Il Consiglio di Stato ribadisce che la natura pubblicistica della strada deve risultare da un atto o un fatto idoneo

Abstract: La natura pubblica o privata di una strada comporta una serie di conseguenze in termini di obblighi di manutenzione e di risarcimenti danni cagionati a terzi, per la presenza di insidie, per la cattiva manutenzione, per la presenza di dissesti dovuti ad ammaloramento del manto stradale, alla presenza di radici di alberi in superficie. Ancora più complicato è il caso di strade private aperte al pubblico. Chi fa cosa? Una recente pronuncia di “Palazzo Spada” risolve definitivamente il dilemma.
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Con la recentissima sentenza del Consiglio di Stato[¹] è stato stabilito che la natura di strada pubblica deve risultare da un atto o da un fatto, come una convenzione, un’espropriazione, l’usucapione ecc., idoneo, quindi, a trasferirne la proprietà[²].
Cosa significa? Significa che il mero utilizzo con destinazione pubblica, compresa l’occupazione dell’area da parte della stessa pubblica amministrazione, e la mera destinazione di fatto a strada pubblica non bastano a renderla pubblica e, quindi, non si può addossare ai Comuni l’onere della manutenzione e la responsabilità ex articolo 2051 c.c.[³], spesso messi in ginocchio e senza risorse economiche adeguate per provvedere.
Veniamo ai fatti. Tutto nasce da un’ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’articolo 54, comma 4, T.U.EE.LL.[⁴], con la quale si ordinava ai frontisti di alcune strade del Comune di Roma Capitale di provvedere alla messa in sicurezza mediante l’abbattimento di alberi pericolanti, all’adozione di misure di compensazione ambientale e al ripristino del manto stradale compromesso dalle radici degli stessi alberi. Secondo il Comune, la manutenzione era a carico dei proprietari frontisti, anche con riferimento alle alberature presenti a bordo strada. Il presupposto per l’emanazione dell’ordinanza era da ricercare nel fatto che la strada fosse aperta al pubblico, con la conseguenza che il pericolo esistente fosse da annoverare tra quelli idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità.
Il Tribunale amministrativo di primo grado adito confermava la legittimità dei poteri esercitati dal Comune di Roma, confermando l’onere a carico dei proprietari frontisti di provvedere a quanto contenuto nell’ordinanza impugnata.
Gli interessati presentavano appello. In primo luogo, le censure finalizzate a dedurre che la manutenzione costante avrebbe evitato il pericolo per la pubblica incolumità (che costituisce la ragione dell’ordinanza) non sono idonee, secondo il giudice amministrativo di secondo grado, ad escludere l’esercizio del potere di adozione di misure contingibili e urgenti, in quanto è rilevante, in questa fase, esclusivamente l’attualità del pericolo; ciò rende superflui e inutili anche gli obblighi di partecipazione procedimentale riconosciuti, in generale, dalla Legge sul procedimento amministrativo[⁵].
In secondo luogo — e veniamo al punto cruciale — gli appellanti eccepivano la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria, evidenziando l’erronea interpretazione del primo giudice relativamente alla qualificazione della strada come “strada aperta al pubblico transito”, e non come “strada pubblica”. Inoltre, contestavano che nessun rilievo fosse stato dato alla funzione pubblica svolta dalla strada.
A supporto della loro tesi, i frontisti allegavano una serie di atti che ritenevano univocamente idonei a sostenerla, ovvero:
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nella tavola denominata “Rete viaria” del progetto definitivo della rete viaria del Comune, alcune strade risultavano indicate come rete viaria pubblica;
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il Comune aveva di fatto sostituito la strada adiacente al tratto ferroviario, mai più realizzata, con l’arteria in questione, riconoscendola come strada di accesso al quartiere di riferimento;
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i frontisti pagavano l’occupazione di suolo pubblico per gli accessi carrai sulla strada interessata.
Al fine di esaminare l’appello, il Consiglio di Stato premetteva che gli alberi oggetto di contesa certamente non fanno parte della strada, che, per definizione del Codice della strada, è l’area destinata al transito di persone, veicoli e animali[⁶].
Fatta questa premessa, i giudici amministrativi hanno ritenuto che non siano sufficienti a dimostrare la natura pubblica della strada l’esistenza del piano particolareggiato e la qualità di opere di urbanizzazione individuate nello stesso piano, l’uso e la funzione svolta di fatto dalle strade, l’asserita mancanza dell’identificativo catastale delle aree di sedime e la titolarità di beni in capo a società alle quali “il Comune non ha ancora chiesto la voltura”, o ad altri privati.
Proseguono affermando che, affinché un’area assuma la natura giuridica di strada pubblica, non basta che vi sia di fatto il transito del pubblico e l’occupazione dell’area sine titulo da parte della pubblica amministrazione; non basta la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica e non basta l’esistenza di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. Occorre, invece, che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.
Nel caso di specie, infatti, manca l’atto di acquisizione al patrimonio comunale delle strade oggetto dell’ordinanza impugnata, come attestato dallo stesso Comune e dalle visure catastali. Mancanza riconosciuta dagli stessi appellanti che, però, la considerano un mero adempimento formale in virtù dell’art. 16, comma 2, T.U.E.[⁷], secondo cui le opere di urbanizzazione appartengono ex lege al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione.
Secondo i giudici, considerato che l’acquisizione di un bene al patrimonio pubblico può avvenire anche in base a un atto amministrativo[⁸], quest’ultimo deve essere idoneo ed avere ad oggetto il trasferimento del dominio. Certamente non hanno queste caratteristiche un piano particolareggiato, soprattutto quando l’acquisizione al patrimonio pubblico è indicata come facoltà dell’Ente. Come, ovviamente, non ha queste caratteristiche il fatto che il Comune faccia pagare l’occupazione di suolo pubblico per accessi carrabili sulla strada interessata.
Concludono i giudici di Palazzo Spada che, comunque, nessuna norma consente di addossare gli oneri di manutenzione alla pubblica amministrazione in caso di strada privata aperta al pubblico. A tal proposito citano una precedente sentenza[⁹], con la quale, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., hanno affermato che l’onere manutentivo delle strade private grava ordinariamente sui proprietari, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti per il loro cattivo stato di conservazione.
In conclusione, si respingeva l’appello, confermando le statuizioni di primo grado.
Una riflessione. Negli Enti Locali si tende a ritenere pubbliche alcune strade, sebbene non compaiano nell’elenco dei beni comunali, sulla base di fatti esteriori come la presenza di pubblica illuminazione, di pubblica fognatura ecc.
Evidentemente è un ragionamento sbagliato, mancando il presupposto indicato da Palazzo Spada. Quindi, se da un lato tale condizione esime l’ente comunale da responsabilità, sia per la manutenzione sia per eventuali risarcimenti dovuti a sinistri, infortuni e danni in genere, dall’altro nasce il problema del possibile danno erariale[¹⁰] per l’illegittima esistenza della pubblica illuminazione e della pubblica fognatura a beneficio di privati, con evidenti costi a carico della collettività.
NOTE
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Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 245 del 12.01.2026.
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Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2870 del 6 marzo 2024; Sezione II, sentenza n. 5811 del 1° luglio 2024.
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Codice Civile, art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia): «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.»
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Testo Unico Enti Locali, art. 54: (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale): «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.»
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 7: «1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2.Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.»
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Codice della strada, art. 2: «1.Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.»
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 16: «2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.»
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Ai sensi degli articoli 2644 c.c. (Effetti della trascrizione) e 2645 c.c. (Altri atti soggetti alla trascrizione).
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Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 7252 del 9 settembre 2025.
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Materia recentemente riformulata dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dallo scorso 22 gennaio, rubricata “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

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