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Codice della Strada Giurisprudenza Luigi De Simone NOTIZIE

LANCIO DI OGGETTI DAL CAVALCAVIA. VIOLENZA PRIVATA O TENTATO OMICIDIO? Luigi De Simone

La Cassazione è molto dura in merito ritenendo configurabile l’ipotesi di reato più grave (Cass. Pen. 1710/2024)

Luigi De Simone

AbstractLa Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha confermato l’orientamento consolidato della stessa Corte, riconoscendo la massima gravità alla condotta di chi lancia oggetti dai cavalcavia sulle auto in corsa, indipendentemente dalla loro grandezza o peso.

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Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione1, nel caso di lancio di una bottiglia da un cavalcavia, è perfettamente configurabile il delitto di tentato omicidio, e non di violenza privata, come ipotizzato invece dal Tribunale di primo grado, anche se la bottiglia sia di piccole dimensioni e non vi sia alcun impatto con il veicolo, in quanto l’eventuale impatto avrebbe potuto provocare anche la morte di un numero considerevole di persone (conducente veicolo, occupanti dello stesso veicolo, occupanti di altri veicoli coinvolti in caso di perdita di controllo del primo).

I fatti risalgono al 2017. Nel 2021 un minorenne veniva condannato dal Tribunale per i minorenni di Bari per violenza privata2, per aver lanciato, dal cavalcavia di una strada statale, una bottiglia vuota e di piccole dimensioni, che, grazie ad un repentino cambio di corsia di marcia, era stata abilmente evitata dal conducente, che sopraggiungeva nella corsia di sorpasso. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che fosse configurabile la condotta di violenza privata, aderendo ad una precedente pronuncia del 20103, secondo la quale è integrabile il delitto di violenza privata per il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni, perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise”.

In questo caso era stato escluso l’elemento psicologico del dolo diretto di omicidio “in considerazione del fatto che il conducente era riuscito a evitare con una semplice sterzata l’impatto con la bottiglia lanciata contro la sua auto e che la condotta posta in essere dal reo, anche apprezzata ex ante, non appariva di particolare gravità, trattandosi, come detto, di una bottiglia piccola e vuota.

Nel 2021 la Corte di Appello di Bari – sezione minorenni, su ricorso del Pubblico Ministero ribaltava la sentenza di primo grado ritenendo il minore responsabile del delitto di tentato omicidio, con dolo alternativo, assolutamente compatibile con l’ipotesi tentata4.

Il condannato ricorreva in cassazione per aver errato il Giudice di secondo grado nel ritenere sussistente il dolo, anche perché non poteva conoscere la parte offesa, che con una semplice sterzata aveva evitato l’impatto con l’oggetto lanciato (bottiglia di birra piccola e vuota) che, tra l’altro, non poteva essere paragonata a dei sassi di notevoli dimensioni.

La S.C., al fine di sostenere la configurabilità del tentato omicidio già riconosciuta dalla Corte di Appello, ha valorizzato i seguenti elementi: a) l’incontestata circostanza secondo cui l’intento del giovane sarebbe stato quello di “provocare brusche frenate o sterzata improvvisa dell’automobilista”; b) il luogo teatro dei fatti, ovvero una strada statale notoriamente trafficata e frequentata da veicoli; c) l’andatura dell’auto condotta dalla persona offesa che, sebbene non espressa con precisione in km/h, era certamente sostenuta, sebbene auspicabilmente conforme ai limiti previsti per una strada statale (80-90 km/h). A seguito di questo ragionamento la S.C. ha ritenuto che in questo contesto anche una semplice e improvvisa frenata ovvero una brusca sterzata rappresentavano un grandissimo pericolo per l’incolumità del viaggiatore, a prescindere dalle dimensioni, dalla consistenza e/o dalla capacità distruttiva del corpo lanciato. Inoltre, in caso di impatto, visto il lancio a candela e la velocità sostenuta, non poteva escludersi la rottura del parabrezza con tutte le conseguenze più gravi facilmente immaginabili.

La Corte di Cassazione nella sua disamina cita, poi, altra giurisprudenza concorde della stessa Corte.  Tra tutte una sentenza del 20035 ove si è affermato che “costituisce tentativo di omicidio plurimo il lancio “a pioggia”, dall’alto di un cavalcavia sulla sottostante sede autostradale, in ora notturna, di sassi, pietre, cocci e simili, in quanto tale azione, seppure non diretta a colpire singoli autoveicoli, è idonea (…) a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diretta la volontà dell’agente”.

In una sentenza successiva6 è stato individuato il dolo diretto nella condotta dell’agente che, sforzandosi di superare un’alta rete metallica protettiva, aveva lanciato un sasso di rilevante massa in corrispondenza della corsia di scorrimento delle auto su un’autostrada, notoriamente molto trafficata in determinate ore del giorno, da un punto di un cavalcavia da cui non era possibile vedere le auto che transitano in basso.

Infine citavano una più recente sentenza7 in cui veniva affermato che “In tema di tentato omicidio, è configurabile il dolo diretto nella condotta dell’agente che, dopo aver superato la rete metallica posta a protezione di un cavalcavia autostradale, lanci in immediata successione due sassi di rilevante massa sulla carreggiata al momento del passaggio di un’autovettura, ben visibile dall’alto”.

La Suprema Corte, quindi, dichiarava il ricorso infondato.

Il consolidato orientamento pone l’accento sulla pericolosissima condotta del lancio di oggetti dai cavalcavia. Di riflesso, in caso di incidenti mortali causati dal lancio degli oggetti, si potrebbe legittimamente configurare il delitto di omicidio volontario, con pene molto più gravi rispetto all’ipotesi di violenza privata ipotizzata dal Tribunale di primo grado. Si confida in una maggiore presa di coscienza da parte di adolescenti o di ragazzi poco più che maggiorenni che, spesso, giocano con il fuoco mettendo in pericolo la vita degli altri.

 


NOTE

  1. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 1710 del 26 settembre 2024 e depositata il 15 gennaio 2025.
  2. Articolo 610 c.p. che recita testualmente “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma”.
  3. Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 20749 del 13.04.2010.
  4. Articolo 56 c.p. (Delitto tentato): “Chi compie atti idoneidiretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.
  5. Corte di Cassazione, Sez. I, n. 19897 del 25.03.2003.
  6. Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5436 del 25.01.2005.
  7. Corte di Cassazione, Sez. I, n. 29611 del 30.03.2022.

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