Si configura il reato se il veicolo è fermo sul marciapiede con il motore accesso?

Abstract: Certamente la sosta e la fermata del veicolo sono fasi della circolazione di un veicolo. Le considerazioni sul punto sono però più dirimenti quando, nel considerare un veicolo in circolazione, consegue la condanna per guida in stato di ebbrezza. Ancor di più dirimenti quando l’imputato ricorre in Cassazione nonostante l’applicazione della particolare tenuità del fatto
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Particolare e interessantissimo caso affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione1. Oggetto del giudizio riguardava un conducente alla guida in stato di ebbrezza che, nonostante avesse un tasso alcolemico altissimo, non veniva punito in applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis c.p.2, riconosciuta dal Giudice penale di secondo grado, ribaltando la sentenza di primo grado. A questo punto la domanda nasce spontanea: che interesse aveva il conducente ubriaco a chiedere l’intervento della Corte di Cassazione?
I fatti. Un conducente veniva condannato dal Tribunale di Lodi per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies C.d.S.3, in quanto trovato alle ore 2.30 di notte, all’interno di un veicolo fermo con motore acceso, con due ruote sul marciapiede, in evidente stato di ebbrezza (tasso alcolemico 2,18 g/l per entrambe le misurazioni effettuate). In realtà il veicolo era stato segnalato all’organo di polizia stradale da un camionista, che riferiva di traiettorie non sicure del veicolo, che poco dopo veniva rintracciato fermo sul marciapiede, con il motore accesso e la testa sul volante. Il Giudice di secondo grado, pur constatando del fatto-reato accertato, riteneva l’offesa di particolare tenuità per l’esiguità del danno e del pericolo conseguenti al reato e per l’inidoneità della condotta a suscitare allarme sociale. Pertanto, dichiarava l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto, revocando, tra l’altro, anche le sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente e confisca veicolo).
Bene. La maggior parte delle persone avrebbero esultato per non essere state condannate, per guida in strato di ebbrezza aggravato dall’averlo fatto in orario notturno, dopo che a bordo di un veicolo fosse stato accertato il suo tasso alcolemico ben oltre il limite massimo, e che gli organi di polizia stradale, ancor prima del rilievo tecnico, avevano già accertato un forte odore di alcol proveniente dall’abitacolo e che il conducente stesso non era in grado di parlare e addirittura di dettare il suo numero di telefono agli stessi agenti!
Invece il conducente in questione ha preferito ricorrere in Cassazione per ben quattro motivi. Per quel che interessa è stato accolto per un solo motivo. Infatti, con il terzo motivo, il ricorrente contestava l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 186 cds da parte dei giudicanti nella parte in cui hanno ritenuta accertata la circolazione del veicolo, seppur fermo sul marciapiede, nella sua accezione più ampia prevista dal codice della strada.
Prima di approfondire il ragionamento della S.C., che ha portato la stessa a dare ragione al ricorrente, occorre evidenziare le ragioni per le quali quest’ultimo avesse interesse a ricorrere, nonostante non fosse stato condannato. Con stupore occorre prendere atto che il ricorrente aveva più motivi per proporre ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., in quanto:
1) la pronuncia ha comunque efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (ex art. 651-bis c.p.4);
2) comunque la sentenza è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale (ex art. 3, lett. f, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 3135);
3) la sentenza può impedire la futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., come da univoco orientamento giurisprudenziale6 .
Tornando, ora, al terzo motivo che ha colpito nel segno, il ricorrente poneva la questione della possibilità di riconoscere la circolazione del veicolo, esclusivamente dal fatto accertato e cioè auto ferma con due ruote sul marciapiede, con motore e riscaldamento accesi, mentre dormiva sul volante. Inoltre la difesa evidenziava che seppur la “fermata”7 costituisce una fase della circolazione, occorre distinguere il caso concreto, con la necessità di distinguere il caso di un’auto ferma nel mezzo della carreggiata rispetto al caso di un’auto ferma a bordo strada, in una posizione che non consente di accertare la precisa scelta del conducente di non sottrarsi al flusso circolatorio. Secondo il difensore, la Corte di Appello ha errato da un lato ritenendo che la semplice accensione del motore fosse idonea a integrare l’attivazione degli organi meccanici dell’autovettura che le imprimono l’energia cinetica e, dall’altro, non considerando il fatto che l’imputato si fosse posto a dormire in automobile con il motore acceso per garantire una temperatura interna salubre, perché non era sdraiato, ma accasciato sul volante, che secondo i Giudici di secondo grado, dimostrava la volontà di effettuare una fermata del tutto temporanea e non di una vera e propria sosta, rafforzata dal fatto che il posizionamento di due ruote sul marciapiede rendeva imminente la potenziale necessità per l’imputato di spostare il veicolo per consentire il passaggio di pedoni in transito sul marciapiede.
In base alle predette contestazioni la S.C. evidenziava che la giurisprudenza ritiene configurabile il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza anche nel caso di chi venga sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, quando sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare come mera “fermata” tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione. Ma in questo caso non ha condiviso il ragionamento della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto che siccome il veicolo fosse posizionato con due ruote sul marciapiede, indicherebbe in maniera univoca la temporaneità della fermata in ragione dell’imminente necessità di spostare il predetto veicolo per consentire il passaggio di pedoni sul marciapiede parzialmente occupato, magari con ridotta mobilità.
Tale ragionamento non ha convinto gli Ermellini anche perché sembra inverosimile che un pedone transiti alle 02.30 di notte sul marciapiede.
Quindi, non essendo stata provata la circolazione del veicolo nei periodi immediatamente precedenti al controllo dell’organo di polizia stradale, non rappresentando una prova la testimonianza del camionista, e ritenendo contraddittorie e illogiche le motivazioni della Corte di Appello, la Corte di Cassazione annullava la sentenza, rinviandola, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
NOTE
- Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 39736 del 4 dicembre e depositata il 10 dicembre 2025.
- Articolo 131-bis c.p. rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, come recentemente modificato dal D. L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.
- Articolo 186 cds rubricato Guida sotto l’influenza dell’alcol recita testualmente “comma 1 – E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Comma 2 – Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter”…. (omissis). Comma 2-sexies “L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
- Articolo 651-bis c.p.p. rubricato “Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno” recita testualmente “comma 1 – La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Comma 2 – La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
- Rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti il cui articolo 3 lett. f) recita testualmente “comma Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: (omissis) – lettera f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza , nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale”.
- In tal senso vedi, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 19862 del 15 maggio 2025 e sezione I, n. 459 del 2 dicembre 2020.
- Rinvenibile dalla definizione riportata nell’articolo 157 comma 1 lette b) cds “per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”;
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