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L’intelligenza artificiale negli enti locali, le nuove regole europee tra innovazione e responsabilità

Dal 2 agosto 2025 diventano applicabili le nuove disposizioni dell’AI Act europeo, limiti e opportunità dell’automazione per amministrazioni comunali e polizie locali

Francesco Mancini

Abstract: L’entrata in applicazione, il 2 agosto 2025, di ulteriori disposizioni del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) rappresenta una tappa significativa nella costruzione di un sistema giuridico destinato a disciplinare l’impiego delle tecnologie algoritmiche all’interno dell’Unione europea. Il regolamento, fondato su un approccio proporzionato al rischio, introduce obblighi differenziati per fornitori e utilizzatori dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle applicazioni suscettibili di incidere sui diritti fondamentali. Per gli enti locali e le polizie locali, l’evoluzione normativa assume una rilevanza specifica in relazione all’automazione dei procedimenti amministrativi, alla gestione dei servizi pubblici, alla videosorveglianza intelligente e all’impiego di strumenti predittivi nelle attività di controllo del territorio. Il contributo esamina le principali scadenze normative, le implicazioni organizzative e le responsabilità degli operatori pubblici, evidenziando la necessità di coniugare innovazione tecnologica, trasparenza amministrativa e controllo umano sulle decisioni che incidono sui cittadini.

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L’AI Act e il nuovo quadro europeo

Il 2 agosto 2025 segna una nuova fase nell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689, conosciuto come Artificial Intelligence Act, attraverso il quale l’Unione europea ha introdotto una disciplina organica dell’intelligenza artificiale, orientata a promuovere l’innovazione tecnologica senza rinunciare alla protezione dei diritti fondamentali, alla sicurezza e alla trasparenza dei sistemi automatizzati.

La normativa adotta un modello regolatorio fondato sulla classificazione dei rischi, distinguendo le applicazioni vietate, quelle considerate ad alto rischio e i sistemi soggetti a obblighi specifici di trasparenza, secondo una logica nella quale l’intensità delle prescrizioni aumenta in relazione alla capacità della tecnologia di incidere sulla libertà, sulla dignità e sui diritti delle persone.

Il percorso di applicazione del regolamento è progressivo. Dal 2 febbraio 2025 sono già operative le disposizioni relative alle pratiche vietate e all’obbligo di garantire un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, mentre dal 2 agosto 2025 trovano applicazione, tra le altre, le norme riguardanti i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e alcune disposizioni sull’assetto di governance e sull’apparato sanzionatorio.

La maggior parte degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio segue invece scadenze successive, secondo il calendario previsto dal regolamento, circostanza che impone alle amministrazioni pubbliche di distinguere tra prescrizioni già applicabili e adempimenti destinati a diventare obbligatori nelle fasi successive.

Per gli enti territoriali, questa evoluzione normativa non rappresenta soltanto una questione di conformità giuridica, ma richiede una riflessione sull’organizzazione dei servizi, sulle modalità di acquisizione delle tecnologie e sulla responsabilità delle decisioni amministrative assistite da sistemi algoritmici.

L’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione locale

L’impiego dell’intelligenza artificiale nelle amministrazioni comunali può interessare numerose attività, dalla gestione documentale all’analisi dei flussi informativi, dall’assistenza ai cittadini alla programmazione dei servizi pubblici, fino al supporto nell’istruttoria dei procedimenti amministrativi.

Tali applicazioni possono contribuire a migliorare l’efficienza organizzativa, ridurre i tempi di lavorazione e favorire un utilizzo più razionale delle risorse, ma introducono contemporaneamente problemi relativi alla qualità dei dati, alla verificabilità dei risultati e alla possibilità di individuare le responsabilità quando un sistema automatizzato produce informazioni errate o valutazioni discriminatorie.

L’adozione di strumenti algoritmici non modifica infatti i principi fondamentali dell’azione amministrativa, che rimane soggetta ai criteri di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza previsti dall’articolo 97 della Costituzione e dalla legislazione sul procedimento amministrativo.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve pertanto essere ricondotto a un modello organizzativo nel quale la tecnologia supporta l’attività degli uffici senza trasformarsi in un centro autonomo di esercizio del potere pubblico, sottratto alla possibilità di controllo e contestazione da parte dei cittadini.

La responsabilità della decisione amministrativa continua a essere riferibile all’amministrazione competente, che non può considerare il risultato prodotto da un algoritmo come una giustificazione sufficiente per rinunciare alla verifica della correttezza del procedimento e della legittimità dell’atto.

Le polizie locali tra sicurezza urbana e controllo algoritmico

Per le polizie locali, le implicazioni dell’AI Act assumono una particolare complessità, considerando che le tecnologie di intelligenza artificiale possono essere utilizzate in attività che incidono direttamente sulla libertà delle persone, sulla protezione dei dati personali e sull’esercizio dei poteri di controllo.

Tra le applicazioni di maggiore interesse rientrano l’analisi dei flussi di traffico, il supporto alla gestione della mobilità urbana, l’elaborazione di informazioni provenienti dai sistemi di videosorveglianza e l’individuazione di anomalie nelle infrastrutture o nei servizi pubblici.

La distinzione fondamentale riguarda tuttavia la finalità concreta del sistema, poiché una tecnologia impiegata per analizzare in forma aggregata i flussi veicolari presenta rischi differenti rispetto a un’applicazione destinata a identificare persone, ricostruirne gli spostamenti o formulare valutazioni individuali sulla probabilità di comportamenti illeciti.

Il regolamento europeo vieta determinate pratiche di intelligenza artificiale, tra cui specifiche forme di valutazione del rischio criminale individuale fondate esclusivamente sulla profilazione o sulle caratteristiche personali, mentre sottopone l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico, per finalità di contrasto dei reati, a un regime di divieto generale accompagnato da eccezioni rigorosamente delimitate.

È importante sottolineare che tali eccezioni non costituiscono un’autorizzazione generale all’impiego delle tecnologie biometriche da parte delle polizie locali, poiché la legittimità delle singole applicazioni dipende dalla finalità perseguita, dalla base giuridica nazionale, dalle competenze effettivamente attribuite all’organo operante e dal rispetto delle garanzie previste dal diritto europeo.

Inoltre, non ogni sistema di videosorveglianza costituisce automaticamente un sistema di intelligenza artificiale, né ogni applicazione algoritmica utilizzata dalla polizia locale rientra necessariamente nella categoria dei sistemi ad alto rischio.

La qualificazione giuridica richiede una valutazione delle caratteristiche tecniche, delle finalità dichiarate e delle modalità effettive di utilizzo, evitando interpretazioni generalizzate che potrebbero condurre tanto a restrizioni non necessarie quanto a impieghi incompatibili con la tutela dei diritti fondamentali.

Protezione dei dati e responsabilità amministrativa

L’AI Act non sostituisce la normativa sulla protezione dei dati personali, ma si affianca al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e, per i trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, alla disciplina derivante dalla Direttiva (UE) 2016/680, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Per gli enti locali e le polizie locali ciò significa che l’eventuale conformità di un sistema alle prescrizioni dell’AI Act non rende automaticamente legittimo il trattamento dei dati personali, che deve comunque rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità, minimizzazione e limitazione delle finalità.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai sistemi che elaborano immagini, dati biometrici, informazioni relative a persone sottoposte a controlli o elementi utilizzabili per ricostruire comportamenti individuali, poiché tali applicazioni possono determinare forme di sorveglianza particolarmente invasive.

La valutazione preventiva dei rischi, la definizione delle responsabilità tra amministrazione e fornitore tecnologico, la sicurezza informatica e la tracciabilità delle operazioni rappresentano pertanto elementi essenziali per evitare che l’innovazione produca nuove vulnerabilità giuridiche e organizzative.

Il problema assume una rilevanza ulteriore quando le amministrazioni acquisiscono soluzioni sviluppate da operatori privati, poiché la complessità tecnica dei sistemi non può tradursi in una dipendenza informativa tale da impedire agli uffici pubblici di comprenderne il funzionamento, verificarne i limiti e controllarne i risultati.

Formazione e controllo umano, le nuove responsabilità degli enti

Una delle disposizioni già applicabili dal 2 febbraio 2025 riguarda l’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, prevista dall’articolo 4 del regolamento, che richiede ai fornitori e ai soggetti che utilizzano sistemi di IA di adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di conoscenza e competenza del personale coinvolto.

Per le amministrazioni locali tale previsione implica la necessità di sviluppare percorsi formativi proporzionati alle mansioni effettivamente svolte, distinguendo tra personale amministrativo, responsabili dei procedimenti, dirigenti, operatori di polizia locale e soggetti incaricati della gestione tecnica delle piattaforme.

La formazione non può limitarsi all’apprendimento delle funzionalità degli strumenti, ma deve comprendere la capacità di riconoscere errori, risultati inattendibili, distorsioni discriminatorie e situazioni nelle quali l’intervento umano risulta indispensabile.

Il controllo umano, tuttavia, non deve essere inteso come una semplice convalida formale delle indicazioni prodotte dalla macchina, ma come un’attività effettiva di valutazione critica, nella quale il funzionario conserva la possibilità concreta di comprendere, modificare o non utilizzare il risultato algoritmico.

La sfida organizzativa consiste quindi nel costruire competenze capaci di impedire che l’automazione determini una progressiva deresponsabilizzazione degli operatori, soprattutto nei settori nei quali l’attività amministrativa o di polizia può incidere direttamente sui diritti dei cittadini.

Innovazione e legalità, una sfida per il governo del territorio

L’applicazione progressiva dell’AI Act rappresenta per gli enti locali un’opportunità di modernizzazione, ma richiede una capacità di governo delle tecnologie che non può essere affidata esclusivamente ai fornitori informatici o alle strutture tecniche.

La scelta di adottare sistemi di intelligenza artificiale deve essere preceduta da una valutazione della loro effettiva utilità, della compatibilità con le competenze istituzionali e delle conseguenze che il loro impiego può produrre sull’esercizio dei poteri pubblici.

Per le polizie locali, in particolare, la disponibilità di strumenti tecnologicamente avanzati non determina automaticamente l’ampliamento delle attribuzioni previste dall’ordinamento, né può giustificare modalità di controllo incompatibili con i principi di proporzionalità e tutela delle libertà individuali.

La vera innovazione amministrativa non consiste nel sostituire la responsabilità umana con la capacità di calcolo delle macchine, ma nell’utilizzare le potenzialità della tecnologia per rendere l’azione pubblica più efficace, verificabile e rispettosa dei diritti fondamentali.

L’AI Act introduce quindi una nuova dimensione della responsabilità istituzionale, nella quale la legalità non riguarda soltanto il contenuto delle decisioni, ma anche gli strumenti attraverso i quali esse vengono elaborate.

Per gli enti locali e le polizie locali, la sfida dei prossimi anni sarà proprio quella di trasformare l’intelligenza artificiale in un supporto qualificato all’esercizio delle funzioni pubbliche, evitando che la complessità degli algoritmi diventi una nuova forma di opacità amministrativa o una giustificazione per l’indebolimento delle garanzie democratiche.


Riferimenti normativi e bibliografici

Unione europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act).

Unione europea. (2016). Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Unione europea. (2016). Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3, 13, 15, 24 e 97.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.

Legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

Commissione europea. (2024). AI Act enters into force. Bruxelles.

Commissione europea. (2025). General-Purpose AI Code of Practice. Bruxelles.

European Data Protection Board. (2024). Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models.

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). (2020). Getting the Future Right: Artificial Intelligence and Fundamental Rights. Vienna.


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