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Violenza di genere, Anna Gallucci: «Le norme non bastano, occorrono educazione, prevenzione e una rete capace di riconoscere il rischio» [CON VIDEO]

La sostituta procuratrice della Repubblica di Pesaro affronta i limiti della risposta penale, la certezza della pena, il ruolo della polizia giudiziaria, la necessità di costruire reti territoriali e la prevenzione dei segnali che possono precedere le forme più gravi di violenza

Francesco Mancini

Abstract: Il contrasto alla violenza di genere non può essere affidato esclusivamente all’inasprimento delle pene o alla continua introduzione di nuove fattispecie di reato, ma richiede educazione al rispetto, capacità di distinguere le situazioni penalmente rilevanti dai conflitti relazionali, tempestività delle indagini, certezza della risposta dello Stato e una rete territoriale capace di accompagnare concretamente le vittime. Anna Gallucci, sostituta procuratrice della Repubblica di Pesaro, propone una lettura critica di un sistema normativo che considera sempre più dettagliato ma che rischia, a suo giudizio, di irrigidire e burocratizzare l’attività investigativa, mentre la complessità dei casi richiederebbe professionalità, tempo, empatia e capacità di riconoscere precocemente i segnali di pericolo. Al centro della riflessione si collocano la formazione della polizia giudiziaria, il rapporto con psicologi, centri antiviolenza, servizi sanitari ed enti locali, la tutela della vittima senza costringerla a essere sradicata dal proprio contesto di vita e l’esigenza di rafforzare gli strumenti operativi nelle situazioni nelle quali l’intervento delle forze di polizia non consente l’immediata messa in sicurezza. Sullo sfondo rimane una questione culturale: la violenza contro le donne continua a presentare una marcata dimensione di genere e la tutela della libertà sessuale impone di non minimizzare nessuna indebita intrusione nella sfera di autodeterminazione della persona.

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commento all’intervista di Massimiliano Mancini ad Anna Gallucci

Prima delle norme viene l’educazione

La violenza contro le donne continua a rappresentare uno dei fenomeni sui quali diritto penale, prevenzione e trasformazioni culturali sono costretti a confrontarsi. I dati aiutano a comprendere perché: secondo l’Istat, nel 2024 sono state uccise in Italia 116 donne e 62 sono state vittime del partner o dell’ex partner; sulla base della metodologia statistica adottata dall’Istituto, 106 dei 116 omicidi con vittima donna sono stati classificati come presunti femminicidi. Le stime preliminari dell’indagine sulla sicurezza delle donne indicano inoltre che 6,4 milioni di italiane tra 16 e 75 anni hanno subito nel corso della vita almeno una forma di violenza fisica o sessuale.

È all’interno di questo scenario che Anna Gallucci, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, invita tuttavia a non cercare nel diritto penale l’unica risposta possibile. Il primo intervento dovrebbe precedere il reato e riguardare l’educazione.

«Il primo passo che occorre fare per il contrasto alla violenza di genere e, in generale, alla violenza è concentrarci sull’educazione al rispetto dell’altro, delle esigenze del prossimo, che è un’entità diversa da noi e per questo non necessariamente può avere i nostri stessi bisogni».

È una trasformazione che, secondo Gallucci, deve iniziare dalle generazioni più giovani e confrontarsi anche con il rapporto sempre più stretto tra dimensione digitale e relazioni interpersonali. Il rischio è quello di percepire l’altro attraverso la mediazione dello schermo, perdendo progressivamente la consapevolezza delle conseguenze reali delle parole e dei comportamenti.

«Molto spesso, soprattutto oggi, i giovanissimi scambiano la realtà virtuale per quella reale e considerano l’altro come un’icona sul telefono. Questo deve essere superato, perché dobbiamo renderci conto che tutto ciò che facciamo e tutte le espressioni e le attenzioni che rivolgiamo agli altri hanno un’efficacia che va al di là del mero schermo».

Una legislazione sempre più rigida rischia di diventare burocratica?

La valutazione della magistrata sull’attuale apparato normativo è articolata. Gallucci riconosce che il legislatore ha cercato di reagire alle tragedie che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica, ma ritiene che la progressiva introduzione di adempimenti e scansioni temporali rigide possa produrre un effetto non necessariamente coincidente con una maggiore qualità dell’indagine.

La sua critica non riguarda quindi l’esigenza di intervenire tempestivamente, che considera imprescindibile, ma il rischio di identificare la tempestività con una sequenza predeterminata di adempimenti.

«L’attuale normativa in materia di contrasto alla violenza di genere è sicuramente una normativa che vuole rispondere a tragedie che hanno sconvolto tutti noi, ma a mio avviso è eccessivamente rigida e rischia un po’ di burocratizzare la risposta».

La questione posta da Gallucci è delicata perché investe contemporaneamente due esigenze: proteggere tempestivamente chi denuncia una violenza e preservare la capacità dell’indagine di ricostruire i fatti nella loro complessità, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.

È in questo contesto che la magistrata richiama anche l’esistenza di denunce che possono risultare strumentali, soprattutto all’interno di separazioni fortemente conflittuali, sottolineando tuttavia un problema più generale: non tutto ciò che è moralmente riprovevole o produce sofferenza all’interno di una relazione costituisce necessariamente un reato, così come, specularmente, non tutto ciò che inizialmente appare come un episodio isolato è privo di significato all’interno di una possibile escalation.

Distinguere correttamente questi piani diventa quindi essenziale tanto per evitare l’ingiustificata criminalizzazione del conflitto quanto per impedire la sottovalutazione della violenza.

I segnali che precedono la violenza

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda proprio i comportamenti che possono precedere episodi più gravi.

«Molto spesso i fatti più gravi sono preceduti da una serie di campanelli d’allarme. Bisognerebbe agire maggiormente sulla formazione degli operatori, che dovrebbero essere abituati a intercettarli».

Non tutti questi segnali, tuttavia, appartengono automaticamente alle fattispecie normalmente ricondotte alla violenza di genere. Gallucci cita, ad esempio, il danneggiamento, che in un determinato contesto relazionale può assumere un significato intimidatorio o rappresentare un elemento di escalation pur richiedendo, naturalmente, una valutazione concreta e non automatica.

Il tema dei cosiddetti reati spia o sentinella è da tempo oggetto di monitoraggio anche da parte del Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che considera in particolare atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenze sessuali come indicatori rilevanti per osservare l’evoluzione della violenza di genere.

Per Gallucci, tuttavia, la capacità di riconoscere il rischio non può dipendere soltanto dalla classificazione giuridica del singolo episodio. Richiede operatori capaci di leggere la situazione complessiva e, soprattutto, di instaurare con la vittima una relazione che consenta l’emersione di informazioni che difficilmente possono essere ottenute attraverso una mera compilazione burocratica.

«Non si tratta soltanto di una formazione rigidamente professionale, nel senso di conoscere le norme, ma anche di comprendere i bisogni di chi sta dall’altra parte».

La certezza della pena prima di nuove fattispecie

Alla domanda se sia necessario costruire ulteriori fattispecie aggravate o nuovi reati collegati alla violenza di genere, Gallucci sposta il problema su un piano più generale: l’effettività della sanzione.

La sua posizione è netta: prima di aumentare continuamente il numero delle fattispecie o la severità astratta delle pene, occorrerebbe interrogarsi sulla capacità dell’ordinamento di rendere prevedibile ed effettiva la conseguenza del reato.

«Le fattispecie di reato che il legislatore sceglie di mantenere in vigore devono essere assistite da una sanzione certa».

La magistrata non contrappone questo principio alla funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione, ma considera i due momenti compatibili: la pena dovrebbe essere sufficientemente certa nella sua applicazione e, successivamente, orientata durante l’esecuzione alla finalità rieducativa costituzionalmente prevista.

È una posizione sulla politica criminale, naturalmente suscettibile di differenti valutazioni dottrinali e politico-legislative, soprattutto per quanto riguarda sospensione condizionale, pene sostitutive, misure alternative alla detenzione e individualizzazione della risposta sanzionatoria. Il punto sollevato nell’intervista riguarda però soprattutto la percezione della vittima: una pena astrattamente molto elevata, se accompagnata dalla sensazione che la risposta concreta dello Stato sia imprevedibile o tardiva, può non tradursi in maggiore fiducia nelle istituzioni.

La vittima deve avere tempo per parlare

La rapidità non può inoltre trasformarsi nell’obbligo psicologico per la vittima di raccontare immediatamente tutto ciò che ha vissuto.

Gallucci insiste sulla necessità di rispettare anche il tempo della persona offesa.

«Ci sono donne che hanno bisogno di essere prima messe in sicurezza per potersi poi aprire, hanno bisogno di avere la certezza che non vi saranno conseguenze non solo per la propria vita, ma soprattutto per quella dei figli».

Il rapporto tra procedimento penale e controversie sull’affidamento rappresenta, da questo punto di vista, uno degli elementi più sensibili. Le dichiarazioni rese nel procedimento penale e gli elementi acquisiti possono avere riflessi nei procedimenti familiari, pur restando distinti presupposti, finalità e regole decisorie. Per questo, secondo Gallucci, l’investigatore deve essere contemporaneamente rapido e capace di approfondire, evitando sia la sottovalutazione sia conclusioni premature.

La polizia giudiziaria è la prima linea

Il punto nel quale la riflessione diventa maggiormente operativa riguarda il ruolo della polizia giudiziaria, spesso primo soggetto istituzionale a entrare materialmente nella situazione di violenza.

Gli operatori devono comprendere ciò che sta accadendo, riconoscere eventuali indicatori di rischio, raccogliere correttamente gli elementi utili alle indagini, valutare le immediate esigenze di protezione e contemporaneamente relazionarsi con una persona che può trovarsi in condizioni di paura, dipendenza economica o emotiva, isolamento e preoccupazione per i figli.

Non sempre, però, dispongono direttamente di psicologi o altre professionalità specialistiche.

La risposta proposta da Gallucci è quella della rete territoriale.

«Credo che sia importante creare una rete sul territorio in modo che gli operatori di polizia giudiziaria sappiano come e quando poter interloquire con gli psicologi, con i centri antiviolenza e con i servizi di salute mentale».

Non si tratta necessariamente di collocare ogni professionalità all’interno di ogni comando di polizia, ma di costruire protocolli e relazioni operative attraverso i quali chi interviene sappia immediatamente chi attivare e come farlo.

In questa prospettiva entrano in gioco Procure, forze di polizia statali, Polizia locale, servizi sociali e sanitari, centri antiviolenza ed enti locali. È un modello che attribuisce particolare importanza alla sussidiarietà territoriale, perché la protezione non può esaurirsi nell’atto processuale o nella consegna alla persona offesa di un foglio contenente l’elenco dei suoi diritti.

Proteggere la vittima senza sradicarla dalla sua vita

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda una conseguenza spesso poco considerata delle misure di protezione: può essere proprio la vittima a dover abbandonare improvvisamente casa, lavoro, scuola dei figli e rete sociale.

Gallucci rovescia il punto di osservazione:

«Se c’è una persona che subisce il reato, chi deve essere sradicato dal territorio? Chi commette il reato, non la vittima».

Naturalmente possono esistere situazioni di pericolo nelle quali il trasferimento in una struttura protetta rappresenta una misura indispensabile. Il principio proposto è però diverso: laddove la sicurezza lo consenta, la protezione dovrebbe cercare di evitare che il costo sociale della violenza ricada ulteriormente sulla persona che l’ha subita.

Perché l’allontanamento non riguarda soltanto un indirizzo. Può significare interrompere il lavoro, modificare la scuola dei figli, perdere reti familiari e sociali e ricostruire improvvisamente l’intera organizzazione della vita quotidiana.

Il problema operativo della flagranza differita

È su un punto molto concreto che Gallucci individua uno spazio per un possibile intervento legislativo.

L’art. 382-bis c.p.p. consente oggi l’arresto in flagranza differita, tra gli altri, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento, quando l’autore emerga inequivocabilmente da documentazione videofotografica o da altra documentazione legittimamente ottenuta attraverso dispositivi di comunicazione informatica o telematica e l’arresto intervenga entro i limiti temporali stabiliti dalla norma.

È proprio questo presupposto documentale che Gallucci propone di ripensare.

La magistrata richiama l’ipotesi nella quale la polizia giudiziaria intervenga immediatamente dopo un’aggressione, disponga delle dichiarazioni convergenti della vittima e di più testimoni, ma l’autore si sia già allontanato e manchino i requisiti richiesti dalla disciplina vigente per procedere all’arresto.

«Ci possono essere prove certe che però non sono documentali. Una persona viene aggredita e ci sono le dichiarazioni non soltanto di quella persona, ma di cinque testimoni: magari la prova documentale non c’è».

La proposta avanzata nell’intervista è dunque quella di valutare un ampliamento legislativo della flagranza differita, costruendo naturalmente presupposti sufficientemente rigorosi da conciliare l’esigenza di immediata protezione con le garanzie costituzionali della libertà personale.

Prevenzione amministrativa: gli strumenti del questore

Più favorevole è il giudizio della magistrata sugli strumenti amministrativi di prevenzione attribuiti al questore.

«Il questore oggi dispone di strumenti che si stanno rivelando molto efficaci. Credo che la strada iniziata sia quella giusta».

Anche qui, tuttavia, emerge il problema delle risorse: un provvedimento amministrativo è realmente efficace soltanto se può essere accompagnato dalla capacità delle forze di polizia di verificarne il rispetto e intervenire quando necessario.

La normativa, in altre parole, costituisce soltanto una parte dell’infrastruttura della prevenzione; l’altra è costituita da uomini, professionalità, organizzazione e capacità di presenza sul territorio.

Educazione affettiva: rispetto, libertà e ruolo delle famiglie

L’intervista affronta infine uno dei temi più controversi del dibattito pubblico: l’educazione affettiva e sessuale.

La posizione di Gallucci distingue tra un nucleo che considera imprescindibile — l’educazione al rispetto dell’altro — e gli aspetti più direttamente connessi alla sessualità, alle convinzioni personali, culturali e religiose, rispetto ai quali attribuisce alle famiglie un ruolo che ritiene debba essere preservato.

«Bisogna trovare un equilibrio per non limitare le libertà e consentire un’ampia formazione delle persone, anche giovanissime, ma nello stesso tempo non esautorare le famiglie dal loro ruolo educativo».

Nel corso della risposta Gallucci utilizza anche l’espressione politicamente controversa «ideologia gender». Si tratta della formulazione e della posizione dell’intervistata, non di una categoria scientifica univocamente riconosciuta. Il punto sostanziale della sua argomentazione resta comunque la ricerca di un equilibrio tra educazione al rispetto, autonomia educativa delle famiglie e contenuti dell’educazione sessuale.

Il significato del femminicidio non solo sul piano giuridico ma soprattutto culturale e criminologico

L’ultima parte dell’intervista si confronta con il dibattito sul significato stesso di femminicidio.

Sul piano strettamente giuridico, dal 17 dicembre 2025 la questione ha un dato normativo nuovo: la legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha introdotto nel codice penale l’art. 577-bis, configurando il femminicidio come fattispecie autonoma. La norma riguarda l’uccisione di una donna quando ricorrano specifiche condizioni, tra cui odio o discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, il rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva oppure la limitazione delle sue libertà individuali.

La distinzione rispetto all’omicidio di una donna è dunque rilevante: non ogni omicidio con vittima femminile integra automaticamente il delitto di femminicidio, perché devono essere accertati gli elementi qualificanti indicati dalla legge.

I dati statistici confermano contemporaneamente la forte dimensione di genere della violenza letale nella coppia. Nel 2024, delle 62 donne uccise dal partner o dall’ex partner, 61 avevano come autore un uomo; per gli uomini, le otto vittime di omicidio da parte del partner erano state invece tutte uccise da donne. Sono dati che non rendono sovrapponibili tutti i singoli casi, ma mostrano differenze strutturali che l’analisi criminologica non può ignorare.

Gallucci lo sintetizza in maniera molto netta:

«Le statistiche sono chiare e la maggior parte di questi reati viene commessa ai danni delle donne. Questo non significa che le donne non commettano reati, ma quando parliamo di questi reati dobbiamo mantenerci ai fatti».

La libertà sessuale non ammette minimizzazioni

Per la magistrata esiste infine un terreno sul quale il dibattito culturale rischia di arretrare: quello della libertà sessuale.

La preoccupazione espressa nell’intervista riguarda la tendenza a minimizzare condotte invasive della sfera sessuale altrui. Al di là della qualificazione giuridica del singolo episodio, che dipende sempre dall’accertamento delle concrete modalità del fatto, il principio richiamato è quello della libertà di autodeterminazione sessuale della persona.

«Dobbiamo ribadire quello che nel 2026 dovrebbe sembrare ovvio: qualsiasi intrusione nell’altrui sfera sessuale e quindi nella libertà di determinazione sessuale altrui non deve essere sminuita».

Ed è forse questo il punto nel quale le diverse parti dell’intervista tornano a incontrarsi.

La risposta alla violenza non può essere affidata soltanto alla norma penale, così come l’educazione non può sostituire la protezione quando il reato è già stato commesso. Occorrono prevenzione culturale e intervento giudiziario, formazione professionale ed empatia, certezza delle regole e capacità di leggere la complessità del caso concreto.

Soprattutto, occorre costruire un sistema nel quale la vittima non debba attraversare da sola il percorso che separa il primo segnale di pericolo dall’intervento dello Stato.

La riflessione di Anna Gallucci conduce così a una conclusione meno immediata dell’ennesima richiesta di una nuova fattispecie penale: il contrasto alla violenza di genere dipende certamente dalle leggi, ma anche dalla qualità delle istituzioni chiamate ad applicarle, dalla preparazione delle persone che incontrano per prime la vittima e dalla capacità di una comunità territoriale di riconoscere il rischio quando esiste ancora il tempo per impedire che diventi tragedia.


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