La manifestazione nazionale appena conclusa in Piazza Santi Apostoli ha mostrato una partecipazione pressoché simbolica, confermando la distanza tra una parte della rappresentanza sindacale e associative e una categoria che chiede tutele, ma non scorciatoie ordinamentali sbagliate

Abstract: Lo sciopero nazionale della Polizia Locale proclamato dal CSA-RAL, con il supporto e l’adesione dei sindacati CISAL, OSPOL, FIADEL, SULPL, SIAPOL, DIRETS e delle associazioni di categoria ANCUPM, ANVU, A-PL, ARVU, ASSAPLI e Polizia Locale Comandi del Lazio, con manifestazione a Roma in Piazza dei Santi Apostoli indetta per il 12 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, era stato presentato come una mobilitazione di ampia portata contro il DDL Piantedosi sul riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale; tuttavia, la partecipazione registrata nella piazza romana, che alle ore 11.00 registrava poche centinaia di presenze, come documentato dalle immagini e dai video ripresi sul posto, ha restituito l’immagine di una protesta numericamente debole rispetto alla proclamata attesa di migliaia di operatori provenienti da tutta Italia. Il dato politico, però, non è soltanto quantitativo, poiché dietro la scarsa adesione sembra emergere una frattura più profonda sulla strategia della categoria: da un lato vi sono le sigle che individuano nell’ingresso nell’ordinamento della pubblica sicurezza nazionale di cui alla legge n. 121/1981, trasformando di fatto la Polizia Locale in un’altra polizia nazionale; dall’altro vi sono UPLI, OPL e altre realtà associative che, evidenziando l’incongruenza di una contestazione radicale rivolta a una legge delega, la quale per sua natura rinvia ai successivi decreti legislativi attuativi la definizione concreta della disciplina, ritengono che la protesta assuma i caratteri di una contrapposizione ideologica e preconcetta contro l’unico Governo che, dopo quarant’anni di promesse rimaste inattuate, ha avviato un percorso riformatore potenzialmente idoneo a riconoscere alla Polizia Locale una disciplina contrattuale distinta da quella prevista per il restante personale degli enti locali.
Keywords: #PoliziaLocale #ScioperoPoliziaLocale #Roma #PiazzaSantiApostoli #DDLpiantedosi #RiformaPoliziaLocale #UPLI #OPL #CSA #FunzioniLocali #Legge121 #Legge65 #SicurezzaUrbana #ContrattoSeparato #DirittoPubblico #OrdinamentoLocale #MassimilianoMancini #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli
Uno sciopero nazionale con una piazza debole
Il 12 giugno 2026 il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale è stato chiamato allo sciopero nazionale proclamato dal CSA-RAL per l’intera giornata, con manifestazione a Roma in Piazza dei Santi Apostoli dalle ore 9.00 alle 13.30, iniziativa costruita come momento centrale di protesta contro il Disegno di legge governativo di riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, presentato dal Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026 come C.1716 e trasmesso al Senato come S.1903, dove risulta in corso di esame (Senato della Repubblica, DDL S.1903, Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale).
La mobilitazione era stata annunciata come appuntamento nazionale della categoria, destinato a raccogliere operatori e operatrici provenienti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dagli altri enti nei quali operano i servizi di Polizia Locale, in un Paese che, secondo ISTAT, dal 21 febbraio 2026 conta 7.894 Comuni, numero evocato dagli organizzatori proprio per rappresentare la diffusione territoriale della categoria e la dimensione nazionale del problema (ISTAT, 2026), con una consistenza di circa 45-50 mila operatori effettivi, secondo le stime del Ministero dell’Interno (2022) e le stime ANCI (2023).
La realtà della piazza, tuttavia, è apparsa molto diversa dalle attese comunicate, perché la partecipazione alla manifestazione romana, secondo una stima diretta non ufficiale rilevata intorno alle ore 11.00, risultava di poche centinaia persone ossia di meno dell’1% degli operatori, dato che, pur richiedendo prudenza in assenza di un conteggio ufficiale della Questura o degli organizzatori ma è testimoniato dalle foto inviate da diversi presenti alla manifestazione, assume un significato politico evidente se rapportato alla previsione di migliaia di lavoratori e lavoratrici provenienti da tutta Italia e alla narrazione di una mobilitazione generale della categoria. Anche l’adesione in generale allo sciopero, pur secondo i dati parziali disponibili al momento nel Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, è stata del 6,5% dei lavoratori in servizio della Polizia Locale a livello nazionale, quindi estremamente marginale.
La scarsità numerica della partecipazione non cancella la legittimità delle rivendicazioni di chi ha scioperato, né riduce la fondatezza di molte criticità che da anni gravano sulla Polizia Locale, ma evidenzia una grande distanza tra la proclamazione sindacale e la risposta effettiva del personale, e impone di interrogarsi non solo sul merito della protesta, ma anche sulla strategia giuridica, politica e sindacale adottata da una parte della rappresentanza.
Le ragioni dichiarate della protesta

Il CSA-RAL ha proclamato lo sciopero contro un disegno di legge ritenuto insufficiente, sostenendo che la riforma non riconosca pienamente la dignità professionale e giuridica degli operatori della Polizia Locale, non attribuisca tutele previdenziali, assistenziali, fiscali, infortunistiche e legali analoghe a quelle riconosciute alle Forze di polizia dello Stato e non superi la frammentazione della categoria tra Comuni, Province e Città metropolitane. Alla manifestazione del CSA-RAL hanno aderito anche le sigle sindacali: CISAL, OSPOL, FIADEL, SULPL, SIAPOL, DIRETS, e le associazione di categoria: ANCUPM, ANVU, A-PL, ARVU, ASSAPLI e Polizia Locale Comandi del Lazio, con interventi previsti della senatrice Felicia Gaudiano, del Segretario generale CISAL Francesco Cavallaro e del Segretario generale CSA/FIADEL Francesco Garofalo.
Le ragioni sociali della protesta non sono prive di fondamento, perché il personale della Polizia Locale ha subito negli anni una trasformazione profonda delle proprie funzioni, con un aumento delle attribuzioni operative, amministrative, di polizia stradale, di polizia giudiziaria, di controllo urbano, di presidio territoriale, di gestione dell’emergenza e di sicurezza urbana, mentre gli organici hanno registrato una riduzione significativa rispetto ai numeri storicamente evocati per il comparto, passando, secondo le stime diffuse nel dibattito di categoria, da circa sessantamila unità a circa quarantacinquemila operatori.
La Polizia Locale è oggi chiamata a operare in un confine sempre più mobile tra amministrazione locale, sicurezza urbana, controllo del territorio, protezione della vivibilità, contrasto alle irregolarità commerciali, abusivismo, degrado urbano, incidentalità stradale, eventi pubblici, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria, sicché appare del tutto legittimo chiedere una riforma seria, tutele più forti, riconoscimento professionale, protezione legale, previdenza adeguata, formazione nazionale, mezzi, organici e un assetto contrattuale coerente con la complessità reale del servizio.
Il punto critico, però, non è se la Polizia Locale meriti maggiore dignità, perché questo è fuori discussione, ma quale sia lo strumento giuridico più idoneo per ottenerla, perché una rivendicazione giusta può essere indebolita da una strategia sbagliata e una piazza numericamente fragile può diventare il sintomo di un dissenso più ampio sul metodo, non necessariamente sull’obiettivo.
Il DDL Piantedosi e il limite della riforma governativa
Il Disegno di legge C.1716, presentato dal Ministro dell’interno Matteo Piantedosi il 16 febbraio 2024, conferisce al Governo la delega per adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, ed è stato approvato dalla Camera il 14 maggio 2026, assorbendo diverse proposte abbinate, per poi essere trasmesso al Senato come S.1903.
Nel testo trasmesso al Senato, la riforma continua a mantenere la Polizia Locale dentro il perimetro dell’ordinamento locale, prevedendo che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, confermando quindi la natura territoriale e non statale della funzione e del ruolo della Polizia Locale, che ha nell’ambito urbano e locale la propria storia e la prorpia natura evidenziata sin dal nome.
Proprio questo assetto è stato contestato da una parte della rappresentanza sindacale, che considera insufficiente una riforma incapace di trasformare la Polizia Locale in forza di polizia a ordinamento locale con tutele pienamente equiparate a quelle delle Forze di polizia dello Stato, ma la questione deve essere affrontata con precisione giuridica, perché l’equiparazione delle tutele non coincide necessariamente con l’ingresso nell’ordinamento della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
La riforma Piantedosi può apparire, a uno sguardo superficiale, timida, incompleta e non pienamente rispondente alle aspettative di una categoria che da quarant’anni attende il superamento della legge 7 marzo 1986, n. 65; tuttavia, non si deve dimenticare che si tratta di una legge delega, destinata a trovare concreta attuazione nei decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro dodici mesi, sicché appare prematuro e politicamente strumentale trasformare la contestazione del testo delegante in un processo preventivo alle intenzioni dell’esecutivo, prima ancora di conoscere il contenuto effettivo della disciplina attuativa.
Resta, in ogni caso, un punto fermo: alla Polizia Locale non può essere meccanicamente applicato l’ordinamento della pubblica sicurezza, perché la legge 1° aprile 1981, n. 121, non costituisce un contenitore neutro dal quale estrarre soltanto benefici economici o assistenziali, ma un sistema giuridico complesso, fondato su mobilità sull’intero territorio nazionale, continuità del servizio, disponibilità operativa permanente e funzioni di ordine pubblico che non appartengono alla storia, alla natura e alla funzione propria della Polizia Locale. Inoltre, non deve essere confusa la legge n. 121/1981, che disciplina l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e l’organizzazione delle Forze di polizia ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con il contratto collettivo del comparto sicurezza, perché l’eventuale ingresso nel perimetro ordinamentale della legge n. 121/1981 non comporterebbe automaticamente l’accesso al relativo trattamento contrattuale e, comunque, quel comparto resta strutturalmente pensato per Forze di polizia statali e governative, non per corpi e servizi radicati nell’autonomia degli enti territoriali.
Perché una parte della categoria ha detto no allo sciopero
UPLI, OPL e altre associazioni di categoria facenti parte della Consulta della Polizia Locale hanno assunto una posizione diversa rispetto allo sciopero, non perché neghino la necessità di una riforma profonda della Polizia Locale, ma perché contestano la linea che tende a sovrapporre il riconoscimento professionale della categoria all’ingresso nell’ordinamento della pubblica sicurezza disciplinato dalla legge n. 121/1981.
La posizione alternativa può essere sintetizzata in due obiettivi: una nuova legge quadro, capace di superare la legge n. 65/1986 e riconoscere in modo moderno la specificità della Polizia Locale, e un contratto collettivo distinto nell’ambito del CCNL Funzioni Locali, idoneo a valorizzare economicamente, professionalmente e previdenzialmente il personale senza snaturarne l’identità ordinamentale e senza assorbirlo dentro un modello statale non corrispondente alla sua funzione costituzionale e amministrativa.
La differenza tra legge quadro e ingresso nella legge n. 121/1981 non è una sottigliezza da tecnici, perché riguarda il futuro giuridico della categoria, la sua dipendenza funzionale, il suo rapporto con il territorio, il suo regime sindacale, la sua contrattazione collettiva, i suoi doveri di servizio, la sua responsabilità disciplinare e persino l’eventuale esposizione a fattispecie penali tipiche delle Forze di polizia statali.
In questa prospettiva, la partecipazione ridotta alla manifestazione romana è conseguenza evidente della carenza di rappresentanza dei sindacati e delle associazioni che l’hanno promossa: molti operatori condividono i timori che il DDL Piantedosi sia tradotto in decreti delegati che non recepiscano le aspettative che la categoria rivendica da oltre 40 anni, e questi dubbi sono stati espressi anche dalle associazioni che si sono schierate contro questo sciopero, ma non non per questo condividono la proposta di ingresso nella legge n. 121/1981, e temono che una rivendicazione apparentemente più forte possa trasformarsi in un arretramento di autonomia, territorialità, contrattazione e diritti sindacali.
Il nodo della dipendenza funzionale e del rapporto con il territorio
Oggi il vertice politico-amministrativo della Polizia Locale resta l’ente territoriale di appartenenza, con il sindaco che, nell’ambito del Testo unico degli enti locali, esercita funzioni di sovrintendenza in relazione ai servizi di competenza comunale, mentre la legge n. 65/1986 colloca la Polizia Municipale dentro l’ordinamento locale e ne disciplina funzioni, qualifiche e rapporto con il territorio.
L’ingresso nell’architettura della legge n. 121/1981 comporterebbe invece un mutamento del baricentro funzionale, perché quell’ordinamento ruota attorno all’amministrazione della pubblica sicurezza e alla figura del Questore come autorità provinciale di pubblica sicurezza, con una logica strutturalmente diversa da quella dell’autonomia locale. Non si tratta di un dettaglio, perché per l’operatore significherebbe entrare in un sistema potenzialmente caratterizzato da un doppio vincolo, nel quale la dipendenza dall’ente locale dovrebbe convivere con direttive, priorità e funzioni riconducibili all’autorità statale di pubblica sicurezza.
La Cassazione ha più volte ribadito la distinzione strutturale tra Polizia Locale e Forze di polizia statali, evidenziando che, a differenza di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, gli appartenenti alla Polizia Locale esercitano le proprie qualifiche di polizia giudiziaria entro limiti spaziali e temporali, cioè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nel periodo in cui sono in servizio, secondo il combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 65/1986 e dell’art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p. (Cass., pen., sez. V, 2019; Cass., civ., sez. VI-2, 2019).
Questo dato non diminuisce la dignità della Polizia Locale, ma ne definisce la specificità. La sua forza non consiste nell’essere una copia incompleta delle Forze di polizia statali, ma nell’essere presidio di prossimità, conoscenza territoriale, polizia amministrativa locale, polizia stradale urbana, interfaccia quotidiana con i cittadini e organo operativo dentro il sistema delle autonomie. Trasformare questa identità in un ibrido ordinamentale rischierebbe di indebolire proprio ciò che rende la Polizia Locale insostituibile.
Il paradosso dello sciopero e il rischio di perderlo
C’è poi un paradosso giuridico che la piazza del 12 giugno rende evidente: si sciopera esercitando un diritto sindacale proprio del lavoro pubblico contrattualizzato, ma gli organizzatori richiedono di tornare al contratto pubblicistico, che è un ordinamento nel quale quel diritto potrebbe essere fortemente compresso o sostanzialmente neutralizzato.
Per le Forze di polizia a ordinamento militare, come Carabinieri e Guardia di Finanza, il divieto di sciopero è assoluto, mentre per la Polizia di Stato, pur smilitarizzata dalla legge n. 121/1981, la disciplina dei servizi pubblici essenziali, le regole di continuità del servizio, i limiti derivanti dalla funzione di sicurezza e l’impianto della stessa legge n. 121/1981 determinano spazi di conflitto sindacale assai diversi da quelli propri del comparto Funzioni Locali.
Chi oggi ha esercitato il diritto di sciopero avrebbe dovuto chiedersi se la strada ordinamentale rivendicata non comporti, come effetto collaterale, la compressione proprio degli strumenti di pressione collettiva utilizzati per sostenere la protesta. Anche qui il tema non è ideologico, ma tecnico: non si può chiedere soltanto il trattamento economico di un ordinamento, rifiutandone dipendenze, limiti, doveri, restrizioni e responsabilità.
La proposta di una nuova legge quadro e di un contratto separato evita questo cortocircuito, perché consente di rivendicare tutele e perequazioni senza abbandonare la dimensione contrattuale, senza consegnare l’intero trattamento economico alla fonte legislativa statale e senza rinunciare alla possibilità di negoziare condizioni specifiche coerenti con la natura locale del servizio.
Il rischio penale e disciplinare dell’ingresso nella 121/1981
Un ulteriore profilo riguarda il regime delle responsabilità. Gli artt. 72 e seguenti della legge n. 121/1981 disciplinano fattispecie penali specifiche, come l’abbandono del posto o del servizio, la disobbedienza aggravata e l’ammutinamento, costruite per corpi armati inseriti nell’amministrazione della pubblica sicurezza e dotati di un regime di servizio permanente, con conseguenze ben diverse rispetto al regime oggi applicabile al personale della Polizia Locale.
La Cassazione penale ha chiarito che tali fattispecie hanno autonomia e sono espressione di una disciplina coerente con la diversa natura e funzione dell’amministrazione della pubblica sicurezza, con il risultato che l’abbandono del posto o del servizio può assumere rilevanza penale anche indipendentemente dall’accertamento di un danno concreto (Cass., pen., sez. III, 2002).
L’operatore di Polizia Locale deve sapere che entrare in quel sistema non significa soltanto acquisire simbolicamente uno status più forte, ma accettare un apparato di doveri, vincoli e sanzioni radicalmente diverso. Oggi molte condotte irregolari rilevano prevalentemente sul piano disciplinare; dentro l’ordinamento della pubblica sicurezza, alcune di esse potrebbero assumere rilievo penale specifico. Anche questo non è un argomento emotivo, ma una conseguenza giuridica da spiegare con chiarezza alla categoria.
Contratto separato, non assorbimento nella pubblica sicurezza
Il nodo più importante resta la contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le indennità previste dalla legge n. 121/1981 appartengono al personale in regime di diritto pubblico, mentre per i dipendenti pubblici contrattualizzati il trattamento economico è definito dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. un., 2008). Questo significa che la Polizia Locale, se vuole ottenere una perequazione retributiva, previdenziale e assistenziale senza perdere la propria identità, deve puntare su un contratto separato e specifico, non sull’assorbimento dentro un ordinamento statale che cambierebbe la natura stessa del rapporto.
La proposta UPLI, in questa prospettiva, appare più coerente: nuova legge quadro nazionale, riconoscimento della specificità della Polizia Locale, definizione di standard comuni, formazione omogenea, tutele legali e infortunistiche, previdenza coerente con i rischi del servizio, organici adeguati, protezione dagli atti di violenza e, soprattutto, contratto collettivo separato dal comparto ordinario degli enti locali, capace di trattare la Polizia Locale per ciò che è realmente e non come una categoria amministrativa indistinta.
La differenza tra status e trattamento è decisiva. Lo status riguarda dipendenze, doveri, limiti, ordinamento, responsabilità e posizione giuridica. Il trattamento riguarda retribuzione, indennità, previdenza, assistenza, progressioni e tutele economiche. Confondere i due piani significa rischiare di barattare un miglioramento economico atteso con una trasformazione ordinamentale irreversibile, forse non voluta dalla maggioranza degli operatori.
La piazza vuota come segnale politico
La manifestazione di Piazza Santi Apostoli, annunciata come grande appuntamento nazionale e risultata invece numericamente ridotta, non va letta con superficialità o compiacimento, perché dietro una piazza debole può esserci stanchezza, sfiducia, difficoltà organizzativa, dissenso strategico o semplice distanza tra parole d’ordine sindacali e percezione reale degli operatori.
Tuttavia, una protesta che si presenta come rappresentativa di una categoria diffusa in 7.894 Comuni e che, alle ore 11.00, vedeva poche centinaia di persone a manifestare non può evitare una domanda: quella linea è davvero percepita dalla categoria come propria oppure rappresenta soltanto una parte del dibattito, amplificata dalla retorica dello sciopero nazionale ma non sostenuta da una mobilitazione corrispondente?
La questione non riguarda la legittimità del CSA-RAL, né la titolarità formale della proclamazione, né il diritto di chi ha scelto di scioperare, ma la capacità di una rappresentanza di costruire consenso reale attorno a un obiettivo chiaro, giuridicamente sostenibile e politicamente efficace. Una piazza ridotta non dimostra automaticamente che lo sciopero fosse sbagliato, ma dimostra certamente che la categoria è più complessa della sua rappresentazione e che molti operatori non intendono consegnare il proprio futuro a formule suggestive ma ordinamentalmente rischiose.
La strada giusta per la Polizia Locale
L’equiparazione stipendiale, assistenziale, previdenziale, assicurativa, infortunistica e legale è un obiettivo legittimo e necessario. La Polizia Locale non può continuare a essere chiamata a svolgere funzioni sempre più esposte, senza ricevere protezioni coerenti con il rischio, la complessità, la responsabilità e il valore pubblico del servizio. Non può essere utilizzata come forza di prossimità quando serve sicurezza urbana e poi ricondotta a generico personale amministrativo quando si discutono tutele, carriere e retribuzioni.
Ma proprio perché l’obiettivo è serio, la strada deve essere corretta. La legge n. 121/1981 non è un ascensore verso la dignità, ma un ordinamento diverso, costruito per finalità, dipendenze e regimi che non coincidono con la natura della Polizia Locale. La vera riforma deve riconoscere la Polizia Locale come funzione essenziale delle autonomie territoriali, dotarla di standard nazionali, rafforzarne le garanzie, migliorarne le condizioni economiche e previdenziali e costruire un contratto separato capace di valorizzarne la specificità senza cancellarne l’identità.
La differenza tra legge e contratto, tra ordinamento e trattamento, tra pubblica sicurezza statale e sicurezza urbana locale, tra dipendenza dal Questore e dipendenza dall’ente territoriale, tra status pubblicistico e contrattazione collettiva non è un cavillo, ma il cuore della questione. Chi rappresenta la Polizia Locale ha il dovere di non confondere la categoria, perché il rischio non è soltanto perdere una battaglia sindacale, ma indirizzare migliaia di lavoratori verso un modello che potrebbe ridurre proprio quei diritti che oggi si vorrebbero difendere.
Lo sciopero del 12 giugno, più che una prova di forza, è apparso come una prova di debolezza numerica e di ambiguità strategica. La categoria merita molto di più: merita una riforma vera, una rappresentanza lucida, un contratto separato, tutele piene, riconoscimento nazionale e una visione che non insegua scorciatoie ordinamentali, ma costruisca con precisione giuridica il futuro della Polizia Locale italiana.
ULTIMI 5 ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
SUICIDI IN DIVISA: IL MALESSERE CHE NON SI VEDE E IL PESO CHE UCCIDE
25 NOVEMBRE COSA SI DEVE CAMBIARE SUBITO ANCHE PER LA POLIZIA LOCALE
CRIMINALITÀ MINORILE IN CRESCITA PER DIFFUSIONE E RILEVANZA
PROVE FISICHE E LIMITI DI ETÀ INAMMISSIBILI
NON SERVE UNA NUOVA LEGGE PER LA POLIZIA LOCALE, SERVE UN CONTRATTO [CON VIDEO]
ULTIMI 5 ARTICOLI SULLA POLIZIA LOCALE
LA POLIZIA LOCALE DAVANTI ALLA VIOLENZA DELLA CAMORRA
POLIZIA LOCALE E VEICOLI FUORI USO: MODULISTICA UNITARIA PER TUTTI I COMANDI
LA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE APPROVATA IERI ALLA CAMERA
POLIZIA LOCALE, LA RIFORMA POSSIBILE IN UNA DELEGA CHE PUÒ DIVENTARE SVOLTA O OCCASIONE MANCATA
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
UN ALTRO SUICIDIO NELL’ARMA: A FIRENZE MUORE UN CARABINIERE PADRE DI TRE FIGLI
IL CRIMINE CHE EDUCA AL RIBASSO
VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA ECONOMICA
FCAS E LA CRISI DELLA COOPERAZIONE EUROPEA NELLA DIFESA
GAETA CAPITALE DELLA VELA ITALIANA: SPORT, MARE E SVILUPPO TERRITORIALE
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2026 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


