Il TAR Sicilia chiarisce che il perito assicurativo non può ottenere le immagini di un sinistro sulla base di una delega generica, quando l’accesso incide su dati personali e riservatezza

Abstract: La sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1491 del 25 maggio 2026, introduce una rilevante precisazione operativa nella gestione delle istanze di accesso ai filmati di videosorveglianza detenuti dai Comuni in caso di sinistro stradale. Il giudice amministrativo chiarisce che il perito assicurativo non può ottenere copia delle immagini sulla base di una generica delega conferita per la gestione della pratica risarcitoria, quando l’accesso riguardi documenti contenenti dati personali e profili sensibili di riservatezza. È necessaria, invece, una procura speciale ad hoc o comunque una manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, idonea a legittimare il soggetto terzo all’esercizio del diritto di accesso. La pronuncia si colloca all’incrocio tra legge n. 241/1990, protezione dei dati personali, videosorveglianza pubblica e attività assicurativa, confermando che l’esigenza di ricostruire un sinistro non elimina le garanzie procedurali poste a tutela delle persone riprese e del corretto trattamento delle immagini.
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Il caso e la questione amministrativa
La sentenza n. 1491 del 25 maggio 2026 del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, affronta una questione destinata a incidere sulla prassi quotidiana degli enti locali e, in particolare, dei Comandi di Polizia Locale chiamati a gestire richieste di accesso a immagini di videosorveglianza comunale dopo incidenti stradali. Il caso nasce da un sinistro verificatosi il 13 agosto 2025 nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, all’esito del quale il ricorrente, ritenuto dall’amministrazione comunale unico responsabile dell’incidente, aveva presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 32 della legge regionale siciliana n. 7/2019, al fine di ottenere copia delle immagini di videosorveglianza detenute dall’amministrazione.
Il Comune aveva negato l’accesso con provvedimento del 20 ottobre 2025, richiamando la normativa in materia di protezione dei dati personali, il d.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679, mentre nel giudizio amministrativo aveva ulteriormente evidenziato che l’istanza era stata avanzata esclusivamente dal perito assicurativo del ricorrente ed era priva della sottoscrizione e del documento d’identità della persona fisica interessata. Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’istanza fosse inammissibile perché non sottoscritta dall’interessato e non accompagnata da una procura speciale ad hoc o da una delega formale specifica, idonea a legittimare il terzo richiedente all’esercizio del diritto di accesso.
La decisione assume rilievo perché interviene su un punto di equilibrio spesso trascurato. Le telecamere comunali, soprattutto quando collocate in prossimità di incroci, varchi, aree urbane sensibili o punti critici della viabilità, possono rivelarsi decisive per ricostruire la dinamica di un incidente, verificare responsabilità, individuare veicoli coinvolti e consentire alle compagnie assicurative di valutare correttamente una pratica risarcitoria. Tuttavia, i filmati di videosorveglianza non sono documenti tecnici neutri: contengono immagini di persone, veicoli, targhe, spostamenti, tempi di permanenza e comportamenti, e costituiscono quindi dati personali ai sensi della disciplina europea e nazionale, sicché il loro accesso non può essere trattato come una richiesta documentale ordinaria priva di conseguenze sulla sfera giuridica di soggetti diversi dal richiedente.
La distinzione tra delega generica e procura speciale
Il punto più importante della pronuncia riguarda la distinzione tra delega generale alla gestione della controversia e procura speciale finalizzata all’accesso documentale. Nella pratica assicurativa è frequente che il danneggiato conferisca a un perito, a un consulente o a un incaricato un mandato ampio per trattare la pratica, raccogliere elementi, interloquire con altri soggetti coinvolti, valutare il danno e procedere alla definizione della controversia. Tale mandato, tuttavia, non può essere automaticamente esteso all’esercizio del diritto di accesso amministrativo quando l’oggetto della richiesta sia costituito da immagini di videosorveglianza pubblica.
Nel caso deciso dal TAR, la preesistente delega conferita al perito assicurativo era stata formulata in termini generali, autorizzando il professionista a procedere alla definizione della controversia, a farsi sostituire, a nominare un legale di fiducia, a procedere giudizialmente nei confronti dei responsabili civili, a transigere, conciliare e trattare dati personali. Il giudice amministrativo ha tuttavia ritenuto che tale procura, proprio perché generale, non potesse ricomprendere anche l’accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e, in particolare, l’accesso a immagini di videosorveglianza comunale, stanti i profili di riservatezza conseguenti e la necessità di un titolo rappresentativo specifico.
La procura speciale non è dunque un formalismo superfluo, ma lo strumento attraverso cui l’amministrazione verifica la legittimazione del richiedente, accerta che il soggetto nel cui interesse si agisce abbia effettivamente voluto l’accesso a quel determinato documento e riduce il rischio di diffusione indebita di immagini riferibili anche a terzi. In materia di accesso documentale, la rappresentanza non può essere presunta in modo indifferenziato, soprattutto quando l’istanza non riguarda atti amministrativi ordinari, ma registrazioni video che possono rivelare circostanze personali, luoghi, tempi di permanenza, targhe e condotte di persone anche estranee al sinistro.
Il perito assicurativo può certamente avere un interesse tecnico e professionale all’acquisizione del filmato, ma tale interesse resta mediato e strumentale rispetto alla posizione giuridica dell’assicurato, del danneggiato o del soggetto coinvolto nella pratica. Per questa ragione l’amministrazione deve poter verificare che il soggetto nel cui nome o interesse viene presentata l’istanza abbia conferito un mandato specifico e consapevole, non potendo bastare una formula generale riferita alla gestione della controversia.
Accesso documentale e protezione dei dati personali
La pronuncia conferma che il rapporto tra accesso documentale e protezione dei dati personali non deve essere impostato in termini di contrapposizione assoluta. Il diritto di accesso, quando sia funzionale alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, conserva una forza significativa anche in presenza di dati personali, ma proprio perché incide su informazioni riferibili a persone fisiche deve essere esercitato secondo criteri di legittimazione, pertinenza, necessità e proporzionalità. La legge n. 241/1990, nel disciplinare l’accesso ai documenti amministrativi, costruisce un istituto finalizzato alla partecipazione, alla trasparenza procedimentale e alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma non lo trasforma in un potere indiscriminato di acquisizione documentale da parte di chiunque invochi un’utilità pratica.
Nel caso dei filmati di videosorveglianza, tale equilibrio diventa particolarmente delicato. La videosorveglianza comunale è ordinariamente finalizzata a esigenze di sicurezza urbana, controllo del territorio, tutela del patrimonio, prevenzione di illeciti, gestione della viabilità o supporto ad attività istituzionali. Il successivo utilizzo delle immagini per finalità assicurative o difensive può essere ammissibile, ma richiede una base giuridica chiara, un’istanza correttamente formulata, una legittimazione adeguata e un titolo rappresentativo specifico quando il richiedente agisca per conto di un interessato.
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, non può limitarsi a valutare l’utilità del filmato per la ricostruzione del sinistro, ma deve verificare chi chiede l’accesso, in nome di chi, per quale finalità, con quale titolo e con quali garanzie di successivo utilizzo. Il Regolamento UE 2016/679 impone che ogni trattamento sia lecito, corretto e trasparente, nonché limitato alle finalità perseguite e circoscritto ai dati necessari; il Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie indicazioni sulla videosorveglianza, richiama in particolare il principio di minimizzazione, secondo cui le modalità di ripresa, dislocazione e gestione delle immagini devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (Garante per la protezione dei dati personali, 2020).
In questa prospettiva, l’amministrazione può valutare forme di ostensione selettiva, oscuramento di soggetti terzi, estrazione della sola porzione temporale rilevante o rilascio subordinato a cautele, ma non può prescindere dalla verifica preliminare della legittimazione del richiedente. La procura speciale diventa così un presupposto operativo di legalità, perché impedisce che l’accesso si trasformi in una circolazione incontrollata di immagini raccolte per finalità pubbliche e poi trasferite a soggetti privati sulla base di mandati generici o presunti.
Il ruolo dei Comuni nella gestione delle istanze
La sentenza offre ai Comuni un’indicazione pratica rilevante. Di fronte a richieste provenienti da periti assicurativi, agenzie, incaricati privati o consulenti tecnici, l’ente non dovrebbe limitarsi a ricevere una generica delega alla gestione della pratica, ma pretendere un atto specifico dal quale risulti chiaramente la volontà dell’interessato di autorizzare l’accesso ai filmati di videosorveglianza relativi al sinistro. Tale atto dovrebbe individuare il soggetto delegato, l’evento cui si riferisce la richiesta, la finalità dell’accesso e, quando possibile, il tratto temporale e spaziale delle immagini richieste.
Una prassi di questo tipo non serve a ostacolare l’accertamento della verità, ma a rendere più ordinato e giuridicamente sicuro il procedimento amministrativo. Il diritto amministrativo contemporaneo non può più essere letto come un sistema nel quale la legalità procedimentale è separata dalla protezione dei dati personali, perché la pubblica amministrazione opera sempre più spesso su documenti, immagini e banche dati che contengono informazioni riferibili a persone fisiche. La stessa dottrina amministrativistica ha da tempo evidenziato come il procedimento sia il luogo di composizione tra interessi pubblici, posizioni private, garanzie partecipative e controllo giurisdizionale (Clarich, 2024; Scoca, 2025).
L’indicazione è particolarmente importante perché gli enti locali si trovano spesso a gestire istanze urgenti, motivate dal rischio di cancellazione automatica dei filmati per decorso dei tempi di conservazione. Proprio questa urgenza non dovrebbe però tradursi in un abbassamento delle garanzie. Una soluzione ragionevole, sul piano organizzativo, può consistere nel distinguere tra richiesta tempestiva di conservazione delle immagini e successiva istanza di accesso o rilascio di copia. La prima può servire a evitare la perdita del dato potenzialmente rilevante; la seconda deve essere istruita verificando legittimazione, interesse, proporzionalità, procura speciale ed eventuale presenza di controinteressati.
In questo modo l’ente tutela sia l’esigenza probatoria del cittadino sia la riservatezza delle persone riprese. La tempestività della conservazione non implica automaticamente il diritto alla copia, mentre la verifica della legittimazione non deve diventare un ostacolo irragionevole alla tutela del danneggiato. Il punto di equilibrio sta nella precisione procedurale.
Periti assicurativi, compagnie e interessi difensivi
La decisione non nega il ruolo del perito assicurativo né svaluta l’esigenza di acquisire elementi utili alla corretta gestione del sinistro. Al contrario, riconosce implicitamente che l’accesso ai filmati può essere rilevante per la tutela di posizioni giuridiche connesse alla responsabilità civile, alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e al rapporto assicurativo. Ciò che viene escluso è l’idea che il perito, per il solo fatto di essere incaricato della pratica, possa sostituirsi all’interessato nell’esercizio di un diritto che coinvolge dati personali e documenti detenuti da una pubblica amministrazione.
L’attività tecnica e liquidativa non assorbe automaticamente il potere di rappresentanza amministrativa, soprattutto quando l’accesso riguarda documenti sottratti alla libera disponibilità dell’ente e soggetti a un bilanciamento con la riservatezza. Per le compagnie assicurative e per i professionisti incaricati, la pronuncia suggerisce quindi una maggiore attenzione nella predisposizione della documentazione. Non basta un incarico generico alla gestione del danno; occorre una procura specifica che abiliti il perito o il consulente a presentare istanza di accesso agli atti e, in particolare, a richiedere immagini di videosorveglianza detenute dal Comune.
Tale accortezza riduce il rischio di diniego, accelera l’istruttoria e consente all’amministrazione di operare con maggiore sicurezza. La tutela dell’interesse assicurativo, in altri termini, non è incompatibile con la protezione dei dati, ma richiede una forma adeguata alla natura del documento richiesto. La prova non perde valore perché passa attraverso una procedura più rigorosa; al contrario, diventa più solida proprio perché acquisita attraverso un titolo rappresentativo chiaro e controllabile.
Il bilanciamento tra prova, riservatezza e legalità amministrativa
Il principio che emerge dalla sentenza è lineare: i filmati di videosorveglianza comunale possono essere rilevanti ai fini della ricostruzione di un sinistro, ma il loro accesso non può avvenire in base a una delega generica o a una legittimazione presunta. L’amministrazione deve verificare la posizione del richiedente, l’interesse sotteso all’istanza e la presenza di un titolo rappresentativo specifico quando l’accesso sia esercitato da un soggetto diverso dall’interessato. La procura speciale diventa, in questa prospettiva, il punto di raccordo tra effettività della tutela e garanzia della riservatezza: consente di non sacrificare l’esigenza probatoria, ma impedisce che dati personali raccolti per finalità pubbliche siano consegnati a terzi senza una volontà puntuale e verificabile dell’avente diritto.
La pronuncia del TAR Sicilia conferma così una tendenza più ampia del diritto amministrativo contemporaneo: l’accesso agli atti non è più soltanto un istituto di trasparenza documentale, ma uno spazio di bilanciamento tra interessi giuridici diversi. Quando il documento richiesto è un filmato di videosorveglianza, tale bilanciamento diventa particolarmente delicato perché l’immagine non documenta soltanto un fatto, ma espone persone, luoghi, relazioni e comportamenti.
La sicurezza giuridica della procedura non dipende allora dalla chiusura dell’amministrazione, ma dalla precisione del titolo che abilita l’accesso. Una procura speciale, in casi come questo, non è un ostacolo burocratico: è la garanzia minima affinché il bisogno di prova non si trasformi in trattamento improprio di dati personali. Il diritto alla difesa e la protezione della riservatezza non sono valori antagonisti, ma esigenze che devono convivere dentro un procedimento amministrativo capace di distinguere tra ciò che è utile, ciò che è necessario e ciò che può essere legittimamente consegnato a un soggetto diverso dall’interessato.
Scarica la sentenza: Tar Sicilia Catania Sentenza 1491/2026
Note
[1] TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. n. 1491 del 25 maggio 2026.
[2] Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 ss., in materia di accesso ai documenti amministrativi.
[3] Legge regionale Sicilia 21 maggio 2019, n. 7, art. 32, in materia di accesso documentale.
[4] Regolamento UE 2016/679, artt. 5 e 6, sui principi applicabili al trattamento dei dati personali e sulla liceità del trattamento.
[5] D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
[6] Garante per la protezione dei dati personali, indicazioni e FAQ in materia di videosorveglianza.
Bibliografia
Clarich, M. (2024). Manuale di diritto amministrativo. Il Mulino.
Garante per la protezione dei dati personali. (2020). FAQ in materia di videosorveglianza. https://www.garanteprivacy.it
Scoca, F. G. (a cura di). (2025). Diritto amministrativo (8ª ed.). Giappichelli.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I. (2026). Sentenza n. 1491 del 25 maggio 2026.
Trimarchi Banfi, F. (2022). Lezioni di diritto amministrativo. Giappichelli.

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