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Francesco Mancini Geopolitica NOTIZIE

Il ritorno della guerra come strumento della politica internazionale

Il conflitto tra Israele e Iran, l’intervento militare degli Stati Uniti e la progressiva erosione dei limiti giuridici all’uso della forza nelle relazioni tra Stati

Francesco Mancini

Abstract: Il conflitto militare tra Israele e Iran del giugno 2025, culminato nell’intervento diretto degli Stati Uniti contro le installazioni nucleari iraniane, rappresenta un passaggio significativo nella trasformazione degli equilibri internazionali e nella progressiva riaffermazione della forza militare quale strumento di regolazione delle controversie tra Stati. La crisi, sviluppatasi attraverso attacchi aerei, operazioni missilistiche e azioni contro infrastrutture strategiche, ripropone questioni fondamentali relative al divieto dell’uso della forza, ai presupposti della legittima difesa e alla distinzione tra prevenzione di una minaccia e aggressione armata. Il contributo analizza le implicazioni giuridiche e geopolitiche del conflitto alla luce della Carta delle Nazioni Unite, evidenziando le contraddizioni di un sistema internazionale nel quale la sicurezza nazionale viene sempre più frequentemente invocata per giustificare interventi unilaterali, mentre gli strumenti multilaterali di prevenzione e risoluzione delle controversie mostrano crescenti difficoltà nel contenere l’escalation militare.

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La guerra e la crisi dell’ordine internazionale

La convinzione che il progressivo consolidamento delle istituzioni internazionali e l’interdipendenza economica avrebbero determinato una riduzione del ricorso alla guerra quale strumento ordinario delle relazioni tra Stati ha rappresentato una delle principali aspirazioni dell’ordine internazionale costruito dopo il secondo conflitto mondiale, fondato sul riconoscimento della sovranità statale, sul divieto dell’uso della forza e sull’attribuzione alle Nazioni Unite di una funzione centrale nel mantenimento della pace e della sicurezza collettiva.

La realtà contemporanea sembra tuttavia mostrare una progressiva distanza tra questa architettura normativa e i comportamenti degli attori internazionali, poiché la forza militare torna a essere impiegata non soltanto come risposta a un’aggressione, ma anche come mezzo per modificare equilibri strategici, neutralizzare minacce future e condizionare le decisioni politiche di altri Stati.

Il conflitto tra Israele e Iran del giugno 2025 costituisce un’espressione particolarmente significativa di questa trasformazione, nella misura in cui una contrapposizione sviluppatasi per decenni attraverso operazioni indirette, attività clandestine e confronti regionali si è tradotta in uno scontro militare diretto, successivamente esteso agli Stati Uniti attraverso il bombardamento di installazioni nucleari iraniane.

Non si tratta semplicemente dell’ennesima crisi mediorientale, ma di un episodio che impone di interrogarsi sulla tenuta dei principi fondamentali del diritto internazionale e sulla crescente tendenza a considerare l’efficacia dell’azione militare come una fonte autonoma di legittimazione politica.

Israele e Iran, dalla deterrenza allo scontro diretto

Il 13 giugno 2025 Israele ha avviato una vasta operazione militare contro obiettivi situati nel territorio iraniano, comprendenti infrastrutture connesse al programma nucleare, installazioni militari e figure di vertice dell’apparato di sicurezza, motivando l’intervento con la necessità di contrastare una minaccia considerata particolarmente grave per la propria sopravvivenza.

La risposta iraniana, attraverso il lancio di missili e droni contro il territorio israeliano, ha determinato un’escalation che ha coinvolto direttamente le popolazioni civili e accresciuto il rischio di un allargamento regionale del conflitto.

La questione nucleare ha rappresentato il principale elemento di giustificazione strategica dell’operazione israeliana, ma proprio la sua centralità rende necessario distinguere il piano della valutazione politica e militare da quello della legittimità giuridica, poiché l’esistenza di un programma nucleare controverso, anche quando accompagnato da gravi preoccupazioni sulla sua possibile destinazione militare, non equivale automaticamente alla dimostrazione di un attacco armato imminente.

La deterrenza, tradizionalmente fondata sulla capacità di dissuadere l’avversario attraverso la prospettiva di conseguenze inaccettabili, sembra così lasciare progressivamente spazio a una concezione della sicurezza nella quale la neutralizzazione preventiva delle capacità nemiche viene considerata preferibile alla gestione del rischio attraverso strumenti diplomatici e negoziali.

È una trasformazione che presenta conseguenze particolarmente rilevanti, perché il riconoscimento generalizzato della possibilità di colpire uno Stato sulla base della pericolosità attribuita alle sue capacità militari finirebbe per rendere estremamente incerto il confine tra difesa e aggressione.

L’intervento americano e il problema della legittimità

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2025 gli Stati Uniti sono intervenuti direttamente nel conflitto, colpendo le installazioni nucleari iraniane di Fordow, Natanz e Isfahan attraverso un’operazione militare denominata Midnight Hammer, presentata dall’amministrazione americana come un intervento volto a compromettere le capacità nucleari iraniane e a ridurre una minaccia strategica.

L’azione ha introdotto un elemento ulteriore di complessità, poiché il coinvolgimento diretto della principale potenza militare occidentale ha trasformato una crisi bilaterale in un confronto dalle implicazioni globali, sollevando interrogativi sulla possibilità di ricorrere alla forza contro infrastrutture di uno Stato sovrano in assenza di un’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite stabilisce il divieto della minaccia o dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, mentre l’articolo 51 riconosce il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite.

La distinzione non è meramente formale, poiché costituisce uno dei fondamenti dell’ordinamento internazionale contemporaneo, nel quale la possibilità di utilizzare unilateralmente la forza rappresenta un’eccezione e non una prerogativa generale degli Stati.

La dottrina della legittima difesa anticipatoria, sostenuta da alcuni orientamenti giuridici quando un attacco risulti effettivamente imminente, rimane oggetto di controversia, mentre la più ampia concezione della guerra preventiva, fondata sulla possibilità che una minaccia si concretizzi in futuro, non trova un’autonoma autorizzazione nella Carta delle Nazioni Unite.

Nel caso dell’intervento americano, la valutazione giuridica richiede pertanto di distinguere le finalità strategiche dichiarate dalle condizioni necessarie per invocare legittimamente l’autodifesa, considerando che la pericolosità attribuita a un programma nucleare non costituisce, di per sé, un titolo giuridico sufficiente a giustificare il ricorso alla forza armata.

La sicurezza nazionale non può diventare una deroga permanente al diritto

Il problema più profondo che emerge dalla crisi riguarda la progressiva estensione del concetto di sicurezza nazionale, frequentemente utilizzato per ricondurre a una medesima categoria situazioni profondamente differenti, dalla risposta a un’aggressione effettiva alla neutralizzazione di capacità militari considerate potenzialmente pericolose.

La sicurezza costituisce certamente una responsabilità primaria degli Stati, ma il suo perseguimento non può trasformarsi in una deroga permanente ai principi dell’ordinamento internazionale, perché un sistema nel quale ciascun governo possa stabilire unilateralmente quali minacce giustifichino un intervento armato finirebbe per sostituire la disciplina giuridica dei conflitti con una competizione tra valutazioni strategiche contrapposte.

La questione appare ancora più evidente quando il ricorso alla forza viene presentato come uno strumento necessario per impedire conflitti futuri, secondo una logica nella quale l’azione militare viene giustificata non tanto dall’esistenza di un’aggressione quanto dalla previsione delle possibili intenzioni dell’avversario.

Una simile impostazione rischia di produrre un paradosso difficilmente risolvibile, poiché la volontà di eliminare preventivamente una minaccia può determinare proprio quell’escalation che avrebbe dovuto impedire, rafforzando negli Stati colpiti la convinzione che soltanto l’acquisizione di maggiori capacità militari possa garantirne la sopravvivenza.

Il risultato potrebbe essere una progressiva erosione dei meccanismi di controllo degli armamenti e di non proliferazione, con conseguenze che superano ampiamente il contesto mediorientale.

Le Nazioni Unite e la debolezza della sicurezza collettiva

Il conflitto ha inoltre evidenziato le difficoltà strutturali delle Nazioni Unite nell’esercitare efficacemente la funzione di prevenzione e contenimento delle crisi internazionali, soprattutto quando gli interessi delle grandi potenze impediscono la formazione di decisioni condivise all’interno del Consiglio di sicurezza.

La paralisi degli strumenti multilaterali non determina tuttavia il venir meno delle norme che disciplinano il ricorso alla forza, né può essere interpretata come una tacita autorizzazione a sostituire il sistema della sicurezza collettiva con iniziative militari unilaterali.

La distinzione tra efficacia politica e legittimità giuridica rimane essenziale, perché l’incapacità delle istituzioni internazionali di impedire una guerra non rende automaticamente lecita la condotta degli Stati che vi partecipano.

In questo contesto, anche il cessate il fuoco intervenuto il 24 giugno 2025, dopo dodici giorni di combattimenti, deve essere considerato un risultato diplomatico significativo ma non risolutivo, poiché la cessazione delle ostilità non elimina le cause strategiche del confronto né ricostituisce automaticamente la fiducia nei meccanismi di composizione pacifica delle controversie.

Quando la forza torna a sostituire il diritto

Il conflitto tra Israele e Iran e il successivo intervento statunitense rappresentano dunque un episodio emblematico di una trasformazione più ampia, nella quale la guerra tende nuovamente a essere considerata uno strumento praticabile per modificare gli equilibri internazionali, anziché un evento eccezionale da prevenire attraverso il diritto e la diplomazia.

La questione non consiste nel negare agli Stati il diritto di difendersi, né nel sottovalutare le minacce che possono derivare dalla proliferazione nucleare e dalle politiche di potenza, ma nel riconoscere che proprio la gravità di tali rischi rende indispensabile preservare criteri giuridici condivisi, capaci di distinguere la difesa necessaria dall’impiego discrezionale della forza.

Il diritto internazionale non è stato concepito per eliminare ogni conflitto di interessi, ma per impedire che la loro soluzione dipenda esclusivamente dalla superiorità militare, introducendo limiti all’esercizio del potere anche quando il ricorso alla forza possa apparire politicamente conveniente.

Il pericolo più grande non risiede soltanto nel ritorno della guerra, che non ha mai realmente abbandonato le relazioni internazionali, ma nella progressiva normalizzazione della sua funzione politica, perché quando la forza viene considerata uno strumento ordinario di regolazione dei rapporti tra Stati, il diritto rischia di trasformarsi da limite al potere in semplice argomento utilizzato per giustificarne l’esercizio.

È in questa distanza crescente tra la legalità internazionale e le strategie delle potenze che si manifesta una delle principali contraddizioni dell’ordine contemporaneo, nel quale la sicurezza viene continuamente invocata come fondamento della pace, mentre gli strumenti utilizzati per perseguirla rischiano di rendere la guerra una possibilità sempre più accettata.


Riferimenti normativi e bibliografici

Carta delle Nazioni Unite (1945), artt. 2, par. 4, 39-42 e 51.

Assemblea generale delle Nazioni Unite (1970). Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, Risoluzione 2625 (XXV).

Corte internazionale di giustizia (1986). Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), sentenza del 27 giugno 1986.

Corte internazionale di giustizia (2003). Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), sentenza del 6 novembre 2003.

Corte internazionale di giustizia (2004). Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo del 9 luglio 2004.

Dinstein, Y. (2017). War, Aggression and Self-Defence. Cambridge: Cambridge University Press.

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Walzer, M. (2015). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books.

Schelling, T. C. (1966). Arms and Influence. New Haven: Yale University Press.


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