Per la configurabilità del reato è rilevante la partecipazione del conducente

Abstract: La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulla legittimità della misura cautelare reale del sequestro probatorio su un veicolo con targa alterata, ha confermato la rilevanza penale della condotta dell’alterazione se posta in essere direttamente dal conducente.
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Ancora una volta la Corte di Cassazione1 è intervenuta sulla condotta di chi venga sorpreso alla guida di un veicolo la cui targa sia stata alterata utilizzando del nastro adesivo. In questa circostanza, però, il trasgressore era stato sorpreso alla guida di un veicolo sul quale la H era stata trasformata in due I, in quanto, con nastro bianco, il conducente aveva coperto il tratto orizzontale centrale della lettera H.
Effettivamente una riflessione dei non addetti ai lavori potrebbe far pensare ad un falso grossolano in quanto è palese il fatto che la lettera I non è in uso nella combinazione alfanumerica in Italia e che, prima e dopo la composizione dei tre numeri, vi è una coppia di lettere e non di tre caratteri. Questione sollevata anche dalla stessa difesa che, proprio per questi rilievi, invocava l’innocuità del falso. Ma la Suprema Corte non è stata di questo avviso.
Prima di analizzare il ragionamento dei Giudici, raccontiamo il caso, che riguarda il conducente di un veicolo con la targa alterata, con le modalità sopra descritte, che superava, dopo averlo improvvidamente lampeggiato, un veicolo della Polizia stradale, i cui operatori, ovviamente, procedevano al controllo del veicolo poco dopo. All’esito del controllo, la pattuglia della Polizia stradale poneva sotto sequestro probatorio, ex articolo 354 c.p.p., il veicolo. L’indagato proponeva riesame avverso il sequestro, che il Tribunale di Pisa2 rigettava. Avverso la decisione del predetto Tribunale l’interessato presentava ricorso in Cassazione per due ordini di motivi.
Con il primo motivo il difensore del trasgressore affermava che la condotta contestata non era da ritenersi fattispecie con rilevanza penale, ex artt. 477 e 482 c.p.3, bensì illecito amministrativo ex articolo 100 comma 12 CdS4, e non ai sensi della previsione normativa del comma 14 dello stesso articolo5, invece, erroneamente, applicato.
Con il secondo motivo, il ricorrente riteneva non sussistenti le finalità del sequestro probatorio in quanto, già all’atto del controllo, e quindi prima dell’apposizione del vincolo da parte della polizia giudiziaria, aveva asportato il nastro adesivo bianco.
Come anticipato, il collegio di legittimità ha respinto entrambe le doglianze. Non accogliendo il primo motivo, ha ricordato che «integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo», mentre l’applicazione dell’illecito amministrativo di cui al già citato articolo 100 comma 12 CdS, ricorre quando il conducente del veicolo non è stato l’autore della contraffazione, come già ribadito da recenti sentenze della stessa Corte di Cassazione6. Infatti era stato lo stesso indagato a dichiarare che aveva personalmente apposto il nastro adesivo per sfuggire agli autovelox!! In merito al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza.
La specialità della norma appena citata, di rilievo amministrativo, dovrebbe essere applicata al conducente non concorrente, anche in “sostituzione” della condotta penalmente rilevante, prevista dall’articolo 489 codice penale7, che punisce, anch’essa, la condotta di chi fa uso dell’atto falso senza aver concorso alla falsificazione, come potrebbe essere il caso del veicolo, con targa contraffatta, ceduto in prestito ad amici, a propri collaboratori, a familiari etc.
NOTE
- Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 5255 del 11.11.2024 e pubblicata il 10 febbraio 2025;
- Tribunale Libertà di Pisa, Ordinanza del 29 aprile;
- Articolo 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) – “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” – Articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.
- Articolo 100 comma 12 CdS – Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 ad euro 8.186.
- Articolo 100 comma 14 CdS – Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
- In tal senso Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24843 del 13 marzo 2024 pubblicata il 24 giugno 2024, Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 20799 del 22 febbraio 2018.
- Articolo 489 c.p. (Uso di atto falso) – 1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
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