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Diritto Francesco Mancini NOTIZIE

La democrazia sotto premio nella riforma del sistema elettorale italiano

Dalla proporzionale al maggioritario, dal sistema misto al ritorno al proporzionale della nuova legge elettorale, quarant’anni di ricerca della governabilità

Francesco Mancini

Abstract: L’approvazione definitiva della nuova legge elettorale italiana, avvenuta l’8 ottobre 2026, conclude un ulteriore capitolo del processo di trasformazione dei meccanismi di rappresentanza parlamentare avviato nei primi anni Novanta, quando la crisi del sistema politico della Prima Repubblica determinò il progressivo abbandono del modello proporzionale a favore di formule maggioritarie e successivamente miste. La legge 9 ottobre 2026, n. 180, introduce un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità, accompagnato da preferenze, capilista bloccati e nuove condizioni di accesso alla competizione elettorale. La ricostruzione dell’evoluzione normativa, dal proporzionale storico al Mattarellum, dal Porcellum all’Italicum e al Rosatellum, consente di individuare nella ricerca della stabilità governativa il principale elemento di continuità delle riforme elettorali italiane, nonostante la persistente difficoltà di conciliare rappresentatività, pluralismo e formazione delle maggioranze. L’analisi giuridica e politologica della nuova disciplina, condotta alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale, evidenzia come il rafforzamento della governabilità, pur costituendo un obiettivo legittimo, possa determinare significative alterazioni della rappresentanza quando non sia accompagnato da adeguate garanzie di proporzionalità, partecipazione e libertà di scelta degli elettori.

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La riforma elettorale e il difficile equilibrio della democrazia rappresentativa

Con l’approvazione definitiva dell’8 ottobre 2026, la Camera dei deputati ha concluso l’iter parlamentare della nuova legge elettorale, successivamente promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre come legge n. 180 del 2026, destinata a entrare in vigore il 24 ottobre. Il provvedimento, approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari, sostituisce il sistema misto introdotto nel 2017 con un modello prevalentemente proporzionale, corretto da un premio di governabilità attribuibile alla lista o alla coalizione che consegua il maggior numero di voti e raggiunga almeno il 42% dei suffragi validi in entrambe le Camere.

La nuova disciplina rappresenta l’ennesimo intervento legislativo su una materia che, nell’esperienza repubblicana italiana, ha progressivamente assunto una dimensione politica e istituzionale ben più ampia rispetto alla semplice definizione delle modalità di elezione dei rappresentanti. Le leggi elettorali, infatti, non costituiscono strumenti tecnicamente neutrali, poiché la scelta dei meccanismi attraverso i quali i voti vengono trasformati in seggi incide sulla struttura del sistema partitico, sulle possibilità di accesso alla rappresentanza, sulla formazione delle maggioranze parlamentari e, indirettamente, sull’equilibrio tra Parlamento e Governo.

Il dibattito contemporaneo continua a essere attraversato da una tensione che accompagna la storia delle democrazie rappresentative, nella quale l’esigenza di garantire stabilità agli esecutivi si confronta con la necessità di assicurare che le assemblee elettive rispecchino, in misura ragionevolmente fedele, la pluralità degli orientamenti politici presenti nella società. La questione diventa particolarmente delicata quando il perseguimento della governabilità comporta l’attribuzione di una rappresentanza parlamentare sensibilmente superiore al consenso effettivamente ottenuto, introducendo una differenza tra il peso numerico dei voti e quello istituzionale dei seggi.

Per comprendere la portata della nuova riforma occorre pertanto ricostruire l’evoluzione del sistema elettorale italiano, osservando come, nel corso degli ultimi decenni, il legislatore abbia progressivamente modificato gli strumenti di rappresentanza nel tentativo di correggere le difficoltà del sistema politico, senza tuttavia riuscire a individuare un modello capace di garantire stabilmente tanto la rappresentatività quanto la governabilità.

Il proporzionale della Prima Repubblica e la centralità della rappresentanza

Il sistema elettorale che ha caratterizzato gran parte della storia repubblicana, dalla nascita delle istituzioni democratiche fino ai primi anni Novanta, si fondava prevalentemente sul principio proporzionale, secondo il quale la distribuzione dei seggi parlamentari doveva riflettere, con le correzioni derivanti dalle modalità tecniche di assegnazione, la consistenza elettorale delle diverse formazioni politiche.

La scelta del proporzionale rispondeva alle caratteristiche del contesto storico nel quale venne elaborata la Costituzione del 1948, segnato dall’esperienza autoritaria del fascismo e dalla necessità di costruire un ordinamento democratico capace di riconoscere e rappresentare le profonde differenze politiche, ideologiche, sociali e culturali presenti nel Paese. La centralità attribuita al Parlamento e il riconoscimento costituzionale dei partiti politici come strumenti di partecipazione alla determinazione della politica nazionale favorirono un sistema nel quale la rappresentanza delle diverse componenti della società prevaleva sull’esigenza di individuare direttamente, attraverso il voto, una maggioranza di governo.

La proporzionale consentiva anche alle formazioni politiche di dimensioni relativamente contenute di ottenere una rappresentanza parlamentare, contribuendo alla formazione di un sistema multipartitico nel quale la costruzione delle maggioranze avveniva prevalentemente attraverso accordi successivi alle elezioni. La conseguenza fu una significativa continuità delle principali forze politiche nella gestione del potere, accompagnata tuttavia da una frequente successione di governi, la cui durata non coincideva necessariamente con quella delle legislature.

Occorre peraltro distinguere la stabilità degli esecutivi dalla stabilità degli indirizzi politici, poiché la frequente sostituzione dei governi non comportò sempre un’altrettanto frequente modificazione delle maggioranze parlamentari o degli orientamenti fondamentali dell’azione pubblica. La crisi del sistema proporzionale maturò quindi non soltanto per ragioni riconducibili alla durata degli esecutivi, ma anche per l’indebolimento della legittimazione dei partiti, per la crescente distanza tra cittadini e istituzioni e per le trasformazioni politiche che, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, determinarono il progressivo esaurimento degli equilibri della Prima Repubblica.

La svolta del 1993 e l’illusione maggioritaria

Il referendum elettorale del 1993 rappresentò il momento simbolico e politico di una trasformazione destinata a modificare profondamente il funzionamento del sistema rappresentativo italiano. La consultazione, riguardante direttamente la disciplina elettorale del Senato, favorì il passaggio verso un modello maggioritario, successivamente recepito dal legislatore attraverso le leggi n. 276 e n. 277 del 1993, comunemente indicate come Mattarellum.

Il nuovo sistema prevedeva l’assegnazione di circa tre quarti dei seggi attraverso collegi uninominali maggioritari, nei quali risultava eletto il candidato che otteneva il maggior numero di voti, mentre la restante quota veniva attribuita attraverso meccanismi proporzionali, differenziati tra Camera e Senato.

La riforma nasceva dalla convinzione che il sistema proporzionale avesse favorito un’eccessiva frammentazione partitica e che l’introduzione di una componente maggioritaria avrebbe consentito agli elettori di incidere più direttamente sulla formazione delle maggioranze parlamentari, riducendo il peso delle trattative successive al voto e favorendo l’alternanza tra schieramenti politici contrapposti.

La trasformazione produsse effettivamente una maggiore aggregazione delle forze politiche intorno a coalizioni alternative, contribuendo alla progressiva affermazione di una competizione bipolare, ma non eliminò la frammentazione partitica, che in parte si trasferì all’interno delle stesse coalizioni elettorali. Il sistema maggioritario, infatti, incentivava gli accordi preventivi tra partiti anche molto differenti, poiché la possibilità di conquistare i collegi uninominali dipendeva dalla capacità di concentrare i voti su candidature comuni.

L’esperienza del Mattarellum dimostrò così che la modifica delle regole elettorali poteva incidere sensibilmente sulla struttura della competizione politica, senza tuttavia garantire automaticamente la stabilità degli esecutivi, la coesione delle maggioranze o il superamento delle divisioni interne ai partiti.

Dal Porcellum all’Italicum e il ritorno del premio di maggioranza

Nel 2005, con la legge n. 270 nota come Porcellum, il legislatore abbandonò il sistema prevalentemente maggioritario introdotto dodici anni prima, sostituendolo con un modello proporzionale corretto da premi di maggioranza e caratterizzato dall’assenza del voto di preferenza.

Questo sistema prevedeva, per la Camera dei deputati, un premio nazionale destinato a garantire alla lista o coalizione vincente una maggioranza di seggi, senza tuttavia richiedere il raggiungimento di una soglia minima di consenso. Per il Senato erano invece previsti premi attribuiti su base regionale, con la conseguenza che i risultati potevano determinare maggioranze differenti nelle due Camere.

La scelta legislativa rispondeva ancora una volta all’esigenza di favorire la governabilità, ma introduceva un meccanismo capace di attribuire una maggioranza parlamentare anche a una formazione politica sostenuta da una quota relativamente contenuta dell’elettorato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, dichiarò costituzionalmente illegittime alcune disposizioni fondamentali della legge, censurando sia l’assenza di una soglia minima per l’attribuzione del premio di maggioranza sia le caratteristiche delle liste bloccate, che impedivano agli elettori di incidere effettivamente sulla scelta dei propri rappresentanti.

La successiva legge n. 52 del 2015, conosciuta come Italicum, tentò di superare tali criticità introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista che avesse raggiunto almeno il 40% dei voti, accompagnato da un eventuale ballottaggio tra le due liste più votate qualora nessuna avesse conseguito tale soglia.

L’Italicum, concepito per l’elezione della sola Camera dei deputati nel contesto della prevista riforma costituzionale del bicameralismo, entrò formalmente in vigore ma non venne mai utilizzato in una consultazione politica nazionale. Il mancato completamento della revisione costituzionale, respinta dal referendum del dicembre 2016, e la successiva sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, che dichiarò illegittimo il meccanismo di ballottaggio previsto dalla legge, determinarono il superamento politico e normativo di quel modello.

La vicenda del Porcellum e dell’Italicum evidenziò un elemento destinato a diventare centrale nella riflessione costituzionale italiana, rappresentato dalla necessità di bilanciare l’obiettivo della governabilità con la tutela della rappresentatività parlamentare, evitando che i meccanismi premiali producessero alterazioni eccessive del rapporto tra consenso elettorale e distribuzione dei seggi.

Il Rosatellum e la ricerca di un compromesso tra proporzionale e maggioritario

La legge n. 165 del 2017, comunemente denominata Rosatellum, introdusse un ulteriore modello misto, fondato sull’assegnazione di una quota dei seggi attraverso collegi uninominali maggioritari e della restante parte mediante collegi plurinominali proporzionali, con soglie di accesso e liste bloccate di dimensioni contenute.

Il sistema, applicato alle elezioni politiche del 2018 e del 2022, cercava di combinare la capacità aggregativa dei collegi uninominali con la rappresentatività della componente proporzionale, senza tuttavia prevedere un premio di maggioranza destinato a garantire automaticamente la formazione di una maggioranza parlamentare.

La componente maggioritaria favoriva gli accordi di coalizione, mentre quella proporzionale consentiva alle singole forze politiche di mantenere una propria identità elettorale, producendo un equilibrio nel quale la formazione delle maggioranze dipendeva tanto dalla distribuzione territoriale del consenso quanto dalla capacità delle coalizioni di presentarsi unite nei collegi uninominali.

Anche questo modello, tuttavia, non risolse definitivamente il problema della stabilità politica, poiché il risultato delle elezioni del 2018 rese necessaria la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti con le coalizioni presentatesi agli elettori, mentre il risultato del 2022 favorì una maggioranza politicamente omogenea anche grazie alla diversa capacità di aggregazione delle forze concorrenti.

L’esperienza del Rosatellum dimostra pertanto come la stabilità governativa non dipenda esclusivamente dalla formula elettorale, ma anche dalla configurazione del sistema partitico, dalla coesione delle coalizioni, dalla distribuzione del consenso e dalle dinamiche politiche successive alle elezioni.

La nuova legge del 2026 interviene precisamente su questo equilibrio, eliminando quasi integralmente la componente maggioritaria dei collegi uninominali e reintroducendo un premio esplicito di governabilità, attraverso il quale il legislatore torna a perseguire la formazione di una maggioranza parlamentare mediante una correzione della distribuzione proporzionale dei seggi.

La nuova legge elettorale e il ritorno al proporzionale premiato

La legge 9 ottobre 2026, n. 180, introduce un sistema proporzionale accompagnato da un premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, attribuibile alla lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e raggiunto almeno il 42% dei suffragi validi in ciascuna di esse. La disciplina stabilisce inoltre un limite massimo di 220 deputati e 113 senatori per la formazione beneficiaria del premio, esclusi i seggi della circoscrizione Estero e, qualora non ricorrano le condizioni previste per l’attribuzione del premio, opera la ripartizione proporzionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

La nuova disciplina non costituisce quindi un ritorno al proporzionale della Prima Repubblica, poiché il meccanismo premiale introduce una correzione potenzialmente significativa della rappresentanza, finalizzata a favorire la formazione di maggioranze parlamentari numericamente solide.

Il legislatore ha scelto di abbandonare il sistema dei collegi uninominali, salvo le particolarità territoriali previste, sostituendo il premio implicito derivante dalla competizione maggioritaria nei collegi con un premio esplicito attribuito sulla base del risultato nazionale.

La differenza non è soltanto tecnica, poiché mentre nei sistemi maggioritari la sovrarappresentazione delle forze politiche deriva dall’esito delle competizioni territoriali, nel nuovo modello essa viene determinata direttamente dalla legge attraverso l’attribuzione di un numero predeterminato di seggi aggiuntivi.

Il problema costituzionale non riguarda l’ammissibilità astratta di un premio di maggioranza, che la giurisprudenza costituzionale non ha escluso in termini generali, ma la ragionevolezza della sua entità e la proporzionalità degli effetti che può produrre sulla composizione delle assemblee rappresentative.

Il premio di governabilità e il rischio di alterazione della rappresentanza

La soglia del 42% costituisce un elemento di differenziazione rispetto al Porcellum, il cui premio di maggioranza era stato censurato dalla Corte costituzionale proprio perché attribuibile indipendentemente dal raggiungimento di un livello minimo di consenso.

Tuttavia, la previsione di una soglia non esaurisce il problema della compatibilità costituzionale del sistema, poiché occorre valutare anche l’ampiezza della correzione introdotta e le conseguenze che essa determina sull’uguaglianza del voto.

Una lista o coalizione capace di raggiungere il 42% dei voti validi potrebbe infatti ottenere, attraverso il premio, una quota di seggi significativamente superiore alla propria consistenza elettorale, con effetti particolarmente rilevanti in un contesto caratterizzato da elevati livelli di astensione.

La distinzione tra percentuale dei voti validi e percentuale degli aventi diritto assume qui un’importanza fondamentale. Una coalizione che ottenga il 42% dei voti in un’elezione alla quale partecipi, ad esempio, il 65% degli elettori rappresenterebbe direttamente poco più del 27% dell’intero corpo elettorale, pur potendo conseguire una maggioranza parlamentare attraverso il meccanismo premiale.

Questo dato non determina automaticamente un problema di legittimità democratica, poiché tutti i sistemi rappresentativi fondano l’attribuzione dei seggi sui voti validamente espressi e non sulla totalità degli aventi diritto, ma evidenzia come l’astensione possa accentuare la distanza tra consenso sociale complessivo e potere istituzionale esercitato.

La questione assume ulteriore rilevanza considerando che le maggioranze parlamentari non intervengono soltanto nell’approvazione delle leggi ordinarie e nel sostegno al Governo, ma partecipano anche all’elezione di organi costituzionali e di garanzia, secondo procedure che richiedono maggioranze qualificate o specifiche forme di convergenza parlamentare.

La possibilità che una maggioranza elettorale relativa venga trasformata in una maggioranza parlamentare particolarmente ampia impone quindi una valutazione che non può limitarsi alla stabilità dell’esecutivo, ma deve considerare gli effetti complessivi sull’equilibrio costituzionale.

Le preferenze e la persistente centralità dei partiti nella scelta degli eletti

Un ulteriore elemento della riforma riguarda la reintroduzione delle preferenze, attraverso le quali gli elettori possono incidere sulla selezione di una parte dei candidati, nel rispetto delle regole previste per l’equilibrio di genere.

La nuova disciplina consente di esprimere fino a tre preferenze, ma mantiene la presenza di capilista bloccati, la cui posizione nelle liste attribuisce loro una condizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Il voto di preferenza opera quindi all’interno di un sistema nel quale la selezione degli eletti continua a dipendere, almeno in parte, dalle decisioni preventive delle organizzazioni politiche.

La reintroduzione delle preferenze rappresenta un elemento potenzialmente positivo, poiché restituisce agli elettori una possibilità di scelta personale che il sistema delle liste integralmente bloccate aveva fortemente limitato, ma la permanenza di candidature sottratte al medesimo meccanismo di selezione pone interrogativi sull’effettività di tale innovazione.

Il problema assume particolare rilevanza nelle circoscrizioni nelle quali una lista riesca a ottenere un solo seggio, poiché in tali situazioni la presenza del capolista bloccato può rendere sostanzialmente irrilevanti le preferenze espresse per gli altri candidati.

La questione deve essere letta alla luce dell’articolo 48 della Costituzione, che riconosce il carattere personale, eguale, libero e segreto del voto, e dell’articolo 49, che attribuisce ai partiti una funzione essenziale nella partecipazione democratica.

Il riconoscimento del ruolo dei partiti nella selezione delle candidature non implica tuttavia che tale funzione debba prevalere sistematicamente sulla possibilità degli elettori di incidere sulla composizione delle assemblee, soprattutto in un contesto nel quale la progressiva personalizzazione della politica e l’indebolimento della partecipazione organizzata hanno già ridotto gli spazi di mediazione democratica interna alle formazioni politiche.

Le nuove barriere alla partecipazione e il rischio di cristallizzazione del sistema politico

Tra gli aspetti più controversi della riforma emerge l’innalzamento del numero di sottoscrizioni richieste alle formazioni politiche non beneficiarie delle esenzioni previste dalla legge, con il passaggio da 1.500 a 6.000 firme per collegio nei casi disciplinati dalla nuova normativa.

La disposizione introduce un aggravamento significativo degli adempimenti necessari per partecipare alla competizione elettorale, incidendo soprattutto sulle organizzazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare e sulle nuove formazioni che intendano presentarsi per la prima volta alle elezioni nazionali.

La richiesta di sottoscrizioni costituisce uno strumento legittimo per verificare l’esistenza di un radicamento minimo delle candidature e prevenire una proliferazione indiscriminata di liste, ma il suo incremento deve essere valutato considerando il principio di ragionevolezza e l’esigenza di garantire condizioni di accesso alla competizione politica non eccessivamente discriminatorie.

Quando le formazioni già presenti nelle istituzioni beneficiano di esenzioni o procedure agevolate, mentre quelle emergenti devono sostenere oneri organizzativi particolarmente elevati, si determina il rischio di consolidare il sistema politico esistente, rendendo più difficile il ricambio della rappresentanza.

La questione non riguarda soltanto l’interesse delle formazioni minori, ma investe direttamente il pluralismo democratico, poiché la possibilità di costituire nuovi soggetti politici e concorrere alla rappresentanza costituisce una componente essenziale dell’effettività del diritto riconosciuto dall’articolo 49 della Costituzione.

Una democrazia rappresentativa non può infatti essere considerata pienamente aperta quando la competizione elettorale tende a favorire strutturalmente le organizzazioni già consolidate, riducendo le opportunità di accesso per nuove istanze sociali e politiche.

Il candidato premier e la forma di governo parlamentare

La nuova legge prevede inoltre che le liste e le coalizioni indichino preventivamente la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, rafforzando il collegamento politico tra la scelta elettorale e l’individuazione della futura guida dell’esecutivo.

La disposizione non modifica formalmente la forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione, poiché la nomina del Presidente del Consiglio rimane attribuita al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, mentre il Governo continua a essere subordinato al rapporto fiduciario con entrambe le Camere previsto dall’articolo 94.

Tuttavia, l’indicazione preventiva del candidato premier, combinata con il premio di governabilità, contribuisce a rafforzare una concezione della competizione elettorale centrata sulla scelta dell’esecutivo, nella quale il Parlamento rischia di essere percepito prevalentemente come lo strumento attraverso il quale garantire l’attuazione del programma della coalizione vincente.

La questione assume un rilievo costituzionale e politologico particolare, poiché la Repubblica italiana rimane fondata su un sistema parlamentare nel quale il Governo deriva la propria legittimazione dal rapporto fiduciario con le Camere e non da un’investitura elettorale diretta.

La personalizzazione della competizione politica non costituisce di per sé una violazione costituzionale, ma può contribuire a modificare gli equilibri sostanziali tra Parlamento e Governo quando venga accompagnata da meccanismi elettorali che rafforzano significativamente la maggioranza parlamentare collegata alla leadership esecutiva.

Il voto fuori sede e l’effettività del diritto di partecipazione

La riforma introduce anche disposizioni relative al voto fuori sede, destinate a facilitare l’esercizio del diritto elettorale da parte dei cittadini temporaneamente domiciliati in comuni differenti da quelli di iscrizione nelle liste elettorali.

L’articolo 8 della legge interviene in materia di elezioni politiche, europee e referendum, prevedendo specifiche condizioni e procedure per consentire l’esercizio del voto fuori dal comune di residenza.

La disposizione rappresenta un intervento significativo sul terreno dell’effettività del diritto di voto, poiché riconosce che la mobilità territoriale per ragioni di studio, lavoro o assistenza familiare può determinare ostacoli materiali ed economici alla partecipazione elettorale.

L’articolo 48 della Costituzione riconosce il voto come diritto personale, eguale, libero e segreto, ma la sua effettività richiede che l’ordinamento predisponga condizioni concretamente accessibili per il suo esercizio, evitando che la partecipazione democratica dipenda eccessivamente dalla disponibilità economica o dalla possibilità di affrontare spostamenti territoriali.

La disciplina del voto fuori sede costituisce pertanto un elemento positivo della riforma, anche se la sua efficacia dipenderà dalla semplicità delle procedure amministrative, dall’accessibilità delle informazioni e dalla capacità delle istituzioni di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni.

In una società caratterizzata da una crescente mobilità geografica, la possibilità di esercitare il voto nel luogo di temporaneo domicilio dovrebbe essere considerata non come una concessione eccezionale, ma come uno strumento ordinario di adeguamento delle istituzioni democratiche alle trasformazioni sociali.

La governabilità come obiettivo e non come principio assoluto

L’intera evoluzione del sistema elettorale italiano, dal proporzionale della Prima Repubblica al Mattarellum, dal Porcellum all’Italicum, dal Rosatellum alla nuova legge del 2026, mostra come il legislatore abbia progressivamente attribuito alla governabilità una posizione centrale nella definizione delle regole della rappresentanza.

La ricerca di maggioranze parlamentari più stabili ha rappresentato il principale argomento a sostegno delle riforme, indipendentemente dalla formula elettorale adottata, determinando una successione di modelli differenti che hanno cercato di risolvere attraverso la legislazione elettorale problemi riconducibili anche alla struttura dei partiti, alla qualità della rappresentanza politica e alla capacità delle coalizioni di mantenere una coesione programmatica.

La stabilità governativa costituisce indubbiamente un obiettivo legittimo, poiché la continuità dell’azione pubblica favorisce la programmazione delle politiche, la responsabilità degli esecutivi e la prevedibilità delle decisioni istituzionali, ma non può essere considerata un valore indipendente dalla rappresentatività democratica.

La Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ha chiarito che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, ma deve rispettare i principi costituzionali e garantire un ragionevole bilanciamento tra rappresentanza e governabilità.

La questione centrale non riguarda quindi la possibilità di introdurre strumenti destinati a favorire la formazione delle maggioranze, ma la proporzionalità degli effetti che tali strumenti producono sulla distribuzione dei seggi e sull’uguaglianza del voto.

Una democrazia rappresentativa non può essere valutata esclusivamente attraverso la durata dei governi, poiché la qualità del sistema democratico dipende anche dalla possibilità di rappresentare il pluralismo sociale, garantire l’alternanza politica, tutelare le minoranze e mantenere aperti i canali di partecipazione.

Le regole elettorali e il principio di leale competizione democratica

La nuova riforma solleva infine una questione di metodo, relativa alla possibilità che le regole della competizione elettorale vengano modificate attraverso decisioni assunte prevalentemente dalla maggioranza parlamentare destinata a partecipare alle successive consultazioni.

La Costituzione non richiede maggioranze qualificate per l’approvazione delle leggi elettorali, che rimangono formalmente leggi ordinarie, ma la loro particolare funzione istituzionale suggerisce l’opportunità di un confronto parlamentare ampio, capace di coinvolgere anche le forze politiche di opposizione.

Le regole elettorali, infatti, non disciplinano soltanto l’esercizio del potere da parte della maggioranza, ma determinano le condizioni attraverso le quali tutte le formazioni politiche possono concorrere alla sua conquista.

L’approvazione della riforma del 2026, accompagnata dal ricorso alla questione di fiducia su disposizioni centrali del provvedimento, ripropone il problema del rapporto tra legittimità formale delle procedure parlamentari e opportunità istituzionale di costruire un consenso più ampio sulle regole fondamentali della rappresentanza.

La ricerca di un accordo tra maggioranza e opposizione non costituisce un requisito giuridicamente necessario, ma rappresenta un elemento importante per rafforzare la legittimazione delle norme elettorali, riducendo il rischio che ogni alternanza politica determini una nuova revisione del sistema.

La stabilità delle regole democratiche, in questa prospettiva, assume un valore non meno importante della stabilità degli esecutivi, poiché la prevedibilità e la condivisione delle condizioni della competizione contribuiscono alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il nuovo sistema elettorale

La nuova legge elettorale italiana rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso di trasformazione istituzionale avviato oltre trent’anni fa, nel quale il legislatore ha progressivamente cercato di correggere le difficoltà del sistema politico attraverso modificazioni delle formule elettorali, oscillando tra proporzionale, maggioritario e modelli misti senza riuscire a individuare un equilibrio definitivamente condiviso.

Il ritorno a un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità non costituisce un recupero della tradizione rappresentativa della Prima Repubblica, ma introduce una nuova forma di maggioritarizzazione della rappresentanza, nella quale l’attribuzione di seggi aggiuntivi mira a garantire la formazione di una maggioranza parlamentare anche quando il consenso elettorale non raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

La questione fondamentale riguarda pertanto la misura entro la quale la ricerca della governabilità possa giustificare una correzione del principio proporzionale senza compromettere la ragionevole corrispondenza tra consenso elettorale e rappresentanza parlamentare.

Accanto a elementi potenzialmente positivi, come la reintroduzione delle preferenze e l’ampliamento delle possibilità di voto fuori sede, la riforma presenta criticità che meritano un’attenta valutazione costituzionale e politologica, soprattutto in relazione all’entità del premio di maggioranza, alla permanenza dei capilista bloccati e all’innalzamento degli oneri richiesti alle nuove formazioni politiche per accedere alla competizione elettorale.

La storia delle riforme italiane dimostra che la stabilità dei governi non può essere costruita esclusivamente attraverso meccanismi elettorali, poiché essa dipende anche dalla coesione delle forze politiche, dalla qualità delle istituzioni e dalla capacità della rappresentanza parlamentare di esprimere orientamenti sufficientemente condivisi.

Il problema della democrazia italiana non consiste soltanto nella difficoltà di formare maggioranze parlamentari, ma anche nella progressiva riduzione della partecipazione elettorale e nell’indebolimento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, fenomeni che nessun premio di governabilità può risolvere autonomamente.

Una legge elettorale dovrebbe quindi perseguire un equilibrio ragionevole tra rappresentanza e stabilità, riconoscendo che la funzione primaria del voto rimane quella di consentire ai cittadini di concorrere alla determinazione degli indirizzi politici attraverso la scelta dei propri rappresentanti.

La governabilità costituisce un valore democratico quando rende possibile l’attuazione di decisioni politiche legittimamente assunte, ma rischia di trasformarsi in un principio distorsivo quando viene perseguita attraverso meccanismi che attribuiscono alla maggioranza un peso istituzionale sproporzionato rispetto al consenso ricevuto.

Dopo oltre trent’anni di riforme elettorali, la questione fondamentale rimane dunque irrisolta, poiché l’Italia continua a cercare nella modificazione delle regole del voto quella stabilità politica che dovrebbe derivare anche dalla qualità della rappresentanza, dalla responsabilità dei partiti e dalla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Una democrazia nella quale diventa progressivamente più semplice ottenere una maggioranza parlamentare, ma non necessariamente più facile riconoscersi nei propri rappresentanti, rischia infatti di rafforzare la stabilità del potere senza consolidare la legittimazione democratica sulla quale quel potere dovrebbe fondarsi.


Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57, 67, 92 e 94.

Legge 9 ottobre 2026, n. 180. Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 9 ottobre 2026.

Legge 4 agosto 1993, n. 276. Norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

Legge 4 agosto 1993, n. 277. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati.

Legge 21 dicembre 2005, n. 270. Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Legge 6 maggio 2015, n. 52. Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

Legge 3 novembre 2017, n. 165. Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2014, n. 1.

Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2017, n. 35.

Bibliografia

Bobbio, N. (1984). Il futuro della democrazia. Torino: Einaudi.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.

Duverger, M. (1951). Les partis politiques. Paris: Armand Colin.

Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.

Pasquino, G. (2002). Corso di scienza politica. Bologna: Il Mulino.

Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sartori, G. (1994). Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. New York: New York University Press.

Camera dei deputati, Servizio Studi (2026). Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Documentazione parlamentare relativa alla proposta di legge A.C. 2822-B.

Camera dei deputati (2026). Legge elettorale, approvazione definitiva. Resoconto dell’attività parlamentare, 8 ottobre 2026.

ANSA (2026). Legge elettorale, dal premio alle preferenze, come funziona la riforma. 8 ottobre 2026.

Chiari, E. (2026). Nuova legge elettorale 2026, cos’è il Melonellum: cosa prevede e i nodi di costituzionalità. Famiglia Cristiana, 8 ottobre 2026.


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