Ora dovrà esprimersi la Corte Costituzionale

Abstract: Da quasi un ventennio si assiste ad un proliferare di cc.dd. Decreti Sicurezza, ovvero dal Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con Legge n. 125 del 24 luglio 2008 al Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026, appena convertito con Legge n. 54 del 24 aprile 2026. Quest’ultimo è stato preceduto dal Decreto Legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito con Legge n. 80 del 9 giugno 2025. Tale Decreto Legge, è stato emanato con una procedura che non ha precedenti. Infatti nasceva da un disegno di legge approvato nel mese di novembre 2023 ed in discussione da oltre un anno in Parlamento che, improvvisamente, è stato “trasformato”, appunto in Decreto Legge dal Governo. Questa peculiarità ha appalesato numerose critiche evidenziate da tutti gli operatori del diritto, dal mondo accademico, dai costituzionalisti, dai magistrati etc.
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Premessa
Mentre si discute ovunque e comunque sull’impatto operativo delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 20261, iniziano a comparire le criticità del precedente pacchetto sicurezza, emanato con il Decreto Legge n. 48 dell’11 aprile 20252.
Si evidenzia che il D. L. n. 48 nasceva da un disegno di legge approvato nel mese di novembre 2023 ed in discussione al Parlamento3 che, improvvisamente, è stato emanato sotto forma di Decreto Legge dal Governo, facendo ricorso alla decretazione di urgenza, usata molto spesso nell’ultimo ventennio per introdurre numerosi “Pacchetti Sicurezza”.
Proprio questo “furto” operato dal Governo, dopo circa diciotto mesi di lavori parlamentari, fu oggetto di numerose critiche sulla legittimità dello stesso, per mancanza dei criteri necessari per poter ricorrere alla decretazione di urgenza, ex articolo 77 comma 2 della Carta Costituzionale4. Seri dubbi sulla legittimità del provvedimento furono espressi anche dalla Corte di Cassazione, dall’Associazione Nazionale Forense e dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Il nuovo delitto di “Blocco stradale”
Con l’articolo 14 del predetto Decreto Sicurezza del 2025 è stato modificato, per non dire stravolto, l’articolo 1-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 1948, n. 665, prevedendo che l’impedimento della libera circolazione su strada pubblica o ferrata non abbia più semplicemente rilevanza ammnistrativa ma sia configurabile come delitto, con pene che possono arrivare a due anni di reclusione se il fatto è commesso da più persone riunite. Il predetto articolo 1-bis, introdotto dal Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 19996, ora stravolto7, prevedeva illeciti amministrativi, in aggiunta all’articolo 1 che prevedeva e prevede illeciti penali più gravi, ovvero quando la libera circolazione si impedisce con congegni o altri oggetti.
Entrambi gli articoli sono stati modificati nel 20188, senza modificare la natura di illecito penale del secondo e di illecito amministrativo del primo.
Con la recente modifica il Legislatore ritiene grave la condotta di blocco stradale, a mezzo del proprio corpo, su strada pubblica9, e ora anche su strade ferrate.
In maniera estremamente sintetica si evidenzia che la condotta descritta è ora penalmente rilevante, così come ora lo è diventata la condotta del promotore e dell’organizzatore, anche senza la fisica partecipazione al blocco stradale.
La Relazione del Massimario della Cassazione, ha sostanzialmente anticipato i dubbi portati all’attenzione della Corte Costituzionale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di cui si dirà tra poco.
In particolare, proprio rispetto all’introduzione del nuovo delitto di “blocco stradale”, oggetto di rilievo, nella Relazione del Massimario n. 33 del 23 giugno 202 si legge, dalla pagina 73, che vi è la necessità di verificare in fase di applicazione se l’impedimento debba essere di rilevante entità o che, addirittura, comportamenti penalmente rilevanti siano ravvisabili anche quando i “blocchi”, comunque consentono la circolazione con manovre non pericolose o che sono di breve durata. Secondo la Corte di Cassazione occorre considerare delitto esclusivamente condotte tali da ostacolare in modo significativo la circolazione, così da cagionare una effettiva, rilevante e apprezzabile turbativa al traffico stradale e ferroviario. Questo per evitare di punire gravemente il mero dissenso e la mera manifestazione del proprio pensiero. Per questo la Suprema Corte, concludeva, auspicando un approfondimento sulla compatibilità costituzionale della norma de quo.
I fatti attenzionati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Nell’ambito di un procedimento penale, incardinato presso la Procura della Repubblica di Torino, che vede indagati diciotto manifestanti in concorso tra loro, i quali, in data 17 maggio 2025 (in vigenza del Decreto Sicurezza non ancora convertito), in occasione di una manifestazione di protesta contro l’eccidio in corso nella striscia di Gaza, impedivano, unitamente ad altri manifestanti, la libera circolazione delle due carreggiate del raccordo della tangenziale Torino-Caselle per circa dieci minuti, ostruendole con il proprio corpo, la stessa Procura della Repubblica, il 20 maggio scorso, ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale, rispettivamente:
– per contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost, per essere stata introdotta con un decreto-legge emanato in assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, come già prospettato in premessa; infatti la stessa Autorità Giudiziaria ritiene anomala la decretazione d’urgenza considerando che il decreto-legge, entrato in vigore il 12 aprile 2025, ha introdotto disposizioni analoghe a quelle contemplate in un disegno di legge di iniziativa governativa che era in quel momento al vaglio parlamentare (d.d.l. n. 1660, approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 dalla Camera dei deputati e, a partire dal 27 marzo 2025, in stato di relazione al Senato, sub. Atto n. 1236), così vanificando il lavoro svolto dalle Camere ed esautorandole.
– per contrasto con gli artt. 17 e 40 Cost., che riconoscono rispettivamente il diritto di riunione e il diritto di sciopero, i quali, nel loro esercizio, possono creare indirettamente dei disagi, fra cui intralci temporanei alla circolazione di terzi; secondo la Procura andava considerato che, per gli scioperi, la giurisprudenza riconosce che la protesta sindacale si esplica legittimamente con modalità che vanno ben oltre la mera astensione dal lavoro, compreso il picchettaggio, purché non trasmodi in violenza o minaccia.
– in subordine, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che la condotta sia punibile solo ove tenuta “al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione”; sostanzialmente, secondo la Procura, anche per la configurabilità del delitto di cui all’articolo 1-bis deve essere previsto il dolo specifico, come previsto per la configurabilità del reato di cui al precedente articolo 1, e non con il dolo generico come è ora strutturato.
– in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., nella parte in cui prevede quale minimo edittale della pena sei mesi di reclusione; sul punto l’Autorità Giudiziaria mette in evidenza che analoghe condotte prevedono pene ben più lievi, come il caso del reato di violenza privata, ex articolo 610 codice penale, che prevede una pena minima di quindici giorni di reclusione10, sussumibile, per esempio, nei confronti di più persone che impediscono al proprietario di un’auto in sosta in un parcheggio o in un garage di spostarla o di uscire dalla propria abitazione, condotta di violenza uguale, o addirittura maggiore, di quella esplicata dai manifestanti che ostacolino indirettamente lo scorrimento del traffico nell’ambito di una manifestazione.
Conclusioni
Come anticipato diversi sono i punti critici su cui dovrà esprimersi il Giudice delle Leggi. A parere di chi scrive il punto più delicato, però, è il contrasto con il citato articolo 77 comma 2 della Costituzione (vedi nota 4).
Nel caso in cui fosse accertata l’assenza dei presupposti di legge per la decretazione di urgenza del Governo, in sostituzione del potere legislativo riconosciuto al Parlamento per legge, la dichiarazione di incostituzionalità travolgerebbe l’intero Decreto Sicurezza?
La preoccupazione è ancora più verosimile in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione, già ha espresso pesanti critiche sul punto nella Relazione del Massimario di giugno 2025. Infatti alle pagine 6 e seguenti si legge che nessun fatto nuovo configurabile come “casi straordinari di necessità e urgenza”, richiesti dalla norma costituzionale appena citata, si è verificato nel tempo intercorso tra la discussione alle Camere del disegno di legge, da fine 2023, e la sua “trasformazione” in Decreto Legge approvato ad aprile 2025. Stesse perplessità espresse dal mondo universitario e dall’Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti d’Italia (AIC)11.
E’ evidente che la questione è tutt’altro che di facile soluzione. Da quanto sopra detto sembra già tutto scritto, ma non ci resta che attendere il giudizio della Corte Costituzionale, che illuminerà tutti gli addetti ai lavori e deciderà il destino dei diciotto manifestanti indagati.
NOTE
- Poi convertito con modifiche, con Legge n. 54 del 24 aprile 2026, allo scadere dei sessanta giorni previsti dalla legge, e pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n. 95, entrando in vigore quasi totalmente il giorno successivo (25 febbraio 2026).
- Pubblicato sulla G.U. n. 11 dello stesso giorno, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” e convertito con modifiche, con Legge n. 80 del 9 giugno 2025.
- Il 22 gennaio 2024 il disegno di legge viene presentato alla Camera con numero 1236 A.S. (Piantedosi/Nordio/Crosetto) ed il 19 settembre 2024 viene approvato con alcune modifiche e trasmesso al Senato con sub n. 1660 A.C.
- Comma 2. “Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.”
- Rubricato “Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione”.
- Precedente formulazione “1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. 2. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.”
- Nuova formulazione “1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.”
- Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con Legge n. 132 del primo dicembre 2018.
- Come definite dall’articolo 2 comma 1, n. 50 e ss. del Codice della Strada.
- Articolo 23 comma 1 codice penale rubricato “Reclusione” che recita testualmente “La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno”.
- Pagina 7 Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 33/2025.

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