Dalla censura della Corte Europea una norma non solo per la Terra dei fuochi, le novità sugli abbandoni di rifiuti

Abstract: La Terra dei Fuochi, simbolo di degrado ambientale legato a discariche abusive e roghi tossici, con gravi effetti sanitari ha portato alla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), imponendo bonifiche e monitoraggi indipendenti. In risposta, il governo ha approvato il decreto-legge 116/2025, che fermo restando la verifica del testo in sede di conversione, ha stanziato stanziati 15 milioni di euro per avviare bonifiche e messa in sicurezza e inoltre, riaffermando il principio “chi inquina paga”, punta a restituire legalità e tutela della salute non solo nei territori colpiti ma anche in tutto il territorio nazionale attraverso un radicale inasprimento delle sanzioni in un’ottica panpenalistica.
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LA TERRA DEI FUOCHI E LA SENTENZA CANNAVACCIOLO
La Terra dei Fuochi è un’area della Campania, tra le province di Caserta e Napoli, caratterizzata fin dagli anni 2000 dall’interramento di rifiuti tossici, dalla diffusione di discariche abusive e dall’accensione di roghi che sprigionano sostanze altamente inquinanti. Questa situazione ha determinato un forte impatto sanitario, con un aumento di tumori e malattie gravi come leucemie. L’espressione compare per la prima volta nel Rapporto Ecomafie di Legambiente del 2003 ed è stata poi ripresa da Roberto Saviano nel capitolo conclusivo del libro Gomorra.
Il 30 gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha deciso nel ricorso promosso da Cannavacciuolo e altri (ricorso 51567/14 e altri 3 – clicca qui per leggere il testo-) condannando all’unanimità l’Italia per aver violato il diritto alla vita dei residenti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, riconoscendo che l’inquinamento causato da sversamenti, seppellimenti e incendi illegali di rifiuti ha rappresentato un rischio serio, reale e imminente, non adeguatamente contrastato dalle autorità.
È stata la prima volta che la Corte ha applicato l’articolo 2 CEDU (diritto alla vita) in un caso di inquinamento ambientale così esteso, sottolineando l’obbligo positivo dello Stato di proteggere la vita anche in presenza di rischi ambientali diffusi, una sentenza pilota che ha imposto entro due anni di provvedere alla bonifica, alla prevenzione e al monitoraggio con un meccanismo indipendente.
LA RISPOSTA DELL’ITALIA IL DECRETO TERRA DEI FUOCHI
Il Consiglio dei ministri lo scorso 30 luglio ha approvato il c.d. “decreto terra dei fuochi”, il decreto-legge n. 116 dell’8 Agosto 2025 recante “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. (In GU n. 183 del 08/08/2025 in vigore dal 09/08/2025).
Il provvedimento introduce misure straordinarie per contrastare i reati ambientali e restituire legalità ai territori colpiti da roghi e traffici illeciti di rifiuti, tutelando la salute pubblica e l’ambiente.
In una nota congiunta il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto e il viceministro Vannia Gava hanno dichiarato che: «Con questo provvedimento, lo Stato alza il livello di guardia su un territorio martoriato. Per accelerare il risanamento serviva un inasprimento delle pene, che fornisce a Forze dell’ordine e Magistratura nuovi strumenti per il contrasto ai reati ambientali», «Questo decreto afferma con forza che chi inquina paga, senza sconti. È un segnale chiaro dello Stato a tutela dei cittadini e dei territori».
Così come imposto dalla sentenza della CEDU non ci sarà solo repressione ma anche risanamento, infatti è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il per la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica, che saranno successivamente integrati con ulteriori risorse per bonifiche e messa in sicurezza.
Fermo restando che si avrà certezza giuridica della riforma all’atto della conversione in legge, che è vero che spesso ha variato l’impianto iniziale ma questo Governo si sta caratterizzando per un uso estensivo della fiducia blindando di fatto l’attività del parlamento, vediamo le principali novità introdotte.
LA NUOVA DISCIPLINA PENALE DEGLI ABBANDONI DEI RIFIUTI
Elemento caratterizzante della nuova norma ambientale è l’introduzione di nuove fattispecie penali e l’inasprimento di quelle già previste dal c.d. Testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e dal codice penale ridisegnando l’intera risposta punitiva per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che determinano situazioni di potenziale contaminazione anche grave prevendendo nuove fattispecie di reato e trasformando le vecchie contravvenzioni in delitti con un rinnovato quadro sanzionatorio, le principali novità sono:
- modifica dell’art. 255 che non è più riferito solo agli abbandoni da parte dei privati ma agli abbandoni di rifiuti non pericolosi che ora sono puniti nel caso dei privati con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (art. 255 c. 1[1]), con l’esclusione dei prodotti da fumo (cicche di sigaretta e residui di sigaro o tabacco), e nei casi aggravati con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art. 255-bis c. 1[2]) e nel caso delle imprese ed enti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro (art. 255 c. 1.1[3]) ovvero da nove mesi a cinque anni e sei mesi nei casi aggravati (art. 255-bis c. 1[4]) e la sanzione accessoria della sospensione della patente (art. 255-bis c.3[5]);
- introduzione dell’art. 255-ter che punisce gli abbandoni di rifiuti pericolosi che sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni (art. 255-ter c. 1[6]) ovvero da due a sei anni in casi aggravati (art. 255-ter c. 2[7]), per i titolari e rappresentanti delle imprese si applica la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi ovvero due anni a sei anni e sei mesi nei casi aggravati (art. 255-ter c. 3[8]).
LA NUOVA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEGLI ABBANDONI DEI RIFIUTI
La norma ha ribadito l’inapplicabilità delle sanzioni derivanti dalla violazione di regolamenti in tema di rifiuti adottati dai Comuni, non avendo previsto alcuna sanzione per le violazioni dell’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006, già ampliamente censurato da numerose sentenze della Cassazione, o peggio dalle pretestuose applicazioni di ordinanze sindacali che possono trovare applicazioni solo in ipotesi di emergenze sanitarie.
La nuova formulazione del d. lgs. 152/2006 confina l’applicabilità delle sanzioni amministrative nel caso di abbandoni di rifiuti alle sole ipotesi dell’abbandono di prodotti da fumo (art. 232-bis c. 3[9]), come cicche di sigaretta o sigari, ovvero rifiuti di piccolissime dimensioni come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (art. 232-bis[10]) e ciò vale anche in ambito stradale avendo modificato anche l’art. 15 del CdS, prevedendo la sanzione amministrativa da 80 a 320 euro (art. 255 c. 1-bis[11]).

NOTE
[1] D. lgs. 152/2006, art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
[2] D. lgs. 152/2006, art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) «1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»
[3] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.»
[4] D. lgs. 152/2006, art. 255-bis «2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.»
[5] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»
[6] D. lgs. 152/2006, art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi) «1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»
[7] D. lgs. 152/2006, art. 255-ter «2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»
[8] D. lgs. 152/2006, art. 255-ter «3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»
[9] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»
[10] D. lgs. 152/2006, Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarich.»
[9] D. lgs. 152/2006, art. 255-bis «3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
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