione puramente demografica degli organici, ma anche in questo caso l’efficacia della previsione dipenderà inevitabilmente dalla sua traduzione finanziaria. Stabilire un fabbisogno teorico di personale produce effetti limitati se gli enti che presentano le maggiori carenze non dispongono poi delle condizioni finanziarie e assunzionali necessarie per colmarle.
Sicurezza degli operatori e riconoscimento del rischio professionale
Gli ordini del giorno affrontano inoltre uno dei temi più sensibili per il personale: la sicurezza degli operatori, attraverso richiami alle dotazioni adeguate ai rischi del servizio, alla tutela nelle ipotesi di aggressione, alle condizioni del lavoro notturno e, più complessivamente, alla necessità di riconoscere la specificità di attività che possono comportare una significativa esposizione a rischi fisici e psicologici.
In questo contesto assume interesse anche la richiesta di avviare un’istruttoria tecnico-finanziaria sulle mansioni maggiormente esposte, finalizzata a valutarne l’eventuale riconducibilità alle attività gravose o usuranti. Anche qui la precisione terminologica è fondamentale: la richiesta di effettuare una valutazione non determina il riconoscimento immediato della qualifica previdenziale, che richiederebbe gli ulteriori passaggi normativi e finanziari previsti dall’ordinamento.
Il tema possiede però una portata più ampia. Se alla Polizia locale vengono attribuite responsabilità crescenti nella gestione della sicurezza urbana, degli incidenti stradali, delle emergenze, delle attività di polizia giudiziaria e delle situazioni di conflittualità sociale, diventa inevitabile interrogarsi sulla corrispondenza tra funzioni esercitate e sistema delle tutele riconosciute agli operatori.
Banche dati, interoperabilità e responsabilità nell’accesso alle informazioni
Un ulteriore terreno riguarda l’accesso alle banche dati necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Gli indirizzi esaminati richiamano abilitazioni nominative, formazione degli operatori e tracciabilità delle consultazioni, delineando una concezione dell’accesso nella quale l’efficienza operativa deve convivere con la responsabilizzazione dell’utilizzatore.
La disponibilità dell’informazione è ormai una componente essenziale dell’attività di polizia, ma proprio la crescente digitalizzazione rende necessario costruire un sistema nel quale l’accesso sia proporzionato alle funzioni esercitate e accompagnato da adeguate garanzie di sicurezza, registrazione delle operazioni e protezione dei dati personali.
Non si tratta quindi semplicemente di “avere più banche dati”, ma di costruire un modello nel quale interoperabilità e accountability procedano parallelamente, secondo una logica coerente tanto con l’efficienza amministrativa quanto con la disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati.
Il nodo contrattuale non è stato risolto
Uno dei passaggi sui quali è maggiormente necessario evitare interpretazioni estensive riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale. Gli ordini del giorno affrontano la valorizzazione delle responsabilità, del rischio operativo, delle turnazioni e dei servizi disagiati, ma ciò non equivale all’istituzione di un autonomo contratto collettivo nazionale per la Polizia locale.
Lo stesso quadro del disegno di legge comprende tra le materie interessate i contratti collettivi nel pubblico impiego, ma gli interventi sul trattamento economico e sugli istituti demandati alla contrattazione devono necessariamente confrontarsi con il sistema delineato dal d.lgs. n. 165/2001 e con il CCNL del comparto Funzioni locali, oltre che con gli spazi riservati alla contrattazione integrativa. La scheda ufficiale del Senato conferma, infatti, che contratti collettivi, carriere, ruoli, piante organiche, formazione e sicurezza sul lavoro appartengono alle materie toccate dal provvedimento, senza che ciò possa essere trasformato nella conclusione che sia già stato istituito un contratto separato.
Per UPLI, la costruzione delle condizioni per giungere a un contratto distinto della Polizia locale rimane un obiettivo politico-professionale da perseguire attraverso il confronto istituzionale e sindacale. È quindi opportuno distinguere ciò che appartiene oggi al contenuto verificabile dell’iter parlamentare da ciò che costituisce una prospettiva rivendicativa: il fascicolo degli ordini del giorno non istituisce un contratto distinto, mentre il futuro assetto contrattuale rimane una delle questioni aperte sulle quali proseguirà il confronto.
Una legge delega non è il punto di arrivo
La caratteristica forse più importante dell’A.S. 1903 consiste proprio nella sua natura di legge delega. L’art. 76 della Costituzione consente infatti al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa determinandone principi e criteri direttivi, tempo limitato e oggetti definiti; l’eventuale approvazione definitiva del provvedimento non produrrà quindi, da sola, l’intera nuova disciplina della Polizia locale, ma aprirà la fase nella quale dovranno essere predisposti i decreti legislativi attuativi.
Sarà in quella sede che molte delle questioni oggi formulate attraverso principi, criteri direttivi e ordini del giorno dovranno confrontarsi con problemi molto concreti: definizioni normative, coordinamento con la legislazione vigente, competenze dello Stato e delle Regioni, autonomia degli enti locali, disciplina del pubblico impiego, coperture finanziarie e rapporti con la contrattazione collettiva.
Ed è proprio qui che la riforma incontrerà il suo vero banco di prova.
Dalle funzioni riconosciute alle condizioni per esercitarle
Dopo decenni di discussione sulla necessità di superare o aggiornare l’impianto della legge 7 marzo 1986, n. 65, la riforma della Polizia locale non può essere misurata soltanto attraverso il numero delle funzioni riconosciute o attraverso l’ampliamento degli strumenti operativi disponibili. Il problema centrale è stabilire se alle responsabilità attribuite agli operatori corrisponderanno formazione, organici, dotazioni, accesso alle informazioni, tutela professionale e riconoscimento giuridico ed economico adeguati.
Il passaggio al Senato costituisce quindi un momento fondamentale, ma non rappresenta ancora la conclusione politica e normativa del percorso. La Commissione Affari costituzionali ha terminato il proprio lavoro il 22 settembre e ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo della Camera senza modificazioni; contestualmente, il Governo ha accolto dodici ordini del giorno e un ulteriore atto come raccomandazione.
Il dato istituzionale è questo. La questione sostanziale comincerà immediatamente dopo.
Perché una riforma non si misura soltanto dagli impegni che riesce a raccogliere durante il procedimento parlamentare, ma dalla capacità di trasformarli in norme applicabili, risorse disponibili e diritti concretamente esercitabili. Nel caso della Polizia locale, il vero passaggio decisivo sarà quindi quello che conduce dalla delega all’attuazione: sarà nei decreti legislativi, nelle scelte finanziarie e, per le materie di sua competenza, nella contrattazione che si potrà verificare quanto della riforma annunciata sarà effettivamente entrato nella quotidianità degli operatori e delle amministrazioni locali.
IL TESTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI: DDL 1903 – ODG ACCOLTI

ULTIMI 5 ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
La misura della donna non è la lunghezza della gonna
Il nuovo Codice della strada prende forma: cosa prevede davvero la riforma
2001-2026: venticinque anni di guerra al terrore
ULTIMI 5 ARTICOLI SULLA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE
La riforma della polizia locale: proteste, confusione e poche certezze
Il flop dello sciopero della polizia locale a Roma e la disinformazione sulla riforma Piantedosi
La riforma della polizia locale approvata ieri alla camera
Polizia locale, la riforma possibile in una delega che può diventare svolta o occasione mancata
Nessuna riforma senza un contratto Autonomo per la polizia locale [CON VIDEO]
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
La settimana internazionale delle persone sorde: dall’accessibilità alla piena cittadinanza
Lo Stato laico deve essere etico e non morale, anche quando un cittadino sceglie di morire
Liberi di offendere o liberi dall’offesa?
Le emozioni ai tempi dei social
Emma Bonino, la libertà contro la morale degli altri
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2026 by Ethica Societas UPLI onlus
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


