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Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE

LA NUOVA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELLA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”, Massimiliano Mancini

Severità e incertezza, cosa cambia davvero nella nuova disciplina ambientale

Massimiliano Mancini

Abstract: La Legge 147/2025, che ha convertito il D.L. 116/2025, introduce un sistema sanzionatorio ambientale molto più severo, segnando il passaggio da un modello prevalentemente amministrativo a uno panpenalistico. Molti illeciti diventano reati, mentre le residue violazioni amministrative — come l’abbandono di piccoli rifiuti o il conferimento errato — subiscono forti inasprimenti. La riforma amplia la videosorveglianza, consente la contestazione differita e introduce sanzioni accessorie (sospensione patente, fermo veicolo), spesso con formulazioni incerte e disparità applicative. Criticata per scarsa proporzionalità e chiarezza, la legge rischia di colpire comportamenti minori senza incidere sulle cause strutturali dell’inquinamento.

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Il 9 ottobre scorso è entrata in vigore la legge n. 147 del 3 ottobre 2025,  “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi”, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Non è esagerato parlare di una svolta normativa, tra le principali innovazioni sono state previste nuove sanzioni, si ridefinito il rapporto tra responsabilità penale e amministrativa, si è avuto un approccio panpenalistico e quindi molti dei precedenti illeciti sanzionati amministrativamente sono stati trasformati in reati, viceversa le residuali sanzioni amministrative sono state fortemente inasprite, anche nella responsabilità d’impresa (l. 231/2001), come aveva già previstoil decreto-legge 116/2025 che la legge ha confermato aggiungendo anche ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) che si è anche raccordato alla disciplina in materia ambientale del Codice della Strada (art. 15 CdS), si è incrementata il ruolo della videosorveglianza e si è prevista la contestazione differita (art. 201 CdS).

Tuttavia, al di là dell’enfasi politica e mediatica, è indispensabile interrogarsi: questa riforma è coerente con canoni di giustizia, proporzionalità, tutela dei diritti e responsabilità sociale?

SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDUALI E INASPRITE

Restano quindi in vigore solo poche ipotesi di violazioni amministrative che sono state tutte inasprite:

  • abbandono di rifiuti costituiti esclusivamente da prodotti da fumo (art. 232-bis TUA[1]), quali mozziconi di sigarette e sigari, o rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter TUA[2]), come scontrini, fazzolettini e cicche di gomme da masticare:

    1. in ambito stradale (art. 15 c. 1 lett. f-bis[3]) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866 (art. 15 c. 3-bis CdS[4]);
    2. se abbandonati fuori dall’ambito stradale  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 320 euro (art. 255 c.1-bis TUA[5]).

  • conferimento dei rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro (art. 255 c.1.2 TUA[6]);

  • omissione degli obblighi di chi riceve un veicolo da demolire, ossia il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale che entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario deve provvedere a restituire la carta di circolazione e le targhe (art. 231 c. 5 TUA) ad uno sportello telematico dell’automobilista è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 260 a €.1.550 art. 255 c. 2 [7] TUA).

SANZIONI ACCESSORIE

La norma appare scritta in maniera molto incerta e ingenera grandi dubbi, soprattutto tra gli operatori di polizia preposti all’applicazione, a parte i problemi sulla destinazione dei proventi, le sanzioni accessorie sono previste in maniera assolutamente non lineare. Ad esempio è prevista la sospensione della patente ma solo nel caso della fattispecie penale aggravata dell’abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 c. 1[8], art. 255-bis c.3[9]) ma non anche nel caso più grave dell’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter).

Altro caso è il fermo del veicolo per un mese (art. 214 CdS) previsto solo nel caso di conferimento di rifiuti urbani accanto ai contenitori di raccolta presenti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali .(art. 255 c.1.2 TUA[10]).

CONTESTAZIONE DIFFERITA

Prima della riforma introdotta alla normativa ambientale con il d. l. 116/2025,  l’art. 15 del Codice della Strada era la violazione più ricorrente e trovava un grande limite, che spesso ne determinava l’annullamento in sede di opposizione, che era l’obbligo generale di contestazione immediata (art. 201 CdS).

La riforma attuale ha introdotto una deroga generale alla contestazione immediata delle violazioni accertate sia in ambito stradale (art. 201 c. 5-quater CdS[11]) e sia al di fuori (art. 255 c. 1-ter TUA[12]), consentendo peraltro l’impiego dei sistemi di videosorveglianza come strumento di prova, ma nel nuovo quadro panpenalistico questo intervento consente oramai di accertare solo violazioni minori e residuali che si circoscrivono all’abbandono di prodotti da fumo (art. 232-bis TUA), di rifiuti di picoclissime dimensioni (art. 232-ter TUA) e conferimento di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (art. 255 c. 1.2 TUA).

ETICA E CHIAREZZA

Uno degli elementi più rilevanti e controversi della riforma è la generale trasformazione delle violazioni in tema di rifiuti in fattispecie penali, anche nei casi di violazioni da parte dei privati di alcune condotte di per sé “modeste” o comunque commessesenza la piena consapevolezza da parte dei trasgressori, si immagi ad esempio a quante persone non sanno che le pile esauste al nichel-cadmio usate in tantissime apparecchiature anche in alcuni telecomandi oppure i tubi al neon sono rifiuti pericolosi che se gettate nella spazzatura li rendono passibili della reclusione da uno a cìinque anni (art. 255-ter c. 1 TUA[13]).

Altro aspetto l’inasprimento generale delle poche fattispecie che residuano nel sanzionamento amministrativo pecuniario, le quali vanno a punire comportamenti sicuramente modesti sia nella lesività sociale e soprattutto nel danno ambientale, quanto può inquinare un mozzicone di sigaretta oppure di sigaro, quest’ultimo interamente biodegradabile non avendo il filtro, o anche un fazzolettino di carta, anch?esso biodegradabile, sicuramente molto meno del quantitativo di in quinanti disperso da un veicolo a motore magari diesel oppure da una stufa a pellet o da un camino. Peraltro questi medesimi comportamenti sono assogettati a una rilevante disparità sanzionatoria a seconda del contesto, gettare uno scontrino in strada è sanzionato da 216 a 866 euro e nel parco da 80 a 320 euro, quasi un terzo in meno!

A ciò si aggiunge la pessima scrittura delle nuove norme che ingenerano grandi dubbi applicativi, il conferimento dei rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali (art. 255 c. 1.2) quando si configura e come, nella raccolta porta a porta che tutti i rifiuti sono a terra oppure se il contenitore è pieno che si fa e poi qual’é la distanza per dal contenitore che non configuri la fattispecie penale dell’abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 c. 1[14] e art. 255-bis c. 1[15])?

In conclusione la legge evidenzia una scarsa proporzionalità e soprattutto poca chiarezza e rischia di colpire pesantemente soprattutto comportamenti minori senza incidere sulle cause strutturali dell’inquinamento.


NOTE:

[1] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»

[2] D. lgs. 152/2006, art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.»

[3] Codice della Strada, art. 15 (Atti vietati) «1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: […omissis…] f-bis) ((fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli a232-ter 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;[…omissis…]»

[4] Codice della Strada, art. 15 (Atti vietati) «3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.»

[5] D. lgs. 152/2006, art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi) «1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»

[6] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.[…omissis…]»

[7] D. lgs. 152/2006, art. 255 «2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. »

[8] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1. […omissis…] Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[9] D. lgs. 152/2006, art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) «3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[10] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1.2. […omissis…] Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[11] Codice della Strada, art. 201 (Notificazione delle violazioni) «5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.»

[12] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2 e 1-bis)) può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»

[13] D. lgs. 152/2006, art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi) «1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

[14] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[15] D. lgs. 152/2006, art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) «1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: […omissis…]»


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