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Diritto NOTIZIE Simone Morganti Sociologia e Scienze Sociali

Liberi di offendere o liberi dall’offesa?

Il complesso rapporto tra blasfemia e libertà di espressione

Simone Morganti

Abstract: Il rapporto tra blasfemia, libertà di espressione e libertà religiosa costituisce uno dei terreni più controversi sui quali si misura la capacità delle società pluralistiche di conciliare convinzioni profondamente differenti senza trasformare il dissenso in repressione. Se la libertà di religione protegge il diritto di ogni individuo a professare, cambiare, manifestare o non professare una fede, più problematica è la pretesa di estendere tale tutela alle religioni in quanto sistemi di credenze, sottraendole alla critica, alla satira o persino all’espressione deliberatamente irriverente. Le legislazioni sulla blasfemia ancora presenti in numerosi ordinamenti mostrano quanto questo confine rimanga instabile, con sanzioni che possono estendersi dalla pena pecuniaria alla detenzione e, in alcuni Paesi, alla pena capitale. L’articolo analizza criticamente la distinzione tra tutela della persona credente e tutela del sentimento religioso, interrogandosi sulla possibilità di riconoscere alle convinzioni religiose una protezione dall’offesa senza determinare una compressione sproporzionata della libertà di espressione. La questione fondamentale non consiste, pertanto, nello stabilire se la blasfemia sia socialmente opportuna o moralmente condivisibile, ma se il diritto debba garantire alle convinzioni religiose una protezione dalla critica e dall’offesa ulteriore rispetto a quella riconosciuta alle altre convinzioni filosofiche, politiche e ideologiche.

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Quando l’offesa incontra il sacro

Il numero delle religioni, delle confessioni e dei sistemi di credenze presenti nel mondo, insieme alla profondità con cui essi incidono sulla vita individuale e collettiva, rende quasi inevitabile che il discorso pubblico sulla religione possa, in determinate circostanze, urtare la sensibilità di qualcuno. Il rapporto tra blasfemia e libertà di espressione rischia così di essere progressivamente sbilanciato a favore di un terzo elemento, la tutela del sentimento religioso, sollevando una domanda che attraversa da secoli il rapporto tra autorità, fede e libertà: fino a che punto è legittimo sacrificare la libertà di espressione sull’altare della politeness, del rispetto o della protezione dall’offesa?

Alla base delle legislazioni che puniscono la blasfemia si trova, con formulazioni e intensità molto differenti, l’idea che la libertà di espressione possa essere sottoposta a limiti quando determinate manifestazioni risultino gravemente offensive nei confronti di una religione, dei suoi simboli o delle convinzioni dei suoi fedeli. Il problema nasce tuttavia dalla difficoltà di stabilire che cosa costituisca propriamente blasfemia e quale sia il punto nel quale la critica, la satira, l’irriverenza o il dileggio cessino di appartenere allo spazio della libertà di espressione per diventare una condotta giuridicamente sanzionabile.

Questa indeterminatezza concettuale si riflette inevitabilmente sul piano legislativo. Le cosiddette blasphemy laws continuano a essere presenti, sotto forme esplicite o attraverso disposizioni dirette a tutelare il sentimento religioso, in numerosi ordinamenti; le sanzioni previste sono estremamente differenti e possono andare dalle pene pecuniarie alla detenzione fino, negli ordinamenti più severi, alla pena capitale. Le rilevazioni internazionali differiscono nel numero esatto di Stati coinvolti anche in ragione della definizione adottata di blasphemy law, ma confermano la notevole diffusione mondiale di queste disposizioni.

Esiste poi una dimensione ancora più inquietante, che non appartiene propriamente alla legislazione sulla blasfemia ma alla violenza esercitata al di fuori delle istituzioni: l’accusa di avere offeso una religione può infatti diventare il presupposto per aggressioni, linciaggi o omicidi perpetrati da individui o gruppi che pretendono di sostituirsi alla giustizia statale. In Pakistan, ad esempio, Human Rights Watch ha documentato numerosi episodi di violenza collettiva e uccisioni seguiti a semplici accuse di blasfemia.

L’attacco terroristico contro la redazione di Charlie Hebdo del gennaio 2015 rappresenta, in un contesto differente, la manifestazione estrema di questa logica: non l’applicazione di una legge statale contro la blasfemia, ma la pretesa di punire con la violenza privata un’espressione considerata intollerabilmente offensiva nei confronti della religione.

Libertà di religione e diritto a non essere offesi non sono la stessa cosa

Il principio dal quale occorre partire per comprendere il problema è quello della libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciuta dall’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani e successivamente dall’art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Quest’ultimo riconosce a ogni individuo il diritto di avere o adottare una religione o un credo di propria scelta e di manifestarlo individualmente o collettivamente, pubblicamente o privatamente. La libertà di espressione trova parallelamente tutela nell’art. 19 dello stesso Patto.

La libertà religiosa, tuttavia, non coincide necessariamente con un diritto della religione a essere sottratta alla critica. È precisamente in questa distinzione che si colloca uno dei nodi centrali della questione.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel General Comment No. 34 sull’art. 19 del Patto, ha assunto una posizione particolarmente significativa, affermando che i divieti relativi alle manifestazioni di mancanza di rispetto verso una religione o un sistema di credenze, comprese le leggi sulla blasfemia, risultano incompatibili con il Patto salvo le specifiche circostanze previste dall’art. 20, paragrafo 2, relativo all’istigazione all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza. Lo stesso Comitato precisa inoltre che tali norme non possono essere utilizzate per impedire o punire la critica dei leader religiosi o il commento alle dottrine e ai principi di una fede.

La distinzione è fondamentale: proteggere una persona dalla discriminazione o dalla violenza a causa della sua religione non equivale a proteggere la sua religione dalla critica.

Religione, convinzione e ideologia

Chi ritiene necessario punire la blasfemia è, numericamente, in ampia compagnia: le legislazioni che direttamente o indirettamente sanzionano forme di offesa alla religione continuano infatti a interessare una parte considerevole della popolazione mondiale.

Ma proprio questa diffusione rende necessario interrogarsi sulla distinzione tra tutela della libertà religiosa e tutela del sentimento religioso.

Un primo argomento critico riguarda la natura stessa delle convinzioni che il diritto dovrebbe proteggere. Una religione può certamente contribuire in maniera profondissima alla costruzione dell’identità individuale e collettiva e sarebbe quindi riduttivo negarne la dimensione identitaria; ciò non significa, tuttavia, che le sue proposizioni, dottrine e istituzioni debbano essere sottratte alla discussione pubblica.

Sotto questo profilo, i sistemi religiosi condividono con quelli filosofici, politici e ideologici una caratteristica fondamentale: formulano interpretazioni della realtà, propongono valori e modelli di comportamento e possono essere oggetto di adesione, dissenso, critica e trasformazione.

Il Cristianesimo o l’Islam sono certamente fenomeni storici e antropologici differenti dal socialismo, dal liberalismo o dal conservatorismo; tuttavia, dal punto di vista della libertà del dibattito pubblico, la questione rimane la medesima: per quale ragione una convinzione dovrebbe diventare giuridicamente immune dalla critica in virtù della sua natura religiosa?

La critica, e in alcuni casi persino il dileggio, delle ideologie politiche è normalmente tollerata nelle società democratiche. Se qualsiasi espressione percepita come offensiva nei confronti di un sistema di convinzioni dovesse invece trasformarsi in un illecito, il medesimo criterio dovrebbe coerentemente essere esteso al capitalismo, al socialismo, al liberalismo, al conservatorismo, al progressismo e a qualsiasi altra visione sufficientemente importante per l’identità di coloro che vi aderiscono.

Il risultato sarebbe paradossale: una libertà di espressione formalmente riconosciuta, ma sostanzialmente compressa dall’impossibilità di urtare la sensibilità altrui.

Il problema del pluralismo religioso

Un secondo motivo risiede nel numero straordinariamente elevato delle religioni e dei sistemi di credenze esistenti, circostanza che rende estremamente difficile costruire una tutela giuridica uniforme del sentimento religioso.

Il problema diventa ancora più evidente quando le proposizioni fondamentali di una religione risultano incompatibili con quelle di un’altra. Il Cristianesimo, ad esempio, riconosce in Gesù di Nazareth il Cristo e il Figlio di Dio, mentre l’Ebraismo non ne riconosce la natura messianica nei termini propri della teologia cristiana; l’Islam, a sua volta, riconosce Gesù come profeta ma respinge la dottrina cristiana della sua divinità.

Si tratta di divergenze perfettamente legittime e connaturate al pluralismo religioso. Ma proprio questa incompatibilità dimostra quanto sarebbe problematico costruire un diritto generalizzato a non vedere contestate le proprie convinzioni: la professione sincera della fede di qualcuno può contenere, inevitabilmente, la negazione di ciò che un altro considera sacro.

Il pluralismo non può quindi significare assenza di contraddizione. Significa, al contrario, capacità di convivere con convinzioni reciprocamente incompatibili senza trasformare il dissenso in discriminazione o violenza.

Può Dio essere vittima della blasfemia?

Esiste infine un terzo argomento, deliberatamente provocatorio e di natura più filosofica e teologica che giuridica.

Le grandi religioni monoteistiche attribuiscono a Dio caratteristiche che comprendono, pur secondo concezioni teologiche differenti, onnipotenza e onniscienza. Se si accetta questa premessa, appare singolare immaginare che sia necessario l’intervento del diritto penale umano per proteggere la divinità dalle parole degli esseri umani.

Chi ha creato l’universo, sollevato mari secondo le narrazioni sacre e dispone del destino ultimo dell’uomo difficilmente potrebbe trovarsi in una condizione di vulnerabilità rispetto all’eloquio irriverente di un individuo.

Il problema può essere rappresentato, provocatoriamente, attraverso tre ipotesi. La prima è che Dio esista ma non sia affatto offeso dalle parole umane, o che comunque non abbia bisogno della protezione degli ordinamenti statali; la seconda è che Dio esista, consideri effettivamente blasfema una determinata condotta e disponga, secondo le convinzioni religiose che contemplano un giudizio ultraterreno, di strumenti e tempi propri per giudicarla; la terza, certamente più radicale e incompatibile con la premessa religiosa, è che la divinità alla quale viene attribuita l’offesa non esista e che, conseguentemente, non possa essere soggetto passivo di alcuna offesa.

Stabilire quale di queste ipotesi sia vera, o se nessuna lo sia, è evidentemente un compito che oltrepassa queste pagine. Né lo scopo di questa riflessione è quello di celebrare o incoraggiare la blasfemia.

La provocazione serve piuttosto a mettere in luce un punto essenziale: quando gli ordinamenti puniscono la blasfemia, ciò che concretamente proteggono non è Dio, ma il rapporto che gli esseri umani intrattengono con ciò che considerano sacro.

Dalla tutela di Dio alla tutela delle persone

È precisamente qui che il problema cambia natura.

Se la vittima dell’offesa non è la divinità ma la persona credente, allora il diritto deve interrogarsi non più sulla blasfemia in quanto tale, bensì sul confine tra espressione offensiva e lesione dei diritti delle persone: discriminazione, minaccia, diffamazione, istigazione all’odio o alla violenza.

Il diritto internazionale dei diritti umani offre una distinzione particolarmente utile. La libertà di espressione non è assoluta e può essere sottoposta a restrizioni previste dalla legge e necessarie alla protezione dei diritti altrui; parallelamente, l’art. 20, par. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici richiede di vietare l’apologia dell’odio nazionale, razziale o religioso quando costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza.

Non esiste dunque una scelta obbligata tra una società nella quale tutto possa essere detto senza conseguenze e una società nella quale il sentimento religioso debba essere protetto dalla critica. Esiste uno spazio intermedio, molto più difficile da delimitare, nel quale il diritto protegge le persone dalla violenza, dalla discriminazione e dall’incitamento all’odio senza trasformare le loro convinzioni in dogmi giuridicamente incontestabili.

Anche la giurisprudenza europea mostra quanto complesso rimanga questo equilibrio. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha storicamente riconosciuto agli Stati un certo margine nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della pace religiosa, pur affermando che la Convenzione non garantisce, in quanto tale, un autonomo diritto alla protezione dei sentimenti religiosi.

Liberi di offendere o liberi dall’offesa?

La domanda posta nel titolo può quindi essere riformulata. Una democrazia liberale deve garantire il diritto di offendere oppure il diritto a non essere offesi?

Probabilmente nessuna delle due formulazioni descrive correttamente il problema. La libertà di espressione non nasce per attribuire agli individui un particolare diritto all’offesa, così come la libertà religiosa non attribuisce necessariamente un diritto generale a essere preservati dall’esperienza dell’offesa.

Ciò che una società pluralistica deve garantire è piuttosto la possibilità di esprimere convinzioni, criticarle, contestarle e persino rappresentarle attraverso la satira, senza che il dissenso si trasformi in discriminazione, minaccia o incitamento alla violenza.

Da questo punto di vista, il “reato” di blasfemia conserva una caratteristica singolare rispetto alla struttura tradizionale dell’illecito: la divinità indicata come destinataria dell’offesa non manifesta direttamente alcun danno giuridicamente verificabile, mentre la lesione concretamente invocata riguarda necessariamente esseri umani, comunità e sentimenti.

Negli ultimi secoli nessuna divinità è comparsa davanti a un tribunale per dichiararsi offesa. Sono stati gli esseri umani a stabilire quali parole dovessero essere considerate blasfeme, quali sentimenti meritassero protezione e quali pene dovessero accompagnarne la violazione, arrivando in alcuni ordinamenti contemporanei a contemplare sanzioni estremamente severe.

Ed è forse proprio questa constatazione a riportare la questione nella sua dimensione più autenticamente politica e giuridica: non si tratta di stabilire quanto Dio debba essere protetto dagli uomini, ma quanto gli uomini debbano essere protetti dal potere esercitato in nome di Dio.


Riferimenti essenziali

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948, art. 18.

United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, artt. 18, 19 e 20.

United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 – Article 19: Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 2011, in particolare § 48.

European Convention on Human Rights, artt. 9 e 10.

European Court of Human Rights, Otto-Preminger-Institut v. Austria, 20 September 1994.

US Commission on International Religious Freedom, Respecting Rights? Measuring the World’s Blasphemy Laws.

Humanists International, Freedom of Thought Report 2024, 2025.

Human Rights Watch, “A Conspiracy to Grab the Land”: Exploiting Pakistan’s Blasphemy Laws for Blackmail and Profit, 9 June 2025.


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